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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1179/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
DOTT.SSA LICIA TOMAY PRESIDENTE
DOTT. LUIGI GALASSO GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ADELIA TOMASETTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1179/2015 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Luigi SCARINGELLI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
RICORRENTE
E
rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione Controparte_1 per l'udienza presidenziale, dall'Avv. Maria Pia BASSO, nel cui studio è elett.te dom.to;
RESISTENTE avente ad oggetto: Separazione personale tra i coniugi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso pronunziasse la Parte_1 separazione personale tra la medesima ricorrente e con addebito al Controparte_1 marito, e con la fissazione di un assegno di mantenimento, a vantaggio della stessa , Pt_1 Per_ nell'importo di euro 1.000,00, e dei figli (nata a [...], il [...]) e Per_2
(nato a [...], il [...]), non autosufficienti, nell'importo di euro 500,00 ciascuno.
1 N. 1179/2015 R.G.A.C.
I coniugi contraevano matrimonio concordatario a FI, in data 3 Agosto 1991 (Atti di matrimonio, Anno 1991, Atto n. 44, P. II, Serie A), ed il loro regime patrimoniale era quello della comunione legale.
Rispetto ai figli, doveva disporsi l'affidamento congiunto, e la coabitazione di con la madre, e di col padre: la casa familiare doveva Persona_3 Persona_4 essere assegnata alla ricorrente.
Il marito aveva gravemente violato gli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale, sicché a lui doveva addebitarsi la separazione.
La casa familiare era in comunione tra i coniugi, e le era annesso, quale pertinenza, un garage.
Unico percettore di reddito era il , dipendente della TRENITALIA S.P.A.: CP_1 tale reddito ammontava ad euro 40.030,37, «cui devono essere aggiunti vari benefit».
2. Resisteva il quale contestava l'esistenza dei presupposti Controparte_1 dell'addebito, e chiedeva fissarsi, in misura rispondente alle effettive esigenze delle due donne, gli assegni da lui dovuti alla moglie ed alla figlia: a tal fine doveva considerarsi, inoltre, che il figlio sarebbe rimasto ad abitare presso il padre. Per_2
3. Il Presidente emetteva l'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c., così disponendo:
2 N. 1179/2015 R.G.A.C.
4. Le condizioni così vigenti venivano poi modificate, con decorrenza dal Marzo del 2022, attraverso la riduzione dell'importo destinato alla figlia sino ad euro 300,00, Persona_3 avendo ella manifestato una capacità di conseguire reddito, sia pure ancora non corrispondente alla piena autosufficienza.
5. Trattata ed istruita la causa, falliva il tentativo di composizione consensuale della controversia, promosso dall'attuale relatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La communio omnis vitae è cessata, com'è incontroverso, e sottolineato dalla domanda di addebito, avanzata dalla moglie: sicché non può che pronunziarsi la separazione personale dei coniugi.
2. La menzionata domanda di addebito è fondata.
Le deposizioni di e di (sorella della ricorrente) Persona_3 _1 valgono a chiarire la violazione dei doveri (art. 143 c.c.) di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, se non pure di quello di fedeltà.
Le testi appaiono attendibili (sulla delicatezza dell'istruttoria per testi, nelle cause di separazione personale dei coniugi, ma sulla necessità di escludere qualificazioni di inattendibilità fondate su criteri aprioristici, cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 4.12.2014, n. 25663, tuttora attuale: «Nelle cause per separazione personale dei coniugi - in cui ciascuno di essi muove all'altro addebiti integranti gli estremi della separazione per colpa - l'indagine testimoniale, sia nel 3 N. 1179/2015 R.G.A.C.
momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolarmente delicata ed il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva fondato il proprio convincimento, oltre che su circostanze riferite ai testimoni escussi da uno dei coniugi, anche su fatti omogenei registrati alla presenza dei medesimi testi o narrati da altri testimoni, per quanto figli minori delle parti).»), nonostante la loro vicinanza emotiva alla ricorrente, come si evince dalla precisione e coerenza delle rispettive particolareggiate deposizioni, e dalla congruità di quanto affermato dall'una, rispetto a quanto affermato dall'altra.
