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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 19/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1180/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SPINI VITTORIO (C.F. ) e dell'avv. MUZIO MATTEO C.F._1
SAVERIO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
GARIBALDI 62 23037 MORBEGNO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANETTI SIMONE CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), dell'avv. FORNASIER ALEX (C.F. C.F._3
e dell'avv. TRAMACERE ELISA (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliato in Bianzone (SO), Strada del C.F._5
Campin
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, piaccia al Tribunale Ill.mo:
pagina 1 di 10 - revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
Contr
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti della sulla scorta della fatt. n. 328 del 27 settembre 2022, per cui Pt_1
respingere ogni conseguente domanda promossa dalla prima nei confronti della seconda;
Contr
- condannare la a restituire alla la somma di € 31.396,69 dalla seconda Pt_1
pagata in favore della prima in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2002
o, in subordine, legali dal dì della data del pagamento (19 ottobre 2023) al saldo;
- se del caso in via riconvenzionale, previa ogni eventuale declaratoria in ordine al Contr contratto di subappalto concluso inter partes (doc. 5), condannare la a corrispondere alla l'importo di € 69.600,00 a titolo di penale contrattuale per la Pt_1
ritardata ultimazione dei lavori subappaltati, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 o, in subordine, legali dal dì del dovuto al saldo;
- se del caso in via riconvenzionale, previa ogni eventuale declaratoria in ordine al contratto di subappalto concluso inter partes (doc. 5), condannare la TE a risarcire alla i danni alla stessa cagionati per i difetti/vizi e la parziale incompletezza dei Pt_1
lavori subappaltati, danni da quantificarsi nella misura di € 3.000,00, o quell'altro diverso importo che dovesse essere ritenuto di maggiore giustizia, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dall'ottobre 2022 al saldo nel rispetto dei noti criteri giurisprudenziali in subiecta mataria.
Con integrale vittoria di spese di causa, competenze di avvocato, spese generali, anticipazioni, accessori come per legge e successive spese occorrende”
Per parte convenuta:
“voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni avversaria eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
pagina 2 di 10 Nel merito: rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dalla società
[...]
in quanto infondate per i motivi meglio indicati in atti e, per l'effetto, Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: accertato e dichiarato l'inadempimento della opponente società condannare la precitata al pagamento in favore della Parte_1
società dell'importo di Euro 23.849,76 oltre gli interessi moratori dalla data CP_1
di ciascuna fattura al saldo o della maggior o minor somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese sia per la fase monitoria che per il presente giudizio anche in ragione della fase cautelare.
In via istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 13.12.2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 364/2022 del
08.11.2022 del Tribunale di Sondrio, emesso su ricorso monitorio di per la CP_1
somma di € 23.849,76, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per lavori svolti in subappalto.
1.1 Parte attrice esponeva di essersi aggiudicata, con provvedimento del 24.03.2020, la gara d'appalto indetta dalla Provincia di Como per il 4° lotto di lavori relativi alla ristrutturazione dell'edificio comunale adibito a biblioteca e centro polifunzionale del
Comune di Inverigo (CO). Stipulato in data 27.07.2020 il contratto di appalto per l'importo netto di € 179.268,76, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.901,26, con termine per la conclusione dei lavori entro 205 giorni dalla data di consegna del cantiere, domandava l'autorizzazione al subappalto delle opere elettriche Parte_1
e idrauliche, che veniva concessa con determinazione n. 106 del 19.08.2020 del
Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Inverigo.
Per tali opere, infatti, aveva già conferito incarico alla con contratto Pt_1 CP_1
del 10.07.2020, prevedendo quale termine per la loro ultimazione il 31.12.2020. A
pagina 3 di 10 seguito di richiesta di variante avanzata dal Comune di Inverigo, accettata da e Pt_1
Contr da (con accordo inter partes datato 22.06.2021), il termine veniva poi differito al
30.06.2021.
Fin da subito, tuttavia, lamentava il grave ritardo nell'esecuzione delle opere Pt_1
affidate alla subappaltatrice. Ciononostante, le fatture emesse da quest'ultima venivano onorate, fino a quando in data 11.06.2022 si riconosceva debitrice della della CP_1
somma di € 29.203,40 (oltre ad € 2.790,53 + I.V.A. trattenuti a titolo di garanzia), allo scopo di assicurarsi la continuità della collaborazione della subappaltatrice.
