Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15173 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM1 517 3/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Risarcimento del danno da SEZIONE TER: illecito extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6678/00 Dott. Vittorio DUVA Presidente Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.30829 Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere 4 4021. Dott. Alberto TALEVI - Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 30/04/03 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: AL RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNGO TEVERE FLAMINIO 66, presso lo studio dell'avvocato GIANNI DI STEFANO, difeso dagli avvocati PIETRANTONIO RIZZO, con delega a margine e ALESSANDRO AMBRIFI, con procura speciale del Dott. Notaio Raffaele Ranucci in Terracina 23/5/2001; RG.79384;
- ricorrente -
contro
ORI MARTIN SPA, in persona del legale rappresentante C.D.ing. Giuseppe Mazza, elettivamente domiciliato in 2003 ROMA VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato 1003 EDUARDO CIERI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 419/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione terza. civilr emessa il 22/1/1999, depositata il 11/02/99; RG. 672/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5 udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato ALESSANDRO AMBRIFI;
udito l'Avvocato EDUARDO CIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore I Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il 1 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 373 del 1992 il tribunale di Frosinone, in accoglimento della domanda di CO Do- tale, condannò la s.p.a. OR AR Sud (successivamen- te OR AR s.p.a.) a risarcirgli i danni subiti in un sinistro verificatosi il 30.9.1983 durante le opera- zioni di carico del proprio mezzo autoarticolato all'interno dello stabilimento della convenuta. La corte d'appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame della OR AR, ma la sentenza fu cassata dalle sezioni unite (Cass., sez. un., n. 1730 del 1996).
2. Il giudizio di appello, riassunto dalla società appellante nel 1997, è stato definito dalla corte di appello di Roma con sentenza n. 419 del 1999, che ha riformato la decisione di primo grado riducendo - per quanto in questa sede ancora interessa a £ 29.358.000 - il danno patrimoniale subito dal OT per la invali- dità permanente residuata dalle patite lesioni ed а £ 4.385.561 quello derivatogli dalla invalidità tempora- nea, oltre alla rivalutazione ed agli interessi.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione CO OT affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso la OR AR s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo deducendo "violazione E falsa applicazione delle norme di diritto" il ricor- rente si duole che la corte d'appello abbia assunto CO- me base del calcolo del danno da diminuzione della ca- pacità di guadagno del OT la somma di £. 8.000.000, anziché di £ 15.166.000 annue, ritenendo che alla quota di reddito d'impresa di £ 5.560.000 denunciato a fini " fiscali non potesse integralmente aggiungersi quella di £ 9.506.000 quale quota degli ammortamenti (dei capita- li impiegati nell'azienda), in quanto "quest'ultima vo- ce è finalizzata al frazionamento dei costi pluriennali in più esercizi sia per ragioni contabili sia fiscali e la sua funzione integrativa del reddito è marginale". 3 1 Afferma che, invece, il tribunale aveva corretta- mente ritenuto che 1'ammortamento non rappresenta un costo in senso tecnico, ma un introito destinato "alla reintegrazione degli investimenti inizialmente sostenu- ti per lo svolgimento dell'attività, il cui mancato re- cupero rappresenta senz'altro un danno (una forma di lucro cessante)".
1.2. Col secondo motivo la sentenza è censurata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte d'appello peraltro assunto come reddito di riferimento quello di £.
8.000.000 annue, inferiore a £ 15.166.000, senza chiarire in alcun modo come sia pervenuta a tale quantificazione.
2. I motivi vanno congiuntamente esaminati per la connessione tra le questioni che pongono. Il primo motivo è inammissibile, non avendo il ri- corrente chiarito quale fosse la norma di legge violata (non evincibile neppure dall'illustrazione del motivo), né per quali ragioni egli ritenga che l'ammortamento di un costo costituisca ad ogni effetto un reddito, sicché non è soddisfatto il requisito di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c.. A tal fine è evidentemente del tutto insufficiente il mero richiamo della opinione espressa dal giudice di primo grado laddove aveva ritenuto che il mancato recu- pero di un investimento costituisce un danno, giacché avrebbe dovuto essere invece detto perché - secondo il ricorrente, che solo quell'argomento richiama il re- cupero di una spesa costituisca un reddito. Il secondo motivo è infondato in quanto la determi- nazione quantitativa del reddito annuo effettivo del OT, evidentemente operata (in suo favore) dalla corte d'appello con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., costituisce il risultato non già di un immotivato abbassamento del reddito annuo di ri- ferimento di £. 15.166.000, bensì di un innalzamento del reddito dichiarato di £ 5.560.000, perfettamente in linea con l'assunto che la funzione integrativa (del reddito) dei costi di ammortamento è solo marginale. Del resto il ricorrente non spiega in alcun modo le ragioni per le quali è da considerarsi inadeguata un'imputazione solo parziale dei costi di ammortamento ai fini della determinazione del reddito, così, in de- finitiva, inammissibilmente rimettendo alla stessa cor- te di cassazione l'individuazione dei presunti errori commessi sul punto dal giudice di secondo grado.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
! LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle R.
9.6678 spese, che liquida in € 1.600,00 di cui € 1.500,00 per onorari. 2000 Roma, 30 aprile 2003 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Viñonio Duva Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 oggi,10 OTT. 2003 Dott.ssa Maria Aiello IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 10