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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 10/2024
Il Tribunale Ordinario di Vicenza, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario di Tribunale, dott.ssa IA IE OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 10/2024, iscritta a ruolo in data 2.1.2024 e promossa da
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in qualità di eredi di , assistiti e difesi dall'avv. Andrea Berto Persona_1 contro e , assistiti e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
ZA RO.
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: per parte attrice: “1) revocarsi l'ordinanza del 3 ottobre 2023 emessa nel procedimento RG Es 251/2022 con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato ineseguibile il punto 7 della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1710/2010, confermato dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 81/2015 e dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22585-20, relativo alla rimozione dell'allacciamento abusivo alla condotta del gas metano, nonché nella parte in cui ha determinato le modalità di esecuzione del punto 6 della succitata sentenza del Tribunale di Vicenza in modo difforme dal titolo. 2) Conseguentemente, disporsi che il G.E. voglia, se necessario previa nomina di diverso CTU, determinare le modalità di esecuzione dei punti 6 e 7 della sentenza del Tribunale di Vicenza relativi allo stillicidio in danno ai mappali 41, 586 e 614 (attuali mappali 41 e 608) ed alla rimozione dal mappale 41 dell'allacciamento abusivo alla condotta del gas metano.” per parte convenuta: “ - Dichiarare l'atto di citazione inammissibile in quanto carente dei presupposti di legge. In via subordinata di merito: - Rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta come successivamente precisate con la propria memoria integrativa ex art. 171-ter, c.p.c., e per l'effetto confermare il disposto dall'ordinanza del 3 ottobre 2023 emessa nel procedimento Rg Es 251/2022 con il quale il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato ineseguibile il punto 7 della sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 1710/2010 relativo alla rimozione all'allacciamento alla condotta del gas metano;
accertata l'esecuzione delle opere, dichiarare ottemperato, da parte dei convenuti, il punto 6 della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1710/2010 relativo alla stillicidio. - Condannare gli attori al risarcimento del danno ex art 96
c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta congrua da parte del Giudice adito, per le motivazioni di cui in narrativa. In ogni caso: Con totale rifusione di tutte le spese e competenze di lite del presente procedimento (Rg 10/2024) Co così come di tutte quelle relative alla fase cautelare (Rg 251/2022 e di tutte le spese e competenze successive occorrenti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con ricorso ex art. 612 c.p.c. , , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Pt_4
, quali eredi di , hanno chiesto al Tribunale di Vicenza di determinare
[...] Persona_1 le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare di cui ai punti 6) e 7) della sentenza n.
1710/2010 resa dall'intestato Tribunale (confermata dalla sentenza n. 81/2015 Corte
d'Appello di Venezia e dall'ordinanza n. 22585/2020 Corte di Cassazione) nei confronti di e , non avendo quest'ultimi ottemperato a quanto Controparte_1 Controparte_2 ivi stabilito.
