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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6142/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.MASTRANGELO FRANCESCO Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 29.4.2025, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il pagamento della esponeva che la CP_2 stessa era stata respinta in quanto l'istituto aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro a titolo gratuito in quanto prestato nell'impresa del genitore.
Lamentava l'illegittimità di tale assunto in quanto il rapporto di lavoro era da ritenersi a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato e concludeva pertanto chiedendo che venisse riconosciuta come validamente proposta la domanda e la condanna dell'istituto al pagamento della CP_2
Non si costituiva in giudizio l' CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo in data
30.3.2024 dalla ditta (suo genitore) e ha presentato domanda di Pt_1 all'istituto, respinta in quanto l'istituto ha ritenuto la sussistenza di CP_2 un'impresa famigliare e comunque che il lavoro fosse stato svolto a titolo gratuito.
Ora, come osservato dalla Suprema Corte, il carattere residuale dell'impresa familiare, quale risulta dall"'incipit" dell'art. 230 bis cod. civ., mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto - parente entro il terzo grado o affine entro il secondo - che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area limitata quella del lavoro familiare gratuito (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., n.19925/14 che richiama Cass. Sez. L,
Sentenza n. 20157/05).
Ciò detto non sono emersi, nell'ambito del presente giudizio anche per la scelta dell'istituto di non costituirsi, univoci elementi che consentano di ricondurre l'attività svolta dalla ricorrente nell'ambito di un'impresa familiare e/o di aver svolto attività lavorativa a titolo gratuito.
A tal proposito, va osservato che lo status di familiare nei gradi indicati nell'art. 230 bis (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) costituisce solo il presupposto soggettivo per la partecipazione all'impresa familiare, ma la costituzione di essa, quando non avvenga mediante atto negoziale, deve sempre risultare da fatti concludenti (in questo senso Cass. n. 2012/81; n. 4651/81; n. 6069/84; n. 4650/92; n.
697/93), cioè da fatti volontari dai quali si possa desumere l'esistenza della fattispecie.
Inoltre, “atteso il carattere residuale dell'istituto dell'impresa familiare, ricade in capo a chi ne asserisca la ricorrenza l'onere di provare che
l'inserimento continuativo e sistematico di un soggetto nell'ambito dell'organizzazione aziendale (documentato in forza di molteplici indicatori, quali la percezione di uno stipendio mensile, il rispetto dell' orario di lavoro, nonché la sottomissione alle direttive dell'imprenditore in riferimento alle assenze dal lavoro, alla fruizione delle ferie ed alle scelte gestionali) integri i presupposti di cui all'art. 230 bis c.c. …” (cfr. Cass. 24700/05).
L'impresa familiare ha carattere residuale, come emerge anche dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 230 bis c.c., sicché mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all'archetipo della subordinazione e a confinare in un'area limitata il lavoro gratuito (cfr.
Cass. Sez. L, n. 11533/20).
L'impresa familiare costituisce, pertanto, una figura giuridica residuale, la quale sorge e viene disciplinata dalla norma codicistica sopra richiamata in tutte le fattispecie nelle quali assume rilievo la prestazione continuativa, da parte di uno o più familiari, nei limiti di parentela ed affinità indicati al terzo comma dell'articolo 230 bis del codice civile, della propria attività di lavoro nell'impresa della quale sia unico titolare un soggetto persona fisica e non sia, per contro, configurabile un diverso legame giuridico, altrimenti inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata, in un'associazione in partecipazione o in un contratto societario.
Dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente ha svolto attività subordinata a titolo oneroso (in tal senso confortano gli estratti conto relativi alle retribuzioni corrisposti e ai contributi versati dall'azienda), mentre l'istituto non ha dimostrato la sussistenza di elementi che possano vincere la presunzione di onerosità del lavoro prestato.
In buona sostanza non vi è prova né che la ricorrente abbia effettuato la propria attività a titolo gratuito né che la stessa fosse partecipe di un'impresa famigliare.
Spetta pertanto la Naspi richiesta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_3
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere la dalla domanda CP_2
2. Condanna l' ala pagamento della prestazione di cui al punto CP_1
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in €1.300,00 con distrazione.