Nell'ambito di un sopralluogo congiunto sul cantiere intervenuto il 13.06.2022, però, la committenza e la D.L. contestavano alla il difetto di alcune lavorazioni (Impianti Pt_1
elettrico, antintrusione, rilevazione gas, fumi ed allarme antincendio: illuminazione di emergenza e termostati non funzionanti;
Impianti meccanici: difetti nella realizzazione dell'impianto di adduzione del gas metano, ventilconvettori da pulire e ripristinare, assenza di targhette identificative nelle tubazioni in centrale termica) e la mancata esecuzione di alcune opere (istallazione del pannello di controllo touch screen generale per la gestione dell'automazione delle tende, installazione delle antenne Wi-Fi, istallazione del maniglione per i disabili fisso nel WC bagno, ricollegamento della rete dei lampioni per l'illuminazione esterna, collegamento delle tende della sala polifunzionale 03 in corrispondenza dei serramenti F03 – F04), tutte oggetto di Contr subappalto. Tali inadempimenti venivano contestati alla la quale tuttavia insisteva per il pagamento delle proprie competenze. versava, dunque, ulteriori € Pt_1
Contr 10.000,00, rimanendo però ferma nel ritenere responsabile dei vizi e dei gravi ritardi verificatisi.
Successivamente, emetteva nei confronti di ulteriore fattura di € CP_1 Pt_1
3.164,68 che azionava in via monitoria.
Dal canto suo, il applicava a la penale massima per il Controparte_2 Pt_1
ritardo, pari al 10% dell'importo contrattuale, ossia € 18.217,00, pagata mediante l'esecuzione diretta di lavori extracontrattuali, e decurtava dal compenso la somma di €
pagina 4 di 10 3.000,00 per i vizi riscontrati.
1.2 In primo luogo, rilevava la genericità della causale e Parte_1
comunque contestava la debenza della fattura n. 328/2022, emessa mesi dopo l'ultimazione dei lavori e pochi giorni prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Deduceva, dunque, come gravasse su la prova del proprio credito CP_1
in sede di giudizio di opposizione.
Con riferimento alla fattura n. 80/2022, ricompresa nella dichiarazione del 11.06.2022 sottoscritta da , evidenziava che, nonostante la denominazione “accordo di Pt_1
rientro”, essa doveva ritenersi una dichiarazione unilaterale contenente riconoscimento di debito e promessa di pagamento, rimanendo quindi salva la possibilità di offrire prova contraria circa l'insussistenza del debito medesimo.
1.3 Ciò posto, atteso che i lavori erano terminati solamente il 13.06.2022 (quasi un anno dopo il termine previsto del 30.06.2021), doveva ritenersi tenuta al CP_1
versamento della penale prevista in contratto, pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo
(per complessivi n. 348 giorni ed € 69.600,00), il cui versamento veniva richiesto in via riconvenzionale, eventualmente previa riduzione da parte del Giudice ai sensi dell'art. 1384 c.c. Contr Inoltre, doveva essere condannata a corrispondere a titolo di risarcimento del danno la somma di € 3.000,00, pari alla decurtazione applicata dal Comune di Inverigo alla Parte_1
1.4 Alla luce delle esposte argomentazioni, domandava, previa Parte_1
sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c., la revoca del decreto ingiuntivo, dichiarare non dovute le somme portate dalla fattura n. 328/2022 e, in via riconvenzionale, condannare al pagamento di € 69.600,00 a titolo di penale e CP_1
di € 3.000,00 a titolo risarcitorio in compensazione con il rimanente credito di €
27.721,72 vantato dalla convenuta.
2. Con comparsa di risposta depositata il 09.02.2023, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, previa conferma della pagina 5 di 10 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
2.1 Nel merito, deduceva che il ritardo era dovuto, da un lato, al fatto di aver CP_1
avuto accesso al cantiere solamente nel settembre 2020 e, dall'altro, alle misure di contenimento previste per l'epidemia da Covid 19, al ritardo da parte di Parte_1
nell'esecuzione delle opere di sua competenza propedeutiche alla realizzazione di quelle oggetto di subappalto, tra cui la posa dei pavimenti e delle tende, nonché alla richiesta di ulteriori interventi da parte della committenza, rispetto ai quali la non CP_1
accettava il termine del 30.06.2021.
