Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 6228/2023 Verbale dell'udienza del 15/04/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Garone. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Garone si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 6228 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione (recuperatoria) a cartella esattoriale TRA
(C.F. ) rappresentata e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Garone, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via dei Mille n.16 appellante CONTRO
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Refolo, presso il cui studio elett.te domici- lia in Maglie (Lecce) alla via S. Domenico Savio n. 10 appellata NONCHE' in persona del Sindaco p.t Controparte_2 appellato contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra propose opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2019 Pt_1
0107754344 notificata il 05/10/2019 per complessivi € 571,45, emessa per una presunta infrazione al codice della strada elevata dal eccependo la mancata no- Controparte_2 tifica del verbale presupposto nonché l'intervenuta prescrizione.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
L'appello è fondato. In via preliminare, va affermata l'ammissibilità dello stesso, osservato che, ai fini della spe- cificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglian- ze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notifi- cato dall'avv. Garone. Tanto chiarito, si evidenzia che parte appellante ha proposto innanzi al giudice di pace un'opposizione al verbale di contravvenzione, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 151/2011, di na- tura recuperatoria, deducendo di esserne venuta a conoscenza solo in virtù della notifica della cartella impugnata e chiedendo accertarsi la “prescrizione del diritto del CP_2 er violazione dell'art. 201 del C.d.S.”.
[...]
In relazione a tale profilo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddove la parte de- duca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, pertanto nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella. Per altro verso, ha chiarito, ai fini dell'ammissibilità, che l'impiego della forma della cita- zione per l'atto introduttivo in luogo di quella del ricorso non sortisce effetti preclusivi (Cass. n. 758/2022 secondo cui: nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011– è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e proces- suali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e proces-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 suali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effet- tuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge pre- scrive l'atto di citazione). Nel caso di specie, l'atto introduttivo in primo grado è stato notificato il 15/10/2019 nel termine di 30giorni dalla notifica della cartella (5/10/2019), pertanto la domanda è am- missibile. La domanda risulta altresì fondata, non essendovi prova dell'esistenza e dell'avvenuta notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata, stante la contumacia dell'ente imposi- tore in entrambi i gradi di giudizio. Ne consegue l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria in applicazione della previsione di cui all'art. 201, co. 5 C.d.S. e come precisato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, in quanto l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (sent. n. 22080/2017 cit.). In definitiva, l'atto impugnato va annullato, con condanna dell'ente impositore al paga- mento delle spese di lite. Sul punto, questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessio- nario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circo- stanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giu- stifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pro- nunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ul- timo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la conte-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 stazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede na- turale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legitti- mato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legitti- mazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichia- razione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione ammini- strativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossio- ne ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei con- fronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da par- te dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così
“mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio pre- vede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la neces- sità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecu- tivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle con- seguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un proce- dimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determi- nato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese vanno compensate nei rapporti con l'agenzia della riscossione. Le spese a carico dell'ente soccombente vengono quantificate ex D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore e della non particolare complessità della controversia e della limitata attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4 a) in riforma della sentenza del giudice di pace di Napoli n. 40427/2022, dispone l'annullamento della cartella esattoriale n. 071 2019 0107754344; b) condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese di lite del primo grado, che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per compensi, oltre s.g. al 15%, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Gianluca Garone, dichiaratosi antistatario;
c) condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di lite del presente grado, CP_2 che liquida in € 64,50 per esborsi ed € 332,00 per compensi, oltre s.g. al 15%, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Gianluca Garone, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, 15/04/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5