Bari,18/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6142/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.MASTRANGELO FRANCESCO Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 29.4.2025, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il pagamento della esponeva che la CP_2 stessa era stata respinta in quanto l'istituto aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro a titolo gratuito in quanto prestato nell'impresa del genitore.
Lamentava l'illegittimità di tale assunto in quanto il rapporto di lavoro era da ritenersi a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato e concludeva pertanto chiedendo che venisse riconosciuta come validamente proposta la domanda e la condanna dell'istituto al pagamento della CP_2
Non si costituiva in giudizio l' CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo in data
30.3.2024 dalla ditta (suo genitore) e ha presentato domanda di Pt_1 all'istituto, respinta in quanto l'istituto ha ritenuto la sussistenza di CP_2 un'impresa famigliare e comunque che il lavoro fosse stato svolto a titolo gratuito.
Ora, come osservato dalla Suprema Corte, il carattere residuale dell'impresa familiare, quale risulta dall"'incipit" dell'art. 230 bis cod. civ., mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto - parente entro il terzo grado o affine entro il secondo - che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area limitata quella del lavoro familiare gratuito (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., n.19925/14 che richiama Cass. Sez. L,
Sentenza n. 20157/05).
Ciò detto non sono emersi, nell'ambito del presente giudizio anche per la scelta dell'istituto di non costituirsi, univoci elementi che consentano di ricondurre l'attività svolta dalla ricorrente nell'ambito di un'impresa familiare e/o di aver svolto attività lavorativa a titolo gratuito.
A tal proposito, va osservato che lo status di familiare nei gradi indicati nell'art. 230 bis (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) costituisce solo il presupposto soggettivo per la partecipazione all'impresa familiare, ma la costituzione di essa, quando non avvenga mediante atto negoziale, deve sempre risultare da fatti concludenti (in questo senso Cass. n. 2012/81; n. 4651/81; n. 6069/84; n. 4650/92; n.
697/93), cioè da fatti volontari dai quali si possa desumere l'esistenza della fattispecie.
Inoltre, “atteso il carattere residuale dell'istituto dell'impresa familiare, ricade in capo a chi ne asserisca la ricorrenza l'onere di provare che
l'inserimento continuativo e sistematico di un soggetto nell'ambito dell'organizzazione aziendale (documentato in forza di molteplici indicatori, quali la percezione di uno stipendio mensile, il rispetto dell' orario di lavoro, nonché la sottomissione alle direttive dell'imprenditore in riferimento alle assenze dal lavoro, alla fruizione delle ferie ed alle scelte gestionali) integri i presupposti di cui all'art. 230 bis c.c. …” (cfr. Cass. 24700/05).
L'impresa familiare ha carattere residuale, come emerge anche dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 230 bis c.c., sicché mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all'archetipo della subordinazione e a confinare in un'area limitata il lavoro gratuito (cfr.
Cass. Sez. L, n. 11533/20).
L'impresa familiare costituisce, pertanto, una figura giuridica residuale, la quale sorge e viene disciplinata dalla norma codicistica sopra richiamata in tutte le fattispecie nelle quali assume rilievo la prestazione continuativa, da parte di uno o più familiari, nei limiti di parentela ed affinità indicati al terzo comma dell'articolo 230 bis del codice civile, della propria attività di lavoro nell'impresa della quale sia unico titolare un soggetto persona fisica e non sia, per contro, configurabile un diverso legame giuridico, altrimenti inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata, in un'associazione in partecipazione o in un contratto societario.
Dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente ha svolto attività subordinata a titolo oneroso (in tal senso confortano gli estratti conto relativi alle retribuzioni corrisposti e ai contributi versati dall'azienda), mentre l'istituto non ha dimostrato la sussistenza di elementi che possano vincere la presunzione di onerosità del lavoro prestato.
In buona sostanza non vi è prova né che la ricorrente abbia effettuato la propria attività a titolo gratuito né che la stessa fosse partecipe di un'impresa famigliare.
Spetta pertanto la Naspi richiesta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_3
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere la dalla domanda CP_2
2. Condanna l' ala pagamento della prestazione di cui al punto CP_1
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in €1.300,00 con distrazione.
Bari,18/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi