Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la condizione ostativa all'estradizione prevista dall'art. 698, comma primo cod. proc. pen. opera esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia la ragionevole previsione che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o a violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, che siano riferibili esclusivamente all'autorità del Paese richiedente, con esclusione pertanto di quelli ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, agenti a titolo personale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevante il pericolo addotto dal ricorrente di vendette e ritorsioni nei suoi confronti ad opera di organizzazioni criminali operanti nel suo paese di origine).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2005, n. 10106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10106 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Presidente - del 27/10/2005
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1822
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 26092/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento penale nei confronti di:
AR GN, n. a Szeged (Ungheria) il 25 gennaio 1978;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, emessa in data 3.5.2005;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. IPPOLITO F.;
- udita la requisitoria del P.G. D'Angelo G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
GN AR ricorre per Cassazione avverso la sentenza sopra indicata, con cui la Corte d'Appello di Cagliari ha deliberato la decisione favorevole alla sua estradizione verso la Repubblica d'Ungheria. Il ricorrente deduce:
violazione dell'art. 13 cod. pen., per essere stata disposta l'estradizione per un fatto non previsto come reato dalla legge italiana;
violazione di norme internazionali vincolanti per lo Stato sul diritto dell'imputato ad essere presente ai processi penali pendenti nei suoi confronti (art. 14, comma 3, lett. d), del Patto Internazionale per i diritti civili e politici, di cui alla L. n. 881 del 1977). Il primo motivo è infondato, emergendo dagli atti che le imputazioni contestate all'AR riguardano fatti (furto, falso in atto pubblico e scritture private, violazione della libertà personale e truffa) costituenti reato anche per la legge italiana.
Il secondo motivo è inammissibile innanzi tutto per genericità, poiché non risulta dagli atti, ne' è stato indicato dall'imputato alcun procedimento penale a suo carico pendente in Italia. In ogni caso, l'eventuale pendenza di procedimento in Italia non è di ostacolo alla deliberazione di estradizione, essendo invece soltanto previsto che, in siffatta ipotesi, la stessa sia sospesa, sino a soddisfatta esigenza di giustizia italiana, salva la possibilità di consegna temporanea da parte del Ministro art. 709 c.p.p., comma 1. Non può, infine, questa Corte prendere in considerazione il pericolo adotto dal ricorrente di vendette e ritorsioni nei suoi confronti da parte di organizzazioni criminali e mafiose operanti nel suo paese di origine. A prescindere dalla genericità dell'allegazione, si osserva che condizione ostativa all'estradizione, a norma dell'art. 698 c.p.p., è costituita dalla ragionevole previsione che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi i motivi di cui all'art. 698 c.p.p. o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o a violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. Tali atti devono poter essere riferibili alle autorità del paese richiedente, mentre non rilevano, ai fini di cui si discute, eventuali e possibili atti di ostilità temuti da parte di privati a titolo personali, a meno che non emerga la prova della complicità o della passiva inerzia delle autorità ufficiali. Di ciò, nel caso in esame, non soltanto manca il minimo elemento di prova, ma non v'è neppure prospettazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2006