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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/10/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1166/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1166/2022, promossa da:
C.F./P.Iva: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Fabiano, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: rapporto contrattuale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.6.25, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., l'attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 11.6.25. Il convenuto è rimasto contumace.
pagina 1 di 17 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con atto di citazione del 28.7.22 - introduttivo del presente giudizio - la a agito Parte_1 nei confronti del chiedendo al Tribunale di: “Accertare e dichiarare la risoluzione Controparte_1 del contratto d'appalto sottoscritto tra il e la del Controparte_1 Parte_1
29.06.2021 […] per colpa esclusiva del per tutto quanto in premessa argomentato e Controparte_1
Pa ritenuto;
accertare e dichiarare il diritto della “ ad ottenere il risarcimento Parte_1 dei danni patiti per responsabilità ascrivibile esclusivamente al di quantificati in € CP_1 CP_1
103.890,66, salvo maggiore e diversa somma che sarà accertata in corso di istruttoria;
condannare, per l'effetto, il al risarcimento dei danni patiti da parte attrice quantificati in € Controparte_1
103.890,66, salvo maggiore e diversa somma che sarà accertata in corso di istruttoria;
condannare il al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori Controparte_1 come per legge;
emettere ogni altro provvedimento di legge e di competenza”.
A sostegno di tali domande, l'attrice ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: essa si era aggiudicata - a seguito dell'espletamento di rituale procedura negoziata - un appalto per la
“realizzazione di una pista ciclopedonale in Chieti Scalo” all'interno della programmazione e con finanziamento a valersi sui “ 2014/2020 – Asse VII – Sviluppo Urbano Parte_2
Sostenibile”; successivamente, essa aveva stipulato con l'Ente appaltante, in virtù di provvedimento di aggiudicazione definitiva, il relativo contratto di appalto (con atto pubblico notarile, in data 29.6.2921), con un valore complessivo dei lavori affidati, pari all'importo di € 243.240,63 (iva compresa); i lavori oggetto del contratto di appalto - da eseguirsi nel termine di 270 giorni dalla data di consegna dei lavori
- dovevano essere conformi al progetto esecutivo approvato nell'ottobre 2019 (previa verifica e validazione da parte del RUP); la consegna dei lavori avveniva in data 5.7.2021, come da verbale sottoscritto dalla Direzione dei Lavori, dal RUP e dal Coordinatore della Sicurezza;
tuttavia, già nella stessa data della consegna dei lavori, nonché durante un sopralluogo del giorno successivo (6.7.2021), la Direzione lavori e il Coordinatore della sicurezza impartivano all'impresa di costruzioni disposizioni difformi da quelle previste nel progetto e dal piano della sicurezza (come ad esempio una sospensione settimanale dei lavori nel giorno del mercoledì, con ricorrente sgombero e ricostituzione del cantiere, o l'esigenza di coordinarsi in occasione della realizzazione di un altro progetto di gestione dell'impianto dell'illuminazione pubblica, che avrebbe interferito con i lavori in corso per la realizzazione della pagina 2 di 17 ciclopedonale); emergeva, dunque, già nei primi giorni successivi alla consegna dei lavori, la necessità di un tavolo tecnico, all'esito del quale le parti coinvolte convenivano sull'opportunità di predisporre una perizia di variante da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di superare le incongruenze e le difficoltà insorte, nonché al fine di conformare il progetto esecutivo già appaltato a quanto prescritto nella L. n. 120/2020; pertanto, in data 12.10.2021, il Direttore dei lavori consegnava all'Amministrazione comunale la perizia di variante (acquista con prot. n. 66120), la quale prevedeva importati modifiche al progetto originario;
tuttavia, nonostante vi fosse la necessità di attendere l'approvazione della perizia di variante da parte della committenza pubblica, non solo la Direzione insisteva affinché i lavori proseguissero, costringendo l'impresa a svolgere la propria attività senza un preciso piano lavori convalidato o un relativo cronoprogramma, ma anche il RUP chiedeva all'impresa appaltatrice di proseguire nella realizzazione del tracciato che “deve essere quello previsto inizialmente e successivamente con la perizia di variante…” (cfr. e-mail del RUP del 5.11.2021); l'impresa, dunque, manifestava più volte di non poter dare seguito a dette disposizioni, considerata la differenza sostanziale e l'incompatibilità tra il progetto originario e la variante, tanto che si perveniva inevitabilmente ad una sospensione dei lavori con verbale del 29.11.2021, in seguito ripresi su ordine della Direzione (in data 13.6.2022), seppur senza che fosse sopravvenuta l'approvazione della variante;
su tali presupposti (nelle more dell'attesa dell'approvazione della perizia di variante, che portava inevitabilmente a superare il termine finale per la consegna dei lavori) l'impresa denunciava all'Amministrazione comunale un aumento dei costi dell'appalto – a causa delle lunghe sospensioni dei lavori, provocate da fatto imputabile alla stazione appaltante prestazione - e, successivamente, la sopravvenienza di danni per i quali tuttavia non otteneva alcuna forma di tutela.
2. Il regolarmente citato in giudizio – è rimasto contumace. Controparte_1
3. La causa si è articolata nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale, nonché nell'espletamento di una prima CT (a mezzo dell'Ing. , per fornire risposta ai seguenti quesiti giudiziali: “Il CT Per_1
– previa attenta lettura degli atti processuali e dei documenti in atti – al fine di avere contezza precisa della materia del contendere, degli addebiti mossi dall'attrice alla convenuta e delle pretese pecuniarie connesse, dovrà procedere – su rigorosa base tecnico documentale – alla verifica della fondatezza o meno ed in che misura degli addebiti di responsabilità mossi dall'attrice al convenuto e delle connesse pretese pecuniarie e risarcitorie che su tali addebiti l'attrice fonda;
a tale ultimo riguardo, nel caso di riconosciuta fondatezza totale o parziale di quegli addebiti, dovrà procedere alla pagina 3 di 17 verifica - su rigorosa base documentale - dell'esistenza e della consistenza dei danni patrimoniali
(spese e risarcimenti) rivendicati dall'attrice (pertanto e a titolo di esempio, dovranno risultare dai documenti già prodotti gli esborsi, le retribuzioni, gli oneri, le spese, i mancati guadagni etc. rivendicati in ristoro). In quest'ambito, l'Ausiliario del Giudice dovrà altresì tenere conto del fatto che
- per quel che risulta dagli atti - il rapporto contrattuale è ancora in essere tra le parti e che dunque non può - allo stato - configurarsi un mancato guadagno legato – in ipotesi – alla intervenuta cessazione del rapporto contrattuale convenuto. L'indagine sulle responsabilità e sui danni dovrà inoltre essere condotta anche alla luce della disciplina del contratto intercorso tra le parti e della normativa in tema di appalto pubblico. Il CT dovrà escludere da qualsivoglia indagine la verifica sul dedotto danno curriculare, in quanto allegato del tutto genericamente” (cfr. la ordinanza del 17.4.23).
4. Dopo il deposito, da parte dell'Ausiliario del Giudice, della propria relazione tecnica, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione.
5. Con sentenza non definitiva n. 467/24, il Tribunale ha dichiarato la intervenuta risoluzione – a far data dal 10.7.22 - del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 29/06/2021, per inadempimento di non scarsa importanza della convenuta. In particolare, è stata accertata la imputabilità a colpa della stazione appaltante dei lunghi periodi di sospensione subiti dalla appaltatrice nei lavori, colpa consistita sia nella originaria approvazione di un progetto di lavori inattuabile, sia nella omessa adozione tempestiva della necessaria perizia di variante.
6. Con contestuale ordinanza, il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria, al fine dell'espletamento di un supplemento di CT (a mezzo di altro Ausiliario, designato nella persona dell'Ing. ) CP_2 per la definitiva verifica tecnica relativa ai danni patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza dell'accertato inadempimento negoziale della controparte.
7. All'esito del predetto accertamento peritale (compendiato nelle relazioni tecniche depositate dal
CT il 18.2.25), la causa – dopo la udienza di precisazione delle conclusioni del 19.6.25 ed il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La questione residua oggetto di causa è rappresentata – in forza delle statuizioni già contenute nella sentenza non definitiva n. 467/24 (da intendersi qui richiamata per relationem) - dalla determinazione pagina 4 di 17 del danno patrimoniale risarcibile alla attrice in conseguenza del grave inadempimento del convenuto alle obbligazioni del contratto di appalto pubblico ripassato tra le parti.
9. Al riguardo, la attrice ha rivendicato il ristoro delle conseguenze patrimoniali negative asseritamente subite per effetto dell'“andamento anomalo dei lavori distinti nei due periodi dal 5.7.2021 al
29.11.2021 e dal 30.11.2021 al 10.07.2022” e in termini di “danno per mancato arricchimento curriculare (qualificazione dell'impresa) valutato, come di prassi e consuetudine, nella misura del
10% dell'importo dei lavori non eseguiti” (cfr. l'atto di citazione;
cfr. la perizia di parte del 10.7.22). In tale ambito, la attrice ha quantificato i pregiudizi patrimoniali summenzionati nella somma di €
103.890,66, così determinata tenendo conto (cfr. gli allegati CT1 e CT2 della perizia di parte), tra l'altro, delle spese generali di contratto, dell'utile di contratto, delle spese generali infruttifere, della lesione dell'utile (ritardata percezione), delle retribuzioni inutilmente corrisposte, del mancato ammortamento attrezzature proprie, della sottoproduzione attrezzature in nolo, della sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni.