Con ordinanza datata 3.10.20223, il Giudice dell'esecuzione ha così disposto “Il
Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva che precede, rileva ed osserva quanto segue: a) la sentenza 1710/10 del Tribunale di Vicenza ha disposto la rimozione dell'allacciamento abusivo alla condotta del gas metano a servizio del mappale 1139 fg. 11 Comune di Torri di Quartesolo, limitatamente alla parte insistente sul mappale
41 fg.11 Comune di Torri di Quartesolo, senza nulla aggiungere in ordine alle relative modalità esecutive per cui le stesse, ove possibile, devono essere determinate in questa pag. 2/7 sede;
b) la perizia in atti ha chiaramente precisato che la condotta del gas non può essere rimossa dal privato cittadino ma deve essere effettuata dalla società Parte_5 proprietaria delle tubazioni (v. comunicazione pec 8.03.2023 ing. per Per_2 Pt_5
in atti); c) i medesimi ricorrenti hanno richiamato e fatto riferimento nelle loro
[...] osservazioni alla predetta comunicazione 8.03.2023 così affermando “per Parte_5 quanto risulta dai CHIARIMENTI CTU e dalle indicazioni contenute nell'allegata comunicazione di datata “08/03/2023”, è chiaro come non vi sia Parte_5 oggettivamente alcun ostacolo da parte dell'Ente gestore del gas né a rimuovere il tratto abusivo di condotta a servizio del mappale 1139 (ex 40) ancora esistente nel terreno privato uso stradella mappale 41, né tanto meno a procedere al nuovo allaccio delle unità abitative facenti parte dell'immobile sito sul mappale 1139 (ex 40), ovviamente non più interessando minimamente la proprietà privata mappale 41…”; d) che, per contro, la citata comunicazione di , di fatto, rigetta ogni tipo di Parte_5 intervento tenuto conto che “La soluzione introduce nuovi tratti di rete riducendo la sicurezza del sistema.” e che “Deve essere verificata la fattibilità valutando eventuali interferenze con altre infrastrutture presenti”, a ciò si deve aggiungere l'eventuale accordo con soggetti terzi estranei alla presente procedura per la costituzione di servitù di passaggio. Fattori e circostanze quelle sopra esposte da che rendono, Parte_5 sostanzialmente, inattuabile una esecuzione in forma specifica di rimozione della condotta dal momento che le prescrizioni dettate da per operare l'intervento Pt_5 mirano a preservare la salute e l'incolumità pubblica (e la sicurezza del sistema), valori di rango costituzionale, che trascendono l'interesse privatistico qui in esame.
Oltre al fatto che non è possibile in questa sede operare, per l'esecuzione coattiva qui richiesta, un allargamento soggettivo a soggetti terzi estranei al contenzioso svolto tra le parti. d) che per quanto riguarda l'attuazione delle opere di cui al numero 6) del dispositivo qui in esecuzione, in assenza di diverso accordo tra le parti, si rileva come debbano essere eseguite unicamente le opere ivi specificate.
P.Q.M.
1) stante la comunicazione di di data 8.03.2023 relativa alla salute, Parte_5 all'incolumità pubblica ed alla sicurezza del sistema, stante la necessità di un pag. 3/7 necessario coinvolgimento per l'attuazione del titolo di soggetti terzi estranei al contenzioso svolto tra le parti, accerta e dichiara, per quanto sopra specificato, che il disposto di cui all'articolo 7 del dispositivo della sentenza 1710/10 del Tribunale di
Vicenza non è suscettibile di esecuzione forzata;
2) autorizza il geom. a CP_4 procedere all'esecuzione delle opere come da proprio elaborato peritale per l'attuazione del punto 6) del dispositivo della sentenza 1710/10 del Tribunale di
Vicenza. Si precisa che ogni onere e spesa dovrà essere anticipata da parte ricorrente nei termini che saranno precisati dal geom. . Dispone, infine, che il medesimo CP_4 perito provveda ad aprire apposito conto corrente intestato alla procedura per la raccolta dei fondi necessari per l'esecuzione dei lavori. 3) Fissa udienza di verifica in data 11.12.2023 ad ore 11 precisando che l'udienza medesima sarà tenuta in modalità da remoto con utilizzo del link comunicato alle parti con il provvedimento del
3.03.2023 comunicato alle parti e depositato nel fascicolo telematico.”
Sul presupposto che tale ordinanza, risolvendo illegittimamente una contesa tra le parti, avesse assunto valenza di decisione sommaria conclusiva della fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione, avverso cui è ammessa tutela, introducendo il merito ex art. 616 c.p.c., gli odierni attori hanno notificato atto di citazione a e Controparte_1
, chiedendo la revoca di detto provvedimento e instando per Controparte_2
l'espletamento di nuova CTU, volta a determinare le modalità di esecuzione dei punti
6) e 7) della sentenza n. 1710/2010.
Costituitisi in causa con comparsa di costituzione 5.3.2024, i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'avviato giudizio di merito non sussistendo i presupposti, non avendo il giudice dell'esecuzione esorbitato dal naturale ambito dell'art. 612 c.p.c. di determinare le modalità attuative di quanto disposto nella pronuncia azionata, richiedendo il rigetto delle richieste attoree e la conferma dell'ordinanza 3.10.2023, svolgendo, infine, domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c..
