Sentenza 18 ottobre 2011
Massime • 1
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. la violazione dell'obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di portare con sè la carta di permanenza.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite sulla violazione dell'obbligo, per il sorvegliatoMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno preso posizione sulla seguente questione di diritto: "se il sorvegliato speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, che non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza la carta precettiva (rectius: "carta di permanenza"), risponda del reato di cui al comma primo dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (attualmente comma 1 dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) o di quello previsto dal comma secondo del medesimo articolo (attualmente comma 2 dell'art. 75 d.lgs. cit.) o infine, della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.". 2. L'imputato era …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2011, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/10/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1109
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - rel. Consigliere - N. 37151/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA VI N. IL 22/03/1982;
avverso la sentenza n. 1026/2008 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 14/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANA CARTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVA IN FATTO
1.- Con sentenza 26.2.2008 dal GUP del Tribunale di Tarante in esito a giudizi abbreviato, condannava NI IN alla pena di anni uno di reclusione ritenendolo responsabile del reato di cui alla L.17 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, per non avere portato con sè la carta di permanenza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicatagli con ordinanza 29.11.2004 dal Tribunale di Taranto, in Taranto il 25.5.2007. La Corte di appello di Lecce, pronunciando su impugnazione proposta dall'imputato, riteneva che il fatto contestato andava ricondotto alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. e, conseguentemente, rideterminava la pena inflitta in giorni dieci di arresto.
2.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Fabrizio Lamanna, difensore del NI, deducendo violazione o erronea applicazione della legge penale.
Si duole il ricorrente che la corte non abbia motivato in relazione alla scelta della pena e della sua commisurazione.
Sostiene, poi, il ricorrente che i fatti ascritti all'imputato non integrano gli estremi del reato di cui all'art. 650, sia sotto il profilo soggettivo dell'elemento psicologico del reato che sotto l'aspetto della ricorrenza degli elementi oggettivi della fattispecie astratta prevista dal legislatore.
3.- Il Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta Cesqui ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
OSSERVA IN DIRITTO
1.- Il ricorso è manifestamente infondato.
2.- Rileva il Collegio che secondo l'impostazione giurisprudenziale fatta propria dai giudici di appello con la sentenza gravata: "Non integra ne1 la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s., prevista dalla L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 9, comma 1, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) - avente ad oggetto l'inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall'art. 5 della citata legge - ne' il delitto previsto dal comma successivo - che si concreta nella violazione dell'obbligo o del divieto di soggiorno qualificanti la sorveglianza speciale -il fatto della persona sottoposta a detta misura che non esibisca la carta di permanenza di cui al citato art. 5, u.c., in quanto la violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è
espressamente sanzionata, sicché può essere al più ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 650 c.p." (Cass. Sez. 6, sent. 7.7.2003, n. 36787, PM in proc. Comberiati, Rv. 226337). Una volta, quindi, condivisa la tesi in diritto che la violazione dell'obbligo di portare con sè la carta di permanenza posta in essere da soggetto sottoposto alla sorveglianza di P.S. non integra il reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 (per quanto la sussistenza di tale reato sia ritenuta configurabile dalla giurisprudenza più recente di questa Corte ex plurimis Cass. Sez. 1, sent. 12.2.2008, n. 8771, Rv. 239236) i giudici di appello hanno correttamente individuato nella condotta posta in essere dall'imputato la violazione dell'art. 650 c.p.. Non sussiste, infatti, dubbio che l'obbligo di portare con sè la carta di permanenza per esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, abbia quale finalità precipua quella di garantire la sicurezza pubblica, attraverso la possibilità per gli organismi istituzionalmente a ciò preposti di controllare ed avere contezza dell'osservanza delle prescrizioni imposte da parte dei soggetti in capo ai quali è stata riconosciuta una qualificata pericolosità sociale.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è in alcun modo configurabile una ipotesi di errore sul fatto che costituisce reato in quanto l'errore invocato riguarda l'obbligo di rispettare una precisa prescrizione, la cui violazione è specificamente sanzionata dalla legge.
2.- Del pari manifestamente infondata è la doglianza relativa alla dosimetria della pena che essendo stata contenuta in limiti prossimi a quelli minimi edittali ed in relazione ad una ipotesi di reato sicuramente meno grave di quella originariamente contestata, non richiedeva specifiche motivazioni, oltre a quella concernente la congruità rispetto alla fattispecie valutata, in ordine alla quantificazione.
3.- Per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) a favore della Cassa Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012