10. Com'è noto e come è stato già ampiamente sottolineato nella sentenza non definitiva emessa in giudizio, il danno risarcibile all'appaltatore - in caso di illegittima sospensione dei lavori - trova una analitica disciplina nella normativa in tema di appalti pubblici e nei principi giuridici da tempo espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Per questo motivo, il Giudice aveva conferito al primo CT (Ing. l'incarico di procedere – nel Per_1 caso di riconosciuta fondatezza, totale o parziale, degli addebiti di responsabilità contrattuale mossi dalla attrice al convenuto – all'accertamento e alla quantificazione dei danni effettivamente subiti dall'appaltatore (in conseguenza dell'inadempimento di controparte) – tra quelli dal medesimo rivendicati - tenendo conto: a) della disciplina contrattuale dell'appalto; b) della legislazione in tema di appalti di lavori pubblici;
c) della documentazione comprovante l'effettiva consumazione dei danni
(cfr. i quesiti al CT).
11. A fronte della constatazione, da parte del Giudice (ampiamente motivata nella citata sentenza non definitiva, alla quale si rinvia), del mancato rispetto, da parte del predetto CT, tali criteri metodologici, si è ritenuto necessario emendare tali errori, attraverso la nomina di un nuovo Ausiliario tecnico (l'Ing. ), al quale sono stati conferiti i seguenti quesiti: “Il CT: - dovrà procedere CP_2 ad un attento esame degli atti processuali, dei documenti, della perizia di parte, della precedente relazione di CT e della presente sentenza, al fine di avere precisa contezza della materia del pagina 5 di 17 contendere, delle pretese di parte attrice, di quanto statuito nella presente sentenza;
- dovrà partire dalla considerazione delle voci di danno lamentate (anche sul piano della loro consumazione temporale) dalla attrice in citazione, nella perizia di parte in atti e nei due allegati ivi richiamati, senza quindi verificare l'esistenza di danni patrimoniali diversi, non lamentati dalla stessa attrice (divieto di
CT esplorativa); - dovrà considerare che con la presente sentenza è stata riconosciuta la illegittimità delle sospensioni dei lavori, come accertata dalla precedente CT e che – quindi – il contratto di appalto è stato considerato risolto a far data dalla consumazione dell'ultimo dei due periodi di illegittima sospensione dei lavori denunciati;
- dovrà rispondere ai quesiti sul danno come già formulati dal Giudice nella ordinanza del 17.4.23, seguendo la metodologia di accertamento ivi indicata;
- dovrà applicare i principi ampiamente illustrati nella presente sentenza in tema di risarcimento del danno per spese generali e per mancato guadagno, evitando duplicazioni di ristoro;
- dovrà verificare la sussistenza o meno della prova documentale della effettività del danno lamentato in tema di “retribuzioni a vuoto” (esistenza o meno sia delle buste paga del periodo, sia della effettiva permanenza dei lavoratori nel cantiere, durante i periodi di sospensione di essi, etc.); - dovrà anche accertare l'esistenza o meno della prova documentale dell'importo dei lavori realizzati (importo indicato negli allegati della perizia di parte attorea), così come delle altre voci di danno lamentate ed esulanti da quelle che (secondo i principi illustrati nella presente sentenza) vanno presunti;
- dovrà quindi individuare in via definitiva – tra le voci di danno rivendicate dall'attore e con esclusivo riferimento ai due periodi di indebita sospensione dei lavori dallo stesso denunciati – le voci di danno risarcibili (perché presuntive ovvero provate documentalmente), alla luce del contratto, delle norme e dei principi in tema di appalto e della documentazione in atti, escludendo duplicazioni”.
12. Nelle relazioni tecniche (qui da intendersi richiamate per relationem) depositate il 18.2.25 dal CT
(ad evasione del summenzionato incarico), il predetto ausiliario ha evidenziato - con CP_2 rifermento a ciascuno dei due periodi di illegittima sospensione dei lavori operata dal - CP_1 quanto segue:
“ A) importo di contratto: € 199.377,57
- B) tempo contrattuale: giorni 270
- C) durata primo periodo sospensione illegittima (dal 05/07/2021 al 29/11/2021): giorni 147
- D) importo lavori realizzati: € 12.933,53
- E) importo lavori non realizzati: € 186.444,04 pagina 6 di 17 - F) percentuale utile appaltatore: 10%
- G) percentuale spese generali: 15%
- H) importo di contratto al netto utile: 199.377,57 / 1,10 = € 181.252,34
- I) utile di contratto: 199.377,57 - 181.252,34 = € 18.125,23
- L) importo di contratto al netto utile e spese generali: 199.377,57 / 1,10 = 181.252,34 / 1,15 = €
157.610,73
- M) spese generali di contratto: 181.252,34 - 157.610,73 = € 23.641,61
- N) percentuale forfettaria per “maggiori oneri per spese generali infruttifere” indicata nell'art.10, comma 2, del D.M. 49/2018 : 6,5%
- O) maggiori oneri per spese generali infruttifere: € 157.610,73 x 6,5% = € 10.244,70
- P) “limite massimo previsto per il risarcimento” nell'art.10, comma 2, del D.M. 49/2018: € 5.577,67 come da seguente calcolo: € 10.244,70 / 270 gg. x 147 gg. = € 5.577,67
- Q) produzione media giornaliera contrattuale: € 199.377,57 / 270 = € 738,44
- R) produzione effettiva (1° SAL): € 12.933,53
- S) produzione periodo da contratto: € 738,44 x 147 gg. = € 108.550,68
- T) rapporto di sottoproduzione: 1 - € (12.933,53 / 108.550,68) = 0,88085
- U) interesse moratorio annuo: 0,08
- V) utile atteso per il periodo: I / B x C = 18.125,23 / 270 x 147 = € 9.868,18
- Z) sottoproduzione dell'utile: V x T = 9.868,18 x 0,88085 = € 8.692,39
(periodo dal 05/07/2021 al 29/11/2021):
Spese generali risarcibili con riferimento al periodo di andamento anomalo dei lavori: Con riferimento ai dati sopra elencati, le spese generali risarcibili per detto periodo sono pari a : O / B x C
x T , € 10.244,70 / 270 gg. x 147 gg. = € 5.577,67 x 0,88085 = € 4.913,10.
Lesione dell'utile (per ritardata percezione) risarcibile con riferimento al periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021): La “lesione dell'utile”, coincidente con l'interesse moratorio, per il periodo di andamento anomalo dei lavori, con riferimento ai dati sopra elencati è pari a: Z x U / 360 gg. x C , esplicitando:€ 8.692,39 x 0,08 / 365 x 147 gg. = € 280,06.
Retribuzioni inutilmente corrisposte risarcibile con riferimento al periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021): Sulle “retribuzioni inutilmente corrisposte” si riferisce che la seguente valutazione viene effettuata sulla base dei “cedolini” e/o buste paga allegate in atti parte pagina 7 di 17 attrice, con riferimento a quattro operai ( , , e Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
) della ditta appaltatrice risultanti nelle comunicazioni effettuate dalla stessa Parte_4 impresa alla “Cassa Edile della provincia di allegate in atti. In particolare, con riferimento al CP_1 cantiere in questione denominato “Pista ciclopedonale Chieti Scalo”, le predette comunicazioni mensili si riferiscono ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno
2021, e nelle stesse sono indicati i seguenti operai: […]. Dall'analisi dei “cedolini” risultano le seguenti spese e/o pagamenti, evidenziando però che per il mese di ottobre non risultano prodotti in atti i cedolini relativi agli operai , e […]. Per Controparte_4 Parte_3 Parte_4 un totale di € (4.755,15 + 2.546,38 + 6.048,59 + 4.751,51) = € 18.101,63, che rappresenta il costo complessivo reale delle “retribuzioni inutilmente corrisposte” per il periodo di andamento anomalo dei lavori.
Mancato ammortamento attrezzature proprie: Sempre con riferimento al periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021), relativamente al “mancato ammortamento attrezzature proprie”, nella citata consulenza tecnica di parte attrice, a firma dell'Ing. CP_5
viene stimato un danno complessivo pari a € 432,80. Al riguardo, il tecnico di parte attrice
[...] indica come attrezzature “pannelli recinzione” e “attrezzeria minuta” per un valore totale di €
6.100,00, senza però dare prova documentale nella consulenza sul reale valore delle stesse attrezzature e sulla effettiva esistenza delle stesse nell'area di cantiere durante il periodo di illegittima sospensione dei lavori. Al riguardo, la documentazione allegata nel fascicolo di causa riguarda il registro di beni ammortizzabili di proprietà dell'impresa appaltatrice fino al 31/12/2021, per un
“costo storico” di € 332.076,61, un “fondo” di € 311.482,31 ed un “residuo da amm.” pari a €
20.594,30. Pertanto, al riguardo il sottoscritto CT non ritiene di poter effettuare una valutazione supportata da riscontri documentali.
Sottoproduzione attrezzature in nolo: Sempre con riferimento al periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021), relativamente alla “sottoproduzione attrezzature in nolo”, nella citata consulenza tecnica di parte attrice, a firma dell'Ing. viene stimato un Controparte_5 danno complessivo pari a € 4.163,17. Nella documentazione allegata in atti, relativamente alle attrezzature prese a nolo dall'impresa appaltatrice e riferibili al cantiere di cui trattasi, si rileva la presenza di fatture intestate alla relative al pagamento del noleggio di un Parte_1
“bagno ecologico normale” e di un “box spogliatoio” per i mesi settembre, ottobre e novembre, ed in pagina 8 di 17 particolare: […] per una spesa complessiva di noli pari a € (164,70 + 164,70 + 164,70 + 366,00 +
183,00 + 183,00) = € 1.226,10. Pertanto, con riferimento ai dati sopra elencati, la sottoproduzione attrezzature in nolo per il periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021) è valutabile in : € 1.226,10 x T , esplicitando: 1.226,10 x 0,88085 = € 1.080,01.
Sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni: Con riferimento al periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021), relativamente alla “sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni”, nella citata consulenza tecnica di parte attrice viene stimato un danno pari a € 478,62. Al riguardo nella consulenza tecnica di parte attrice vengono indicati i seguenti premi annuali: - “premio annuale garanzia definitiva”: € 622,00 - “premio annuale assicurazione”: ……. €
376,00 per un totale di . € 998,00. In atti si riscontra però il solo pagamento alla
[...] del premio della rata di € 622,00, effettuata in data 11/06/2021, relativa alla “Garanzia CP_6 fideiussoria definitiva”, per una somma garantita di € 51.839,44. Sulla scorta di detti dati si può stimare il relativo danno solo per tale premio annuale: - Totale premi per giorno durata contrattuale:
€ 622,00 / 270 gg. = € 2,30 - Totale premi riferiti al primo periodo di sospensione illegittima: € 2,30 x
147 gg. = € 338,10. - Sottoproduzione/danno garanzia definitiva e assicurazione riferito al primo periodo di sospensione illegittima: € 338,10 x 0,88085 = € 297,82.
Pertanto, il danno complessivo subito dalla ditta appaltatrice, riferito al Parte_1 periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021), con riferimento alle “spese generali”, alla “lesione dell'utile”, alle “retribuzioni inutilmente corrisposte”, alla “sottoproduzione attrezzature in nolo” ed alla “sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni” è pari a: €
(4.913,10 + 280,06 + 18.101,63 + 1.080,01 + 297,82) = € 24.672,62”.
II Periodo di sospensione (dal 30/11/2021 al 10/07/2022):
Di seguito si procede al calcolo dei danni riferito al periodo di sospensione illegittima dei lavori (dal
30/11/2021 al 10/07/2022), previo elenco dei dati tecnici necessari alla stessa stima:
- A) importo di contratto: € 199.377,57
- B) tempo contrattuale: giorni 270
- C) durata primo periodo sospensione illegittima (dal 30/11/2021 al 10/07/2022): giorni 222
- D) importo lavori realizzati: € 12.933,53
- E) importo lavori non realizzati: € 186.444,04
- F) percentuale utile appaltatore: 10% pagina 9 di 17 - G) percentuale spese generali: 15%
- H) importo di contratto al netto utile: 199.377,57 / 1,10 = € 181.252,34
- I) utile di contratto: 199.377,57 - 181.252,34 = € 18.125,23
- L) importo di contratto al netto utile e spese generali: 199.377,57 / 1,10 = 181.252,34 / 1,15 = €
157.610,73
- M) spese generali di contratto: 181.252,34 - 157.610,73 = € 23.641,61
- N) percentuale forfettaria per “maggiori oneri per spese generali infruttifere” indicata nell'art.10, comma 2, del D.M. 49/2018 : 6,5%
- O) maggiori oneri per spese generali infruttifere: € 157.610,73 x 6,5% = € 10.244,70
- P) “limite massimo previsto per il risarcimento” nell'art.10, comma 2, del D.M. 49/2018: € 5.577,67 come da seguente calcolo : € 10.244,70 / 270 gg. x 147 gg. = € 5.577,67
- Q) produzione media giornaliera contrattuale: € 199.377,57 / 270 = € 738,44
- R) produzione effettiva periodo: € 0,00
- S) produzione periodo da contratto: € 738,44 x 222 gg. = € 163.933,68
- T) rapporto di sottoproduzione: 1 – (R / S) = 1 – € (0,00 / 163.933,68) = 1,00
- U) interesse moratorio annuo: 0,08
- V) utile atteso per il periodo: I / B x C = 18.125,23 / 270 x 222 = € 14.902,97
- Z) sottoproduzione dell'utile: V x T = 14.902,97 x 1,00 = € 14.902,97
Spese generali risarcibili con riferimento al periodo di sospensione illegittima (dal 30/11/2021 al
10/07/2022): Con riferimento ai dati sopra elencati, le spese generali risarcibili per detto periodo sono pari a : O / B x C x T , esplicitando: € 10.244,70 / 270 gg. x 222 gg. = € 8.423,42 x 1,00 = € 8.423,42
Lesione dell'utile (per ritardata percezione) risarcibile con riferimento al periodo di sospensione illegittima (dal 30/11/2021 al 10/07/2022): Con riferimento ai dati sopra elencati, la “lesione dell'utile”, coincidente con l'interesse moratorio, per il primo periodo di sospensione illegittima è pari a: Z x U / 365 gg. x C , esplicitando;
€ 14.902,97 x 0,08 / 365 x 222 gg. = € 725,14.
Retribuzioni inutilmente corrisposte risarcibile con riferimento al periodo di sospensione illegittima
(dal 30/11/2021 al 10/07/2022): Sulle “retribuzioni inutilmente corrisposte” si riferisce che la seguente valutazione viene effettuata sulla base dei “cedolini” e/o buste paga allegate in atti parte attrice, con riferimento a cinque operai ( , , , Controparte_4 Parte_3 Parte_4
e ) della ditta appaltatrice. Al riguardo, però, si evidenzia che Controparte_7 Controparte_8
pagina 10 di 17 per gli stessi operai non risultano prodotti in atti le rispettive comunicazioni della loro presenza nel cantiere di cui trattasi (fatta eccezione per il solo mese di dicembre 2021, relativamente agli operai
[...]
, e ) alla “Cassa Edile della provincia di Controparte_4 Parte_4 Controparte_7
(comunicazioni invece effettuate ed allegate in atti per l'intero periodo di “anomalo CP_1 andamento dei lavori”), né tali presenze (per i mesi da gennaio a luglio dell'anno 2022) risultano riscontrabili dal “giornale di cantiere”, comunque non prodotto in atti. Si procede comunque alla seguente valutazione delle “retribuzioni inutilmente corrisposte” sulla base dei “cedolini” prodotti in atti, rimettendo al vaglio della S.V. Ill.ma ogni decisione circa un suo riconoscimento o meno. […]
Dall'analisi dei “cedolini” prodotti in atti risultano le seguenti spese e/o pagamenti: […] Per un totale di € (5.433,89 + 2.763,54 + 1.583,10 + 2.721,31 + 2.513,28 + 5.523,62 + 3.860,29 + 6.765,92) = €
31.164,95, che rappresenta l'eventuale costo complessivo reale delle “retribuzioni inutilmente corrisposte” per il periodo di sospensione illegittima dei lavori;
precisando che per il solo mese di dicembre 2021 è documentata la presenza in cantiere degli operai , Controparte_4 Pt_4
e , per le “retribuzioni inutilmente corrisposte” pari ad € 5.433,89.
[...] Controparte_7
Sempre con riferimento al periodo di sospensione illegittima (dal 30/11/2021 al 10/07/2022), relativamente al “mancato ammortamento attrezzatura in nolo” ed alla “sottoproduzione attrezzature in nolo”, nella citata consulenza tecnica di parte attrice, a firma dell'Ing. CP_5
viene stimato un danno complessivo pari a € (742,03 + 1.000,00) = € 1.742,03. Al riguardo,
[...] però, il tecnico di parte attrice non supporta tale stima con documentazione probatoria su detti noli e relativi costi (fatture dei pagamenti relativi alle attrezzature indicate e/o verbale della direzione lavori sulla effettiva esistenza di dette attrezzature nell'area di cantiere durante il periodo di illegittima sospensione dei lavori); né tale documentazione è presente nel fascicolo di causa. Pertanto, al riguardo il sottoscritto CT non ritiene di poter effettuare una valutazione supportata da riscontri documentali.
Sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni
Con riferimento al periodo di sospensione illegittima (dal 30/11/2021 al 10/07/2022), relativamente alla “sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni”, nella citata consulenza tecnica di parte attrice viene stimato un danno pari a € 820,58. Nella consulenza tecnica di parte attrice vengono indicati i seguenti premi annuali: - “premio annuale garanzia definitiva”: € 622,00 - “premio annuale assicurazione”: € 376,00 per un totale di € 998,00. In atti si riscontra il solo pagamento alla pagina 11 di 17 del premio della rata di € 622,00, effettuata in data 11/06/2021, relativa alla Controparte_6
“Garanzia fideiussoria definitiva”, per una somma garantita di € 51.839,44. Sulla scorta di detti dati il relativo danno riconoscibile risulta: - Totale premi per giorno durata contrattuale: € 622,00 / 270 gg.
= € 2,30 - Totale premi riferiti al primo periodo di sospensione illegittima: € 2,30 x 222 gg. = € 510,60
- Sottoproduzione/danno garanzia definitiva e assicurazione riferito al primo periodo di sospensione illegittima: € 510,60 x 1 = € 510,60.
Pertanto, il danno complessivo subito dalla ditta appaltatrice, riferito al Parte_1 periodo di sospensione illegittima dei lavori (dal 30/11/2021 al 10/07/2022), con riferimento alle
“spese generali”, alla “lesione dell'utile”, alle “retribuzioni inutilmente corrisposte” e alla
“sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni” è pari a: € (8.423,42 + 725,14 + 31.164,95 +
510,60) = € 40.824,11.