La causa, istruita solo documentalmente, anche con l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado definito con la sentenza azionata e con il deposito, a cura degli attori, di atti e provvedimenti relativi al procedimento esecutivo R.G. 251/2022, è
pag. 4/7 stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025, preceduta dal deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c..
Un tanto premesso, ad avviso di questo giudice il presente giudizio di merito ex art. 616
c.p.c. è improcedibile, per le ragioni che si vengono ad esporre.
E' erronea la prospettazione attorea secondo cui l'ordinanza 3.10.2023 ha carattere di decisione che definisce la fase sommaria di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto tale provvedimento non può dirsi adottato nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, non essendo mai stata proposta formalmente alcuna procedura di tale natura.
Inoltre, dal contenuto dell'ordinanza non è in alcun modo possibile evincere che il giudice dell'esecuzione abbia inteso definire, anche solo implicitamente, la fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione.
Il provvedimento di cui gli attori chiedono la revoca ha invero contenuto decisorio: da un lato, di previsione delle modalità esecutive in applicazione della portata sostanziale del titolo in relazione al punto 7) (realizzazione di opere idonee a consentire il deflusso delle acque piovane), dall'altro, in relazione al punto 6), di chiusura anticipata del procedimento esecutivo per la riconosciuta impossibilità di realizzare il comando contenuto nella sentenza posta in esecuzione (rimozione dell'allacciamento abusivo alla condotta del gas metano).
Va richiamato, nel caso di specie, il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale quando “nella concreta esecuzione promossa, si inibisce il diritto a procedere, con un atto del procedimento attraverso il quale non si pronuncia su un'opposizione avanzata formalmente quanto necessariamente dal soggetto passivo della stessa, ma si statuisce che quella procedura non può andare oltre: quell'atto della sequenza andrà pertanto impugnato con opposizione formale affinchè non se ne determini la stabilizzazione endoprocedimentale, cui il rimedio ex art. 617 c.p.c., è strutturalmente e funzionalmente correlato” (Cass. 17440/2019; Cass. 10946/2018;
Cass. 15605/2017).
pag. 5/7 Facendo applicazione di tali principi, l'ordinanza 3.10.2023, quale atto endoprocessuale a contenuto decisorio, avrebbe dovuto essere impugnata, entro il termine perentorio di
20 giorni dalla comunicazione, esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dato che, nella fattispecie, la statuizione del giudice dell'esecuzione non risulta avvenuta pronunciando su una formale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Non essendo stato preceduto e raccordato con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione, il presente giudizio di merito avviato dagli attori è improponibile (Cass. n. 11291/2020 “la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma
2, art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., nonché art. 619 c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”).
La conclusione raggiunta - improponibilità della domanda attorea - risulta assorbente di ogni altra domanda proposta dagli attori ed esime il giudice dall'esame delle ulteriori questioni di merito proposte dalle parti.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice in applicazione del principio della soccombenza e liquidate in favore di e di Controparte_1 Controparte_2 come da dispositivo, mediante la previsione di un compenso per l'attività professionale svolta calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato pag. 6/7 dal D.M. n. 147/2022 avendo riguardo al valore indeterminato della controversia di media complessità e con il compenso calcolato ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e ai valori minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Va respinta le domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti non ravvisandosi in capo agli attori la concreta presenza di malafede o colpa grave, atteso che agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice onorario di Tribunale, dott.ssa IA
IE OS così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità del presente giudizio di merito e conseguente improponibilità della domanda attorea, confermando l'ordinanza datata 3.10.2023 resa dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo R.G. 251/2022;
2) condanna gli attori a rinfondere a e le spese di Controparte_1 Controparte_2 lite che liquida in euro 8.991,00 per competenze professionali, oltre alle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Vicenza, 18 novembre 2025
Il Giudice onorario di Tribunale
IA IE OS
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 10/2024
Il Tribunale Ordinario di Vicenza, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario di Tribunale, dott.ssa IA IE OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 10/2024, iscritta a ruolo in data 2.1.2024 e promossa da
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in qualità di eredi di , assistiti e difesi dall'avv. Andrea Berto Persona_1 contro e , assistiti e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
ZA RO.
