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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/11/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 565/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Sopranzi ed elettivamente domiciliato in Civitanova Marche (MC), in via D. Alighieri n° 31 presso lo studio del proprio difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), in giudizio di persona ai sensi dell'articolo Controparte_1 C.F._2
86 c.p.c., ed altresì unitamente rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Gentilucci ed elettivamente domiciliato in Macerata, via 8 marzo n. 9.
pagina 1 di 18 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 460/2024, pubblicata il
30.04.2024, in tema di responsabilità professionale per l'attività difensiva svolta in precedenti giudizi.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note telematiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 – L'attività processuale oggetto di richiesta risarcitoria.
conveniva in giudizio dinanzi Tribunale di Macerata, onde sentire Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Macerata, Sezione Civile, contrariis rejectis, in via principale: accertare la responsabilità professionale dell'avv. nel contratto di patrocinio stipulato con il sig, Controparte_1 Pt_1
e per l'effetto risolverlo per grave inadempimento, condannando il professionista a restituire al sig,
[...] la somma di €. 6.588,73 (Є. 5.088,73 + €. 1.500) nonché a pagare, a titolo di risarcimento Parte_1 danni, la somma di €. 185,50= per spese di registrazione della sentenza di primo grado;
E. 3.000.00= per le spese e ado 7A/2024 del 30/04/2024 8.956,08= per le spese da corrispondere alla , Controparte_2 rimettendosi altresì alla prudente valutazione del Tribunale di Macerata per la liquidazione del danno non patrimoniale ovvero, in via subordinata, a tenerlo indenne dalla condanna alle spese legali, in favore della
, liquidate dalla Corte di Appello di Ancona nella sentenza n. 1827/2018 in €. 8.956,08 Controparte_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in via subordinata: accertare la responsabilità professionale dell'avv. nel contratto di patrocinio stipulato con il sig, e per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., respingere la domanda di condanna al pagamento del residuo compenso;
Con vittoria di spese e del compenso di causa”.
Esponeva in fatto l'attore che:
1) con atto di citazione, notificato in data 23.11.2005, lo stesso attore, con l'assistenza dell'avv.
CA NA, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Macerata - sezione distaccata di Civitanova Marche, la cooperativa IA . in CP_3 CP_4
pagina 2 di 18 liquidazione coatta amministrativa onde sentir pronunciare sentenza ex art 2932 c.c. con riguardo all'immobile n. 4 fila sud, descritto al NCEU al fg 5, part. 1143, sub 22 e sub 30;
2) che la convenuta cooperativa, costituendosi in giudizio, aveva chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio in attesa della definitività della pronuncia del TAR sul ricorso proposto da esso attore avverso la decisione della Commissione centrale di vigilanza per l'IA popolare ed economica che, confermando la decisione resa dalla Commissione regionale, aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento del Cda del 15.11.1993 di esclusione di esso attore dalla compagine sociale e, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto il commissario liquidatore poteva esercitare il diritto di sciogliersi dal contratto ex artt. 201 e 72 l.f.;
3) che, con sentenza n. 479/2007, il Tar Marche aveva annullato sia la decisione della
Commissione Centrale di vigilanza che il provvedimento di esclusione di esso attore dalla compagine sociale della cooperativa;
4) che, stante il passaggio in giudicato della sentenza 479/2007 del Tar Marche, con ricorso in data
15 gennaio 2010, il sempre con l'assistenza dell'avv. NA, aveva chiesto alla Pt_1
Commissione Regionale di "ordinare al legale rappresentante della cooperativa di trasferire, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto societario, con immediata a favore del signor la Parte_1 proprietà dell'alloggio costruito dalla Cooperativa a r. l. di Civitanova Marche";
5) che, nella seduta del 7 luglio 2010, la Commissione Regionale aveva accolto il ricorso e, per l'effetto, aveva ordinato al Commissario liquidatore di "trasferire a favore del signor la Pt_1 proprietà dell'alloggio sociale costruito [...] il trasferimento della proprietà dovrà avvenire alle condizioni esistenti alla data del 15.11.1993 - 18.12.1993”;
6) che, all'udienza del 21.12.2010 nel giudizio ex art 2932 c.c. promosso dinanzi al Tribunale di
Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, la cooperativa convenuta aveva precisato le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, mentre la difesa del aveva insistito nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione;
Pt_1
7) che alla successiva udienza del 21.04.2011 la difesa del aveva depositato copia della Pt_1 delibera della commissione regionale di vigilanza ed aveva chiesto un rinvio onde consentire la nomina di un nuovo difensore stante la rinuncia al mandato da parte dell'avv. NA;
8) che, con comparsa depositata in data 28.05.2011, si era costituito quale nuovo difensore l'avv. il quale, da un lato, si era riportato alle difese, richieste ed istanze già proposte CP_1 dall'avv. NA, nonostante la intervenuta delibera della Commissione Centrale del 7.7.2010, dall'altro aveva depositato, nonostante la scadenza dei termini ex art 184 c.p.c., copia della delibera della cooperativa del 08.05.1998 con la quale era divenuto socio della Parte_1
pagina 3 di 18 cooperativa ed assegnatario della unità abitativa, nonché copia del QTE con cui la Regione aveva preso atto del costo di costruzione di ogni singola alloggio;
9) che, all'udienza del 07.07.2011, l'avv. aveva precisato le conclusioni chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, mentre la cooperativa aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'esercizio da parte del commissario liquidatore della facoltà di sciogliersi dal contratto;
10) che, con sentenza n. 329/2011, il Tribunale di Macerata aveva respinto la domanda proposta dall' attore con condanna al pagamento in favore della cooperativa delle spese di lite, liquidate nella somma di € 55,00 per esborsi, € 4.700 per diritti, € 9.800 per onorario oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
11) che l'attore aveva corrisposto all'avv. la somma di € 5.088,73, di cui € 2.000,00 per la CP_1 fattura n. 22 del 08.11.2011 ed € 3.088,73 per la fattura n. 11 del 20.02.2012;
12) che con ricorso, depositato in data 06.02.2012, l'avv. aveva agito, dinanzi al TAR CP_1
Marche, onde ottenere l'ottemperanza della sentenza 479/2007;
13) che, con sentenza n. 190/2013, il TAR Marche aveva rilevato che la domanda di ottemperanza aveva trovato accoglimento già con la decisione della commissione regionale di vigilanza del
07.07.2010;
14) che, con atto di citazione, notificato in data 11.09.2012, l'avv. aveva impugnato la CP_1 sentenza del Tribunale di Macerata n. 329/2011, ponendo in essere un'attività del tutto inutile in quanto perfettamente consapevole del difetto di giurisdizione del giudice ordinario appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo;
15) che all'udienza del 11.03.2014 l'avv. aveva dato atto dell'avvenuta pubblicazione della CP_1 sentenza del TAR n. 190/2013 dichiarando, contrariamente al vero, che il ricorso per l'ottemperanza era stato depositato dopo la notifica dell'atto di citazione;
16) che, in data 02.03.2015, l'avv. aveva rinunciato al mandato senza preavviso alcuno;
CP_1
17) che, in data 05.10.2017, si era costituito nel giudizio di appello quale nuovo difensore l'avv.
Filippetti il quale aveva evidenziato che il valore della controversia non era indeterminato, ma pari ad € 47.223,15 siccome risultante dal modello QTE vistato dalla Regione Marche in data
30.09.1992;
18) che, con sentenza n. 1827/2018, la Corte di Appello, preso atto che la sentenza TAR MARCHE
08.03.2013, passata in giudicato, aveva ricondotto al plesso della giurisdizione amministrativa l'intera vicenda, così escludendola per quella ordinaria con la conseguenza che la domanda non avrebbe potuto essere accolta, in riforma della sentenza appellata, aveva dichiarato cessata la pagina 4 di 18 materia del contendere, con condanna di esso attore appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate in €. 750,00 per diritti e €.
2.080 per onorari, oltre accessori di legge e a quelle del secondo grado, liquidate in € 3.308,00 (980, + 675 +€. 1653 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e di decisione), oltre spese generali al 15%, IVA e CAР come per legge;
§ 2 – La domanda di risarcimento avanzata in I grado
2.1 - Il sulla base di quanto esposto, riteneva che l'avv. si fosse reso gravemente Pt_1 CP_1 inadempiente agli obblighi assunti, conseguendone il suo diritto a sentir dichiarare la risoluzione del contratto di opera professionale con condanna del professionista alla restituzione del compenso corrisposto (pari ad € 6.588,73) nonché al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati nella somma complessiva di € 12.141,58 (di cui € 185,50 per le spese di registrazione della sentenza di primo grado, € 3.000,00 per il compenso corrisposto al nuovo difensore nominato in appello;
€
8.956,08 per le spese legali dovute alla cooperativa) e non patrimoniali.
A fondamento delle domande spiegate, relativamente al giudizio iscritto al n. 549/2005 R.G. Tribunale di Macerata, contestava all'avv. CP_1
1) di non aver redatto il preventivo di spesa;
2) di non aver specificato, nelle fatture emesse, né l'attività espletata né il valore della causa;
3) la violazione dell'obbligo informativo e della normale diligenza professionale, avendo omesso di dissuaderlo dal proseguire un'azione inutile e dannosa. Al riguardo, al momento dell'assunzione dell'incarico, il convenuto aveva omesso di fornirgli le dovute informazioni in ordine alle difficoltà da affrontare, alla strategia processuale, al valore della causa e ai costi da sostenere;
in particolare, non lo aveva informato né dell'omesso deposito da parte dell'avv.