Nell'ambito del sopralluogo del 13.06.2022, venivano evidenziati dalla stazione appaltante e dalla Direzione Lavori vari vizi di competenza della Parte_1
Contr rimanendo a carico della pochi lavori correttivi da eseguire. Nello specifico, poi, evidenziava che la fornitura delle batterie non era prevista in contratto, per la realizzazione dello sportello di analisi della canna fumaria occorrevano opere edili, i detriti rinvenuti nei ventilconvettori erano riconducibili ai lavori eseguiti da e, Pt_1
per il resto, le opere sarebbero state eseguite solo una volta ricevuto il pagamento di quanto già fatturato con nota n. 80/2022.
Nessuna ulteriore contestazione perveniva circa la qualità dei lavori, ritenuti accettati a seguito di verbale di collaudo positivo, se non con l'atto di citazione in opposizione.
2.2 In diritto, eccepiva la tardività delle contestazioni sui pretesi difetti dei CP_1
lavori, essendo l'attrice incorsa nella decadenza di cui all'art. 1667 c.c.
In ogni caso, i vizi lamentati risultavano privi di riscontro probatorio e comunque dipendenti da fatti imputabili alla stessa . Inoltre, entrambe le fatture oggetto di Pt_1
ricorso monitorio erano state oggetto di riconoscimento ed emesse in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
Con riferimento alla dichiarazione sottoscritta il 11.06.2022, essa doveva essere intesa come transazione in quanto, anche se non sottoscritta da quest'ultima vi CP_1
aveva dato spontaneamente esecuzione concedendo i termini di dilazione ivi indicati. In subordine, doveva comunque tenersi conto del fatto che essa conteneva l'impegno a pagina 6 di 10 pagare la somma di € 29.203,40 in tre rate di pari importo, configurandosi dunque una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., rispetto alla quale si Parte_1
era resa inadempiente.
2.3 Di conseguenza, non era dovuto alcunché a titolo di penale, tenuto conto che la dichiarazione del 11.06.2022 era ampiamente successiva rispetto a tutte le scadenze pattuite e dunque evidentemente teneva conto del successivo andamento dei lavori.
Peraltro, notava che la clausola penale non era riportata negli accordi integrativi ma solo nel subappalto originario. Inoltre, essa non era stata specificamente approvata ex art. 1341 co. 2 c.c. Infine, anche volendo ritenere applicabile la penale, essa presupponeva la sua fatturazione.
Non risultava provato, poi, che il avesse effettivamente applicato Controparte_2
Contr penali a a cagione di inadempimenti di Parte_1
Quanto alla prova del proprio credito, deduceva di averne offerto prova documentale, rimanendo a controparte l'onere di dimostrarne l'insussistenza.
3. Con ordinanza 20.02.2023 il Giudice dott. Daniela Bosio rigettava l'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza 23.10.2023 il Giudice onorario dott. Lorella Cesana disponeva l'ammissione di prova per interpello e per testi, la cui assunzione avveniva alle udienze del 08.02.2024
e del 04.04.2024.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni che si teneva all'udienza del
05.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., in quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Parte attrice provvedeva al deposito della sola comparsa conclusionale, mentre parte convenuta depositava entrambi gli scritti conclusivi.
4. In primo luogo, occorre rilevare che, quanto alla prova della sussistenza del credito vantato da quello portato dalla fattura n. 80/2022 è certamente oggetto della CP_1
dichiarazione sottoscritta da il 11.06.2022 (doc. 14 Parte_1 Pt_1
pagina 7 di 10 . Parte_1
Tale dichiarazione, in effetti, pur recando il titolo “accordo di rientro”, deve essere intesa come dichiarazione di scienza e di volontà, ossia come riconoscimento di debito e promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. Essa contiene, infatti, esclusivamente un impegno unilaterale di in ordine al pagamento del residuo dovuto Parte_1
e dunque non implica alcun accordo tra le parti.
In ogni caso, tale credito non è in sé contestato, ma semmai viene opposto in compensazione il controcredito per clausola penale e risarcimento del danno.