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: per parte attrice: “1) revocarsi l'ordinanza del 3 ottobre 2023 emessa nel procedimento RG Es 251/2022 con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato ineseguibile il punto 7 della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1710/2010, confermato dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 81/2015 e dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22585-20, relativo alla rimozione dell'allacciamento abusivo alla condotta del gas metano, nonché nella parte in cui ha determinato le modalità di esecuzione del punto 6 della succitata sentenza del Tribunale di Vicenza in modo difforme dal titolo. 2) Conseguentemente, disporsi che il G.E. voglia, se necessario previa nomina di diverso CTU, determinare le modalità di esecuzione dei punti 6 e 7 della sentenza del Tribunale di Vicenza relativi allo stillicidio in danno ai mappali 41, 586 e 614 (attuali mappali 41 e 608) ed alla rimozione dal mappale 41 dell'allacciamento abusivo alla condotta del gas metano.” per parte convenuta: “ - Dichiarare l'atto di citazione inammissibile in quanto carente dei presupposti di legge. In via subordinata di merito: - Rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta come successivamente precisate con la propria memoria integrativa ex art. 171-ter, c.p.c., e per l'effetto confermare il disposto dall'ordinanza del 3 ottobre 2023 emessa nel procedimento Rg Es 251/2022 con il quale il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato ineseguibile il punto 7 della sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 1710/2010 relativo alla rimozione all'allacciamento alla condotta del gas metano;
accertata l'esecuzione delle opere, dichiarare ottemperato, da parte dei convenuti, il punto 6 della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1710/2010 relativo alla stillicidio. - Condannare gli attori al risarcimento del danno ex art 96
c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta congrua da parte del Giudice adito, per le motivazioni di cui in narrativa. In ogni caso: Con totale rifusione di tutte le spese e competenze di lite del presente procedimento (Rg 10/2024) Co così come di tutte quelle relative alla fase cautelare (Rg 251/2022 e di tutte le spese e competenze successive occorrenti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con ricorso ex art. 612 c.p.c. , , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Pt_4
, quali eredi di , hanno chiesto al Tribunale di Vicenza di determinare
[...] Persona_1 le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare di cui ai punti 6) e 7) della sentenza n.
1710/2010 resa dall'intestato Tribunale (confermata dalla sentenza n. 81/2015 Corte
d'Appello di Venezia e dall'ordinanza n. 22585/2020 Corte di Cassazione) nei confronti di e , non avendo quest'ultimi ottemperato a quanto Controparte_1 Controparte_2 ivi stabilito.