NA della delibera della cooperativa dell'8 maggio 1988 - documento decisivo per le sorti del giudizio - né della inutilità della prosecuzione del giudizio a seguito della decisione
7.7.2010 della Commissione Regionale che, costituendo titolo esecutivo ex art. 25 del DPR
655/1964, riconosceva al il diritto di vedersi trasferita la proprietà dell'alloggio sociale Pt_1 né, infine, della palese infondatezza, sin dall'inizio, della domanda proposta
4) L'infondatezza da ultimo evidenziata sarebbe dipesa da : a) la circostanza che data della proposizione della domanda l'attore non era più socio della cooperativa essendo stato escluso;
di pagina 5 di 18 conseguenza, la non poteva ritenersi inadempiente all'obbligo ex art. 2932 с.c., b) l'art. CP_2
2932 c.c. non era applicabile risultando che aveva ricevuto delle sovvenzioni pubbliche, CP_2
c) l'azione esecutiva individuale era inibita versando la in L.c.a.; d) la in L.c.a. CP_2 CP_2 poteva esercitare la facoltà di sciogliersi dal contratto ex art. 72 Legge fall., e) la controversia era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo);
5) di aver omesso di aderire alla richiesta della cooperativa, formulata all'udienza del 07.07.2011, di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza Esponeva, al riguardo, che il per effetto della decisione della commissione del 07.07.2010 aveva ottenuto già il Pt_1 bene della vita cui ambiva in via amministrativa, di conseguenza la scelta del di non CP_1 aderire alla richiesta della cooperativa di dichiarare cessata la materia del contendere era contraria agli interesse di esso attore, in quanto lo aveva esposto al rischio poi verificatosi di dover pagare le spese di lite alla cooperativa e di sostenere spese per la difesa nella fase conclusiva, spese che, in caso di adesione alla richiesta della cooperativa, non sarebbero state pagate in quanto sarebbero state compensate.
6) di aver allegato nella comparsa conclusionale la circostanza per cui la cooperativa convenuta aveva realizzato gli immobili con l'assistenza di un mutuo agevolato concesso ai sensi della legge 5.8.1978 n. 457, con ciò precludendo in radice la possibilità di veder accolta la domanda ex art 2932 с.c.;
7) di aver prodotto la delibera della cooperativa del 08.05.1988 oltre il termine di cui all'art 184
c.p.c. con la conseguente inutilizzabilità della stessa.
Relativamente al giudizio di appello avverso la sentenza n. 329/2011, il contestava all'avv. Pt_1
CP_1
1) l'inutilità della impugnazione in ragione della consapevolezza della appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo;
2) l'inammissibilità del motivo di appello concernente la regolamentazione delle spese di lite per difetto del requisito di specificità;
3) l'inammissibilità dell'appello non risultando contestate le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata;
4) la violazione del dovere di collaborazione con i magistrati in quanto all'udienza dell'11 marzo
2014 l'avv. depositava il foglio di deduzioni, in cui scriveva che "successivamente alla CP_1 proposizione dell'appello è stato esperito avanti al TAR il giudizio di ottemperanza da cui è scaturita la sentenza n. 190/2013 ove s'è disposto, tra l'altro, le modalità per la definitiva pagina 6 di 18 intestazione dell'immobile attraverso la nomina del Commissario ad acta", laddove il ricorso per l'ottemperanza era stato depositato prima della notifica dell'atto di citazione in appello;
5) di aver rinunciato al mandato con raccomandata in data 02.03.2015 senza congruo preavviso e senza fornire le necessarie informazioni per non pregiudicare la difesa di esso attore.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la ricostruzione fornita dall'attore e rimarcando la correttezza del suo operato nei giudizi in cui ha rappresentato e difeso Pt_1
In particolare, l'avv. precisava: CP_1
1) di essersi costituito nel giudizio RG 549/05 dopo che nell'udienza del 21.4.2011 l'avv. CA
NA aveva rinunciato al mandato professionale, preannunciandolo al sig. a Parte_1 mezzo e-mail del 20 aprile 2011. In tale fase del processo il G.I. aveva già fissato udienza di
P.C. al 17.12.10 e, quindi, non v'era altra possibilità che argomentare sulle tesi del precedente difensore e sulla documentazione già depositata essendo ormai spirati i termini per ulteriori produzioni documentali;
2) che l'impegno difensivo era stato concentrato nel contrasto dell'eccezione della L.C.A. della proposta ex artt. 72 e 201 L.F. e che avrebbe potuto incidere altresì sugli esiti Controparte_2 del giudicato della sentenza del TAR Marche;
3) che la mancata adesione alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere era dovuta alla contrarietà della stessa agli interessi del ed all'elevata probabilità di una Pt_1 condanna alle spese di lite per soccombenza virtuale stante l'insistenza della controparte nella condanna alle spese di lite nelle note in cui chiedeva la cessazione della materia del contendere;
4) che l'esito della sentenza della Corte d'Appello dimostrava che il aveva tratto vantaggio Pt_1 dall'operato dell'avv. vedendo neutralizzato l'assunto della circa CP_1 Controparte_2
l'esercizio dell'art 72 L.F. e ottenendo una significativa riduzione delle spese del giudizio di primo grado (a fronte di € 14.500,00 oltre 15% spese generali CAP e IVA liquidate in primo grado a danno del pari ad € 20.848.32, con l'appello, per i due gradi di giudizio, sono Pt_1 state liquidate meno della metà, € 6.138,00 oltre 15% spese generali CAP e IVA. pari ad €
8.956,08);
Parte convenuta concludeva come segue: “Ріасcia al Tribunale, contrariis rejectis, accertare e dichiarare tutte le domande avversarie inammissibili, improponibili nonché infondate in fatto ed in diritto e
pagina 7 di 18 comunque non provate. L'azione avversaria si mostra chiaramente temeraria e si chiede pertanto
l'applicazione dell'art 96 с.р.с.”.
§ 2 - Il primo Giudice rigettava le domande attoree e la domanda del convenuto di condanna ex art. 96
c.p.c., compensando le spese di lite stante la complessità delle questioni, secondo i rilievi e le argomentazioni che di seguito si riassumono:
1) il danno non può consistere nel mero esborso economico cui l'attore è tenuto per essersi avvalso dell'opera intellettuale dell'avvocato, quando l'importo richiesto rispetta i criteri di legge previsti per la sua quantificazione, perché alla stessa somma il cliente sarebbe stato comunque obbligato anche in presenza della dovuta informazione scritta. Nel caso di specie,
l'attore non ha dedotto di aver subito alcun danno per l'omesso preventivo dei costi delle operazioni, poiché non risulta che il convenuto avesse richiesto un compenso superiore ai parametri di legge applicabili;
2) non sussiste alcun inadempimento di obblighi informativi e della diligenza professionale nel procedimento n. R.G. 549/2005 instaurato dinanzi al Tribunale di Macerata, posto che dalla documentazione prodotta dal convenuto si evince che l'avv. aveva compiutamente CP_1 informato il dei rischi di causa e dell'omessa produzione da parte del precedente Pt_1 difensore della delibera del 1988. Inoltre, è pacifico che la domanda ex art 2932 c.c. era stata proposta dall'attore con l'assistenza di altro difensore e che il convenuto si era costituito, quale nuovo difensore, solo dopo la chiusura della fase istruttoria, quando risultava già fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, essendo così impossibile per il nuovo difensore depositare tempestivamente qualsivoglia documento utile ai fini del giudizio;
3) Non risultava alcun inadempimento neanche dalla mancata adesione da parte dell'avv. alla cessazione della materia del contendere, poiché dalla disamina della comparsa CP_1 conclusionale (v. doc. 19 fascicolo convenuto) si evinceva come l'avv. contestasse CP_1 la validità e l'efficacia della dichiarazione con la quale il commissario liquidatore si era sciolto dal contratto ex artt. 72 e 101 l.f., evidenziando come la stessa si ponesse in contrasto con quanto già statuito dal TAR Marche con la sentenza n. 479/2007, passata in giudicato (circostanza poi confermata dal TAR MARCHE in sede di ottemperanza con la sentenza 190/2013 - v. all. 17 fascicolo convenuto). In caso di cessata materia del contendere, il Tribunale di Macerata nel giudizio avente R.G. 549/2005 avrebbe dovuto pagina 8 di 18 valutare, sia pure ai fini della soccombenza virtuale, la fondatezza della domanda spiegata dal Ma, considerato che il Tribunale aveva rigettato la domanda del nel Pt_1 Pt_1 merito applicando il principio di soccombenza, doveva escludersi con elevata probabilità che l'adesione di alla cessazione della materia del contendere avrebbe comportato CP_1 la compensazione delle spese di lite, avendo la convenuta insistito per la condanna dell'attore al rimborso delle spese processuali;
4) Il fatto che l'avv. aveva allegato nella comparsa conclusionale la circostanza CP_1 nuova per cui la cooperativa convenuta aveva realizzato gli immobili con l'assistenza di un mutuo agevolato concesso ai sensi della legge 5.8.1978 n. 457, con ciò precludendo in radice la possibilità di veder accolta la domanda ex art 2932 с.с., non costituisce un inadempimento poiché trattasi di una circostanza ininfluenze sull'esito del giudizio che si era concluso con il rigetto nel merito della domanda del anche in ragione Pt_1 dell'esercizio da parte del commissario liquidatore della cooperativa della facoltà di sciogliersi dal contratto ex art 72 L.F.;
5) non risultava inutile la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 329/2011 in quanto l'avv. aveva impugnato anche il capo della sentenza contenente la condanna alle CP_1 spese di lite, dolendosi della liquidazione da parte del Tribunale in misura sproporzionata ed eccessiva rispetto alle richieste nelle note di parte, motivo che, poi, aveva effettivamente trovato accoglimento conseguendo un notevole ridimensionamento delle spese di lite rispetto alle somme liquidate in primo grado;
6) Non risultava alcun inadempimento degli obblighi professionali dalla rinuncia al mandato dell'avv., avvenuta con raccomandata datata al 02.03.2015 ricevuta dal il CP_1 Pt_1
03.03.2015, poiché l'art. 85 с.р.c. е l'art. 7 1. 794/42 consentono all'avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa, salvo, in tal caso, il risarcimento del danno di cui il cliente provi l'esistenza, circostanza che non ricorreva nel caso di specie. Il recesso risulta comunicato in data successiva alla udienza del giorno
11.03.2014 in cui i procuratori delle parti chiedevano alla Corte di Appello la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, vi è stato tutto il tempo per l'attore di incaricare un nuovo difensore per la successiva udienza del 10.10.2017;
7) l'aver esposto nel foglio di deduzioni allegato al verbale di udienza del giorno 11.03.2014 che il ricorso per l'ottemperanza sarebbe stato proposto dopo la notificazione dell'atto di citazione in appello non costituisce inadempimento di alcuna obbligazione assunta con il contratto di opera professionale, né violazione dell'obbligo di lealtà processuale pagina 9 di 18 considerando che nell'atto di appello avverso la sentenza n. 329/2011 del Tribunale di
Macerata l'avv. aveva dato atto dell'avvenuto deposito del ricorso dinanzi al TAR CP_1 per l'ottemperanza della sentenza n. 479/2007 indicando il numero di ruolo e la data dell'udienza.
