Articolo 1 della Legge 24 gennaio 1983, n. 10
Articolo 2
Versione
25 gennaio 1983
Art. 1.
La Banca d'Italia e' autorizzata a concedere al Tesoro un'anticipazione straordinaria dell'importo di ottomila miliardi e della durata massima di dodici mesi.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di attivazione, il tasso di interesse, nonche' ogni altra modalita' di esecuzione dell'operazione.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1983
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