Con ordinanza datata 3.10.20223, il Giudice dell'esecuzione ha così disposto “Il
Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva che precede, rileva ed osserva quanto segue: a) la sentenza 1710/10 del Tribunale di Vicenza ha disposto la rimozione dell'allacciamento abusivo alla condotta del gas metano a servizio del mappale 1139 fg. 11 Comune di Torri di Quartesolo, limitatamente alla parte insistente sul mappale
41 fg.11 Comune di Torri di Quartesolo, senza nulla aggiungere in ordine alle relative modalità esecutive per cui le stesse, ove possibile, devono essere determinate in questa pag. 2/7 sede;
b) la perizia in atti ha chiaramente precisato che la condotta del gas non può essere rimossa dal privato cittadino ma deve essere effettuata dalla società Parte_5 proprietaria delle tubazioni (v. comunicazione pec 8.03.2023 ing. per Per_2 Pt_5
in atti); c) i medesimi ricorrenti hanno richiamato e fatto riferimento nelle loro
[...] osservazioni alla predetta comunicazione 8.03.2023 così affermando “per Parte_5 quanto risulta dai CHIARIMENTI CTU e dalle indicazioni contenute nell'allegata comunicazione di datata “08/03/2023”, è chiaro come non vi sia Parte_5 oggettivamente alcun ostacolo da parte dell'Ente gestore del gas né a rimuovere il tratto abusivo di condotta a servizio del mappale 1139 (ex 40) ancora esistente nel terreno privato uso stradella mappale 41, né tanto meno a procedere al nuovo allaccio delle unità abitative facenti parte dell'immobile sito sul mappale 1139 (ex 40), ovviamente non più interessando minimamente la proprietà privata mappale 41…”; d) che, per contro, la citata comunicazione di , di fatto, rigetta ogni tipo di Parte_5 intervento tenuto conto che “La soluzione introduce nuovi tratti di rete riducendo la sicurezza del sistema.” e che “Deve essere verificata la fattibilità valutando eventuali interferenze con altre infrastrutture presenti”, a ciò si deve aggiungere l'eventuale accordo con soggetti terzi estranei alla presente procedura per la costituzione di servitù di passaggio. Fattori e circostanze quelle sopra esposte da che rendono, Parte_5 sostanzialmente, inattuabile una esecuzione in forma specifica di rimozione della condotta dal momento che le prescrizioni dettate da per operare l'intervento Pt_5 mirano a preservare la salute e l'incolumità pubblica (e la sicurezza del sistema), valori di rango costituzionale, che trascendono l'interesse privatistico qui in esame.
Oltre al fatto che non è possibile in questa sede operare, per l'esecuzione coattiva qui richiesta, un allargamento soggettivo a soggetti terzi estranei al contenzioso svolto tra le parti. d) che per quanto riguarda l'attuazione delle opere di cui al numero 6) del dispositivo qui in esecuzione, in assenza di diverso accordo tra le parti, si rileva come debbano essere eseguite unicamente le opere ivi specificate.
P.Q.M.
1) stante la comunicazione di di data 8.03.2023 relativa alla salute, Parte_5 all'incolumità pubblica ed alla sicurezza del sistema, stante la necessità di un pag. 3/7 necessario coinvolgimento per l'attuazione del titolo di soggetti terzi estranei al contenzioso svolto tra le parti, accerta e dichiara, per quanto sopra specificato, che il disposto di cui all'articolo 7 del dispositivo della sentenza 1710/10 del Tribunale di
Vicenza non è suscettibile di esecuzione forzata;
2) autorizza il geom. a CP_4 procedere all'esecuzione delle opere come da proprio elaborato peritale per l'attuazione del punto 6) del dispositivo della sentenza 1710/10 del Tribunale di
Vicenza. Si precisa che ogni onere e spesa dovrà essere anticipata da parte ricorrente nei termini che saranno precisati dal geom. . Dispone, infine, che il medesimo CP_4 perito provveda ad aprire apposito conto corrente intestato alla procedura per la raccolta dei fondi necessari per l'esecuzione dei lavori. 3) Fissa udienza di verifica in data 11.12.2023 ad ore 11 precisando che l'udienza medesima sarà tenuta in modalità da remoto con utilizzo del link comunicato alle parti con il provvedimento del
3.03.2023 comunicato alle parti e depositato nel fascicolo telematico.”
Sul presupposto che tale ordinanza, risolvendo illegittimamente una contesa tra le parti, avesse assunto valenza di decisione sommaria conclusiva della fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione, avverso cui è ammessa tutela, introducendo il merito ex art. 616 c.p.c., gli odierni attori hanno notificato atto di citazione a e Controparte_1
, chiedendo la revoca di detto provvedimento e instando per Controparte_2
l'espletamento di nuova CTU, volta a determinare le modalità di esecuzione dei punti
6) e 7) della sentenza n. 1710/2010.
Costituitisi in causa con comparsa di costituzione 5.3.2024, i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'avviato giudizio di merito non sussistendo i presupposti, non avendo il giudice dell'esecuzione esorbitato dal naturale ambito dell'art. 612 c.p.c. di determinare le modalità attuative di quanto disposto nella pronuncia azionata, richiedendo il rigetto delle richieste attoree e la conferma dell'ordinanza 3.10.2023, svolgendo, infine, domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c..