Considerato che il danno per mancato utile d'impresa, con riferimento ai dati sopra elencati con le lettere da A a Z, è stimabile pari a: E x F , esplicitando;
€ 186.444,04 x 10% = € 18.644,40, il danno complessivo subito dall'impresa appaltatrice con riferimento al periodo di illegittima sospensione dei lavori è stimabile pari a: 40.824,11 + 18.644,40 = € 59.468,51.
Per quanto indicato ed evidenziato circa la voce di danno relativo alle retribuzioni inutilmente corrisposte di € 31.164,95 si rimette al vaglio della S.V. il possibile suo riconoscimento, precisando che per il solo mese di dicembre 2021 è documentata la presenza in cantiere degli operai CP_4
, e , per le “retribuzioni inutilmente corrisposte” pari ad
[...] Parte_4 Controparte_7
€ 5.433,89”.
13. Alla luce dei circostanziati accertamenti operati dal CT e delle risultanze documentali in atti, deve ritenersi che il danno patrimoniale risarcibile all'attrice (in quanto da ritenersi provato in giudizio) per il I periodo di illegittima sospensione dei lavori, ammonta ad €. 24.672,00, di cui €. 4.913,00 per spese generali (stesso importo rivendicato dall'attrice), €. 280,07 per lesione utile (stesso importo rivendicato dall'attrice), €. 18.101,63 per retribuzioni a vuoto (la attrice ha fornito prova documentale soltanto di tali esborsi stipendiali relativi agli operai rimasti presenti in cantiere), €. 297,82 per sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni (la attrice ha fornito prova documentale soltanto di tali esborsi) ed €. 1.080,01 per sottoproduzione nolo (la attrice ha fornito prova documentale soltanto di tali esborsi). Nulla può invece essere risarcito per il “Mancato ammortamento attrezzature proprie”, in difetto di prova della relativa perdita patrimoniale. pagina 12 di 17 Del resto, in forza del noto principio cd. della “vicinanza della prova” (ossia “della effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla”: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6209 del 31/03/2016), per la attrice
(peraltro, quale società di capitali) sarebbe stato agevole fornire sul piano documentale la dimostrazione (attraverso la produzione dei pagamenti e/o degli acquisti di cui si è rivendicato il rimborso, del libro giornale di cantiere, etc.) degli esborsi e pregiudizi summenzionati (qualora esistenti) e dei quali, invece, non si è data prova (per la obbligatorietà della tenuta del giornale dei lavori, dei libri paga e matricola sul luogo di lavoro e della ulteriore documentazione relativa alle presenze in cantiere cfr. il DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14960 del 25/06/2009).
Ed è noto che, “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno” (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5960 del 18/03/2005).
14. Sempre alla luce degli accertamenti operati dal CT e delle risultanze documentali in atti, deve ritenersi che il danno patrimoniale risarcibile all'attrice (in quanto da ritenersi provato in giudizio), per il II periodo di illegittima sospensione dei lavori, ammonti ad €. 15.102,05, di cui €. 8.423,42 per spese generali (stesso importo rivendicato dall'attrice), €. 725,14 per lesione utile (stesso importo rivendicato dall'attrice), €. 5.433,89 per retribuzioni a vuoto (la attrice ha fornito prova documentale soltanto di tali esborsi stipendiali, relativi ai soli dipendenti la cui presenza in cantiere, nel periodo in esame, risulta documentata in atti), €. 510,6 per sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni (la attrice ha fornito prova documentale soltanto di tali esborsi) Nulla può invece essere risarcito per il
“Mancato ammortamento attrezzature proprie”, nè per “sottoproduzione nolo”, in difetto di prova della relativa perdita patrimoniale.
15. La attrice ha altresì diritto, come sottolineato anche dal CT, alla somma di €. 18.644,4, pari al
“danno per mancato utile d'impresa” (€ 186.444,04 x 10% = € 18.644,40; per il generale principio, già più volte richiamato nella sentenza non definitiva n. 467/24, per cui, “In tema di appalto di opere pagina 13 di 17 pubbliche, fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895 n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l'aggravio, essendo tali voci inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere”, cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14779 del 10/07/2020; Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023).
16. Inoltre, è opportuno ribadire che, “in tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione (come nella specie: ndr) della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante
(o, in generale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere della riserva, sussistente solo con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo a lui dovuto;
ciò, tuttavia, non esclude che - ove il prospettato inadempimento consista nell'illegittima disposizione o protrazione della sospensione dei lavori - assuma rilievo la mancata contestazione, da parte dell'appaltatore, dei presupposti giustificativi del provvedimento nel verbale di sospensione ovvero di ripresa dei lavori (a seconda del carattere originario o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cui l'appaltatore ha potuto averne consapevolezza), ai fini della verifica
(non già della decadenza, bensì) della gravità dell'inadempimento del committente, che deve essere tale da giustificare la risoluzione del contratto” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8517 del 06/05/2020).
Nella specie la valutazione della gravità dell'inadempimento negoziale del è già stata CP_1 effettuata nella sentenza non definitiva che – riconoscendo tale gravità – ha dichiarato la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453/1455 c.c., per fatto imputabile alla stazione appaltante.
17. Le critiche mosse dall'attrice (attraverso le note critiche del proprio CTP) agli esiti degli accertamenti peritali del CT non sono meritevoli di accoglimento, posto che: CP_2
-) la attrice invoca (anche nella comparsa conclusionale) la applicazione dei conteggi operati nella relazione del CT della cui inattendibilità ed erroneità metodologica ai fini di causa – tuttavia Per_1
- si è già abbondantemente statuito nella sentenza non definitiva emessa;
-) la attrice lamenta la asserita, mancata applicazione - da parte del CT - nella CP_2 quantificazione del danno risarcibile, dei criteri dettati dall'art. 10, comma II DM 49/18 per la determinazione della penale convenzionale da porsi a carico della stazione appaltante per le ipotesi di illegittima sospensione dei lavori: ma al riguardo deve rilevarsi, in modo dirimente, che la attrice, nel pagina 14 di 17 presente giudizio, non ha invocato il pagamento della penale (peraltro non pattuita nel contratto), bensì il ristoro del danno (cfr. l'atto di citazione).
Ed è noto che “La richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento (richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto non può statuire sull'applicazione della clausola) non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento (potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso) sia rispetto al danno (atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico)”(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10741 del 24/04/2008: nella specie la S.C. ha ritenuto che, proposta domanda di risoluzione del contratto di compravendita con richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni da specificare in corso di causa, costituisce domanda nuova quella formulata nel corso del giudizio di primo grado e volta all'applicazione della clausola penale;
per il corollario per cui “In tema di clausola penale, ove sia proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con contestuale richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni, il risarcimento è subordinato alla prova dell'an e del quantum dei danni, non operando conseguentemente la limitazione quantitativa prevista dalla clausola penale contrattualmente pattuita, di cui la parte non inadempiente non si sia avvalsa, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria”, cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
29610 del 25/10/2023).
Inoltre, va sottolineato – ad abundantiam – che il CT, da un lato, ha quantificato le spese generali e la lesione dell'utile con gli stessi criteri e nella stessa misura invocati dall'attrice e, dall'altro, si è attenuto scrupolosamente ai principi dettati nella sentenza non definitiva (e dalla Cassazione ivi richiamata) per il ristoro del danno da illegittima sospensione dei lavori di pubblico appalto. Per contro, le altre voci di danno pretese dalla attrice sono state qui quantificate in misura inferiore a quanto preteso, non già per la applicazione di criteri di liquidazione diversi da quelli invocati dalla appaltatrice, bensì per un assoluto difetto di prova degli elementi costitutivi delle dedotte perdite patrimoniali denunciate;
pagina 15 di 17 -) il difetto di prova della effettività delle ulteriori perdite patrimoniali rivendicate si riverbera – ex art. 2697 c.c. – sulla parte (l'attrice) che avrebbe dovuto fornire prova rigorosa e documentale degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria formulata.
18. In definitiva, il danno risarcibile all'attrice ammonta ad €. 58.418,45. oltre interessi legali dal dì della notifica della domanda giudiziale (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del
05/08/2019) sino al saldo.
19. La disciplina delle spese processuali (ivi comprese le spese di CT) segue – ex lege – la soccombenza del convenuto, previa compensazione di 1/3, in ragione della esorbitanza delle somme pretese in ristoro dall'attrice rispetto a quelle quivi riconosciutele.
I compensi si liquidano nei valori minimi delle cause di valore corrispondente al decisum (scaglione da
€. 52.000,1 ad €. 260.000,00) e ciò sia per la contumacia della soccombente (da cui è derivata la mancata necessità di predisporre controdeduzioni difensive), sia per la sostanziale prossimità del valore della causa (€. 56.000,00) allo scaglione inferiore (da €. 26.000,00 ad €. 52.000,00), sia per la parziale infondatezza delle pretese risarcitorie attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1166/22, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
CONDANNA il convenuto al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'attrice della somma di €. 58.418,45. oltre interessi legali dal dì della notifica della domanda giudiziale.
RIGETTA ogni altra domanda.
pagina 16 di 17 CONDANNA il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice che – previa compensazione di 1/3 – liquida nel residuo e quindi in €. 4.701,3 per compensi ed €. 524,00 per esborsi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese ed altri accessori di legge.