§ 3 – impugnava la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado che rigettava le sue Pt_1 domande, ritenendola errata per i seguenti motivi:
1) Errore della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui esclude la violazione degli obblighi informativi basandosi sul documento e-mail del 13.03.2013, che non poteva neanche essere utilizzato ai fini della decisione, in quanto depositato fuori termine, travisandone anche il contenuto, senza tener presente ciò che era successo nella causa e senza un ordine cronologico esatto per ricostruire il rapporto tra le parti. Sostiene l'appellante che l'avv. poteva e CP_1 doveva rendersi conto che non esistevano i presupposti per proseguire la causa. Invece, facendo sue tutte le difese del precedente difensore, aveva portato avanti una causa infondata, arrivando così alla condanna di al pagamento delle spese di lite;
Pt_1
2) L'appellante censura la decisione del giudice di primo grado di ritenere corretta la mancata adesione da parte dell'avv. alla cessazione della materia del contendere nel giudizio CP_1 avente R.G. 549/2005 instaurato dinanzi al Tribunale di Macerata, ritenendo che qualora l'avv. avesse chiesto la cessazione della materia del contendere, avrebbe evitato la condanna CP_1 del Sig. alle spese di lite;
Pt_1
3) L'appellante contesta la sentenza di primo grado anche nella parte in cui non riconosce la responsabilità dell'avv. nell'aver proposto un appello inutile e dannoso in quanto CP_1 aveva già raggiunto, con la Decisione della Commissione Centrale, quindi in via Pt_1
Amministrativa, lo scopo per il quale era stata chiesta, nell'anno 2005, la Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.. Secondo l'appellante, l'avv. ha depositato l'atto di appello dopo aver CP_1 adito il TAR Marche per l'ottemperanza della Sentenza del N. 479/2007 del medesimo
Tribunale Amministrativo che tutelava ogni interesse del rivolgendosi inutilmente così Pt_1 al Giudice Ordinario. L'appellante sostiene, inoltre, che la riduzione delle spese di lite non è merito dell'avv. il quale con l'Appello continua a dichiarare che il valore della causa è CP_1 indeterminabile, bensì dell'Avv. Stefano Filippetti che dimostrava alla Corte di Appello che la causa non poteva essere considerata di valore indeterminabile, ma doveva essere considerata di pagina 10 di 18 valore determinabile in Euro 47.223,14, come evidenziato nella sua comparsa di costituzione in sostituzione dell'Avv. del 05.10.2017. CP_1
4) L'appellante contesta, infine, la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di Primo
Grado contestualizza l'attività dell'avv. senza entrare nel merito della questione CP_1 riguardante la qualità di socio di a suo tempo chiamata in giudizio. Parte_2
Sostiene l'appellante che l'avv. avrebbe dovuto chiedere la cessazione della materia CP_1 del contendere a spese compensate, anziché insistere per l'accoglimento di una domanda infondata dato che la società chiamata nel giudizio avente R.G. 549/2005 dinanzi al Tribunale di Macerata, ossia la , c.f. , con sede CP_5 Controparte_6 CP_2 P.IVA_1 in Macerata, era completamente estranea ai fatti non avendo la stessa costruito l'immobile in questione che risulterebbe, invece, costruito da codice fiscale: Controparte_7
con sede in Civitanova Marche. P.IVA_2
Si costituiva l'appellato rilevando che l'appello è inammissibile ex art. 342 comma 1 c.p.c. e art. 348bis c.p.c. e contestando la fondatezza dei motivi posti a base dell'appello proposto da anche Pt_1 considerando il fatto che si è formato il giudicato sul capo della sentenza che accerta l'insussistenza di ogni ipotesi di danno per mancata censura da parte dell'appellante. Infine, l'appellato chiedeva la condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c. dell'appellante per la temerarietà dell'azione processuale considerata nel suo complesso.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§ 4 – Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appellato.
La giurisprudenza di legittimità, in maniera costante e pacifica (cfr. da ultimo Cass. 1600/2024), ha più volte ribadito che anche all'esito della sua nuova formulazione, l'art. 342 c.p.c. da un lato non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata, e dall'altro non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che ovviamente dovranno continuare ad essere rispettati. In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma pagina 11 di 18 della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata.
Nel caso di specie, detti requisiti appaiono rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire adeguatamente - tanto da parte del giudice che delle controparti - la richiesta di riforma della decisione così come le motivazioni poste a base della stessa. Né peraltro l'impugnazione appare palesemente inammissibile e/o infondata ex art. 348bis c.p.c. posto che, al contrario, essa necessita di una valutazione più approfondita nel merito.
§ 5 - L'appello è infondato.
5.1 - L'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall' art. 1176, comma 2, c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Il cliente, che alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare:
1) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
2) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale;
3) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno;
4) il danno subito (da allegare e dimostrare nell'an e nel quantum).
In mancanza di anche solo uno dei menzionati presupposti, non sussiste la responsabilità professionale e l'obbligo di risarcimento del danno.
Ciò premesso, è possibile analizzare i motivi di appello congiuntamente in quanto connessi.
È pacifico che la domanda ex art 2932 c.c. nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Macerata avente R.G. 549/2005 era stata proposta da con l'assistenza di altro difensore e che l'avv. Pt_1 si era costituito, quale nuovo difensore, solo dopo la chiusura della fase istruttoria, quando CP_1 risultava già fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come è noto, trattandosi di giudizio già incardinato, non era possibile per il nuovo difensore modificare le domande già proposte o produrre ulteriori documenti, salvo quelli sopravvenuti.
pagina 12 di 18 Quindi, non può di certo attribuirsi all'avv. la responsabilità per le attività difensive svolte dal Pt_1 precedente difensore, tra cui la scelta di incardinare il giudizio ex art 2932 c.c. dinanzi al Giudice
Ordinario o la citazione della , c.f. , con sede in Controparte_8 P.IVA_1
Macerata, piuttosto che la c. f. , con sede in Civitanova Controparte_7 P.IVA_2
Marche o la mancata produzione tempestiva di documenti che dovevano essere depositati nella fase istruttoria.
In altre parole, qualsiasi attività di iniziativa probatoria e qualsiasi attività procuratoria in senso stretto, vale a dire qualsiasi attività che costituisse l'esercizio di porre in essere atti processuali al di fuori del deposito, ovviamente, degli atti difensivi ”puri” - qui è il caso di richiamare, ovviamente, o la tradizionale distinzione tra attività dell'avvocato meramente difensiva ed attività procuratoria, la quale resta nettamente distinta dalla prima, sia pure a seguito della formale abolizione della figura del procuratore legale – era, ormai, del tutto preclusa all'avvocato il quale poteva, per così dire, CP_1 solo “difendere l'esistente”.