La causa, istruita solo documentalmente, anche con l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado definito con la sentenza azionata e con il deposito, a cura degli attori, di atti e provvedimenti relativi al procedimento esecutivo R.G. 251/2022, è
pag. 4/7 stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025, preceduta dal deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c..
Un tanto premesso, ad avviso di questo giudice il presente giudizio di merito ex art. 616
c.p.c. è improcedibile, per le ragioni che si vengono ad esporre.
E' erronea la prospettazione attorea secondo cui l'ordinanza 3.10.2023 ha carattere di decisione che definisce la fase sommaria di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto tale provvedimento non può dirsi adottato nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, non essendo mai stata proposta formalmente alcuna procedura di tale natura.
Inoltre, dal contenuto dell'ordinanza non è in alcun modo possibile evincere che il giudice dell'esecuzione abbia inteso definire, anche solo implicitamente, la fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione.
Il provvedimento di cui gli attori chiedono la revoca ha invero contenuto decisorio: da un lato, di previsione delle modalità esecutive in applicazione della portata sostanziale del titolo in relazione al punto 7) (realizzazione di opere idonee a consentire il deflusso delle acque piovane), dall'altro, in relazione al punto 6), di chiusura anticipata del procedimento esecutivo per la riconosciuta impossibilità di realizzare il comando contenuto nella sentenza posta in esecuzione (rimozione dell'allacciamento abusivo alla condotta del gas metano).
Va richiamato, nel caso di specie, il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale quando “nella concreta esecuzione promossa, si inibisce il diritto a procedere, con un atto del procedimento attraverso il quale non si pronuncia su un'opposizione avanzata formalmente quanto necessariamente dal soggetto passivo della stessa, ma si statuisce che quella procedura non può andare oltre: quell'atto della sequenza andrà pertanto impugnato con opposizione formale affinchè non se ne determini la stabilizzazione endoprocedimentale, cui il rimedio ex art. 617 c.p.c., è strutturalmente e funzionalmente correlato” (Cass. 17440/2019; Cass. 10946/2018;
Cass. 15605/2017).
pag. 5/7 Facendo applicazione di tali principi, l'ordinanza 3.10.2023, quale atto endoprocessuale a contenuto decisorio, avrebbe dovuto essere impugnata, entro il termine perentorio di
20 giorni dalla comunicazione, esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dato che, nella fattispecie, la statuizione del giudice dell'esecuzione non risulta avvenuta pronunciando su una formale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Non essendo stato preceduto e raccordato con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione, il presente giudizio di merito avviato dagli attori è improponibile (Cass. n. 11291/2020 “la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma
2, art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., nonché art. 619 c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”).
La conclusione raggiunta - improponibilità della domanda attorea - risulta assorbente di ogni altra domanda proposta dagli attori ed esime il giudice dall'esame delle ulteriori questioni di merito proposte dalle parti.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice in applicazione del principio della soccombenza e liquidate in favore di e di Controparte_1 Controparte_2 come da dispositivo, mediante la previsione di un compenso per l'attività professionale svolta calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato pag. 6/7 dal D.M. n. 147/2022 avendo riguardo al valore indeterminato della controversia di media complessità e con il compenso calcolato ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e ai valori minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Va respinta le domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti non ravvisandosi in capo agli attori la concreta presenza di malafede o colpa grave, atteso che agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice onorario di Tribunale, dott.ssa IA
IE OS così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità del presente giudizio di merito e conseguente improponibilità della domanda attorea, confermando l'ordinanza datata 3.10.2023 resa dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo R.G. 251/2022;
2) condanna gli attori a rinfondere a e le spese di Controparte_1 Controparte_2 lite che liquida in euro 8.991,00 per competenze professionali, oltre alle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Vicenza, 18 novembre 2025
Il Giudice onorario di Tribunale
IA IE OS
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