PONE le spese di CT a carico definitivo e solidale del convenuto per 2/3 e dell'attrice per il residuo.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 17.10.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1166/2022, promossa da:
C.F./P.Iva: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Fabiano, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: rapporto contrattuale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.6.25, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., l'attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 11.6.25. Il convenuto è rimasto contumace.
pagina 1 di 17 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con atto di citazione del 28.7.22 - introduttivo del presente giudizio - la a agito Parte_1 nei confronti del chiedendo al Tribunale di: “Accertare e dichiarare la risoluzione Controparte_1 del contratto d'appalto sottoscritto tra il e la del Controparte_1 Parte_1
29.06.2021 […] per colpa esclusiva del per tutto quanto in premessa argomentato e Controparte_1
Pa ritenuto;
accertare e dichiarare il diritto della “ ad ottenere il risarcimento Parte_1 dei danni patiti per responsabilità ascrivibile esclusivamente al di quantificati in € CP_1 CP_1
103.890,66, salvo maggiore e diversa somma che sarà accertata in corso di istruttoria;
condannare, per l'effetto, il al risarcimento dei danni patiti da parte attrice quantificati in € Controparte_1
103.890,66, salvo maggiore e diversa somma che sarà accertata in corso di istruttoria;
condannare il al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori Controparte_1 come per legge;
emettere ogni altro provvedimento di legge e di competenza”.
A sostegno di tali domande, l'attrice ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: essa si era aggiudicata - a seguito dell'espletamento di rituale procedura negoziata - un appalto per la
“realizzazione di una pista ciclopedonale in Chieti Scalo” all'interno della programmazione e con finanziamento a valersi sui “ 2014/2020 – Asse VII – Sviluppo Urbano Parte_2
Sostenibile”; successivamente, essa aveva stipulato con l'Ente appaltante, in virtù di provvedimento di aggiudicazione definitiva, il relativo contratto di appalto (con atto pubblico notarile, in data 29.6.2921), con un valore complessivo dei lavori affidati, pari all'importo di € 243.240,63 (iva compresa); i lavori oggetto del contratto di appalto - da eseguirsi nel termine di 270 giorni dalla data di consegna dei lavori
- dovevano essere conformi al progetto esecutivo approvato nell'ottobre 2019 (previa verifica e validazione da parte del RUP); la consegna dei lavori avveniva in data 5.7.2021, come da verbale sottoscritto dalla Direzione dei Lavori, dal RUP e dal Coordinatore della Sicurezza;
tuttavia, già nella stessa data della consegna dei lavori, nonché durante un sopralluogo del giorno successivo (6.7.2021), la Direzione lavori e il Coordinatore della sicurezza impartivano all'impresa di costruzioni disposizioni difformi da quelle previste nel progetto e dal piano della sicurezza (come ad esempio una sospensione settimanale dei lavori nel giorno del mercoledì, con ricorrente sgombero e ricostituzione del cantiere, o l'esigenza di coordinarsi in occasione della realizzazione di un altro progetto di gestione dell'impianto dell'illuminazione pubblica, che avrebbe interferito con i lavori in corso per la realizzazione della pagina 2 di 17 ciclopedonale); emergeva, dunque, già nei primi giorni successivi alla consegna dei lavori, la necessità di un tavolo tecnico, all'esito del quale le parti coinvolte convenivano sull'opportunità di predisporre una perizia di variante da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di superare le incongruenze e le difficoltà insorte, nonché al fine di conformare il progetto esecutivo già appaltato a quanto prescritto nella L. n. 120/2020; pertanto, in data 12.10.2021, il Direttore dei lavori consegnava all'Amministrazione comunale la perizia di variante (acquista con prot. n. 66120), la quale prevedeva importati modifiche al progetto originario;
tuttavia, nonostante vi fosse la necessità di attendere l'approvazione della perizia di variante da parte della committenza pubblica, non solo la Direzione insisteva affinché i lavori proseguissero, costringendo l'impresa a svolgere la propria attività senza un preciso piano lavori convalidato o un relativo cronoprogramma, ma anche il RUP chiedeva all'impresa appaltatrice di proseguire nella realizzazione del tracciato che “deve essere quello previsto inizialmente e successivamente con la perizia di variante…” (cfr. e-mail del RUP del 5.11.2021); l'impresa, dunque, manifestava più volte di non poter dare seguito a dette disposizioni, considerata la differenza sostanziale e l'incompatibilità tra il progetto originario e la variante, tanto che si perveniva inevitabilmente ad una sospensione dei lavori con verbale del 29.11.2021, in seguito ripresi su ordine della Direzione (in data 13.6.2022), seppur senza che fosse sopravvenuta l'approvazione della variante;
su tali presupposti (nelle more dell'attesa dell'approvazione della perizia di variante, che portava inevitabilmente a superare il termine finale per la consegna dei lavori) l'impresa denunciava all'Amministrazione comunale un aumento dei costi dell'appalto – a causa delle lunghe sospensioni dei lavori, provocate da fatto imputabile alla stazione appaltante prestazione - e, successivamente, la sopravvenienza di danni per i quali tuttavia non otteneva alcuna forma di tutela.
2. Il regolarmente citato in giudizio – è rimasto contumace. Controparte_1
3. La causa si è articolata nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale, nonché nell'espletamento di una prima CT (a mezzo dell'Ing. , per fornire risposta ai seguenti quesiti giudiziali: “Il CT Per_1
– previa attenta lettura degli atti processuali e dei documenti in atti – al fine di avere contezza precisa della materia del contendere, degli addebiti mossi dall'attrice alla convenuta e delle pretese pecuniarie connesse, dovrà procedere – su rigorosa base tecnico documentale – alla verifica della fondatezza o meno ed in che misura degli addebiti di responsabilità mossi dall'attrice al convenuto e delle connesse pretese pecuniarie e risarcitorie che su tali addebiti l'attrice fonda;
a tale ultimo riguardo, nel caso di riconosciuta fondatezza totale o parziale di quegli addebiti, dovrà procedere alla pagina 3 di 17 verifica - su rigorosa base documentale - dell'esistenza e della consistenza dei danni patrimoniali
(spese e risarcimenti) rivendicati dall'attrice (pertanto e a titolo di esempio, dovranno risultare dai documenti già prodotti gli esborsi, le retribuzioni, gli oneri, le spese, i mancati guadagni etc. rivendicati in ristoro). In quest'ambito, l'Ausiliario del Giudice dovrà altresì tenere conto del fatto che
- per quel che risulta dagli atti - il rapporto contrattuale è ancora in essere tra le parti e che dunque non può - allo stato - configurarsi un mancato guadagno legato – in ipotesi – alla intervenuta cessazione del rapporto contrattuale convenuto. L'indagine sulle responsabilità e sui danni dovrà inoltre essere condotta anche alla luce della disciplina del contratto intercorso tra le parti e della normativa in tema di appalto pubblico. Il CT dovrà escludere da qualsivoglia indagine la verifica sul dedotto danno curriculare, in quanto allegato del tutto genericamente” (cfr. la ordinanza del 17.4.23).
4. Dopo il deposito, da parte dell'Ausiliario del Giudice, della propria relazione tecnica, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione.
5. Con sentenza non definitiva n. 467/24, il Tribunale ha dichiarato la intervenuta risoluzione – a far data dal 10.7.22 - del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 29/06/2021, per inadempimento di non scarsa importanza della convenuta. In particolare, è stata accertata la imputabilità a colpa della stazione appaltante dei lunghi periodi di sospensione subiti dalla appaltatrice nei lavori, colpa consistita sia nella originaria approvazione di un progetto di lavori inattuabile, sia nella omessa adozione tempestiva della necessaria perizia di variante.
6. Con contestuale ordinanza, il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria, al fine dell'espletamento di un supplemento di CT (a mezzo di altro Ausiliario, designato nella persona dell'Ing. ) CP_2 per la definitiva verifica tecnica relativa ai danni patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza dell'accertato inadempimento negoziale della controparte.
7. All'esito del predetto accertamento peritale (compendiato nelle relazioni tecniche depositate dal
CT il 18.2.25), la causa – dopo la udienza di precisazione delle conclusioni del 19.6.25 ed il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La questione residua oggetto di causa è rappresentata – in forza delle statuizioni già contenute nella sentenza non definitiva n. 467/24 (da intendersi qui richiamata per relationem) - dalla determinazione pagina 4 di 17 del danno patrimoniale risarcibile alla attrice in conseguenza del grave inadempimento del convenuto alle obbligazioni del contratto di appalto pubblico ripassato tra le parti.
9. Al riguardo, la attrice ha rivendicato il ristoro delle conseguenze patrimoniali negative asseritamente subite per effetto dell'“andamento anomalo dei lavori distinti nei due periodi dal 5.7.2021 al
29.11.2021 e dal 30.11.2021 al 10.07.2022” e in termini di “danno per mancato arricchimento curriculare (qualificazione dell'impresa) valutato, come di prassi e consuetudine, nella misura del
10% dell'importo dei lavori non eseguiti” (cfr. l'atto di citazione;
cfr. la perizia di parte del 10.7.22). In tale ambito, la attrice ha quantificato i pregiudizi patrimoniali summenzionati nella somma di €
103.890,66, così determinata tenendo conto (cfr. gli allegati CT1 e CT2 della perizia di parte), tra l'altro, delle spese generali di contratto, dell'utile di contratto, delle spese generali infruttifere, della lesione dell'utile (ritardata percezione), delle retribuzioni inutilmente corrisposte, del mancato ammortamento attrezzature proprie, della sottoproduzione attrezzature in nolo, della sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni.
