Decreto cautelare 9 aprile 2024
Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Decreto cautelare 24 agosto 2024
Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/07/2025, n. 5934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5934 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05934/2025REG.PROV.COLL.
N. 09478/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9478 del 2024, proposto da OS IA EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaia Bitetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
nei confronti
Società Energia Valle D’Aosta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00550/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e della società Energia Valle D’Aosta s.r.l.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. OSrio Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, la ricorrente ha impugnato l’autorizzazione unica rilasciata in favore della società Energia Valle D’Aosta s.r.l. per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, con contestuale apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio su di un’area di proprietà della ricorrente, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (determina dirigenziale n. 23BE.2023/D.00334 del 28 aprile 2023).
1.1. – Con un primo atto per motivi aggiunti (15 luglio 2024), la sig.ra EL ha impugnato il decreto di occupazione d’urgenza (determina dirigenziale n. 24BD.2024/D.00106 del 1° marzo 2024) e l’avviso di immissione in possesso notificato in data 5 luglio 2024.
1.2. – Con un secondo atto per motivi aggiunti (23 agosto 2024), ha impugnato l’ulteriore avviso di immissione in possesso delle aree oggetto di espropriazione (comunicazione del 25 luglio 2024, notificata in data 9 agosto 2024), a seguito del rinnovo del decreto di occupazione d’urgenza (determina dirigenziale n. 24BD.2024/D.00430 del 24 luglio 2024, notificata in data 9 agosto 2024).
2. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso principale.
2.1. – In particolare, ha ritenuto infondato il primo motivo, ritenendo sufficiente la comunicazione dell’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai fini del rispetto delle garanzie partecipative, oltre ad evidenziare il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e l’assenza di un onere di analitica confutazione delle osservazioni della ricorrente (pag. 6-7 della sentenza impugnata).
Inoltre, ha rilevato l’irrilevanza dell’asserita insoddisfazione dell’istanza di accesso documentale, nonché della tardiva comunicazione del provvedimento ai fini della legittimità dell’atto impugnato (pag. 7 della sentenza impugnata).
2.2. – Ha respinto, altresì, il secondo motivo di ricorso, relativo alle modalità di comunicazione dei provvedimenti adottati, essendo comunque stato raggiunto lo scopo (pag. 7 della sentenza impugnata).
Inoltre, ha dichiarato inammissibili e infondati il terzo e quarto motivo di ricorso.
2.3. – Da un lato, infatti, ha ravvisato una carenza di legittimazione e di interesse “ essendo le iniziative a tutela dei beni culturali, in specie, di un tratturo asseritamente inciso dall’installazione dell’aerogeneratore per cui è causa, riservate alla competente Soprintendenza e non avendo la ricorrente la proprietà ovvero altro titolo di disponibilità di tale bene ” (pag. 7-8 della sentenza impugnata).
2.4. – Dall’altro lato, ha evidenziato che “ l’inserimento paesaggistico dell’impianto è assistito dal favorevole parere di detta Amministrazione statale del 4/10/2022, in punto di non incidenza dell’infrastruttura sul tratturo, nonché di non apprezzabile interferenza visuale con lo stesso e con il centro storico del Comune di Vaglio di Basilicata ” (pag. 8 della sentenza impugnata).
2.5. – Ha ritenuto, poi, privo di fondamento anche il quinto motivo, in quanto la limitazione della sfera giuridica della ricorrente a fronte del perseguimento di interessi pubblici, costituisce una eventualità fisiologica (pag. 9 della sentenza impugnata).
2.6. – Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo ricorso per motivi aggiunti, in quanto l’atto impugnato (primo decreto di occupazione d’urgenza) ha cessato di produrre i propri effetti giuridici (pag. 9 della sentenza impugnata).