Con riferimento alla fattura n. 328/2022, invece, vi è contestazione e la stessa non è coperta dal riconoscimento di debito. Si rileva, inoltre, che la causale è generica e non consente di desumere in maniera chiara a cosa essa si riferisca. Peraltro, dalla documentazione in atti è anche impossibile determinare quale fosse il corrispettivo contrattualmente dovuto alla infatti, mentre per i lavori aggiuntivi vi è un CP_1
espresso preventivo (doc. 6 , nel contratto di subappalto Parte_1
originario viene previsto il pagamento a misura secondo il capitolato. Pertanto, la debenza di tale importo è del tutto indimostrata.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
5. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte attrice, deve essere accolta l'eccezione di decadenza sollevata da CP_1
Difatti, sebbene la convenuta abbia erroneamente indicato l'art. 1667 c.c. invece dell'art. 1670 c.c., emerge dalla documentazione in atti – e nulla aggiungono sul punto le prove orali assunte – che, a seguito dell'accordo bonario intervenuto con la stazione appaltante il 06.10.2022, in conseguenza del quale è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, non abbia comunicato alcunché alla TE Parte_1
in ordine ai vizi ivi indicati fino alla presentazione dell'atto di citazione.
5.1 Sul punto, deve essere richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia
pagina 8 di 10 nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente” (Cass. n. 23071/2020).
La Suprema Corte ha anche chiarito che “prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente” e che “La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi” (Cass. n. 24717/2018).
5.2 Poiché l'accettazione (parziale) delle opere è avvenuta in sede di accordo bonario, è da lì che decorre il termine di giorni 60 entro il quale avrebbe Parte_1
dovuto dolersi nei confronti della subappaltatrice delle contestazioni svolte dalla committenza circa la mancata o difettosa esecuzione delle opere, ma non risulta che ciò sia avvenuto prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione (datata 68 giorni dopo).
Pertanto, l'eccezione di decadenza deve ritenersi fondata.
6. Alla luce di tutto quanto sopra, deve essere disposta la condanna di
[...]
al pagamento del residuo dovuto sulla fattura n. 80/2022, pari ad € Parte_1
20.685,08 (ossia € 23.849,76 richiesti in via monitoria - € 3.164,68 portati dalla fattura pagina 9 di 10 n. 328/2022), oltre interessi dalla scadenza al saldo.
7. In ragione della parziale reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare a la somma di € 20.685,08, oltre Pt_1 Parte_1 CP_1
interessi dalla scadenza della fattura n. 80/2022 sino al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite.
18/05/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1180/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SPINI VITTORIO (C.F. ) e dell'avv. MUZIO MATTEO C.F._1
SAVERIO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
GARIBALDI 62 23037 MORBEGNO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANETTI SIMONE CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), dell'avv. FORNASIER ALEX (C.F. C.F._3
e dell'avv. TRAMACERE ELISA (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliato in Bianzone (SO), Strada del C.F._5
Campin
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, piaccia al Tribunale Ill.mo:
pagina 1 di 10 - revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
Contr
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti della sulla scorta della fatt. n. 328 del 27 settembre 2022, per cui Pt_1
respingere ogni conseguente domanda promossa dalla prima nei confronti della seconda;
Contr
- condannare la a restituire alla la somma di € 31.396,69 dalla seconda Pt_1
pagata in favore della prima in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2002
o, in subordine, legali dal dì della data del pagamento (19 ottobre 2023) al saldo;
- se del caso in via riconvenzionale, previa ogni eventuale declaratoria in ordine al Contr contratto di subappalto concluso inter partes (doc. 5), condannare la a corrispondere alla l'importo di € 69.600,00 a titolo di penale contrattuale per la Pt_1
ritardata ultimazione dei lavori subappaltati, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 o, in subordine, legali dal dì del dovuto al saldo;
- se del caso in via riconvenzionale, previa ogni eventuale declaratoria in ordine al contratto di subappalto concluso inter partes (doc. 5), condannare la TE a risarcire alla i danni alla stessa cagionati per i difetti/vizi e la parziale incompletezza dei Pt_1
lavori subappaltati, danni da quantificarsi nella misura di € 3.000,00, o quell'altro diverso importo che dovesse essere ritenuto di maggiore giustizia, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dall'ottobre 2022 al saldo nel rispetto dei noti criteri giurisprudenziali in subiecta mataria.
