Sentenza 5 dicembre 2000
Massime • 2
Poiché, a norma dell'art. 200 cod. pen., le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, la modificazione, ad opera dell'art. 1 del decreto legislativo n. 113 del 1999, dell'art. 12, comma quarto, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in tema di confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati previsti da quest'ultimo articolo, rende obbligatoria la confisca dell'autoveicolo utilizzato per favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato, realizzato prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo del 1999, salvo il diritto del terzo estraneo al reato, al quale il mezzo di trasporto appartenga, di ottenerne la restituzione, qualora dimostri di essersi in qualche modo attivato per impedirne l'uso illecito, di non averlo potuto prevedere o di non essere incorso in difetto di vigilanza.
In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per "attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge" non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente mirate a consentire l'arrivo e lo sbarco degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso località lontane dallo sbarco e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente e in senso stretto collegabili all'ingresso dei clandestini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2000, n. 7045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7045 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 19/05/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere N. 607
3. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere N. 07721/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) RO AF n. il 30/07/1944
avverso sentenza del 12/05/1999 CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.7.1998 il Tribunale di Brindisi dichiarava RO AF colpevole di attività diretta a favorire l'ingresso clandestino di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato per motivi di lucro, condannandolo, con le attenuanti. generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e L. 20.000.000 di multa, disponendo altresì la confisca dell'automezzo usato per il trasporto dei suddetti clandestini.
Il tribunale dava atto che l'imputato era stato sorpreso verso le 2,30 della notte sul 98.5.1998 da una pattuglia della Polizia di Stato alla guida di un furgone FIAT "Fiorino", con a bordo otto cittadini albanesi, dei quali uno seduto accanto al conducente e gli altri sette ammassati nel vano del veicolo, attrezzato come cella frigorifera, i quali avevano tutti le scarpe completamente bagnate, alcuni indossavano anche indumenti umidi ed altri portavano al seguito dei borsoni contenenti abiti ugualmente bagnati. Affermava che la responsabilità dell'imputato era ricavabile, oltre che da quanto sopra esposto, anche dal fatto che, secondo la testimonianza indiretta dell'Ispettore di Polizia Cosimo Sternativo, uno degli otto albanesi, identificato per tale NA IA e successivamente non più reperito, aveva dichiarato all'atto del controllo che erano stati trasportati a pagamento dall'Albania alla costa pugliese mediante una imbarcazione appositamente apprestata e che, all'atto dello sbarco, un loro connazionale, che aveva compiuto la traversata con loro, li aveva condotti a piedi in un posto convenuto, ove avevano trovato il furgone sul quale erano stati sorpresi a viaggiare, disattendendo con ciò la versione dell'imputato, secondo cui egli si era limitato a dare un passaggio ad un gruppo di albanesi, che aveva casualmente incontrato nell'abitato di Mesagne e che erano diretti alla stazione ferroviaria.
La Corte di Appello di Lecce, adita su impugnazione del RR, con sentenza del 12.5.1999, confermava in toto la decisione di primo grado, respingendo le doglianze e le richieste di quest'ultimo, tendenti ad ottenere l'assoluzione con formula piena o, in subordine, un più favorevole trattamento sanzionatorio e la revoca del sequestro dell'automezzo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, il RR, deducendo: a) mancanza di motivazione relativamente alla invocata illegittimità della confisca del veicolo in sequestro, in quanto appartenente a persona estranea al reato e non all'imputato, come infondatamente sostenuto dal tribunale;
b) violazione dell'art. 133-bis C.P. ed illogicità di motivazione, per non avere i giudici di merito tenuto conto, nell'irrogare la pena pecuniaria, delle disagiate condizioni economiche di esso RR, il quale era stato ammesso al gratuito patrocinio;
c) violazione dell'art. 133 C.P. e carenza di motivazione in ordine alla scelta della pena inflitta, pressoché vicina al massimo edittale, d) violazione dell'art. 195 c.p.p. e illogicità della motivazione, per avere i giudici di merito fondato il proprio convincimento su una dichiarazione indiretta senza il previo accertamento della irreperibilità del teste che costituiva la fonte diretta di tale testimonianza;
e) violazione dell'art. 192 c.p.p, e illogicità della motivazione per non avere i giudici di merito proceduto alla valutazione della attendibilità del teste de relato;
f) manifesta illogicità della motivazione con la quale era stata esclusa la fondatezza delle affermazioni dell'imputato, il quale aveva dichiarato che quella notte si stava recando al porto di Gallipoli per acquistare del pesce e che si era fermato nell'abitato di Mesagne per recarsi a casa di una sua amica, che però non aveva trovato, così che si era rivolto ad una vicina di casa per averne notizie, come era comprovato dalla testimonianza resa da quest'ultima. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni e va, pertanto, respinto.