2.7. – Infine, ha respinto in quanto infondato il secondo ricorso per motivi aggiunti avverso il secondo decreto di occupazione d’urgenza, rilevando che “ la mancata esecuzione del provvedimento di occupazione d’urgenza nel termine perentorio di tre mesi non si riverbera affatto (in senso decadenziale) su detto provvedimento, il quale, per converso, come prescritto dal citato art. 22-bis, ha un ben più ampio spazio di efficacia parametrato ex professo a quello della presupposta dichiarazione di pubblica utilità (ovvero il quinquennio da tale declaratoria, termine entro il quale dovrà intervenire il formale esproprio) ” (pag. 10 della sentenza impugnata).
3. – Con apposita memoria, si sono costituite l’amministrazione resistente e la società controinteressata, chiedendo il rigetto dell’appello, oltre ad eccepirne l’inammissibilità per genericità delle censure, per difetto di legittimazione ed interesse.
4. – All’udienza pubblica del 27 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. – L’appello è inammissibile e infondato.
6. – Con il primo motivo di appello (punto A.1, pag. 12-17), la parte appellante ha censurato il capo di sentenza con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione e di interesse ad agire relativamente al terzo e quarto motivo del ricorso di primo grado.
Sul punto, ha richiamato il concetto di vicinitas ai fini della legittimazione ad agire, nonché ha evidenziato la sussistenza di un interesse ad agire in relazione alla tutela di un proprio diritto soggettivo e di un interesse legittimo oppositivo nell’ambito della procedura espropriativa in questione.
6.1. – Il motivo di appello è infondato.
Invero, l’impugnata statuizione di inammissibilità è riferita non già al ricorso nella sua interezza, bensì alle sole censure contenute nel terzo e quarto motivo di ricorso di primo grado, i quali, come espressamente ammesso dalla stessa parte appellante, sono incentrati sulla violazione della normativa a tutela non di una propria posizione giuridica soggettiva, bensì di un bene vincolato paesaggisticamente e soggetto alla tutela della Soprintendenza (cfr. pag. 17 dell’appello: “ i motivi di ricorso III e IV rappresent[a]no la violazione della normativa a presidio dei beni tutelati, quali il Tratturo ”).
In tal senso, deve essere condivisa l’affermazione del primo giudice secondo cui con tali censure la parte appellante intende far valere non un proprio interesse, bensì un interesse la cui tutela è rimessa dalla legge ad un apposito ente competente.
7. – Con il secondo motivo di appello (punto A.2, pag. 17-18), ha ribadito la specificità delle censure avverso il parere della Soprintendenza del 4 ottobre 2022, prot. n. 30206, con specifico riferimento alla ubicazione del cavidotto rispetto al bene tutelato (Tratturo).
Tale motivo di appello è inammissibile in quanto il primo giudice, oltre ad aver riscontrato il carattere generico delle relative doglianze, le ha comunque ritenute infondate, per cui non vi è interesse a contestare tale capo di sentenza in sede di appello.
8. – Per le restanti censure, l’appello è inammissibile per difetto di specificità, in quanto si limita a reiterare i motivi di ricorso di primo grado, senza però articolare specifici motivi di impugnazione avverso i relativi capi di sentenza.
Come è noto, l’appello è un mezzo di impugnazione delle sentenze (art. 91 c.p.a.) con il quale si può dedurre l’erroneità della decisione assunta in primo grado sotto qualsiasi profilo tecnico-giuridico, sia di rito che di merito (c.d. critica libera).
Tuttavia, la sua natura di impugnazione a critica libera non esonera la parte appellante dalla indicazione di “specifiche censure” (art. 101 c.p.a.) in base alle quali ritiene che la sentenza di primo grado sia errata, anche in considerazione dell’effetto devolutivo dell’appello i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2022, n. 6820).
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso in appello, non è sufficiente la mera riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado, essendo altresì necessario che siano mosse motivate critiche alla sentenza che tali motivi ha respinto o accolto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2022, n. 6820; Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2020, n. 3715).
A tal riguardo, infatti, giova ribadire che l’art. 40 c.p.a. (come sostituito dall’art. 1, lett. f), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160 – c.d. secondo decreto correttivo) applicabile anche al giudizio di appello in virtù della disposizione di rinvio interno di cui all’art. 38 dello stesso codice, prescrive al comma 1 che il ricorso deve contenere “ distintamente: […] c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso […]” e al comma 2 che “ ’I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili ”.