Con integrale vittoria di spese di causa, competenze di avvocato, spese generali, anticipazioni, accessori come per legge e successive spese occorrende”
Per parte convenuta:
“voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni avversaria eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
pagina 2 di 10 Nel merito: rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dalla società
[...]
in quanto infondate per i motivi meglio indicati in atti e, per l'effetto, Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: accertato e dichiarato l'inadempimento della opponente società condannare la precitata al pagamento in favore della Parte_1
società dell'importo di Euro 23.849,76 oltre gli interessi moratori dalla data CP_1
di ciascuna fattura al saldo o della maggior o minor somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese sia per la fase monitoria che per il presente giudizio anche in ragione della fase cautelare.
In via istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 13.12.2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 364/2022 del
08.11.2022 del Tribunale di Sondrio, emesso su ricorso monitorio di per la CP_1
somma di € 23.849,76, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per lavori svolti in subappalto.
1.1 Parte attrice esponeva di essersi aggiudicata, con provvedimento del 24.03.2020, la gara d'appalto indetta dalla Provincia di Como per il 4° lotto di lavori relativi alla ristrutturazione dell'edificio comunale adibito a biblioteca e centro polifunzionale del
Comune di Inverigo (CO). Stipulato in data 27.07.2020 il contratto di appalto per l'importo netto di € 179.268,76, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.901,26, con termine per la conclusione dei lavori entro 205 giorni dalla data di consegna del cantiere, domandava l'autorizzazione al subappalto delle opere elettriche Parte_1
e idrauliche, che veniva concessa con determinazione n. 106 del 19.08.2020 del
Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Inverigo.
Per tali opere, infatti, aveva già conferito incarico alla con contratto Pt_1 CP_1
del 10.07.2020, prevedendo quale termine per la loro ultimazione il 31.12.2020. A
pagina 3 di 10 seguito di richiesta di variante avanzata dal Comune di Inverigo, accettata da e Pt_1
Contr da (con accordo inter partes datato 22.06.2021), il termine veniva poi differito al
30.06.2021.
Fin da subito, tuttavia, lamentava il grave ritardo nell'esecuzione delle opere Pt_1
affidate alla subappaltatrice. Ciononostante, le fatture emesse da quest'ultima venivano onorate, fino a quando in data 11.06.2022 si riconosceva debitrice della della CP_1
somma di € 29.203,40 (oltre ad € 2.790,53 + I.V.A. trattenuti a titolo di garanzia), allo scopo di assicurarsi la continuità della collaborazione della subappaltatrice.
Nell'ambito di un sopralluogo congiunto sul cantiere intervenuto il 13.06.2022, però, la committenza e la D.L. contestavano alla il difetto di alcune lavorazioni (Impianti Pt_1
elettrico, antintrusione, rilevazione gas, fumi ed allarme antincendio: illuminazione di emergenza e termostati non funzionanti;
Impianti meccanici: difetti nella realizzazione dell'impianto di adduzione del gas metano, ventilconvettori da pulire e ripristinare, assenza di targhette identificative nelle tubazioni in centrale termica) e la mancata esecuzione di alcune opere (istallazione del pannello di controllo touch screen generale per la gestione dell'automazione delle tende, installazione delle antenne Wi-Fi, istallazione del maniglione per i disabili fisso nel WC bagno, ricollegamento della rete dei lampioni per l'illuminazione esterna, collegamento delle tende della sala polifunzionale 03 in corrispondenza dei serramenti F03 – F04), tutte oggetto di Contr subappalto. Tali inadempimenti venivano contestati alla la quale tuttavia insisteva per il pagamento delle proprie competenze. versava, dunque, ulteriori € Pt_1
Contr 10.000,00, rimanendo però ferma nel ritenere responsabile dei vizi e dei gravi ritardi verificatisi.
Successivamente, emetteva nei confronti di ulteriore fattura di € CP_1 Pt_1
3.164,68 che azionava in via monitoria.
Dal canto suo, il applicava a la penale massima per il Controparte_2 Pt_1
ritardo, pari al 10% dell'importo contrattuale, ossia € 18.217,00, pagata mediante l'esecuzione diretta di lavori extracontrattuali, e decurtava dal compenso la somma di €
pagina 4 di 10 3.000,00 per i vizi riscontrati.
1.2 In primo luogo, rilevava la genericità della causale e Parte_1
comunque contestava la debenza della fattura n. 328/2022, emessa mesi dopo l'ultimazione dei lavori e pochi giorni prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Deduceva, dunque, come gravasse su la prova del proprio credito CP_1
in sede di giudizio di opposizione.