La prima doglianza attiene alla pronuncia relativa alla confisca dell'automezzo utilizzato dall'imputato per il trasporto dei cittadini extracomunitari.
Si è rilevato da parte del ricorrente che, pur avendo espressamente impugnato tale statuizione della sentenza del tribunale, la corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione sul punto.
Va osservato in proposito che, pur essendo vero che la corte territoriale non ha preso specificamente in esame tale doglianza, la conferma in toto della sentenza di primo grado comporta motivazione implicita del rigetto nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia, tanto più che la censura è comunque priva di giuridico fondamento.
Ed invero - a prescindere dalla considerazione che in capo al ricorrente farebbe in ogni caso difetto l'interesse ad impugnare qualora, come egli sostiene, l'automezzo fosse di proprietà di terzi, spettando a questi ultimi la facoltà di far valere i propri diritti sull'automezzo in sede di esecuzione - il comma 4 dell'art.10 della legge 6.3.1998 n. 40 (ora trasfuso nel comma 4 dell'art. 12 del Decreto legislativo 25.7.1998 n. 286) è stato modificato dall'art.
1. del D.Lgs 13.4.1999 n. 113, di immediata applicazione a norma del secondo comma dell'art. 200 C.P., trattandosi di misura di sicurezza.
Le nuove disposizioni prescrivono che è sempre ordinata la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati previsti dal citato art. 12 (e quindi per quello contestato al RR), anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, senza alcuna distinzione, salvo il diritto (previsto dal comma 8 del medesimo art. 12, che richiama le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del D.P.R. 309 del 1990 in materia di disciplina degli stupefacentì) del terzo estraneo al reato di ottenere la restituzione del veicolo, qualora dimostri di essersi in qualche modo attivato per impedire l'uso illegittimo del mezzo stesso, di non avere potuto prevederne l'illecito impiego, anche occasionale, e di non esser incorso in difetto di vigilanza (in tal senso, v. Cass., Sez. I, sent. n. 3702 del 19.5.2000, Curri Haijri e, in tema di confisca di beni sottoposti a pegno in favore di terzi in caso di usura, Sez. Un., sent. n. 9 del 08.06.1999, Bacherotti). Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133-bis c.p. per non essersi tenuto conto, nella determinazione della pena pecuniaria, delle sue disagiate condizioni economiche.
Va comunque evidenziato che nei motivi di appello non era stata invocata l'applicazione dell'art. 133-bis c.p., e la eccessività della pena pecuniaria era stata dedotta non con specifico riguardo alle condizioni economiche dell'imputato, bensì genericamente come non proporzionata rispetto alle modalità del fatto, qualificato come marginale nell'ambito del fenomeno della immigrazione clandestina. Ora la dedotta violazione della norma di cui all'art. 133-bis c.p. non esime dall'osservanza delle regole proprie delle impugnazioni, tra le quali quella di esporre, a pena di inammissibilità, in modo specifico, le ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della doglianza. Ne consegue che, non essendosi nei motivi di appello fatto alcun riferimento, ne' implicito ne' esplicito, al suddetto articolo di legge, ne', tanto meno, agli elementi dai quali il giudice d'appello avrebbe potuto desumere che, per le condizioni economiche del reo, la pena pecuniaria inflitta dal primo giudice risultava eccessivamente gravosa, la doglianza non può essere presa in esame in questa sede, ostandovi la disposizione contenuta nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 606 C.P.P. Anche il terzo motivo di gravame, con il quale si deduce carenza motivazionale in ordine alla quantificazione della pena, appare privo di fondamento.