9. – Nel caso di specie, la parte appellante, si è limitata a riproporre i motivi di primo grado, senza articolare alcuna specifica censura nei confronti della sentenza impugnata al di fuori di alcune generiche doglianze in ordine alla asserita erroneità della decisione.
9.1. – In particolare, la parte ha innanzitutto riproposto la censura relativa alla omessa partecipazione procedimentale (punto I.B, pag. 19-22) ribadendo quanto già esposto in primo grado.
Inoltre, ha aggiunto che “ La sentenza appellata, pur rilevando le ‘anomalie’ nel comportamento della ditta beneficiaria dell’esproprio e della Regione Basilicata nell’iter descritto dalla ricorrente, ha però trascurato completamente l’importanza che avrebbe avuto la partecipazione del proprietario espropriando al procedimento amministrativo, quanto meno in termini di individuazione di soluzioni alternative a quelle progettuali, prive di vizi di legittimità e più compatibili con le esigenze della ricorrente ” (pag. 21 dell’appello).
A ben vedere, però, il non aver considerato la dedotta “importanza” di una partecipazione procedimentale ai fini dell’individuazione di una soluzione alternativa a quella progettuale, costituisce una doglianza del tutto generica.
Peraltro, con tale censura sembra che la parte intenda chiedere al giudice di effettuare una valutazione di merito amministrativo non consentita in sede di giurisdizione generale di legittimità.
9.2. – Con una seconda censura (punto II.B, pag. 22-23), ha reiterato il vizio di incompetenza per insussistenza di una formale delega dei poteri espropriativi e, in ogni caso, per la sua omessa indicazione negli atti della procedura di esproprio, come già in primo grado.
Inoltre, ha aggiunto che “ Le garanzie procedimentali che le norme citate mirano a salvaguardare non possono vedersi sanate con il ‘raggiungimento dello scopo’, come invece afferma la sentenza appellata, la quale, pur rilevando la illegittimità dell’iter amministrati-vo sul punto, evidenzia però che gli atti sono comunque entrati nella sfera di disponibilità della ricorrente. Valgano, sul punto, le più ampie considerazioni svolte negli ultimi paragrafi del capo IB del presente atto ” (pag. 23 dell’appello).
Anche tale censura deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità nella parte in cui rinvia al capo I.B dell’atto di appello (per gli stessi motivi di cui al precedente paragrafo), oltre che infondata nella parte in cui contesta l’applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
Invero, sul punto la sentenza impugnata ha ritenuto precisamente che “ gli impugnati provvedimenti sono stati adottati dal soggetto a ciò competente (la Regione Basilicata) e che ogni questione relativa all’esistenza o meno di apposita delega alla comunicazione di tali atti in favore della società controinteressata non integra, comunque, un vizio degli stessi. Egualmente irrilevante è la modalità seguita per la loro comunicazione (non avvenuta con le forme delle notificazioni civili), essendo decisivo, nell’ottica del raggiungimento dello scopo, che gli stessi siano comunque entrati nella sfera di conoscenza dell’interessata ” (punto 8.2 della sentenza impugnata).
Orbene, come si evince dal chiaro tenore della sentenza appellata, il principio del raggiungimento dello scopo è stato applicato con specifico riferimento alle “modalità” di comunicazione degli atti impugnati (non avvenuta nelle forme delle notificazioni civili), essendo pacifico che tali atti siano comunque entrati nella sfera di conoscenza dell’interessata, con conseguente raggiungimento dello scopo.
Ne consegue, pertanto, che il riferimento a tale ultimo principio va inteso non come una sanatoria di una asserita violazione partecipativa (comunque insussistente), bensì come sanatoria delle mere modalità di comunicazione degli atti impugnati.
9.3. – Con una terza censura (punto III.B, pag. 23-28), ha dedotto l’illegittimità della localizzazione dell’impianto eolico, venendo in rilievo un’area non idonea, oltre alla presenza di interferenze visuali con il Tratturo vincolato n. 191.
