Versione
25 gennaio 1983
25 gennaio 1983
Art. 1.
La Banca d'Italia e' autorizzata a concedere al Tesoro un'anticipazione straordinaria dell'importo di ottomila miliardi e della durata massima di dodici mesi.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di attivazione, il tasso di interesse, nonche' ogni altra modalita' di esecuzione dell'operazione.
La Banca d'Italia e' autorizzata a concedere al Tesoro un'anticipazione straordinaria dell'importo di ottomila miliardi e della durata massima di dodici mesi.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di attivazione, il tasso di interesse, nonche' ogni altra modalita' di esecuzione dell'operazione.
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte Cost., sentenza 01/04/2014, n. 64Provvedimento: […] n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale), e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento all'illegittimità dell'art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, come modificato prima dall'art. 3, commi 1 e 2, […] Le modalità di “aggiornamento” sono rimaste, invece, invariate, tanto è vero che il comma 13 dell'art. 1 della legge provinciale n. 10/1983, diretto a disciplinare le modalità di adeguamento periodico del canone, individuando la competenza giuntale a provvedere in merito, […]Leggi di più...
- non fondatezza della questione.·
- demanio idrico·
- demanio e patrimonio dello stato e delle regioni·
- norme della provincia di bolzano·
- insussistenza·
- derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale·
- fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004·
- canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico·
- aumento del canone da 15 a 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004·
- asserita manifesta irragionevolezza ed eccesso di potere·
- - insussistenza·
- modificabilità della disciplina dei rapporti di durata·
- asserita irragionevolezza·
- non ascrivibiltà delle disposizioni censurate alla categoria delle leggi provvedimento·
- intervento coerente con l'indirizzo politico-economico seguito dal legislatore provinciale