La quantificazione della pena, come è ormai principio da tempo pacifico, è riservata strettamente alle scelte discrezionali del giudice di merito.
Nella specie la Corte di Appello di Lecce, nel confermare in toto le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado ha ripercorso l'iter motivazionale seguito dal tribunale, che aveva determinato la pena, commisurandola, oltre che alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, alle modalità del fatto, con riguardo al numero degli immigrati illegittimamente introdotti nel territorio dello Stato e alle "condizioni molto precarie e disumane del trasporto", contenendola comunque in limiti inferiori al massimo edittale (sei mesi e dieci milioni di lire in meno, rispettivamente per la pena detentiva e quella pecuniaria).
Nè è configurabile alcuna illogicità sotto il profilo che, nel concedere le attenuanti generiche, i giudici di merito abbiano qualificato la condotta come "relativamente marginale" nell'ambito del fenomeno della immigrazione clandestina, in quanto tale motivazione era attinente al riconoscimento delle suddette attenuanti, in virtù delle quali l'imputato ha potuto comunque godere di una riduzione della pena a lui astrattamente applicabile ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p.- Per altro, questa Corte ha numerose volte affermato che il dovere di motivazione in ordine all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena può ritenersi assolto quando, come nella specie, si sia fatto riferimento anche solo ad alcuni degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.- Chiaramente infondato anche il quarto motivo di gravame, con il quale si deduce l'inutilizzabilità della deposizione indiretta del teste Sternativo per non essere stata accertata la irreperibilità del teste di riferimento NA IA.
La legge, nel prevedere la piena utilizzabilità delle testimonianze de relato quando l'esame del teste di riferimento risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità, non richiede affatto, come sembra voler sostenere il ricorrente, una sorta di procedimento incidentale per accertare la sussistenza degli eventi di cui sopra. È sufficiente un accertamento, anche informale, da parte del giudice, da cui risulti comunque che il teste di riferimento sia deceduto, infermo o irreperibile.
Nella specie la corte di merito ha dato esplicitamente atto che il teste NA, cittadino albanese, non è stato ascoltato a causa della persistente irreperibilità del medesimo, e ciò è sufficiente per ritenere la piena utilizzabilità della deposizione del teste Sternativo.
Per quanto concerne il quinto motivo di doglianza, con il quale si lamenta che sarebbe stato comunque necessario procedere, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., alla valutazione della credibilità intrinseca del teste "de relato", va subito osservato che tale rilievo si basa su una erronea lettura della suddetta disposizione. Ed invero i criteri di valutazione della prova cui ha fatto riferimento il ricorrente riguardano non le dichiarazioni di persone informate sui fatti, ma le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da imputato in reato connesso o collegato (commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p.), relativamente alle quali si richiede il doppio accertamento della attendibilità intrinseca e della esistenza di riscontri esterni.
La legge vigente non preclude in assoluto la possibilità di utilizzazione delle testimonianze indirette, essendosi limitata a sancire l'inutilizzabilità di quelle in ordine alle quali il dichiarante non possa o non voglia indicare le fonti della notizia che assume di aver appreso. La testimonianza, anche se "de relato", va valutata invece ai sensi del primo comma del citato art. 292, e cioè secondo i normali canoni di verifica critica della attendibilità del teste, in relazione, oltre che al contenuto della deposizione, alla esistenza di altri eventuali elementi probatori, unitamente, per quanto possibile, alla attendibilità della fonte di riferimento.