10. Com'è noto e come è stato già ampiamente sottolineato nella sentenza non definitiva emessa in giudizio, il danno risarcibile all'appaltatore - in caso di illegittima sospensione dei lavori - trova una analitica disciplina nella normativa in tema di appalti pubblici e nei principi giuridici da tempo espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Per questo motivo, il Giudice aveva conferito al primo CT (Ing. l'incarico di procedere – nel Per_1 caso di riconosciuta fondatezza, totale o parziale, degli addebiti di responsabilità contrattuale mossi dalla attrice al convenuto – all'accertamento e alla quantificazione dei danni effettivamente subiti dall'appaltatore (in conseguenza dell'inadempimento di controparte) – tra quelli dal medesimo rivendicati - tenendo conto: a) della disciplina contrattuale dell'appalto; b) della legislazione in tema di appalti di lavori pubblici;
c) della documentazione comprovante l'effettiva consumazione dei danni
(cfr. i quesiti al CT).
11. A fronte della constatazione, da parte del Giudice (ampiamente motivata nella citata sentenza non definitiva, alla quale si rinvia), del mancato rispetto, da parte del predetto CT, tali criteri metodologici, si è ritenuto necessario emendare tali errori, attraverso la nomina di un nuovo Ausiliario tecnico (l'Ing. ), al quale sono stati conferiti i seguenti quesiti: “Il CT: - dovrà procedere CP_2 ad un attento esame degli atti processuali, dei documenti, della perizia di parte, della precedente relazione di CT e della presente sentenza, al fine di avere precisa contezza della materia del pagina 5 di 17 contendere, delle pretese di parte attrice, di quanto statuito nella presente sentenza;
- dovrà partire dalla considerazione delle voci di danno lamentate (anche sul piano della loro consumazione temporale) dalla attrice in citazione, nella perizia di parte in atti e nei due allegati ivi richiamati, senza quindi verificare l'esistenza di danni patrimoniali diversi, non lamentati dalla stessa attrice (divieto di
CT esplorativa); - dovrà considerare che con la presente sentenza è stata riconosciuta la illegittimità delle sospensioni dei lavori, come accertata dalla precedente CT e che – quindi – il contratto di appalto è stato considerato risolto a far data dalla consumazione dell'ultimo dei due periodi di illegittima sospensione dei lavori denunciati;
- dovrà rispondere ai quesiti sul danno come già formulati dal Giudice nella ordinanza del 17.4.23, seguendo la metodologia di accertamento ivi indicata;
- dovrà applicare i principi ampiamente illustrati nella presente sentenza in tema di risarcimento del danno per spese generali e per mancato guadagno, evitando duplicazioni di ristoro;
- dovrà verificare la sussistenza o meno della prova documentale della effettività del danno lamentato in tema di “retribuzioni a vuoto” (esistenza o meno sia delle buste paga del periodo, sia della effettiva permanenza dei lavoratori nel cantiere, durante i periodi di sospensione di essi, etc.); - dovrà anche accertare l'esistenza o meno della prova documentale dell'importo dei lavori realizzati (importo indicato negli allegati della perizia di parte attorea), così come delle altre voci di danno lamentate ed esulanti da quelle che (secondo i principi illustrati nella presente sentenza) vanno presunti;
- dovrà quindi individuare in via definitiva – tra le voci di danno rivendicate dall'attore e con esclusivo riferimento ai due periodi di indebita sospensione dei lavori dallo stesso denunciati – le voci di danno risarcibili (perché presuntive ovvero provate documentalmente), alla luce del contratto, delle norme e dei principi in tema di appalto e della documentazione in atti, escludendo duplicazioni”.
12. Nelle relazioni tecniche (qui da intendersi richiamate per relationem) depositate il 18.2.25 dal CT
(ad evasione del summenzionato incarico), il predetto ausiliario ha evidenziato - con CP_2 rifermento a ciascuno dei due periodi di illegittima sospensione dei lavori operata dal - CP_1 quanto segue:
“ A) importo di contratto: € 199.377,57
- B) tempo contrattuale: giorni 270
- C) durata primo periodo sospensione illegittima (dal 05/07/2021 al 29/11/2021): giorni 147
- D) importo lavori realizzati: € 12.933,53
- E) importo lavori non realizzati: € 186.444,04 pagina 6 di 17 - F) percentuale utile appaltatore: 10%
- G) percentuale spese generali: 15%
- H) importo di contratto al netto utile: 199.377,57 / 1,10 = € 181.252,34
- I) utile di contratto: 199.377,57 - 181.252,34 = € 18.125,23
- L) importo di contratto al netto utile e spese generali: 199.377,57 / 1,10 = 181.252,34 / 1,15 = €
157.610,73
- M) spese generali di contratto: 181.252,34 - 157.610,73 = € 23.641,61
- N) percentuale forfettaria per “maggiori oneri per spese generali infruttifere” indicata nell'art.10, comma 2, del D.M. 49/2018 : 6,5%
- O) maggiori oneri per spese generali infruttifere: € 157.610,73 x 6,5% = € 10.244,70
- P) “limite massimo previsto per il risarcimento” nell'art.10, comma 2, del D.M. 49/2018: € 5.577,67 come da seguente calcolo: € 10.244,70 / 270 gg. x 147 gg. = € 5.577,67
- Q) produzione media giornaliera contrattuale: € 199.377,57 / 270 = € 738,44
- R) produzione effettiva (1° SAL): € 12.933,53
- S) produzione periodo da contratto: € 738,44 x 147 gg. = € 108.550,68
- T) rapporto di sottoproduzione: 1 - € (12.933,53 / 108.550,68) = 0,88085
- U) interesse moratorio annuo: 0,08
- V) utile atteso per il periodo: I / B x C = 18.125,23 / 270 x 147 = € 9.868,18
- Z) sottoproduzione dell'utile: V x T = 9.868,18 x 0,88085 = € 8.692,39
(periodo dal 05/07/2021 al 29/11/2021):
Spese generali risarcibili con riferimento al periodo di andamento anomalo dei lavori: Con riferimento ai dati sopra elencati, le spese generali risarcibili per detto periodo sono pari a : O / B x C
x T , € 10.244,70 / 270 gg. x 147 gg. = € 5.577,67 x 0,88085 = € 4.913,10.
Lesione dell'utile (per ritardata percezione) risarcibile con riferimento al periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021): La “lesione dell'utile”, coincidente con l'interesse moratorio, per il periodo di andamento anomalo dei lavori, con riferimento ai dati sopra elencati è pari a: Z x U / 360 gg. x C , esplicitando:€ 8.692,39 x 0,08 / 365 x 147 gg. = € 280,06.
Retribuzioni inutilmente corrisposte risarcibile con riferimento al periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021): Sulle “retribuzioni inutilmente corrisposte” si riferisce che la seguente valutazione viene effettuata sulla base dei “cedolini” e/o buste paga allegate in atti parte pagina 7 di 17 attrice, con riferimento a quattro operai ( , , e Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
) della ditta appaltatrice risultanti nelle comunicazioni effettuate dalla stessa Parte_4 impresa alla “Cassa Edile della provincia di allegate in atti. In particolare, con riferimento al CP_1 cantiere in questione denominato “Pista ciclopedonale Chieti Scalo”, le predette comunicazioni mensili si riferiscono ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno
2021, e nelle stesse sono indicati i seguenti operai: […]. Dall'analisi dei “cedolini” risultano le seguenti spese e/o pagamenti, evidenziando però che per il mese di ottobre non risultano prodotti in atti i cedolini relativi agli operai , e […]. Per Controparte_4 Parte_3 Parte_4 un totale di € (4.755,15 + 2.546,38 + 6.048,59 + 4.751,51) = € 18.101,63, che rappresenta il costo complessivo reale delle “retribuzioni inutilmente corrisposte” per il periodo di andamento anomalo dei lavori.
Mancato ammortamento attrezzature proprie: Sempre con riferimento al periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021), relativamente al “mancato ammortamento attrezzature proprie”, nella citata consulenza tecnica di parte attrice, a firma dell'Ing. CP_5
viene stimato un danno complessivo pari a € 432,80. Al riguardo, il tecnico di parte attrice
[...] indica come attrezzature “pannelli recinzione” e “attrezzeria minuta” per un valore totale di €
6.100,00, senza però dare prova documentale nella consulenza sul reale valore delle stesse attrezzature e sulla effettiva esistenza delle stesse nell'area di cantiere durante il periodo di illegittima sospensione dei lavori. Al riguardo, la documentazione allegata nel fascicolo di causa riguarda il registro di beni ammortizzabili di proprietà dell'impresa appaltatrice fino al 31/12/2021, per un
“costo storico” di € 332.076,61, un “fondo” di € 311.482,31 ed un “residuo da amm.” pari a €
20.594,30. Pertanto, al riguardo il sottoscritto CT non ritiene di poter effettuare una valutazione supportata da riscontri documentali.
Sottoproduzione attrezzature in nolo: Sempre con riferimento al periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021), relativamente alla “sottoproduzione attrezzature in nolo”, nella citata consulenza tecnica di parte attrice, a firma dell'Ing. viene stimato un Controparte_5 danno complessivo pari a € 4.163,17. Nella documentazione allegata in atti, relativamente alle attrezzature prese a nolo dall'impresa appaltatrice e riferibili al cantiere di cui trattasi, si rileva la presenza di fatture intestate alla relative al pagamento del noleggio di un Parte_1
“bagno ecologico normale” e di un “box spogliatoio” per i mesi settembre, ottobre e novembre, ed in pagina 8 di 17 particolare: […] per una spesa complessiva di noli pari a € (164,70 + 164,70 + 164,70 + 366,00 +
183,00 + 183,00) = € 1.226,10. Pertanto, con riferimento ai dati sopra elencati, la sottoproduzione attrezzature in nolo per il periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021) è valutabile in : € 1.226,10 x T , esplicitando: 1.226,10 x 0,88085 = € 1.080,01.
Sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni: Con riferimento al periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021), relativamente alla “sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni”, nella citata consulenza tecnica di parte attrice viene stimato un danno pari a € 478,62. Al riguardo nella consulenza tecnica di parte attrice vengono indicati i seguenti premi annuali: - “premio annuale garanzia definitiva”: € 622,00 - “premio annuale assicurazione”: ……. €
376,00 per un totale di . € 998,00. In atti si riscontra però il solo pagamento alla
[...] del premio della rata di € 622,00, effettuata in data 11/06/2021, relativa alla “Garanzia CP_6 fideiussoria definitiva”, per una somma garantita di € 51.839,44. Sulla scorta di detti dati si può stimare il relativo danno solo per tale premio annuale: - Totale premi per giorno durata contrattuale:
€ 622,00 / 270 gg. = € 2,30 - Totale premi riferiti al primo periodo di sospensione illegittima: € 2,30 x
147 gg. = € 338,10. - Sottoproduzione/danno garanzia definitiva e assicurazione riferito al primo periodo di sospensione illegittima: € 338,10 x 0,88085 = € 297,82.
Pertanto, il danno complessivo subito dalla ditta appaltatrice, riferito al Parte_1 periodo di andamento anomalo dei lavori (dal 05/07/2021 al 29/11/2021), con riferimento alle “spese generali”, alla “lesione dell'utile”, alle “retribuzioni inutilmente corrisposte”, alla “sottoproduzione attrezzature in nolo” ed alla “sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni” è pari a: €
(4.913,10 + 280,06 + 18.101,63 + 1.080,01 + 297,82) = € 24.672,62”.
II Periodo di sospensione (dal 30/11/2021 al 10/07/2022):
Di seguito si procede al calcolo dei danni riferito al periodo di sospensione illegittima dei lavori (dal
30/11/2021 al 10/07/2022), previo elenco dei dati tecnici necessari alla stessa stima:
- A) importo di contratto: € 199.377,57
- B) tempo contrattuale: giorni 270
- C) durata primo periodo sospensione illegittima (dal 30/11/2021 al 10/07/2022): giorni 222
- D) importo lavori realizzati: € 12.933,53
- E) importo lavori non realizzati: € 186.444,04
- F) percentuale utile appaltatore: 10% pagina 9 di 17 - G) percentuale spese generali: 15%
- H) importo di contratto al netto utile: 199.377,57 / 1,10 = € 181.252,34
- I) utile di contratto: 199.377,57 - 181.252,34 = € 18.125,23
- L) importo di contratto al netto utile e spese generali: 199.377,57 / 1,10 = 181.252,34 / 1,15 = €
157.610,73
- M) spese generali di contratto: 181.252,34 - 157.610,73 = € 23.641,61
- N) percentuale forfettaria per “maggiori oneri per spese generali infruttifere” indicata nell'art.10, comma 2, del D.M. 49/2018 : 6,5%
- O) maggiori oneri per spese generali infruttifere: € 157.610,73 x 6,5% = € 10.244,70
- P) “limite massimo previsto per il risarcimento” nell'art.10, comma 2, del D.M. 49/2018: € 5.577,67 come da seguente calcolo : € 10.244,70 / 270 gg. x 147 gg. = € 5.577,67
- Q) produzione media giornaliera contrattuale: € 199.377,57 / 270 = € 738,44
- R) produzione effettiva periodo: € 0,00
- S) produzione periodo da contratto: € 738,44 x 222 gg. = € 163.933,68
- T) rapporto di sottoproduzione: 1 – (R / S) = 1 – € (0,00 / 163.933,68) = 1,00
- U) interesse moratorio annuo: 0,08
- V) utile atteso per il periodo: I / B x C = 18.125,23 / 270 x 222 = € 14.902,97
- Z) sottoproduzione dell'utile: V x T = 14.902,97 x 1,00 = € 14.902,97
Spese generali risarcibili con riferimento al periodo di sospensione illegittima (dal 30/11/2021 al
10/07/2022): Con riferimento ai dati sopra elencati, le spese generali risarcibili per detto periodo sono pari a : O / B x C x T , esplicitando: € 10.244,70 / 270 gg. x 222 gg. = € 8.423,42 x 1,00 = € 8.423,42
Lesione dell'utile (per ritardata percezione) risarcibile con riferimento al periodo di sospensione illegittima (dal 30/11/2021 al 10/07/2022): Con riferimento ai dati sopra elencati, la “lesione dell'utile”, coincidente con l'interesse moratorio, per il primo periodo di sospensione illegittima è pari a: Z x U / 365 gg. x C , esplicitando;
€ 14.902,97 x 0,08 / 365 x 222 gg. = € 725,14.
Retribuzioni inutilmente corrisposte risarcibile con riferimento al periodo di sospensione illegittima
(dal 30/11/2021 al 10/07/2022): Sulle “retribuzioni inutilmente corrisposte” si riferisce che la seguente valutazione viene effettuata sulla base dei “cedolini” e/o buste paga allegate in atti parte attrice, con riferimento a cinque operai ( , , , Controparte_4 Parte_3 Parte_4
e ) della ditta appaltatrice. Al riguardo, però, si evidenzia che Controparte_7 Controparte_8
pagina 10 di 17 per gli stessi operai non risultano prodotti in atti le rispettive comunicazioni della loro presenza nel cantiere di cui trattasi (fatta eccezione per il solo mese di dicembre 2021, relativamente agli operai
[...]
, e ) alla “Cassa Edile della provincia di Controparte_4 Parte_4 Controparte_7
(comunicazioni invece effettuate ed allegate in atti per l'intero periodo di “anomalo CP_1 andamento dei lavori”), né tali presenze (per i mesi da gennaio a luglio dell'anno 2022) risultano riscontrabili dal “giornale di cantiere”, comunque non prodotto in atti. Si procede comunque alla seguente valutazione delle “retribuzioni inutilmente corrisposte” sulla base dei “cedolini” prodotti in atti, rimettendo al vaglio della S.V. Ill.ma ogni decisione circa un suo riconoscimento o meno. […]
Dall'analisi dei “cedolini” prodotti in atti risultano le seguenti spese e/o pagamenti: […] Per un totale di € (5.433,89 + 2.763,54 + 1.583,10 + 2.721,31 + 2.513,28 + 5.523,62 + 3.860,29 + 6.765,92) = €
31.164,95, che rappresenta l'eventuale costo complessivo reale delle “retribuzioni inutilmente corrisposte” per il periodo di sospensione illegittima dei lavori;
precisando che per il solo mese di dicembre 2021 è documentata la presenza in cantiere degli operai , Controparte_4 Pt_4
e , per le “retribuzioni inutilmente corrisposte” pari ad € 5.433,89.
[...] Controparte_7
Sempre con riferimento al periodo di sospensione illegittima (dal 30/11/2021 al 10/07/2022), relativamente al “mancato ammortamento attrezzatura in nolo” ed alla “sottoproduzione attrezzature in nolo”, nella citata consulenza tecnica di parte attrice, a firma dell'Ing. CP_5
viene stimato un danno complessivo pari a € (742,03 + 1.000,00) = € 1.742,03. Al riguardo,
[...] però, il tecnico di parte attrice non supporta tale stima con documentazione probatoria su detti noli e relativi costi (fatture dei pagamenti relativi alle attrezzature indicate e/o verbale della direzione lavori sulla effettiva esistenza di dette attrezzature nell'area di cantiere durante il periodo di illegittima sospensione dei lavori); né tale documentazione è presente nel fascicolo di causa. Pertanto, al riguardo il sottoscritto CT non ritiene di poter effettuare una valutazione supportata da riscontri documentali.
Sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni
Con riferimento al periodo di sospensione illegittima (dal 30/11/2021 al 10/07/2022), relativamente alla “sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni”, nella citata consulenza tecnica di parte attrice viene stimato un danno pari a € 820,58. Nella consulenza tecnica di parte attrice vengono indicati i seguenti premi annuali: - “premio annuale garanzia definitiva”: € 622,00 - “premio annuale assicurazione”: € 376,00 per un totale di € 998,00. In atti si riscontra il solo pagamento alla pagina 11 di 17 del premio della rata di € 622,00, effettuata in data 11/06/2021, relativa alla Controparte_6
“Garanzia fideiussoria definitiva”, per una somma garantita di € 51.839,44. Sulla scorta di detti dati il relativo danno riconoscibile risulta: - Totale premi per giorno durata contrattuale: € 622,00 / 270 gg.
= € 2,30 - Totale premi riferiti al primo periodo di sospensione illegittima: € 2,30 x 222 gg. = € 510,60
- Sottoproduzione/danno garanzia definitiva e assicurazione riferito al primo periodo di sospensione illegittima: € 510,60 x 1 = € 510,60.
Pertanto, il danno complessivo subito dalla ditta appaltatrice, riferito al Parte_1 periodo di sospensione illegittima dei lavori (dal 30/11/2021 al 10/07/2022), con riferimento alle
“spese generali”, alla “lesione dell'utile”, alle “retribuzioni inutilmente corrisposte” e alla
“sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni” è pari a: € (8.423,42 + 725,14 + 31.164,95 +
510,60) = € 40.824,11.