Inoltre, ha aggiunto che su tali aspetti dedotti in primo grado “ la sentenza appellata nulla ha detto, limitandosi ad appiattirsi sul contenuto del parere della Soprintendenza ” (pag. 27 dell’appello) “ senza valutare la fondatezza dei motivi di ricorso, in particolare i motivi nn. III e IV, contenenti specifiche censure di violazione di legge ”, oltre ad una omessa pronuncia sulle istanze istruttorie di primo grado (pag. 28 dell’appello).
Il motivo è infondato.
Premesso che il vizio di omessa pronuncia può configurarsi solo con riferimento ad una domanda giudiziale o ad un motivo di ricorso e non invece con riferimento ad una mera istanza istruttoria, nel caso di specie il primo giudice si è espressamente pronunciato con riferimento ai motivi III e IV del ricorso di primo grado, ritenendoli inammissibili per difetto di legittimazione ed interesse e in ogni caso infondati anche nel merito.
Anche in questa sede, peraltro, deve ritenersi che le valutazioni espresse nell’impugnato parere della Soprintendenza in ordine alla localizzazione dell’impianto eolico e alla sua compatibilità paesaggistica non siano affette da vizi di manifesta irragionevolezza e illogicità, i soli idonei a consentire un sindacato giurisdizionale in una materia connotata da un ampio margine di discrezionalità.
9.4. – Con una quarta censura (punto IV.B, pag. 28-34), ha ribadito la censura di cui al terzo motivo di ricorso di primo grado, deducendo altresì che un difetto di istruttoria in ordine alla verifica dell’impianto catastale originario ai fini del posizionamento del cavidotto, oltre a censurare il mancato accoglimento della richiesta istruttoria sul punto in primo grado.
Inoltre, ha dedotto un vizio della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il cavidotto di connessione sia destinato ad affiancarsi al Tratturo e non già ad attraversarlo, oltre a censurare l’erronea interpretazione della nozione di ripristino dell’area di sedime.
Sul punto, deve innanzitutto ribadirsi l’inammissibilità della censura in quanto volta a far valere la tutela di un bene paesaggistico e non già di un bene di propria spettanza.
In ogni caso, le comprensibili preoccupazioni di parte appellante trovano adeguato riscontro nelle prescrizioni poste dalla Soprintendenza nel proprio parere e relative ai seguenti aspetti: a) “ il ripristino dell’area di sedime catastale del Tratturo Comunale n. 191-PZ sotto Fontana, Piano Vallivo, di Tolve e di Giangurtino” interessato dall’affiancamento per circa 312 metri di un cavidotto interrato di nuova realizzazione, dopo aver coperto lo scavo con geotessuto e ricarica di materiale inerte ”; b) la “ presenza di un archeologo durante gli scavi ”; c) “ sospensione dei lavori in caso di presenza di depositi o manufatti di interesse archeologico ”.
Tali prescrizioni, peraltro non oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, confermano che la Soprintendenza ha esaminato la relazione fra il cavidotto ed il tratturo, proprio in relazione al sedime catastale, precisando le cautele nella sua realizzazione a salvaguardia del bene tutelato, con conseguente infondatezza del dedotto vizio di difetto di istruttoria.
Inoltre, tali prescrizioni valgono a tutelare adeguatamente il bene vincolato mediante delle misure che non possono che trovare attuazione in sede esecutiva.
9.5. – Con una quinta censura (punto V.B, pag. 34-35), ha ribadito la violazione della distanza dell’impianto dal centro storico del Comune di Vaglio Basilicata, come già dedotto in primo grado.
Inoltre, ha aggiunto che “ sul punto, il T.A.R. Basilicata non ha considerato né le risultanze della Consulenza tecnica di parte della ricorrente né le argomentazioni a sostegno del ricorso, definendole, ingiustamente, “proprie personali valutazioni” (pag. 35 dell’appello).
Anche tale censura è inammissibile per difetto di specificità non essendo rivolta nessuna specifica censura avverso la sentenza impugnata, limitandosi ad una generica doglianza.