È inconsistente, in quanto poggia su premesse fattuali del tutto errate, anche quanto viene sottolineato dal circa il fatto la riduzione delle spese di lite non è merito dell'avv. il quale con Pt_1 CP_1
l'Appello continua a dichiarare che il valore della causa è indeterminabile, bensì dell'Avv. Stefano
Filippetti che dimostrava alla Corte di Appello che la causa non poteva essere considerata di valore indeterminabile, ma doveva essere considerata di valore determinabile.
E ciò perché appare circostanza ovvia che in tanto l'appello poteva essere, sia pure parzialmente, accolto in quanto fosse stato proposto e ciò fu fatto su iniziativa dell'avvocato CP_1
Inoltre, in materia di spese processuali in rapporto alla causa come di valore indeterminabile, ovvero come di valore determinabile, la relativa problematica attinge a questioni estremamente complesse e più volte ripensate dalla stessa Corte di Cassazione fino a giungere all'arresto recentissimo delle
Sezioni Unite n. 20805.2025, con arresto che ha ulteriormente ridefinito la materia, materia tanto complessa e contrastata, pertanto, che eventuali errori nell'interpretazione su di essa non sono per nulla significativi di una cattiva condotta professionale.
5.2 - È da escludere altresì che la presunta violazione degli obblighi informativi da parte dell'avv. relativamente ai rischi connessi alla prosecuzione della domanda ex art 2932 c.c. nel giudizio CP_1 avente R.G. 549/2005 instaurato dinanzi al Tribunale di Macerata possa aver arrecato danno a Pt_1
pagina 13 di 18 La compiuta informazione al cliente dei rischi di proseguire il giudizio avente R.G. 549/2005 dinanzi al
Tribunale di Macerata non avrebbe comunque potuto sortire alcuna utilità per poiché anche un Pt_1 eventuale rinuncia al giudizio avrebbe comportato il pagamento delle spese di lite in assenza di accordo delle parti per la compensazione delle spese.
Lo stesso problema sussiste per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in assenza di una richiesta congiunta delle parti sulla compensazione delle spese di lite.
Lo conferma la Corte di Cassazione ritenendo che: “la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n.10553).
È pacifico che nel giudizio avente R.G. 549/2005 dinanzi al Tribunale di Macerata la cooperativa convenuta aveva chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna del alla Pt_1 refusione delle spese di lite. Pertanto, l'accettazione della dichiarazione di cessazione della materia del contendere non avrebbe comportato la compensazione delle spese di lite, dovendo il Giudice valutare la fondatezza della domanda ai fini della soccombenza virtuale.
Considerato che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata R.G. n. 549/2005 la domanda è stata rigettata nel merito stante l'avvenuto esercizio da parte del commissario liquidatore della facoltà di sciogliersi dal contratto ex art 72 e 201 L.F., è altamente probabile che il sarebbe stato Pt_1 condannato alle spese di lite anche in caso di adesione alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
pagina 14 di 18 Ne consegue l'assenza di qualsivoglia danno derivante dalla presunta omessa informazione al cliente, perché comunque quel procedimento si sarebbe concluso con tutta probabilità con la condanna alle spese di lite.
5.3 - Rimane, pertanto, assorbita l'ulteriore questione sull'utilizzabilità ai fini della decisione del doc.
22 prodotto a prova contraria con la terza memoria da parte dell'avv. nel giudizio di primo CP_1 grado, documento che dimostrerebbe che l'avv. ha informato dei rischi connessi al CP_1 Pt_1 contenzioso instaurato dinanzi al Tribunale di Macerata con l'assistenza del precedente difensore.
Infatti, anche senza utilizzare ai fini della decisione tale documento, per le ragioni sopra esposte, non sussiste alcun danno cagionato al in conseguenza della presunta omessa informazione. Pt_1
Non sussiste la responsabilità professionale dell'avv. neanche nell'aver proposto appello CP_1 avverso la sentenza n. 329/2011 del Tribunale di Macerata, risultando nel complesso utile il giudizio di impugnazione per la posizione del cliente.
Infatti, pur essendo vero che l'avv. al momento del deposito dell'atto di appello aveva già CP_1 instaurato il giudizio amministrativo per l'ottemperanza della sentenza n. 479/2017 del TAR Marche al fine di ottenere il trasferimento dell'immobile in questione, sussiste comunque l'interesse e l'utilità del cliente ad evitare un possibile conflitto di giudicati tra la decisione del TAR e quella del Tribunale che riconosceva la possibilità del liquidatore di sciogliersi dal contratto ex art 72 e 201 L.F. rischiando di pregiudicare l'assegnazione dell'immobile a Pt_1
Siccome i termini per proporre appello sono previsti dalla legge a pena di decadenza, non può neanche ritenersi praticabile l'attesa dell'esito del giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar Marche.
Onde evitare un pregiudizio per la posizione del cliente, l'avv. ha proposto appello avverso la CP_1 decisione del Tribunale sia per chiedere la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto valida la dichiarazione del liquidatore di sciogliersi dal contratto sia nella parte in cui ha condannato alle spese di lite in misura eccessiva e superiore alle richieste della parte. Pt_1
Nelle more del giudizio di appello, il TAR per le Marche - con sentenza in data 08.03.2013 e in sede di ottemperanza – ordinava alla cooperativa di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del predetto
TAR in data 11.04.2007 mediante la ricostituzione per il della qualità di socio e la ricostruzione Pt_1 delle conseguenze della reintegrazione del socio). Successivamente, con l'autorizzazione del commissario ad acta, nominato in data 27.02.2014, veniva effettivamente eseguito il trasferimento dell'immobile in questione. pagina 15 di 18 Per tali motivi, la Corte di Appello di Ancona ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava la domanda per l'avvenuta dichiarazione del liquidatore di sciogliersi dal contratto ex art 72 e
201 L.F., dichiarando cessata la materia del contendere stante l'avvenuto trasferimento dell'immobile in ottemperanza della sentenza del TAR, evitando così un possibile conflitto di giudicati.
Infine, la Corte di Appello di Ancona accoglieva effettivamente il motivo di doglianza riguardante le spese di lite riducendo le spese del giudizio di primo grado a 750,00 per diritti e € 2.080,00 per onorari, oltre accessori di legge, e attribuiva all'appellante in quanto soccombente virtuale le spese del giudizio di appello in misura complessiva pari a 3.308 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Considerato che nel giudizio di primo grado il Giudice aveva condannato alle spese di lite nella Pt_1 misura di 4700,00 euro per diritti e 9800 euro per onorari, è evidente che la notevole riduzione delle spese del giudizio di primo grado in appello (pari a 3950 euro per diritti e 7720 euro per onorari) ha comportato un vantaggio patrimoniale per il Pt_1
Infatti, complessivamente la somma delle spese del giudizio di primo grado, così come ridotte in appello (750 euro per diritti e 2.080 euro per onorari), e quelle di appello (3.308 euro) risultano inferiori rispetto alle spese del giudizio di primo grado che erano state liquidate nella sentenza impugnata (4700,00 euro per diritti e 9800 euro per onorari).
Di conseguenza, l'impugnazione della sentenza non ha determinato alcun danno in capo al Pt_1 risultando complessivamente utile a tutelare la sua posizione.
§ 6 – Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. chiesti da parte appellata, seppure non facendone oggetto di appello incidentale (il primo giudice aveva rigettato la richiesta – rectius, sollecitazione – in tal senso: anche in questo caso non v'è domanda veicolata dall'appello incidentale, ma semplice sollecitazione a valutare “nel complesso” a tal fine la condotta di controparte. In tal modo l'appellato evita di incorrere nella sanzione del raddoppio del CU ) .
La condanna d' ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma rispetto alla condanna per lite temeraria di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., prescinde dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria.
pagina 16 di 18 Nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. Pertanto, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio della parte appellante per lite temeraria.
§ 7 - Le spese di lite seguono la soccombenza.
A tal proposito, si ritiene che la richiesta di regolamentazione delle spese, anche tenendo conto della responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, non sia sufficiente a derogare ai principi della soccombenza, da qualificarsi pressoché integralmente in capo all'appellante. Non sarà inutile, al riguardo, rilevare che il rigetto della domanda circa la responsabilità processuale aggravata, seppure deve essere qui ribadito, si pone appena al di sotto della verifica di tutti gli elementi sussistenti per tale responsabilità aggravata, essendo comunque netta la soccombenza relativamente a tutti i motivi d'appello.
Ci troviamo di fronte, pertanto, ad un rigetto integrale della domanda avanzata dal e le spese Pt_1 vengono liquidate come da dispositivo sulla base del disputatum .Ciò alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite n. 20805.2025, sopra richiamata e che ha avuto modo di effettuare un approfondito - ed, al momento, riassuntivo - esame di tutte le problematiche relative al rapporto, in caso di rigetto totale, tra la qualificazione del valore, ai fini delle spese, quale valore indeterminabile ovvero valore sulla base del decisum ovvero del disputatum.
p.q.m.
