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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2615/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
HE CLAUDIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12606/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Quarto - Via Enrico De Nicola 8 80010 Quarto NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Sistema Ambientale Provincia Di Napoli - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500005371000 AR/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1865/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Il ricorrente chiede l'annullamento degli atti, la condanna dei convenuti per lite temeraria (ex art. 96 c.p.c.)
e la vittoria delle spese con distrazione al procuratore.
Resistente/Appellato:
Comune di Quarto: Chiede di essere estromesso dal giudizio.
ADER: chiede i rigetto con la condanna alle spese del ricorrente. Resistente_1 SpA: non risultano depositate controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ricevuta in data
03/06/2025. Tale comunicazione si basa su una cartella di pagamento che, secondo il ricorrente, non è mai stata notificata e che, in ogni caso, si riferisce a un credito (AR 2012) ormai estinto per prescrizione e decadenza.
Il ricorso è fondato su due motivi principali, entrambi molto solidi:
• Omessa Notifica dell'Atto Presupposto: Il ricorrente afferma che la comunicazione di ipoteca è il primo atto ricevuto e di non aver mai avuto notifica della cartella di pagamento presupposta. Questo vizio, rende nullo l'atto impugnato.
• Prescrizione e Decadenza: Si eccepisce l'estinzione del credito per la AR 2012. Il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento era il 31/12/2017. Inoltre, il termine di prescrizione quinquennale per la riscossione del tributo era ampiamente decorso alla data di presunta notifica della cartella (2023) e, a maggior ragione, alla data di notifica della comunicazione di ipoteca (2025).
Il Comune di Quarto: Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che per l'annualità
2012 la competenza per la riscossione e il contenzioso AR era stata trasferita a Resistente_1 S.p.A.
L'Agenzia delle Entrate – IS (ADER): Sostiene l'inammissibilità del ricorso per tardività, affermando di aver notificato la cartella di pagamento in data 08/07/2023. Poiché tale cartella non è stata impugnata nei termini, la pretesa sarebbe divenuta definitiva.
Resistente_1 S.p.A.: Non risultano depositate controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La posizione del ricorrente è estremamente forte e le difese dei convenuti appaiono deboli e facilmente superabili:
1 Prescrizione e Decadenza (Motivo assorbente): Questo è il punto decisivo. Il credito per la AR
2012 doveva essere accertato entro il 31/12/2017. L'estratto di ruolo prodotto dalla stessa ADER indica un avviso di accertamento notificato solo il 02/11/2020, ovvero quasi tre anni oltre il termine di decadenza. Questo rende l'avviso di accertamento nullo e, di conseguenza, l'intera pretesa è illegittima fin dall'origine. Anche a voler ignorare la decadenza, la prescrizione quinquennale del tributo si era già ampiamente compiuta prima della notifica di qualsiasi atto.
2 Omessa Notifica della Cartella: Il ricorrente nega di aver ricevuto la cartella. L'onere di provare la regolare notifica spetta ad ADER.
3 Difese dei Convenuti: L'eccezione di ADER sulla tardività del ricorso è infondata. Il contribuente può sempre impugnare il primo atto ricevuto (in questo caso, la comunicazione di ipoteca) facendo valere la nullità degli atti presupposti mai notificati. L'eccezione del Comune di Quarto sul difetto di legittimazione passiva è formalmente corretta, ma non sposta l'esito della lite, che si decide sulla base della prescrizione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
500,00 più spese documentate e oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
HE CLAUDIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12606/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Quarto - Via Enrico De Nicola 8 80010 Quarto NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Sistema Ambientale Provincia Di Napoli - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500005371000 AR/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1865/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Il ricorrente chiede l'annullamento degli atti, la condanna dei convenuti per lite temeraria (ex art. 96 c.p.c.)
e la vittoria delle spese con distrazione al procuratore.
Resistente/Appellato:
Comune di Quarto: Chiede di essere estromesso dal giudizio.
ADER: chiede i rigetto con la condanna alle spese del ricorrente. Resistente_1 SpA: non risultano depositate controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ricevuta in data
03/06/2025. Tale comunicazione si basa su una cartella di pagamento che, secondo il ricorrente, non è mai stata notificata e che, in ogni caso, si riferisce a un credito (AR 2012) ormai estinto per prescrizione e decadenza.
Il ricorso è fondato su due motivi principali, entrambi molto solidi:
• Omessa Notifica dell'Atto Presupposto: Il ricorrente afferma che la comunicazione di ipoteca è il primo atto ricevuto e di non aver mai avuto notifica della cartella di pagamento presupposta. Questo vizio, rende nullo l'atto impugnato.
• Prescrizione e Decadenza: Si eccepisce l'estinzione del credito per la AR 2012. Il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento era il 31/12/2017. Inoltre, il termine di prescrizione quinquennale per la riscossione del tributo era ampiamente decorso alla data di presunta notifica della cartella (2023) e, a maggior ragione, alla data di notifica della comunicazione di ipoteca (2025).
Il Comune di Quarto: Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che per l'annualità
2012 la competenza per la riscossione e il contenzioso AR era stata trasferita a Resistente_1 S.p.A.
L'Agenzia delle Entrate – IS (ADER): Sostiene l'inammissibilità del ricorso per tardività, affermando di aver notificato la cartella di pagamento in data 08/07/2023. Poiché tale cartella non è stata impugnata nei termini, la pretesa sarebbe divenuta definitiva.
Resistente_1 S.p.A.: Non risultano depositate controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La posizione del ricorrente è estremamente forte e le difese dei convenuti appaiono deboli e facilmente superabili:
1 Prescrizione e Decadenza (Motivo assorbente): Questo è il punto decisivo. Il credito per la AR
2012 doveva essere accertato entro il 31/12/2017. L'estratto di ruolo prodotto dalla stessa ADER indica un avviso di accertamento notificato solo il 02/11/2020, ovvero quasi tre anni oltre il termine di decadenza. Questo rende l'avviso di accertamento nullo e, di conseguenza, l'intera pretesa è illegittima fin dall'origine. Anche a voler ignorare la decadenza, la prescrizione quinquennale del tributo si era già ampiamente compiuta prima della notifica di qualsiasi atto.
2 Omessa Notifica della Cartella: Il ricorrente nega di aver ricevuto la cartella. L'onere di provare la regolare notifica spetta ad ADER.
3 Difese dei Convenuti: L'eccezione di ADER sulla tardività del ricorso è infondata. Il contribuente può sempre impugnare il primo atto ricevuto (in questo caso, la comunicazione di ipoteca) facendo valere la nullità degli atti presupposti mai notificati. L'eccezione del Comune di Quarto sul difetto di legittimazione passiva è formalmente corretta, ma non sposta l'esito della lite, che si decide sulla base della prescrizione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
500,00 più spese documentate e oneri accessori, se dovuti.