9.6. – Con una sesta censura (punto VI.B, pag. 36-37), ha ribadito le censure di primo grado in ordine al minor godimento degli immobili della ricorrente, con specifico riferimento alla visuale, oltre all’inquinamento acustico.
Inoltre, ha aggiunto che “ Alla luce di quanto detto e delle puntuali censure di illegittimità dell’operato amministrativo, cade l’affermazione della sentenza appellata, laddove, sul punto in esame, si afferma che non può assicurarsi tutela alla limitazione della sfera giuridica della ricorrente in quanto non sarebbero stati “dedotti persuasivi vizi dell’azione ammi[n]istrativa” (pag. 37 dell’appello).
Anche tale censura è inammissibile per difetto di specificità non essendo rivolta nessuna specifica censura avverso la sentenza impugnata, limitandosi ad una generica doglianza.
10. – Inoltre, la parte appellante ha reiterato i motivi del primo ricorso per motivi aggiunti (pag. 37-38), relativi all’illegittimità della nota di immissione in possesso del 20 giugno 2024, in violazione del termine trimestrale di cui all’art. 22- bis , d.P.R. n. 327 del 2001 (t.u. espropri) decorrente dall’adozione del decreto di occupazione di urgenza del 1° marzo 2024.
Ha poi aggiunto che il primo giudice avrebbe adottato una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse “ senza considerare che per far riconoscere la sopraggiunta inefficacia del decreto di occupazione d’urgenza la SI.ra EL ha dovuto, in tempi brevissimi, sempre sotto la scure della preannunciata immissione in possesso da parte di Seva s.r.l, organizzare una difesa tecnica ed introdurre un ricorso per motivi aggiunti! ” (pag. 38 dell’appello).
Il motivo di appello è inammissibile per difetto di specificità oltre che per difetto di interesse, in quanto non risulta essere stata sostanzialmente contestata la statuizione di improcedibilità per difetto di interesse.
11. – Infine, la parte appellante ha reiterato le censure di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti (pag. 38-40), rivolte contro la determina del 24 luglio 2024 contenente un “rinnovo”, asseritamente illegittimo, del decreto di occupazione di urgenza scaduto, con conseguente illegittimità derivata dei conseguenti atti di immissione in possesso.
Il motivo è infondato.
Invero, sussistendo le relative ragioni di urgenza, la pubblica amministrazione può senz’altro adottare un nuovo provvedimento di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis , t.u. espropri, senza che la mancata esecuzione di un precedente decreto di occupazione di urgenza possa rivestire carattere preclusivo in tal senso.
Invero, il suddetto termine trimestrale, per espressa previsione di legge, assume rilevanza “ ai fini dell’immissione in possesso ” (art. 22 bis , comma 4, t.u. espropri) che deve avvenire entro tale termine decorrente dalla data di emanazione del decreto medesimo.
Ne consegue, quindi, che una volta scaduto tale termine deve ritenersi illegittima solo l’eventuale immissione in possesso, mentre, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello, nessun effetto preclusivo può determinarsi in relazione ad un nuovo provvedimento di occupazione di urgenza adottato ai sensi del medesimo articolo, con la precisazione che la fonte attributiva di tale potere amministrativo deve rinvenirsi sempre nella medesima norma di cui all’art. 22- bis , senza che vi sia necessità di una ulteriore e specifica previsione normativa in tal senso.
Un distinto profilo, invece, riguarda la motivazione del provvedimento reiterato che, però, qui non viene in rilievo in quanto non oggetto di contestazione da parte dell’appellante, sebbene la parte appellata abbia specificamente evidenziato che il motivo della mancata esecuzione nei termini sia stato proprio l’opposizione materiale e giuridica proposta dalla parte appellante.
12. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto.
13. – Le spese di lite nei confronti della società Energia Valle D’Aosta s.r.l. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre nulla è dovuto nei confronti del Ministero essendosi costituito con atto di stile senza svolgere alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti della società Energia Valle D’Aosta s.r.l. che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
OSrio Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OSrio Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO