Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2009, n. 19081
CASS
Sentenza 24 marzo 2009

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Nei procedimenti penali per reati ambientali la costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste in sostituzione degli enti territoriali, già consentita dall'art. 9, comma terzo, del D.Lgs. n. 267 del 2000, successivamente abrogato dall'art. 318, comma secondo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, è subordinata alla mera inerzia di tali enti, senza che rilevino le ragioni della stessa. (Fattispecie di ritenuta legittimità della costituzione del W.W.F. in presenza del rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica da parte del Comune).

L'accertamento di compatibilità, cui consegue l'estinzione dei reati in materia paesaggistica, può avere ad oggetto le sole opere già in origine assentibili perché compatibili con il paesaggio, sì che lo stesso non può essere condizionato all'esecuzione di determinati interventi. (Fattispecie di certificato di compatibilità ritenuto inidoneo ad estinguere il reato perché subordinato alla esecuzione di lavori di rinverdimento della zona deturpata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2009, n. 19081
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19081
    Data del deposito : 24 marzo 2009

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