Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2000, n. 7045
CASS
Sentenza 5 dicembre 2000

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Poiché, a norma dell'art. 200 cod. pen., le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, la modificazione, ad opera dell'art. 1 del decreto legislativo n. 113 del 1999, dell'art. 12, comma quarto, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in tema di confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati previsti da quest'ultimo articolo, rende obbligatoria la confisca dell'autoveicolo utilizzato per favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato, realizzato prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo del 1999, salvo il diritto del terzo estraneo al reato, al quale il mezzo di trasporto appartenga, di ottenerne la restituzione, qualora dimostri di essersi in qualche modo attivato per impedirne l'uso illecito, di non averlo potuto prevedere o di non essere incorso in difetto di vigilanza.

In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per "attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge" non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente mirate a consentire l'arrivo e lo sbarco degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso località lontane dallo sbarco e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente e in senso stretto collegabili all'ingresso dei clandestini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2000, n. 7045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7045
    Data del deposito : 5 dicembre 2000

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