Considerato che il danno per mancato utile d'impresa, con riferimento ai dati sopra elencati con le lettere da A a Z, è stimabile pari a: E x F , esplicitando;
€ 186.444,04 x 10% = € 18.644,40, il danno complessivo subito dall'impresa appaltatrice con riferimento al periodo di illegittima sospensione dei lavori è stimabile pari a: 40.824,11 + 18.644,40 = € 59.468,51.
Per quanto indicato ed evidenziato circa la voce di danno relativo alle retribuzioni inutilmente corrisposte di € 31.164,95 si rimette al vaglio della S.V. il possibile suo riconoscimento, precisando che per il solo mese di dicembre 2021 è documentata la presenza in cantiere degli operai CP_4
, e , per le “retribuzioni inutilmente corrisposte” pari ad
[...] Parte_4 Controparte_7
€ 5.433,89”.
13. Alla luce dei circostanziati accertamenti operati dal CT e delle risultanze documentali in atti, deve ritenersi che il danno patrimoniale risarcibile all'attrice (in quanto da ritenersi provato in giudizio) per il I periodo di illegittima sospensione dei lavori, ammonta ad €. 24.672,00, di cui €. 4.913,00 per spese generali (stesso importo rivendicato dall'attrice), €. 280,07 per lesione utile (stesso importo rivendicato dall'attrice), €. 18.101,63 per retribuzioni a vuoto (la attrice ha fornito prova documentale soltanto di tali esborsi stipendiali relativi agli operai rimasti presenti in cantiere), €. 297,82 per sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni (la attrice ha fornito prova documentale soltanto di tali esborsi) ed €. 1.080,01 per sottoproduzione nolo (la attrice ha fornito prova documentale soltanto di tali esborsi). Nulla può invece essere risarcito per il “Mancato ammortamento attrezzature proprie”, in difetto di prova della relativa perdita patrimoniale. pagina 12 di 17 Del resto, in forza del noto principio cd. della “vicinanza della prova” (ossia “della effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla”: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6209 del 31/03/2016), per la attrice
(peraltro, quale società di capitali) sarebbe stato agevole fornire sul piano documentale la dimostrazione (attraverso la produzione dei pagamenti e/o degli acquisti di cui si è rivendicato il rimborso, del libro giornale di cantiere, etc.) degli esborsi e pregiudizi summenzionati (qualora esistenti) e dei quali, invece, non si è data prova (per la obbligatorietà della tenuta del giornale dei lavori, dei libri paga e matricola sul luogo di lavoro e della ulteriore documentazione relativa alle presenze in cantiere cfr. il DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14960 del 25/06/2009).
Ed è noto che, “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno” (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5960 del 18/03/2005).
14. Sempre alla luce degli accertamenti operati dal CT e delle risultanze documentali in atti, deve ritenersi che il danno patrimoniale risarcibile all'attrice (in quanto da ritenersi provato in giudizio), per il II periodo di illegittima sospensione dei lavori, ammonti ad €. 15.102,05, di cui €. 8.423,42 per spese generali (stesso importo rivendicato dall'attrice), €. 725,14 per lesione utile (stesso importo rivendicato dall'attrice), €. 5.433,89 per retribuzioni a vuoto (la attrice ha fornito prova documentale soltanto di tali esborsi stipendiali, relativi ai soli dipendenti la cui presenza in cantiere, nel periodo in esame, risulta documentata in atti), €. 510,6 per sottoproduzione garanzia definitiva e assicurazioni (la attrice ha fornito prova documentale soltanto di tali esborsi) Nulla può invece essere risarcito per il
“Mancato ammortamento attrezzature proprie”, nè per “sottoproduzione nolo”, in difetto di prova della relativa perdita patrimoniale.
15. La attrice ha altresì diritto, come sottolineato anche dal CT, alla somma di €. 18.644,4, pari al
“danno per mancato utile d'impresa” (€ 186.444,04 x 10% = € 18.644,40; per il generale principio, già più volte richiamato nella sentenza non definitiva n. 467/24, per cui, “In tema di appalto di opere pagina 13 di 17 pubbliche, fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895 n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l'aggravio, essendo tali voci inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere”, cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14779 del 10/07/2020; Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023).
16. Inoltre, è opportuno ribadire che, “in tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione (come nella specie: ndr) della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante
(o, in generale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere della riserva, sussistente solo con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo a lui dovuto;
ciò, tuttavia, non esclude che - ove il prospettato inadempimento consista nell'illegittima disposizione o protrazione della sospensione dei lavori - assuma rilievo la mancata contestazione, da parte dell'appaltatore, dei presupposti giustificativi del provvedimento nel verbale di sospensione ovvero di ripresa dei lavori (a seconda del carattere originario o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cui l'appaltatore ha potuto averne consapevolezza), ai fini della verifica
(non già della decadenza, bensì) della gravità dell'inadempimento del committente, che deve essere tale da giustificare la risoluzione del contratto” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8517 del 06/05/2020).
Nella specie la valutazione della gravità dell'inadempimento negoziale del è già stata CP_1 effettuata nella sentenza non definitiva che – riconoscendo tale gravità – ha dichiarato la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453/1455 c.c., per fatto imputabile alla stazione appaltante.
17. Le critiche mosse dall'attrice (attraverso le note critiche del proprio CTP) agli esiti degli accertamenti peritali del CT non sono meritevoli di accoglimento, posto che: CP_2
-) la attrice invoca (anche nella comparsa conclusionale) la applicazione dei conteggi operati nella relazione del CT della cui inattendibilità ed erroneità metodologica ai fini di causa – tuttavia Per_1
- si è già abbondantemente statuito nella sentenza non definitiva emessa;
-) la attrice lamenta la asserita, mancata applicazione - da parte del CT - nella CP_2 quantificazione del danno risarcibile, dei criteri dettati dall'art. 10, comma II DM 49/18 per la determinazione della penale convenzionale da porsi a carico della stazione appaltante per le ipotesi di illegittima sospensione dei lavori: ma al riguardo deve rilevarsi, in modo dirimente, che la attrice, nel pagina 14 di 17 presente giudizio, non ha invocato il pagamento della penale (peraltro non pattuita nel contratto), bensì il ristoro del danno (cfr. l'atto di citazione).
Ed è noto che “La richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento (richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto non può statuire sull'applicazione della clausola) non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento (potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso) sia rispetto al danno (atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico)”(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10741 del 24/04/2008: nella specie la S.C. ha ritenuto che, proposta domanda di risoluzione del contratto di compravendita con richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni da specificare in corso di causa, costituisce domanda nuova quella formulata nel corso del giudizio di primo grado e volta all'applicazione della clausola penale;
per il corollario per cui “In tema di clausola penale, ove sia proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con contestuale richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni, il risarcimento è subordinato alla prova dell'an e del quantum dei danni, non operando conseguentemente la limitazione quantitativa prevista dalla clausola penale contrattualmente pattuita, di cui la parte non inadempiente non si sia avvalsa, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria”, cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
29610 del 25/10/2023).
Inoltre, va sottolineato – ad abundantiam – che il CT, da un lato, ha quantificato le spese generali e la lesione dell'utile con gli stessi criteri e nella stessa misura invocati dall'attrice e, dall'altro, si è attenuto scrupolosamente ai principi dettati nella sentenza non definitiva (e dalla Cassazione ivi richiamata) per il ristoro del danno da illegittima sospensione dei lavori di pubblico appalto. Per contro, le altre voci di danno pretese dalla attrice sono state qui quantificate in misura inferiore a quanto preteso, non già per la applicazione di criteri di liquidazione diversi da quelli invocati dalla appaltatrice, bensì per un assoluto difetto di prova degli elementi costitutivi delle dedotte perdite patrimoniali denunciate;
pagina 15 di 17 -) il difetto di prova della effettività delle ulteriori perdite patrimoniali rivendicate si riverbera – ex art. 2697 c.c. – sulla parte (l'attrice) che avrebbe dovuto fornire prova rigorosa e documentale degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria formulata.
18. In definitiva, il danno risarcibile all'attrice ammonta ad €. 58.418,45. oltre interessi legali dal dì della notifica della domanda giudiziale (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del
05/08/2019) sino al saldo.
19. La disciplina delle spese processuali (ivi comprese le spese di CT) segue – ex lege – la soccombenza del convenuto, previa compensazione di 1/3, in ragione della esorbitanza delle somme pretese in ristoro dall'attrice rispetto a quelle quivi riconosciutele.
I compensi si liquidano nei valori minimi delle cause di valore corrispondente al decisum (scaglione da
€. 52.000,1 ad €. 260.000,00) e ciò sia per la contumacia della soccombente (da cui è derivata la mancata necessità di predisporre controdeduzioni difensive), sia per la sostanziale prossimità del valore della causa (€. 56.000,00) allo scaglione inferiore (da €. 26.000,00 ad €. 52.000,00), sia per la parziale infondatezza delle pretese risarcitorie attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1166/22, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
CONDANNA il convenuto al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'attrice della somma di €. 58.418,45. oltre interessi legali dal dì della notifica della domanda giudiziale.
RIGETTA ogni altra domanda.
pagina 16 di 17 CONDANNA il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice che – previa compensazione di 1/3 – liquida nel residuo e quindi in €. 4.701,3 per compensi ed €. 524,00 per esborsi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese ed altri accessori di legge.
PONE le spese di CT a carico definitivo e solidale del convenuto per 2/3 e dell'attrice per il residuo.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 17.10.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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