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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
CRESPI MO GIOVANNA CA, Relatore
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1638/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2127/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 16/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320240004065858000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2257/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone appello per la riforma della sentenza n. 2127/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano, sezione 17, in data 13.05.2025, depositata il 16.05.2025 che, nel dichiarare estinto il giudizio, ha compensato le spese di lite pur essendo stato dimostrato che l'Ufficio era rimasto inerte, o comunque aveva provveduto con ritardo, a disporre lo sgravio della cartella costringendo la parte privata a radicare la causa per l'annullamento dell'atto impositivo.
Deduce in buona sostanza che alla cessazione della materia del contendere, per annullamento dell'atto in sede di autotutela, non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, perché, nel caso in esame l' annullamento consegue ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione.
Conclude perché la sentenza venga riformata nella parte in cui ha statuito erroneamente la compensazione delle spese e che, pertanto, codeste vengano liquidate in suo favore;
con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
-Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - DP I Milano che insiste, con vittoria di spese del grado in ragione della pretestuosità dell'impugnazione, per la conferma della sentenza sia perché priva di vizi o contraddittorietà della motivazione sia in ragione della corretta compensazione delle spese a seguito di una valutazione complessiva della lite da parte dell'organo giudicante.
L'appellante deposita memoria di replica evidenziando che nel caso in esame la vicenda non era complessa e la documentazione trasmessa all'Ufficio con l'istanza di autotutela consentiva una rapida istruttoria e il conseguente sgravio dell'atto.
La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione assunta dai giudici di primo grado.
La motivazione della sentenza è stata resa, in sede di esame dell'istanza di sospensiva, nella forma semplificata prevista dall'art. 47 ter del D.lgs 546/72 essendo intervenuto lo sgravio della cartella esattoriale;
non si ravvedono, dunque, carenze o contraddittorietà.
La compensazione delle spese, sia pure giustificata in sentenza per ragioni di equità, è in ogni caso corretta posto che la cartella è stata notificata al contribuente il 9 gennaio 2025 mentre l'istanza di autotutela è stata consegnata all'Ufficio solo in data 24 febbraio 2025, in prossimità dello spirare del termine per proporre ricorso.
Si aggiunga che il contribuente aveva ricevuto la comunicazione di irregolarità che gli consentiva di attivarsi prima dell'emissione dell'atto impositivo e l'interlocuzione con l'Ufficio per giungere allo sgravio della cartella ha comportato l'invio di tutta la documentazione per la ricostruzione storica dei fatti.
Si osserva, inoltre, che l'Ufficio ha provveduto allo sgravio della partita di ruolo l'8 maggio 2025, nel termine, quindi, di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
L'esame e la valutazione complessiva della lite da parte del giudice di primo grado - peraltro la lettura del ricorso introduttivo del giudizio denota, già in fatto, la complessità della causa e non certo la manifesta illegittimità originaria dell'atto impositivo - consentiva la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 546/92.
Le spese del presente grado di giudizio vengono compensate in ragione della giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata anche recentemente su controversie analoghe quella in esame ( vd. Cass. Ord, 18459/2023 e il richiamo a Cass. Ord. n. 22231/2011).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Milano, il 27 ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IC SP AR AL
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
CRESPI MO GIOVANNA CA, Relatore
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1638/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2127/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 16/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320240004065858000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2257/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone appello per la riforma della sentenza n. 2127/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano, sezione 17, in data 13.05.2025, depositata il 16.05.2025 che, nel dichiarare estinto il giudizio, ha compensato le spese di lite pur essendo stato dimostrato che l'Ufficio era rimasto inerte, o comunque aveva provveduto con ritardo, a disporre lo sgravio della cartella costringendo la parte privata a radicare la causa per l'annullamento dell'atto impositivo.
Deduce in buona sostanza che alla cessazione della materia del contendere, per annullamento dell'atto in sede di autotutela, non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, perché, nel caso in esame l' annullamento consegue ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione.
Conclude perché la sentenza venga riformata nella parte in cui ha statuito erroneamente la compensazione delle spese e che, pertanto, codeste vengano liquidate in suo favore;
con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
-Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - DP I Milano che insiste, con vittoria di spese del grado in ragione della pretestuosità dell'impugnazione, per la conferma della sentenza sia perché priva di vizi o contraddittorietà della motivazione sia in ragione della corretta compensazione delle spese a seguito di una valutazione complessiva della lite da parte dell'organo giudicante.
L'appellante deposita memoria di replica evidenziando che nel caso in esame la vicenda non era complessa e la documentazione trasmessa all'Ufficio con l'istanza di autotutela consentiva una rapida istruttoria e il conseguente sgravio dell'atto.
La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione assunta dai giudici di primo grado.
La motivazione della sentenza è stata resa, in sede di esame dell'istanza di sospensiva, nella forma semplificata prevista dall'art. 47 ter del D.lgs 546/72 essendo intervenuto lo sgravio della cartella esattoriale;
non si ravvedono, dunque, carenze o contraddittorietà.
La compensazione delle spese, sia pure giustificata in sentenza per ragioni di equità, è in ogni caso corretta posto che la cartella è stata notificata al contribuente il 9 gennaio 2025 mentre l'istanza di autotutela è stata consegnata all'Ufficio solo in data 24 febbraio 2025, in prossimità dello spirare del termine per proporre ricorso.
Si aggiunga che il contribuente aveva ricevuto la comunicazione di irregolarità che gli consentiva di attivarsi prima dell'emissione dell'atto impositivo e l'interlocuzione con l'Ufficio per giungere allo sgravio della cartella ha comportato l'invio di tutta la documentazione per la ricostruzione storica dei fatti.
Si osserva, inoltre, che l'Ufficio ha provveduto allo sgravio della partita di ruolo l'8 maggio 2025, nel termine, quindi, di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
L'esame e la valutazione complessiva della lite da parte del giudice di primo grado - peraltro la lettura del ricorso introduttivo del giudizio denota, già in fatto, la complessità della causa e non certo la manifesta illegittimità originaria dell'atto impositivo - consentiva la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 546/92.
Le spese del presente grado di giudizio vengono compensate in ragione della giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata anche recentemente su controversie analoghe quella in esame ( vd. Cass. Ord, 18459/2023 e il richiamo a Cass. Ord. n. 22231/2011).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Milano, il 27 ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IC SP AR AL