Con riferimento alla fattura n. 80/2022, ricompresa nella dichiarazione del 11.06.2022 sottoscritta da , evidenziava che, nonostante la denominazione “accordo di Pt_1
rientro”, essa doveva ritenersi una dichiarazione unilaterale contenente riconoscimento di debito e promessa di pagamento, rimanendo quindi salva la possibilità di offrire prova contraria circa l'insussistenza del debito medesimo.
1.3 Ciò posto, atteso che i lavori erano terminati solamente il 13.06.2022 (quasi un anno dopo il termine previsto del 30.06.2021), doveva ritenersi tenuta al CP_1
versamento della penale prevista in contratto, pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo
(per complessivi n. 348 giorni ed € 69.600,00), il cui versamento veniva richiesto in via riconvenzionale, eventualmente previa riduzione da parte del Giudice ai sensi dell'art. 1384 c.c. Contr Inoltre, doveva essere condannata a corrispondere a titolo di risarcimento del danno la somma di € 3.000,00, pari alla decurtazione applicata dal Comune di Inverigo alla Parte_1
1.4 Alla luce delle esposte argomentazioni, domandava, previa Parte_1
sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c., la revoca del decreto ingiuntivo, dichiarare non dovute le somme portate dalla fattura n. 328/2022 e, in via riconvenzionale, condannare al pagamento di € 69.600,00 a titolo di penale e CP_1
di € 3.000,00 a titolo risarcitorio in compensazione con il rimanente credito di €
27.721,72 vantato dalla convenuta.
2. Con comparsa di risposta depositata il 09.02.2023, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, previa conferma della pagina 5 di 10 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
2.1 Nel merito, deduceva che il ritardo era dovuto, da un lato, al fatto di aver CP_1
avuto accesso al cantiere solamente nel settembre 2020 e, dall'altro, alle misure di contenimento previste per l'epidemia da Covid 19, al ritardo da parte di Parte_1
nell'esecuzione delle opere di sua competenza propedeutiche alla realizzazione di quelle oggetto di subappalto, tra cui la posa dei pavimenti e delle tende, nonché alla richiesta di ulteriori interventi da parte della committenza, rispetto ai quali la non CP_1
accettava il termine del 30.06.2021.
Nell'ambito del sopralluogo del 13.06.2022, venivano evidenziati dalla stazione appaltante e dalla Direzione Lavori vari vizi di competenza della Parte_1
Contr rimanendo a carico della pochi lavori correttivi da eseguire. Nello specifico, poi, evidenziava che la fornitura delle batterie non era prevista in contratto, per la realizzazione dello sportello di analisi della canna fumaria occorrevano opere edili, i detriti rinvenuti nei ventilconvettori erano riconducibili ai lavori eseguiti da e, Pt_1
per il resto, le opere sarebbero state eseguite solo una volta ricevuto il pagamento di quanto già fatturato con nota n. 80/2022.
Nessuna ulteriore contestazione perveniva circa la qualità dei lavori, ritenuti accettati a seguito di verbale di collaudo positivo, se non con l'atto di citazione in opposizione.
2.2 In diritto, eccepiva la tardività delle contestazioni sui pretesi difetti dei CP_1
lavori, essendo l'attrice incorsa nella decadenza di cui all'art. 1667 c.c.
In ogni caso, i vizi lamentati risultavano privi di riscontro probatorio e comunque dipendenti da fatti imputabili alla stessa . Inoltre, entrambe le fatture oggetto di Pt_1
ricorso monitorio erano state oggetto di riconoscimento ed emesse in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
Con riferimento alla dichiarazione sottoscritta il 11.06.2022, essa doveva essere intesa come transazione in quanto, anche se non sottoscritta da quest'ultima vi CP_1
aveva dato spontaneamente esecuzione concedendo i termini di dilazione ivi indicati. In subordine, doveva comunque tenersi conto del fatto che essa conteneva l'impegno a pagina 6 di 10 pagare la somma di € 29.203,40 in tre rate di pari importo, configurandosi dunque una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., rispetto alla quale si Parte_1
era resa inadempiente.
2.3 Di conseguenza, non era dovuto alcunché a titolo di penale, tenuto conto che la dichiarazione del 11.06.2022 era ampiamente successiva rispetto a tutte le scadenze pattuite e dunque evidentemente teneva conto del successivo andamento dei lavori.