Si desume da tali deposizioni che pur disponendo dell'unico Controparte_1 reddito della famiglia, e benché non sia emerso che la moglie potesse compiere acquisti inavvertiti, lesinasse gravemente il denaro occorrente alla famiglia, essenzialmente limitandosi a consegnare, per la spesa familiare (alla quale, peraltro, sovente provvedeva personalmente, in maniera da controllare direttamente acquisti ed esborsi), somme molto modeste, oppure i buoni-pasto ricevuti dal datore di lavoro (su questi particolari, essenzialmente Per_3
): egli rifiutava di acquistare anche beni essenziali, come capi d'abbigliamento, e di
[...] sostenere spese sanitarie, al punto (e su ciò si è pronunziata, più specificamente, _1
da creare una situazione nota all'esterno dello stesso nucleo familiare, con implicazioni
[...] incresciose, come la necessità che le sorelle della moglie le dovessero pagare le consumazioni quando si incontravano nelle pizzerie. rifiutava, poi, di coltivare l'aspetto intimo della relazione Controparte_1 coniugale con la moglie (così : quest'ultima dormiva su un materasso poso Persona_3 sul pavimento della camera della figlia.
Il marito, ancora, aveva assunto, con una collega di lavoro, una Parte_2 condotta quanto meno equivoca, e foriera del rischio di creare, se non altro, nei confronti della moglie e dei terzi, l'apparenza dell'esistenza di un rapporto più che amichevole: la donna era stata sinanche invitata a partecipare ad una vacanza della famiglia al mare: e ciò si inseriva nel quadro creato dall'abitudine del di assentarsi per tempi molto prolungati, CP_1 giustificati con esigenze di lavoro, esigenze apparentemente poco compatibili, tuttavia, con le lunghissime permanenze lontano da casa.
Il complesso di questi comportamenti integra, all'evidenza, la violazione, se non pure di quello della fedeltà, dei doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione, nell'interesse della famiglia: che implicano la cura, per quanto consentito dalle proprie risorse e sostanze, e dalle proprie capacità morali ed affettive, del benessere emotivo e materiale e della personalità e dignità del coniuge e degli altri componenti del gruppo familiare.
Trattandosi di condotte reiterate e gravi, il rapporto eziologico tra esse e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza appare ben verosimile, e conduce all'addebito al della separazione, ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c. CP_1 4 N. 1179/2015 R.G.A.C.
3. Non inficia le conclusioni, appena raggiunte, l'occasionale episodio, riferito dall'altro figlio, anch'egli udito a teste, di violenza verbale e fisica, Persona_4 apparentemente gratuita, in danno di ad opera della moglie. Controparte_1 dichiarava, in proposito: «Una sera ricordo mio padre stava Persona_4 dormendo sul letto matrimoniale e mia madre sul divano. Mia madre ha incominciato a gridare istigandolo e non arrivando con gli insulti si avvicinava al letto dove stava mio padre e lo ha schiaffeggiato.».
Si tratta di un episodio singolo e, nella narrazione, decontestualizzato: non viene chiarito, infatti, come mai la abbia iniziato, apparentemente senza una causa Pt_1 efficiente individuabile e prossima, ad aggredire verbalmente il marito e, poi, si sia spinta a schiaffeggiare il medesimo.
La circostanza si inquadra, comunque, nella complessiva situazione dei rapporti reciproci, che risultano essersi deteriorati, nel tempo, altresì, tra il figlio maschio e la madre: la quale, a sua volta, è stata sottoposta ad almeno un atto di violenza fisica, da parte del primo:
«Posso dire che mio nipote una mattina [del] dicembre 2014-2015, ha spinto la madre con la testa vicino al muro.» (così la prima menzionata teste, zia di _1 Per_4
).
[...]
L'efficienza eziologica del fatto descritto da in ogni caso, ed Persona_4 ammesso che esso siasi svolto in quei precisi termini, non assurge ad una gravità tale da assorbire e bilanciare la contraria condotta di nei riguardi della moglie Controparte_1
e della famiglia nel complesso.