Ed è esattamente il metodo seguito di giudici di merito, i quali, dopo avere vagliato la credibilità delle dichiarazioni del cittadino albanese NA direttamente ascoltato dalla polizia, osservando che lo stesso non aveva alcun interesse ad alterare la verità, hanno apprezzato la attendibilità dell'Ispettore Sternativo, oltre che in riferimento al fatto che si trattava di fonte qualificata, anche in relazione al contesto nel quale i fatti si sono verificati, da ritenere definitivamente accertati anche a seguito delle ammissioni dello stesso imputato, essendo stato egli sorpreso in ora notturna alla guida di un automezzo, con il quale venivano trasportati cittadini albanesi clandestinamente entrati in Italia e sbarcati da poco tempo.
In tale contesto la testimonianza del funzionario di polizia non rappresenta affatto l'unico elemento di prova a carico dell'imputato, come sostenuto nell'atto di ricorso, assumendo piuttosto, ai fini della affermazione di responsabilità del RR, il carattere di riscontro - importante e decisivo quanto si voglia, ma pur sempre riscontro - rispetto al fatto incontestabile del trasporto, ad opera del predetto, di clandestini appena sbarcati sul territorio dello Stato.
In ogni caso, dal raffronto del contenuto delle norme di cui agli artt. 192, 194 e 195 c.p.p., non appare configurabile una contrapposizione tra le diverse fonti di prova da cui derivi, in caso di eventuale non corretto inquadramento di una determinata fonte, una violazione comportante una nullità o inutilizzabilità della fonte stessa.
Tale impostazione è totalmente estranea alla legge vigente sia perché, come è noto, dal sistema processuale attualmente in vigore è bandito qualsiasi riferimento alla esistenza di un sistema di prove legali o ad una pretesa tassatività dei mezzi di prova, sia perché gli effetti propri di uno specifico mezzo di prova possono essere perseguiti e raggiunti anche attraverso strumenti probatori di natura diversa. L'essenziale è che, nel momento in cui si faccia uso di più fonti di prova, eccezion fatta per il caso della eventuale inutilizzabilità, vengano rispettati i canoni valutativi che riguardino ciascuno degli strumenti probatori usati. Nel caso in esame, il metodo di valutazione degli elementi di prova raccolti è stato, a parere di questa Corte, perfettamente corretto. Nè vale sostenere che, poiché il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non riguarda le attività successive all'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, quali il trasporto da una località all'altro, la condotta del RR non sarebbe inquadrabile nella fattispecie di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 10 della L.
6.3.1998 n. 40. Ed invero - a parte la considerazione che i giudici di merito hanno fatto riferimento alle dichiarazioni (riportate dall'Ispettore Sternativo) del NA, il quale aveva spiegato che il RR era d'accordo con gli organizzatoti del viaggio - come "attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione" della legge, non si devono intendere soltanto quelle specificamente dirette a consentire l'arrivo e lo sbarco degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, tese a garantire la buona riuscita dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso località lontane dallo sbarco e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con quelle direttamente e in senso stretto collegabili all'ingresso dei clandestini.
Per ciò che concerne, infine la dedotta illogicità delle considerazioni svolte in ordine alla falsità delle dichiarazioni difensive dell'imputato, va rilevato che i giudici di merito hanno respinto la tesi, prospettata dal RR, dell'incontro casuale con i clandestini e del passaggio loro dato per ragioni umanitarie, osservando che, se come da lui assunto, gli albanesi fossero stati diretti alla stazione di Mesagne, non vi sarebbe stata necessità di accoglierli a bordo del veicolo da lui condotto, essendo sufficiente indicare loro il percorso da seguire. Si tratta di considerazioni tutt'altro che illogiche, incoerenti e superficiali, nelle quali questa Corte non riscontra alcun vizio rilevabile ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 606 c.p.p.-
Le diverse e contrarie affermazioni del ricorrente, come la inidoneità dell'automezzo ad effettuare il trasporto o la inesistenza di carburante sufficiente per raggiungere Foggia, si configurano chiaramente come prospettazioni di merito, miranti ad ottenere una riconsiderazione delle risultanze processuali nell'ottica di una diversa ricostruzione dei fatti, laddove la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito (v., da ultimo, Cass., Sez. Un. sent. n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, con conseguente condanna del ricorrente RR al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2000