Peraltro, notava che la clausola penale non era riportata negli accordi integrativi ma solo nel subappalto originario. Inoltre, essa non era stata specificamente approvata ex art. 1341 co. 2 c.c. Infine, anche volendo ritenere applicabile la penale, essa presupponeva la sua fatturazione.
Non risultava provato, poi, che il avesse effettivamente applicato Controparte_2
Contr penali a a cagione di inadempimenti di Parte_1
Quanto alla prova del proprio credito, deduceva di averne offerto prova documentale, rimanendo a controparte l'onere di dimostrarne l'insussistenza.
3. Con ordinanza 20.02.2023 il Giudice dott. Daniela Bosio rigettava l'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza 23.10.2023 il Giudice onorario dott. Lorella Cesana disponeva l'ammissione di prova per interpello e per testi, la cui assunzione avveniva alle udienze del 08.02.2024
e del 04.04.2024.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni che si teneva all'udienza del
05.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., in quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Parte attrice provvedeva al deposito della sola comparsa conclusionale, mentre parte convenuta depositava entrambi gli scritti conclusivi.
4. In primo luogo, occorre rilevare che, quanto alla prova della sussistenza del credito vantato da quello portato dalla fattura n. 80/2022 è certamente oggetto della CP_1
dichiarazione sottoscritta da il 11.06.2022 (doc. 14 Parte_1 Pt_1
pagina 7 di 10 . Parte_1
Tale dichiarazione, in effetti, pur recando il titolo “accordo di rientro”, deve essere intesa come dichiarazione di scienza e di volontà, ossia come riconoscimento di debito e promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. Essa contiene, infatti, esclusivamente un impegno unilaterale di in ordine al pagamento del residuo dovuto Parte_1
e dunque non implica alcun accordo tra le parti.
In ogni caso, tale credito non è in sé contestato, ma semmai viene opposto in compensazione il controcredito per clausola penale e risarcimento del danno.
Con riferimento alla fattura n. 328/2022, invece, vi è contestazione e la stessa non è coperta dal riconoscimento di debito. Si rileva, inoltre, che la causale è generica e non consente di desumere in maniera chiara a cosa essa si riferisca. Peraltro, dalla documentazione in atti è anche impossibile determinare quale fosse il corrispettivo contrattualmente dovuto alla infatti, mentre per i lavori aggiuntivi vi è un CP_1
espresso preventivo (doc. 6 , nel contratto di subappalto Parte_1
originario viene previsto il pagamento a misura secondo il capitolato. Pertanto, la debenza di tale importo è del tutto indimostrata.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
5. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte attrice, deve essere accolta l'eccezione di decadenza sollevata da CP_1
Difatti, sebbene la convenuta abbia erroneamente indicato l'art. 1667 c.c. invece dell'art. 1670 c.c., emerge dalla documentazione in atti – e nulla aggiungono sul punto le prove orali assunte – che, a seguito dell'accordo bonario intervenuto con la stazione appaltante il 06.10.2022, in conseguenza del quale è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, non abbia comunicato alcunché alla TE Parte_1
in ordine ai vizi ivi indicati fino alla presentazione dell'atto di citazione.
5.1 Sul punto, deve essere richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia
pagina 8 di 10 nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente” (Cass. n. 23071/2020).
La Suprema Corte ha anche chiarito che “prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente” e che “La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi” (Cass. n. 24717/2018).
5.2 Poiché l'accettazione (parziale) delle opere è avvenuta in sede di accordo bonario, è da lì che decorre il termine di giorni 60 entro il quale avrebbe Parte_1
dovuto dolersi nei confronti della subappaltatrice delle contestazioni svolte dalla committenza circa la mancata o difettosa esecuzione delle opere, ma non risulta che ciò sia avvenuto prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione (datata 68 giorni dopo).
Pertanto, l'eccezione di decadenza deve ritenersi fondata.
6. Alla luce di tutto quanto sopra, deve essere disposta la condanna di
[...]
al pagamento del residuo dovuto sulla fattura n. 80/2022, pari ad € Parte_1
20.685,08 (ossia € 23.849,76 richiesti in via monitoria - € 3.164,68 portati dalla fattura pagina 9 di 10 n. 328/2022), oltre interessi dalla scadenza al saldo.
7. In ragione della parziale reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare a la somma di € 20.685,08, oltre Pt_1 Parte_1 CP_1
interessi dalla scadenza della fattura n. 80/2022 sino al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite.
18/05/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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