La Corte definitivamente pronunciando
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese processuali del grado, spese che si liquidano, per ciascuna di esse: Fase di studio della controversia 1.134 euro, fase introduttiva del giudizio 921 euro;
fase decisionale 1.911 euro per complessivi 3.966 euro, oltre rimborso forfettario (15%), IVA, cpa come previsto dalla legge.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
pagina 17 di 18 Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, del ___18.11.25______
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
(atto sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Consigliere estensore )
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 565/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Sopranzi ed elettivamente domiciliato in Civitanova Marche (MC), in via D. Alighieri n° 31 presso lo studio del proprio difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), in giudizio di persona ai sensi dell'articolo Controparte_1 C.F._2
86 c.p.c., ed altresì unitamente rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Gentilucci ed elettivamente domiciliato in Macerata, via 8 marzo n. 9.
pagina 1 di 18 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 460/2024, pubblicata il
30.04.2024, in tema di responsabilità professionale per l'attività difensiva svolta in precedenti giudizi.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note telematiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 – L'attività processuale oggetto di richiesta risarcitoria.
conveniva in giudizio dinanzi Tribunale di Macerata, onde sentire Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Macerata, Sezione Civile, contrariis rejectis, in via principale: accertare la responsabilità professionale dell'avv. nel contratto di patrocinio stipulato con il sig, Controparte_1 Pt_1
e per l'effetto risolverlo per grave inadempimento, condannando il professionista a restituire al sig,
[...] la somma di €. 6.588,73 (Є. 5.088,73 + €. 1.500) nonché a pagare, a titolo di risarcimento Parte_1 danni, la somma di €. 185,50= per spese di registrazione della sentenza di primo grado;
E. 3.000.00= per le spese e ado 7A/2024 del 30/04/2024 8.956,08= per le spese da corrispondere alla , Controparte_2 rimettendosi altresì alla prudente valutazione del Tribunale di Macerata per la liquidazione del danno non patrimoniale ovvero, in via subordinata, a tenerlo indenne dalla condanna alle spese legali, in favore della
, liquidate dalla Corte di Appello di Ancona nella sentenza n. 1827/2018 in €. 8.956,08 Controparte_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in via subordinata: accertare la responsabilità professionale dell'avv. nel contratto di patrocinio stipulato con il sig, e per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., respingere la domanda di condanna al pagamento del residuo compenso;
Con vittoria di spese e del compenso di causa”.
Esponeva in fatto l'attore che:
1) con atto di citazione, notificato in data 23.11.2005, lo stesso attore, con l'assistenza dell'avv.
CA NA, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Macerata - sezione distaccata di Civitanova Marche, la cooperativa IA . in CP_3 CP_4
pagina 2 di 18 liquidazione coatta amministrativa onde sentir pronunciare sentenza ex art 2932 c.c. con riguardo all'immobile n. 4 fila sud, descritto al NCEU al fg 5, part. 1143, sub 22 e sub 30;
2) che la convenuta cooperativa, costituendosi in giudizio, aveva chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio in attesa della definitività della pronuncia del TAR sul ricorso proposto da esso attore avverso la decisione della Commissione centrale di vigilanza per l'IA popolare ed economica che, confermando la decisione resa dalla Commissione regionale, aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento del Cda del 15.11.1993 di esclusione di esso attore dalla compagine sociale e, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto il commissario liquidatore poteva esercitare il diritto di sciogliersi dal contratto ex artt. 201 e 72 l.f.;
3) che, con sentenza n. 479/2007, il Tar Marche aveva annullato sia la decisione della
Commissione Centrale di vigilanza che il provvedimento di esclusione di esso attore dalla compagine sociale della cooperativa;
4) che, stante il passaggio in giudicato della sentenza 479/2007 del Tar Marche, con ricorso in data
15 gennaio 2010, il sempre con l'assistenza dell'avv. NA, aveva chiesto alla Pt_1
Commissione Regionale di "ordinare al legale rappresentante della cooperativa di trasferire, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto societario, con immediata a favore del signor la Parte_1 proprietà dell'alloggio costruito dalla Cooperativa a r. l. di Civitanova Marche";
5) che, nella seduta del 7 luglio 2010, la Commissione Regionale aveva accolto il ricorso e, per l'effetto, aveva ordinato al Commissario liquidatore di "trasferire a favore del signor la Pt_1 proprietà dell'alloggio sociale costruito [...] il trasferimento della proprietà dovrà avvenire alle condizioni esistenti alla data del 15.11.1993 - 18.12.1993”;
6) che, all'udienza del 21.12.2010 nel giudizio ex art 2932 c.c. promosso dinanzi al Tribunale di
Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, la cooperativa convenuta aveva precisato le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, mentre la difesa del aveva insistito nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione;
Pt_1
7) che alla successiva udienza del 21.04.2011 la difesa del aveva depositato copia della Pt_1 delibera della commissione regionale di vigilanza ed aveva chiesto un rinvio onde consentire la nomina di un nuovo difensore stante la rinuncia al mandato da parte dell'avv. NA;
8) che, con comparsa depositata in data 28.05.2011, si era costituito quale nuovo difensore l'avv. il quale, da un lato, si era riportato alle difese, richieste ed istanze già proposte CP_1 dall'avv. NA, nonostante la intervenuta delibera della Commissione Centrale del 7.7.2010, dall'altro aveva depositato, nonostante la scadenza dei termini ex art 184 c.p.c., copia della delibera della cooperativa del 08.05.1998 con la quale era divenuto socio della Parte_1
pagina 3 di 18 cooperativa ed assegnatario della unità abitativa, nonché copia del QTE con cui la Regione aveva preso atto del costo di costruzione di ogni singola alloggio;
9) che, all'udienza del 07.07.2011, l'avv. aveva precisato le conclusioni chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, mentre la cooperativa aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'esercizio da parte del commissario liquidatore della facoltà di sciogliersi dal contratto;
10) che, con sentenza n. 329/2011, il Tribunale di Macerata aveva respinto la domanda proposta dall' attore con condanna al pagamento in favore della cooperativa delle spese di lite, liquidate nella somma di € 55,00 per esborsi, € 4.700 per diritti, € 9.800 per onorario oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
11) che l'attore aveva corrisposto all'avv. la somma di € 5.088,73, di cui € 2.000,00 per la CP_1 fattura n. 22 del 08.11.2011 ed € 3.088,73 per la fattura n. 11 del 20.02.2012;
12) che con ricorso, depositato in data 06.02.2012, l'avv. aveva agito, dinanzi al TAR CP_1
Marche, onde ottenere l'ottemperanza della sentenza 479/2007;
13) che, con sentenza n. 190/2013, il TAR Marche aveva rilevato che la domanda di ottemperanza aveva trovato accoglimento già con la decisione della commissione regionale di vigilanza del
07.07.2010;
14) che, con atto di citazione, notificato in data 11.09.2012, l'avv. aveva impugnato la CP_1 sentenza del Tribunale di Macerata n. 329/2011, ponendo in essere un'attività del tutto inutile in quanto perfettamente consapevole del difetto di giurisdizione del giudice ordinario appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo;
15) che all'udienza del 11.03.2014 l'avv. aveva dato atto dell'avvenuta pubblicazione della CP_1 sentenza del TAR n. 190/2013 dichiarando, contrariamente al vero, che il ricorso per l'ottemperanza era stato depositato dopo la notifica dell'atto di citazione;
16) che, in data 02.03.2015, l'avv. aveva rinunciato al mandato senza preavviso alcuno;
CP_1
17) che, in data 05.10.2017, si era costituito nel giudizio di appello quale nuovo difensore l'avv.
Filippetti il quale aveva evidenziato che il valore della controversia non era indeterminato, ma pari ad € 47.223,15 siccome risultante dal modello QTE vistato dalla Regione Marche in data
30.09.1992;
18) che, con sentenza n. 1827/2018, la Corte di Appello, preso atto che la sentenza TAR MARCHE
08.03.2013, passata in giudicato, aveva ricondotto al plesso della giurisdizione amministrativa l'intera vicenda, così escludendola per quella ordinaria con la conseguenza che la domanda non avrebbe potuto essere accolta, in riforma della sentenza appellata, aveva dichiarato cessata la pagina 4 di 18 materia del contendere, con condanna di esso attore appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate in €. 750,00 per diritti e €.
2.080 per onorari, oltre accessori di legge e a quelle del secondo grado, liquidate in € 3.308,00 (980, + 675 +€. 1653 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e di decisione), oltre spese generali al 15%, IVA e CAР come per legge;
§ 2 – La domanda di risarcimento avanzata in I grado
2.1 - Il sulla base di quanto esposto, riteneva che l'avv. si fosse reso gravemente Pt_1 CP_1 inadempiente agli obblighi assunti, conseguendone il suo diritto a sentir dichiarare la risoluzione del contratto di opera professionale con condanna del professionista alla restituzione del compenso corrisposto (pari ad € 6.588,73) nonché al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati nella somma complessiva di € 12.141,58 (di cui € 185,50 per le spese di registrazione della sentenza di primo grado, € 3.000,00 per il compenso corrisposto al nuovo difensore nominato in appello;
€
8.956,08 per le spese legali dovute alla cooperativa) e non patrimoniali.
A fondamento delle domande spiegate, relativamente al giudizio iscritto al n. 549/2005 R.G. Tribunale di Macerata, contestava all'avv. CP_1
1) di non aver redatto il preventivo di spesa;
2) di non aver specificato, nelle fatture emesse, né l'attività espletata né il valore della causa;
3) la violazione dell'obbligo informativo e della normale diligenza professionale, avendo omesso di dissuaderlo dal proseguire un'azione inutile e dannosa. Al riguardo, al momento dell'assunzione dell'incarico, il convenuto aveva omesso di fornirgli le dovute informazioni in ordine alle difficoltà da affrontare, alla strategia processuale, al valore della causa e ai costi da sostenere;
in particolare, non lo aveva informato né dell'omesso deposito da parte dell'avv.
