TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1560 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott. Antonio Giovanni Provazza giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1560 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso introduttivo, dall'avv.to Rossella Porto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, alla Via C. Tripodi, n. 2/A
- RICORRENTE -
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2 in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.to Fabio Parise ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, Piazza Santa Teresa n. 15
- RESISTENTE -
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO - 2
OGGETTO: regolamentazione di affido e mantenimento di minore nato da convivenza more uxorio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.2.2025, dinanzi al giudice relatore, i difensori chiedevano recepirsi l'accordo intervenuto tra le parti ai fini della definizione concordata della controversia. Il
PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da ai fini della Parte_1 regolamentazione dell'affido, del collocamento e del mantenimento della figlia minore
, nata il [...] dalla convivenza more uxorio con Persona_1 CP_1
All'udienza del 3 febbraio 2025, dinanzi al giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, in ordine all'oggetto del giudizio, del seguente tenore:
a) Le parti concordano che l'affidamento della figlia minore sarà Persona_2 congiunto, con collocamento presso la madre nell'immobile sito in Cosenza, alla Via
Raffaele Cardamone n.
4-scala est C-Interno 7, di proprietà della nonna materna;
b) Il Sig. si obbliga a trasferire la propria residenza altrove entro 15 giorni CP_1 dall'udienza di comparizione;
c) Le parti concordano, altresì, che il padre verserà mensilmente un assegno di mantenimento pari a € 280,00 a favore del minore, a partire dal mese di gennaio 2025 a mezzo bonifico (codice IBAN [...]). A decorrere dal mese di febbraio 2025 detto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
d) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% di tutte le CP_1 Parte_1 spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia , dietro Persona_1
semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
e) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_1
f) Il Sig. avrà la facoltà di vedere e trattenere con sé la figlia, nel corso di CP_1
ciascuna settimana, il martedì dalle 17:30 alla 21:00, domeniche alternate, prelevandola e riaccompagnandola presso la casa materna. Attesa la tenerissima età della minore, il pernottamento presso il padre sarà gradualmente concordato;
g) Per le festività natalizie, la piccola trascorrerà ad anni alterni la Vigilia Persona_1
di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre;
per le vacanze di Pasqua, 3
alternativamente, un anno il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre.
Letto l'accordo in udienza, le parti ne confermavano il contenuto, chiedendo che la causa fosse trattenuta per la decisione. Il giudice relatore rimetteva, dunque, la causa al collegio.
L'accordo raggiunto tra le parti può certamente essere recepito dal Tribunale, in quanto corrispondente all'interesse della minore, della quale è previsto l'affido condiviso in conformità al modello legale, con ampio diritto di visita in favore del genitore non collocatario e regolamentazione dei diritti e degli obblighi, anche economici, di quest'ultimo, secondo le esigenze prevedibili della minore e le possibilità economiche dei genitori. Il collegio prende altresì, atto, dell'impegno al trasferimento della residenza assunto da e del consenso da quest'ultimo espresso ai fini della percezione CP_1 per intero dell'assegno unico da parte di Parte_1
Sempre l'accordo intervenuto tra le parti legittima l'integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1) Omologa l'accordo intervenuto tra le parti per l'affido, il collocamento e il mantenimento della minore;
Persona_1
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma