Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2005, n. 10106
CASS
Sentenza 27 ottobre 2005

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In tema di estradizione per l'estero, la condizione ostativa all'estradizione prevista dall'art. 698, comma primo cod. proc. pen. opera esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia la ragionevole previsione che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o a violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, che siano riferibili esclusivamente all'autorità del Paese richiedente, con esclusione pertanto di quelli ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, agenti a titolo personale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevante il pericolo addotto dal ricorrente di vendette e ritorsioni nei suoi confronti ad opera di organizzazioni criminali operanti nel suo paese di origine).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2005, n. 10106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10106
Data del deposito : 27 ottobre 2005

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