NA della delibera della cooperativa dell'8 maggio 1988 - documento decisivo per le sorti del giudizio - né della inutilità della prosecuzione del giudizio a seguito della decisione
7.7.2010 della Commissione Regionale che, costituendo titolo esecutivo ex art. 25 del DPR
655/1964, riconosceva al il diritto di vedersi trasferita la proprietà dell'alloggio sociale Pt_1 né, infine, della palese infondatezza, sin dall'inizio, della domanda proposta
4) L'infondatezza da ultimo evidenziata sarebbe dipesa da : a) la circostanza che data della proposizione della domanda l'attore non era più socio della cooperativa essendo stato escluso;
di pagina 5 di 18 conseguenza, la non poteva ritenersi inadempiente all'obbligo ex art. 2932 с.c., b) l'art. CP_2
2932 c.c. non era applicabile risultando che aveva ricevuto delle sovvenzioni pubbliche, CP_2
c) l'azione esecutiva individuale era inibita versando la in L.c.a.; d) la in L.c.a. CP_2 CP_2 poteva esercitare la facoltà di sciogliersi dal contratto ex art. 72 Legge fall., e) la controversia era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo);
5) di aver omesso di aderire alla richiesta della cooperativa, formulata all'udienza del 07.07.2011, di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza Esponeva, al riguardo, che il per effetto della decisione della commissione del 07.07.2010 aveva ottenuto già il Pt_1 bene della vita cui ambiva in via amministrativa, di conseguenza la scelta del di non CP_1 aderire alla richiesta della cooperativa di dichiarare cessata la materia del contendere era contraria agli interesse di esso attore, in quanto lo aveva esposto al rischio poi verificatosi di dover pagare le spese di lite alla cooperativa e di sostenere spese per la difesa nella fase conclusiva, spese che, in caso di adesione alla richiesta della cooperativa, non sarebbero state pagate in quanto sarebbero state compensate.
6) di aver allegato nella comparsa conclusionale la circostanza per cui la cooperativa convenuta aveva realizzato gli immobili con l'assistenza di un mutuo agevolato concesso ai sensi della legge 5.8.1978 n. 457, con ciò precludendo in radice la possibilità di veder accolta la domanda ex art 2932 с.c.;
7) di aver prodotto la delibera della cooperativa del 08.05.1988 oltre il termine di cui all'art 184
c.p.c. con la conseguente inutilizzabilità della stessa.
Relativamente al giudizio di appello avverso la sentenza n. 329/2011, il contestava all'avv. Pt_1
CP_1
1) l'inutilità della impugnazione in ragione della consapevolezza della appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo;
2) l'inammissibilità del motivo di appello concernente la regolamentazione delle spese di lite per difetto del requisito di specificità;
3) l'inammissibilità dell'appello non risultando contestate le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata;
4) la violazione del dovere di collaborazione con i magistrati in quanto all'udienza dell'11 marzo
2014 l'avv. depositava il foglio di deduzioni, in cui scriveva che "successivamente alla CP_1 proposizione dell'appello è stato esperito avanti al TAR il giudizio di ottemperanza da cui è scaturita la sentenza n. 190/2013 ove s'è disposto, tra l'altro, le modalità per la definitiva pagina 6 di 18 intestazione dell'immobile attraverso la nomina del Commissario ad acta", laddove il ricorso per l'ottemperanza era stato depositato prima della notifica dell'atto di citazione in appello;
5) di aver rinunciato al mandato con raccomandata in data 02.03.2015 senza congruo preavviso e senza fornire le necessarie informazioni per non pregiudicare la difesa di esso attore.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la ricostruzione fornita dall'attore e rimarcando la correttezza del suo operato nei giudizi in cui ha rappresentato e difeso Pt_1
In particolare, l'avv. precisava: CP_1
1) di essersi costituito nel giudizio RG 549/05 dopo che nell'udienza del 21.4.2011 l'avv. CA
NA aveva rinunciato al mandato professionale, preannunciandolo al sig. a Parte_1 mezzo e-mail del 20 aprile 2011. In tale fase del processo il G.I. aveva già fissato udienza di
P.C. al 17.12.10 e, quindi, non v'era altra possibilità che argomentare sulle tesi del precedente difensore e sulla documentazione già depositata essendo ormai spirati i termini per ulteriori produzioni documentali;
2) che l'impegno difensivo era stato concentrato nel contrasto dell'eccezione della L.C.A. della proposta ex artt. 72 e 201 L.F. e che avrebbe potuto incidere altresì sugli esiti Controparte_2 del giudicato della sentenza del TAR Marche;
3) che la mancata adesione alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere era dovuta alla contrarietà della stessa agli interessi del ed all'elevata probabilità di una Pt_1 condanna alle spese di lite per soccombenza virtuale stante l'insistenza della controparte nella condanna alle spese di lite nelle note in cui chiedeva la cessazione della materia del contendere;
4) che l'esito della sentenza della Corte d'Appello dimostrava che il aveva tratto vantaggio Pt_1 dall'operato dell'avv. vedendo neutralizzato l'assunto della circa CP_1 Controparte_2
l'esercizio dell'art 72 L.F. e ottenendo una significativa riduzione delle spese del giudizio di primo grado (a fronte di € 14.500,00 oltre 15% spese generali CAP e IVA liquidate in primo grado a danno del pari ad € 20.848.32, con l'appello, per i due gradi di giudizio, sono Pt_1 state liquidate meno della metà, € 6.138,00 oltre 15% spese generali CAP e IVA. pari ad €
8.956,08);
Parte convenuta concludeva come segue: “Ріасcia al Tribunale, contrariis rejectis, accertare e dichiarare tutte le domande avversarie inammissibili, improponibili nonché infondate in fatto ed in diritto e
pagina 7 di 18 comunque non provate. L'azione avversaria si mostra chiaramente temeraria e si chiede pertanto
l'applicazione dell'art 96 с.р.с.”.
§ 2 - Il primo Giudice rigettava le domande attoree e la domanda del convenuto di condanna ex art. 96
c.p.c., compensando le spese di lite stante la complessità delle questioni, secondo i rilievi e le argomentazioni che di seguito si riassumono:
1) il danno non può consistere nel mero esborso economico cui l'attore è tenuto per essersi avvalso dell'opera intellettuale dell'avvocato, quando l'importo richiesto rispetta i criteri di legge previsti per la sua quantificazione, perché alla stessa somma il cliente sarebbe stato comunque obbligato anche in presenza della dovuta informazione scritta. Nel caso di specie,
l'attore non ha dedotto di aver subito alcun danno per l'omesso preventivo dei costi delle operazioni, poiché non risulta che il convenuto avesse richiesto un compenso superiore ai parametri di legge applicabili;
2) non sussiste alcun inadempimento di obblighi informativi e della diligenza professionale nel procedimento n. R.G. 549/2005 instaurato dinanzi al Tribunale di Macerata, posto che dalla documentazione prodotta dal convenuto si evince che l'avv. aveva compiutamente CP_1 informato il dei rischi di causa e dell'omessa produzione da parte del precedente Pt_1 difensore della delibera del 1988. Inoltre, è pacifico che la domanda ex art 2932 c.c. era stata proposta dall'attore con l'assistenza di altro difensore e che il convenuto si era costituito, quale nuovo difensore, solo dopo la chiusura della fase istruttoria, quando risultava già fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, essendo così impossibile per il nuovo difensore depositare tempestivamente qualsivoglia documento utile ai fini del giudizio;
3) Non risultava alcun inadempimento neanche dalla mancata adesione da parte dell'avv. alla cessazione della materia del contendere, poiché dalla disamina della comparsa CP_1 conclusionale (v. doc. 19 fascicolo convenuto) si evinceva come l'avv. contestasse CP_1 la validità e l'efficacia della dichiarazione con la quale il commissario liquidatore si era sciolto dal contratto ex artt. 72 e 101 l.f., evidenziando come la stessa si ponesse in contrasto con quanto già statuito dal TAR Marche con la sentenza n. 479/2007, passata in giudicato (circostanza poi confermata dal TAR MARCHE in sede di ottemperanza con la sentenza 190/2013 - v. all. 17 fascicolo convenuto). In caso di cessata materia del contendere, il Tribunale di Macerata nel giudizio avente R.G. 549/2005 avrebbe dovuto pagina 8 di 18 valutare, sia pure ai fini della soccombenza virtuale, la fondatezza della domanda spiegata dal Ma, considerato che il Tribunale aveva rigettato la domanda del nel Pt_1 Pt_1 merito applicando il principio di soccombenza, doveva escludersi con elevata probabilità che l'adesione di alla cessazione della materia del contendere avrebbe comportato CP_1 la compensazione delle spese di lite, avendo la convenuta insistito per la condanna dell'attore al rimborso delle spese processuali;
4) Il fatto che l'avv. aveva allegato nella comparsa conclusionale la circostanza CP_1 nuova per cui la cooperativa convenuta aveva realizzato gli immobili con l'assistenza di un mutuo agevolato concesso ai sensi della legge 5.8.1978 n. 457, con ciò precludendo in radice la possibilità di veder accolta la domanda ex art 2932 с.с., non costituisce un inadempimento poiché trattasi di una circostanza ininfluenze sull'esito del giudizio che si era concluso con il rigetto nel merito della domanda del anche in ragione Pt_1 dell'esercizio da parte del commissario liquidatore della cooperativa della facoltà di sciogliersi dal contratto ex art 72 L.F.;
5) non risultava inutile la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 329/2011 in quanto l'avv. aveva impugnato anche il capo della sentenza contenente la condanna alle CP_1 spese di lite, dolendosi della liquidazione da parte del Tribunale in misura sproporzionata ed eccessiva rispetto alle richieste nelle note di parte, motivo che, poi, aveva effettivamente trovato accoglimento conseguendo un notevole ridimensionamento delle spese di lite rispetto alle somme liquidate in primo grado;
6) Non risultava alcun inadempimento degli obblighi professionali dalla rinuncia al mandato dell'avv., avvenuta con raccomandata datata al 02.03.2015 ricevuta dal il CP_1 Pt_1
03.03.2015, poiché l'art. 85 с.р.c. е l'art. 7 1. 794/42 consentono all'avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa, salvo, in tal caso, il risarcimento del danno di cui il cliente provi l'esistenza, circostanza che non ricorreva nel caso di specie. Il recesso risulta comunicato in data successiva alla udienza del giorno
11.03.2014 in cui i procuratori delle parti chiedevano alla Corte di Appello la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, vi è stato tutto il tempo per l'attore di incaricare un nuovo difensore per la successiva udienza del 10.10.2017;
7) l'aver esposto nel foglio di deduzioni allegato al verbale di udienza del giorno 11.03.2014 che il ricorso per l'ottemperanza sarebbe stato proposto dopo la notificazione dell'atto di citazione in appello non costituisce inadempimento di alcuna obbligazione assunta con il contratto di opera professionale, né violazione dell'obbligo di lealtà processuale pagina 9 di 18 considerando che nell'atto di appello avverso la sentenza n. 329/2011 del Tribunale di
Macerata l'avv. aveva dato atto dell'avvenuto deposito del ricorso dinanzi al TAR CP_1 per l'ottemperanza della sentenza n. 479/2007 indicando il numero di ruolo e la data dell'udienza.
§ 3 – impugnava la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado che rigettava le sue Pt_1 domande, ritenendola errata per i seguenti motivi:
1) Errore della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui esclude la violazione degli obblighi informativi basandosi sul documento e-mail del 13.03.2013, che non poteva neanche essere utilizzato ai fini della decisione, in quanto depositato fuori termine, travisandone anche il contenuto, senza tener presente ciò che era successo nella causa e senza un ordine cronologico esatto per ricostruire il rapporto tra le parti. Sostiene l'appellante che l'avv. poteva e CP_1 doveva rendersi conto che non esistevano i presupposti per proseguire la causa. Invece, facendo sue tutte le difese del precedente difensore, aveva portato avanti una causa infondata, arrivando così alla condanna di al pagamento delle spese di lite;
Pt_1
2) L'appellante censura la decisione del giudice di primo grado di ritenere corretta la mancata adesione da parte dell'avv. alla cessazione della materia del contendere nel giudizio CP_1 avente R.G. 549/2005 instaurato dinanzi al Tribunale di Macerata, ritenendo che qualora l'avv. avesse chiesto la cessazione della materia del contendere, avrebbe evitato la condanna CP_1 del Sig. alle spese di lite;
Pt_1
3) L'appellante contesta la sentenza di primo grado anche nella parte in cui non riconosce la responsabilità dell'avv. nell'aver proposto un appello inutile e dannoso in quanto CP_1 aveva già raggiunto, con la Decisione della Commissione Centrale, quindi in via Pt_1
Amministrativa, lo scopo per il quale era stata chiesta, nell'anno 2005, la Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.. Secondo l'appellante, l'avv. ha depositato l'atto di appello dopo aver CP_1 adito il TAR Marche per l'ottemperanza della Sentenza del N. 479/2007 del medesimo
Tribunale Amministrativo che tutelava ogni interesse del rivolgendosi inutilmente così Pt_1 al Giudice Ordinario. L'appellante sostiene, inoltre, che la riduzione delle spese di lite non è merito dell'avv. il quale con l'Appello continua a dichiarare che il valore della causa è CP_1 indeterminabile, bensì dell'Avv. Stefano Filippetti che dimostrava alla Corte di Appello che la causa non poteva essere considerata di valore indeterminabile, ma doveva essere considerata di pagina 10 di 18 valore determinabile in Euro 47.223,14, come evidenziato nella sua comparsa di costituzione in sostituzione dell'Avv. del 05.10.2017. CP_1
4) L'appellante contesta, infine, la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di Primo
Grado contestualizza l'attività dell'avv. senza entrare nel merito della questione CP_1 riguardante la qualità di socio di a suo tempo chiamata in giudizio. Parte_2
Sostiene l'appellante che l'avv. avrebbe dovuto chiedere la cessazione della materia CP_1 del contendere a spese compensate, anziché insistere per l'accoglimento di una domanda infondata dato che la società chiamata nel giudizio avente R.G. 549/2005 dinanzi al Tribunale di Macerata, ossia la , c.f. , con sede CP_5 Controparte_6 CP_2 P.IVA_1 in Macerata, era completamente estranea ai fatti non avendo la stessa costruito l'immobile in questione che risulterebbe, invece, costruito da codice fiscale: Controparte_7
con sede in Civitanova Marche. P.IVA_2
Si costituiva l'appellato rilevando che l'appello è inammissibile ex art. 342 comma 1 c.p.c. e art. 348bis c.p.c. e contestando la fondatezza dei motivi posti a base dell'appello proposto da anche Pt_1 considerando il fatto che si è formato il giudicato sul capo della sentenza che accerta l'insussistenza di ogni ipotesi di danno per mancata censura da parte dell'appellante. Infine, l'appellato chiedeva la condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c. dell'appellante per la temerarietà dell'azione processuale considerata nel suo complesso.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§ 4 – Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appellato.
La giurisprudenza di legittimità, in maniera costante e pacifica (cfr. da ultimo Cass. 1600/2024), ha più volte ribadito che anche all'esito della sua nuova formulazione, l'art. 342 c.p.c. da un lato non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata, e dall'altro non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che ovviamente dovranno continuare ad essere rispettati. In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma pagina 11 di 18 della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata.
Nel caso di specie, detti requisiti appaiono rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire adeguatamente - tanto da parte del giudice che delle controparti - la richiesta di riforma della decisione così come le motivazioni poste a base della stessa. Né peraltro l'impugnazione appare palesemente inammissibile e/o infondata ex art. 348bis c.p.c. posto che, al contrario, essa necessita di una valutazione più approfondita nel merito.
§ 5 - L'appello è infondato.
5.1 - L'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall' art. 1176, comma 2, c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Il cliente, che alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare:
1) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
2) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale;
3) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno;
4) il danno subito (da allegare e dimostrare nell'an e nel quantum).
In mancanza di anche solo uno dei menzionati presupposti, non sussiste la responsabilità professionale e l'obbligo di risarcimento del danno.
Ciò premesso, è possibile analizzare i motivi di appello congiuntamente in quanto connessi.
È pacifico che la domanda ex art 2932 c.c. nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Macerata avente R.G. 549/2005 era stata proposta da con l'assistenza di altro difensore e che l'avv. Pt_1 si era costituito, quale nuovo difensore, solo dopo la chiusura della fase istruttoria, quando CP_1 risultava già fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come è noto, trattandosi di giudizio già incardinato, non era possibile per il nuovo difensore modificare le domande già proposte o produrre ulteriori documenti, salvo quelli sopravvenuti.
pagina 12 di 18 Quindi, non può di certo attribuirsi all'avv. la responsabilità per le attività difensive svolte dal Pt_1 precedente difensore, tra cui la scelta di incardinare il giudizio ex art 2932 c.c. dinanzi al Giudice
Ordinario o la citazione della , c.f. , con sede in Controparte_8 P.IVA_1
Macerata, piuttosto che la c. f. , con sede in Civitanova Controparte_7 P.IVA_2
Marche o la mancata produzione tempestiva di documenti che dovevano essere depositati nella fase istruttoria.
In altre parole, qualsiasi attività di iniziativa probatoria e qualsiasi attività procuratoria in senso stretto, vale a dire qualsiasi attività che costituisse l'esercizio di porre in essere atti processuali al di fuori del deposito, ovviamente, degli atti difensivi ”puri” - qui è il caso di richiamare, ovviamente, o la tradizionale distinzione tra attività dell'avvocato meramente difensiva ed attività procuratoria, la quale resta nettamente distinta dalla prima, sia pure a seguito della formale abolizione della figura del procuratore legale – era, ormai, del tutto preclusa all'avvocato il quale poteva, per così dire, CP_1 solo “difendere l'esistente”.
È inconsistente, in quanto poggia su premesse fattuali del tutto errate, anche quanto viene sottolineato dal circa il fatto la riduzione delle spese di lite non è merito dell'avv. il quale con Pt_1 CP_1
l'Appello continua a dichiarare che il valore della causa è indeterminabile, bensì dell'Avv. Stefano
Filippetti che dimostrava alla Corte di Appello che la causa non poteva essere considerata di valore indeterminabile, ma doveva essere considerata di valore determinabile.
E ciò perché appare circostanza ovvia che in tanto l'appello poteva essere, sia pure parzialmente, accolto in quanto fosse stato proposto e ciò fu fatto su iniziativa dell'avvocato CP_1
Inoltre, in materia di spese processuali in rapporto alla causa come di valore indeterminabile, ovvero come di valore determinabile, la relativa problematica attinge a questioni estremamente complesse e più volte ripensate dalla stessa Corte di Cassazione fino a giungere all'arresto recentissimo delle
Sezioni Unite n. 20805.2025, con arresto che ha ulteriormente ridefinito la materia, materia tanto complessa e contrastata, pertanto, che eventuali errori nell'interpretazione su di essa non sono per nulla significativi di una cattiva condotta professionale.
5.2 - È da escludere altresì che la presunta violazione degli obblighi informativi da parte dell'avv. relativamente ai rischi connessi alla prosecuzione della domanda ex art 2932 c.c. nel giudizio CP_1 avente R.G. 549/2005 instaurato dinanzi al Tribunale di Macerata possa aver arrecato danno a Pt_1
pagina 13 di 18 La compiuta informazione al cliente dei rischi di proseguire il giudizio avente R.G. 549/2005 dinanzi al
Tribunale di Macerata non avrebbe comunque potuto sortire alcuna utilità per poiché anche un Pt_1 eventuale rinuncia al giudizio avrebbe comportato il pagamento delle spese di lite in assenza di accordo delle parti per la compensazione delle spese.
Lo stesso problema sussiste per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in assenza di una richiesta congiunta delle parti sulla compensazione delle spese di lite.
Lo conferma la Corte di Cassazione ritenendo che: “la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n.10553).
È pacifico che nel giudizio avente R.G. 549/2005 dinanzi al Tribunale di Macerata la cooperativa convenuta aveva chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna del alla Pt_1 refusione delle spese di lite. Pertanto, l'accettazione della dichiarazione di cessazione della materia del contendere non avrebbe comportato la compensazione delle spese di lite, dovendo il Giudice valutare la fondatezza della domanda ai fini della soccombenza virtuale.
Considerato che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata R.G. n. 549/2005 la domanda è stata rigettata nel merito stante l'avvenuto esercizio da parte del commissario liquidatore della facoltà di sciogliersi dal contratto ex art 72 e 201 L.F., è altamente probabile che il sarebbe stato Pt_1 condannato alle spese di lite anche in caso di adesione alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
pagina 14 di 18 Ne consegue l'assenza di qualsivoglia danno derivante dalla presunta omessa informazione al cliente, perché comunque quel procedimento si sarebbe concluso con tutta probabilità con la condanna alle spese di lite.
5.3 - Rimane, pertanto, assorbita l'ulteriore questione sull'utilizzabilità ai fini della decisione del doc.
22 prodotto a prova contraria con la terza memoria da parte dell'avv. nel giudizio di primo CP_1 grado, documento che dimostrerebbe che l'avv. ha informato dei rischi connessi al CP_1 Pt_1 contenzioso instaurato dinanzi al Tribunale di Macerata con l'assistenza del precedente difensore.
Infatti, anche senza utilizzare ai fini della decisione tale documento, per le ragioni sopra esposte, non sussiste alcun danno cagionato al in conseguenza della presunta omessa informazione. Pt_1
Non sussiste la responsabilità professionale dell'avv. neanche nell'aver proposto appello CP_1 avverso la sentenza n. 329/2011 del Tribunale di Macerata, risultando nel complesso utile il giudizio di impugnazione per la posizione del cliente.
Infatti, pur essendo vero che l'avv. al momento del deposito dell'atto di appello aveva già CP_1 instaurato il giudizio amministrativo per l'ottemperanza della sentenza n. 479/2017 del TAR Marche al fine di ottenere il trasferimento dell'immobile in questione, sussiste comunque l'interesse e l'utilità del cliente ad evitare un possibile conflitto di giudicati tra la decisione del TAR e quella del Tribunale che riconosceva la possibilità del liquidatore di sciogliersi dal contratto ex art 72 e 201 L.F. rischiando di pregiudicare l'assegnazione dell'immobile a Pt_1
Siccome i termini per proporre appello sono previsti dalla legge a pena di decadenza, non può neanche ritenersi praticabile l'attesa dell'esito del giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar Marche.
Onde evitare un pregiudizio per la posizione del cliente, l'avv. ha proposto appello avverso la CP_1 decisione del Tribunale sia per chiedere la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto valida la dichiarazione del liquidatore di sciogliersi dal contratto sia nella parte in cui ha condannato alle spese di lite in misura eccessiva e superiore alle richieste della parte. Pt_1
Nelle more del giudizio di appello, il TAR per le Marche - con sentenza in data 08.03.2013 e in sede di ottemperanza – ordinava alla cooperativa di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del predetto
TAR in data 11.04.2007 mediante la ricostituzione per il della qualità di socio e la ricostruzione Pt_1 delle conseguenze della reintegrazione del socio). Successivamente, con l'autorizzazione del commissario ad acta, nominato in data 27.02.2014, veniva effettivamente eseguito il trasferimento dell'immobile in questione. pagina 15 di 18 Per tali motivi, la Corte di Appello di Ancona ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava la domanda per l'avvenuta dichiarazione del liquidatore di sciogliersi dal contratto ex art 72 e
201 L.F., dichiarando cessata la materia del contendere stante l'avvenuto trasferimento dell'immobile in ottemperanza della sentenza del TAR, evitando così un possibile conflitto di giudicati.
Infine, la Corte di Appello di Ancona accoglieva effettivamente il motivo di doglianza riguardante le spese di lite riducendo le spese del giudizio di primo grado a 750,00 per diritti e € 2.080,00 per onorari, oltre accessori di legge, e attribuiva all'appellante in quanto soccombente virtuale le spese del giudizio di appello in misura complessiva pari a 3.308 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Considerato che nel giudizio di primo grado il Giudice aveva condannato alle spese di lite nella Pt_1 misura di 4700,00 euro per diritti e 9800 euro per onorari, è evidente che la notevole riduzione delle spese del giudizio di primo grado in appello (pari a 3950 euro per diritti e 7720 euro per onorari) ha comportato un vantaggio patrimoniale per il Pt_1
Infatti, complessivamente la somma delle spese del giudizio di primo grado, così come ridotte in appello (750 euro per diritti e 2.080 euro per onorari), e quelle di appello (3.308 euro) risultano inferiori rispetto alle spese del giudizio di primo grado che erano state liquidate nella sentenza impugnata (4700,00 euro per diritti e 9800 euro per onorari).
Di conseguenza, l'impugnazione della sentenza non ha determinato alcun danno in capo al Pt_1 risultando complessivamente utile a tutelare la sua posizione.
§ 6 – Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. chiesti da parte appellata, seppure non facendone oggetto di appello incidentale (il primo giudice aveva rigettato la richiesta – rectius, sollecitazione – in tal senso: anche in questo caso non v'è domanda veicolata dall'appello incidentale, ma semplice sollecitazione a valutare “nel complesso” a tal fine la condotta di controparte. In tal modo l'appellato evita di incorrere nella sanzione del raddoppio del CU ) .
La condanna d' ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma rispetto alla condanna per lite temeraria di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., prescinde dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria.
pagina 16 di 18 Nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. Pertanto, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio della parte appellante per lite temeraria.
§ 7 - Le spese di lite seguono la soccombenza.
A tal proposito, si ritiene che la richiesta di regolamentazione delle spese, anche tenendo conto della responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, non sia sufficiente a derogare ai principi della soccombenza, da qualificarsi pressoché integralmente in capo all'appellante. Non sarà inutile, al riguardo, rilevare che il rigetto della domanda circa la responsabilità processuale aggravata, seppure deve essere qui ribadito, si pone appena al di sotto della verifica di tutti gli elementi sussistenti per tale responsabilità aggravata, essendo comunque netta la soccombenza relativamente a tutti i motivi d'appello.
Ci troviamo di fronte, pertanto, ad un rigetto integrale della domanda avanzata dal e le spese Pt_1 vengono liquidate come da dispositivo sulla base del disputatum .Ciò alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite n. 20805.2025, sopra richiamata e che ha avuto modo di effettuare un approfondito - ed, al momento, riassuntivo - esame di tutte le problematiche relative al rapporto, in caso di rigetto totale, tra la qualificazione del valore, ai fini delle spese, quale valore indeterminabile ovvero valore sulla base del decisum ovvero del disputatum.
p.q.m.
La Corte definitivamente pronunciando
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese processuali del grado, spese che si liquidano, per ciascuna di esse: Fase di studio della controversia 1.134 euro, fase introduttiva del giudizio 921 euro;
fase decisionale 1.911 euro per complessivi 3.966 euro, oltre rimborso forfettario (15%), IVA, cpa come previsto dalla legge.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
pagina 17 di 18 Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, del ___18.11.25______
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
(atto sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Consigliere estensore )
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