Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10860 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NO EDAL POROLO ITALIANO1 0360/02 LA CORTE SUP EMA DI C S IONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 4338/00 Cron. 28466 Dott. Michele DE LUCA - Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 15/05/02 ConsigliereDott. Antonio LAMORGESE ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: RO GI vedova OC, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato NADIA STANZIOLA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta2002 2138 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 127/99 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 19/02/99 R.G. N. 619/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di La Spezia confermava la sentenza del Pretore della stessa sede, che aderendo alla relazione del - consulente tecnico d'ufficio rigettava la domanda proposta dall'attuale - ricorrente IN SI vedova OC contro l'INAIL per ottenere pronunce consequenziali all'accertamento del nesso di causalità fra la malattia professionale e la morte del proprio coniuge. Avverso la sentenza d'appello, la soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.85 e 145 TU n. 1124 del 1965), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – IN SI vedova OC censura la sentenza impugnata per avere negato il nesso di causalità fra la malattia professionale e la morte del proprio coniuge - aderendo alla relazione del c.t.u. sebbene la grave broncopneumopatia, della quale era affetto il - proprio coniuge, "non possa non avere dato luogo, con una considerevole probabilità, all'insorgere del carcinoma polmonare", diagnosticato fra le cause di morte. Il ricorso non é fondato.
2.In tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, la valutazione dei requisiti sanitari come del nesso di causalità con la morte del lavoratore infortunato o tecnopatico - per l'accesso alle prestazioni previdenziali non dà luogo ad una questione giuridica, riservata la giudice, ma ad un problema tecnico, che può essere demandato (ai sensi dell'art. 61 c.p.c.) ad un 1 consulente, con la conseguenza che il controllo del giudice del merito, sui risultati delle indagini del consulente, costituisce un tipico accertamento di fatto secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le - sentenze n. 6846/92 delle sezioni unite, n. 12910/2000, 2582/84 della sezione lavoro) - e, come tale, può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata - che, aderendo alla relazione de c.t.u. (nominato in prime cure), ha confermato, motivatamente, la negazione del nesso di causalità fra la malattia professionale e la morte del coniuge dell'attuale ricorrente non merita le censure che le vengono mosse dalla ricorrente, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art.360, n.5, c.p.c.).
3.Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) dall'esame del ragionamento svolto dal - giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile 2 contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) – non equivale alla revisione del - "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. I vizi, denunciati dalla ricorrente, non sussistono, tuttavia, nella motivazione che sorregge, adeguatamente, accertamenti e decisioni - - della sentenza impugnata e, talora, propongono - inammissibilmente accertamenti e valutazioni dei fatti o "ragionamenti decisori" diversi rispetto a quelli della sentenza impugnata.
4.Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le ricorrente, tuttavia, non va condannata alla rifusione delle spese del I 3 0 A D 1 3 S presente giudizio di cassazione (art. 152 disp.att. c.p.c.). , S 5 . T O A L T R , L N A ' O A L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A
P.Q.M.
1 N S T 1 G S N E O O E S P A G I La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese M D I A G E E , A O L O D T Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002. R T E I T A T R S L I I N L G D E E Phille E S E R D O Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Miles lunur de "Phill 3