TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1391 \ 2022 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. GENTILE ROMANO
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. MAIOLO MARIANNINA
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_2
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE,
-PARTE APPELLATA –
AVV. VALENTINA PALAMARA
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla validità della CTU e applicazione della legge Gelli-Bianco
1 L'appellante ha eccepito la nullità della CTU per mancata nomina di un collegio peritale comprendente uno specialista odontoiatra, come previsto dall'art. 15 L. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco). Il Giudice di primo grado ha ritenuto non applicabile la norma al procedimento avanti al Giudice di Pace, motivando sia in ragione della natura e valore della causa, sia per esigenze di celerità e contenimento dei costi. Tale interpretazione, pur non pienamente conforme agli orientamenti più rigorosi della Cassazione e della
Corte Costituzionale, appare in linea con la prassi dei giudizi di modesto valore avanti al Giudice di Pace, dove la nomina di un collegio peritale non è obbligatoria e la nullità della CTU non è automatica in assenza di specifica previsione normativa. In ogni caso, la relazione del CTU, pur con i limiti evidenziati, risulta congrua e motivata, avendo risposto ai quesiti posti e fondato le proprie conclusioni su dati clinici e documentali agli atti.
1. Sulla responsabilità professionale del sanitario
Dall'istruttoria svolta e dalla CTU emerge che il trattamento odontoiatrico eseguito dal
Dott. sulla paziente ha determinato una frattura radicolare dell'elemento Pt_1 CP_1 dentario 46, con dolore, infezione locale e successiva necessità di estrazione. Il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno lamentato è stato ritenuto sussistente dal
CTU. Le contestazioni difensive circa la condotta della paziente (mancata osservanza delle prescrizioni, assenza a controlli) non risultano idonee ad escludere la responsabilità del professionista, né a interrompere il nesso causale, trattandosi di condotte non determinanti ai fini dell'evento dannoso.
1. Sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte
La domanda di restituzione delle somme pagate dalla paziente trova fondamento nell'accertato inadempimento contrattuale del sanitario, che ha reso inutile la prestazione eseguita. La somma da restituire è pari a € 660,00, corrispondente alle cure effettuate sulla sig.ra mentre non può essere riconosciuta la somma relativa alle CP_1 prestazioni eseguite sul coniuge, non parte in causa.
1. Sulla quantificazione del danno
Il danno biologico è stato quantificato in base alle tabelle di cui alla L. 57/2001, con riconoscimento di un'invalidità permanente dell'1% e di un'inabilità temporanea di 5 giorni al 75% e 10 giorni al 50%. Il danno patrimoniale è stato determinato in € 660,00, mentre il danno morale è stato liquidato in via equitativa, tenuto conto della sofferenza psico-fisica patita dalla paziente. La somma complessiva riconosciuta è di € 1.975,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2 1. Sulla manleva assicurativa
La , terza chiamata, è tenuta a manlevare il dott. Controparte_2 Pt_1 per le somme dovute a titolo di risarcimento e spese, in forza della polizza professionale in essere, avendo già provveduto al pagamento in favore della parte attrice in esecuzione della sentenza di primo grado.
1. Sulle spese di lite
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dott. avverso la sentenza n. 421/2022 del Giudice di Pace di Parte_1
FI, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di avv. distrattario Marinannina Controparte_1
Maiolo, che liquida in € 1701.00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge
3. Dichiara la tenuta a manlevare il Dott. Controparte_2 Pt_1 per le somme dovute in esecuzione della presente sentenza.
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1391 \ 2022 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. GENTILE ROMANO
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. MAIOLO MARIANNINA
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_2
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE,
-PARTE APPELLATA –
AVV. VALENTINA PALAMARA
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla validità della CTU e applicazione della legge Gelli-Bianco
1 L'appellante ha eccepito la nullità della CTU per mancata nomina di un collegio peritale comprendente uno specialista odontoiatra, come previsto dall'art. 15 L. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco). Il Giudice di primo grado ha ritenuto non applicabile la norma al procedimento avanti al Giudice di Pace, motivando sia in ragione della natura e valore della causa, sia per esigenze di celerità e contenimento dei costi. Tale interpretazione, pur non pienamente conforme agli orientamenti più rigorosi della Cassazione e della
Corte Costituzionale, appare in linea con la prassi dei giudizi di modesto valore avanti al Giudice di Pace, dove la nomina di un collegio peritale non è obbligatoria e la nullità della CTU non è automatica in assenza di specifica previsione normativa. In ogni caso, la relazione del CTU, pur con i limiti evidenziati, risulta congrua e motivata, avendo risposto ai quesiti posti e fondato le proprie conclusioni su dati clinici e documentali agli atti.
1. Sulla responsabilità professionale del sanitario
Dall'istruttoria svolta e dalla CTU emerge che il trattamento odontoiatrico eseguito dal
Dott. sulla paziente ha determinato una frattura radicolare dell'elemento Pt_1 CP_1 dentario 46, con dolore, infezione locale e successiva necessità di estrazione. Il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno lamentato è stato ritenuto sussistente dal
CTU. Le contestazioni difensive circa la condotta della paziente (mancata osservanza delle prescrizioni, assenza a controlli) non risultano idonee ad escludere la responsabilità del professionista, né a interrompere il nesso causale, trattandosi di condotte non determinanti ai fini dell'evento dannoso.
1. Sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte
La domanda di restituzione delle somme pagate dalla paziente trova fondamento nell'accertato inadempimento contrattuale del sanitario, che ha reso inutile la prestazione eseguita. La somma da restituire è pari a € 660,00, corrispondente alle cure effettuate sulla sig.ra mentre non può essere riconosciuta la somma relativa alle CP_1 prestazioni eseguite sul coniuge, non parte in causa.
1. Sulla quantificazione del danno
Il danno biologico è stato quantificato in base alle tabelle di cui alla L. 57/2001, con riconoscimento di un'invalidità permanente dell'1% e di un'inabilità temporanea di 5 giorni al 75% e 10 giorni al 50%. Il danno patrimoniale è stato determinato in € 660,00, mentre il danno morale è stato liquidato in via equitativa, tenuto conto della sofferenza psico-fisica patita dalla paziente. La somma complessiva riconosciuta è di € 1.975,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2 1. Sulla manleva assicurativa
La , terza chiamata, è tenuta a manlevare il dott. Controparte_2 Pt_1 per le somme dovute a titolo di risarcimento e spese, in forza della polizza professionale in essere, avendo già provveduto al pagamento in favore della parte attrice in esecuzione della sentenza di primo grado.
1. Sulle spese di lite
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dott. avverso la sentenza n. 421/2022 del Giudice di Pace di Parte_1
FI, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di avv. distrattario Marinannina Controparte_1
Maiolo, che liquida in € 1701.00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge
3. Dichiara la tenuta a manlevare il Dott. Controparte_2 Pt_1 per le somme dovute in esecuzione della presente sentenza.
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3