4. Sull'affidamento dei figli, in quanto maggiorenni (tali già all'epoca dell'introduzione del giudizio) e privi di handicap grave, non dev'essere emesso alcun provvedimento, nonostante le reiterate istanze, avanzate dalla difesa della ricorrente.
5. L'assegno di contribuzione al mantenimento, imposto al , in favore di CP_1
dev'essere confermato, mancando tuttora una fonte di reddito di costei, alla Parte_1 stessa maniera che durante l'esistenza del legame affettivo e familiare: è possibile, considerando l'evoluzione nel tempo del costo della vita e la circostanza che (come si vedrà oltre) viene revocata alla stessa l'assegnazione della casa familiare, elevarlo, con Pt_1 decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, ad euro 500,00 mensili, con la successiva rivalutazione, secondo l'indice ISTAT dell'incremento dei prezzo al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per il tempo precedente, rimangono salve le disposizioni anteriormente adottate.
6. La figlia che ormai ha quasi raggiunto i trentun anni d'età, e che, per Persona_3 un periodo (cfr. il certificato di stato di famiglia, datato al 19 Marzo 2019), aveva trasferito la residenza presso la zia materna, oggi risiede nuovamente presso la madre _1
(come documentato): ma ciò non basta affinché la si possa ritenere priva di autosufficienza economica, almeno potenziale, alla luce dell'età e della circostanza che, negli anni decorsi, ella conseguiva un reddito, sia pure non cospicuo (almeno per quanto dedotto e documentato: ma non è presente documentazione aggiornata all'attualità), e senza che sia stato allegato che abbia
5 N. 1179/2015 R.G.A.C.
svolto un percorso d'istruzione, ad esempio universitario e postuniversitario, lungo e complesso, tale da imporle di attendere prima di ricercare un lavoro (anzi, sin dal 2015 risulta che abbia guadagnato delle somme di denaro, quand'anche modeste, a conferma dell'avvio quanto meno di una ricerca di occupazione).
Deve aggiungersi che, in ogni caso, e ferma l'obbligazione alimentare ove ne sussistano i presupposti e si agisca a tal fine, sinanche gli ausili di natura sociale possono sopperire in luogo di un contributo dei genitori che non può spingersi oltre una certa distanza dal conseguimento della maggiore età e dalla fine degli studi (e cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.5.2024,
n. 12123: «Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.»).
Le revoca dell'assegno vigerà ex nunc.
7. Il figlio com'è incontroverso, risiede all'estero, nell'abitato di Persona_4
Tuntenhausen, in Germania, ed è coniugato dal Giugno del 2024: non si pone alcuna questione di assegno.
8. La casa familiare non può essere assegnata né all'uno, né all'altro dei genitori (ed è, quindi, opportuno emettere un'espressa pronunzia di revoca, ex nunc, dell'assegnazione, a suo tempo disposta), giacché nessun figlio minorenne, maggiorenne ma portatore di handicap, o maggiorenne ma privo di autosufficienza economica coabita con la madre od il padre.
Trattandosi di abitazione in comunione, sarà il regime dominicale a regolare il godimento, diretto od indiretto, e gli eventuali atti di disposizione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: essendo stata la ammessa, sia pur provvisoriamente, al patrocinio a spese dello Stato, deve disporsi Pt_1 che il pagamento venga eseguito in favore dello Stato medesimo (art. 133, D.P.R. 115/2002).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1179/2015 R.G.A.C., promossa da contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Parte_1 Controparte_1 disattesa, così decide:
1. pronunzia la separazione personale di n. a FI (Potenza), in data 28 Parte_1
Giugno 1970, e di n. a AO (Cosenza), in data 10 Marzo 1964, Controparte_1 che contraevano matrimonio concordatario a FI, in data 3 Agosto 1991 (Atti di matrimonio, Anno 1991, Atto n. 44, P. II, Serie A);
2. dichiara addebitabile la separazione a Controparte_1
6 N. 1179/2015 R.G.A.C.
3. onera di un assegno di mantenimento, in favore della moglie Controparte_1
dell'importo di euro cinquecento mensili, con decorrenza dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza, ma ferme, comunque, per il tempo precedente, le statuizioni anteriormente adottate, oltre alla rivalutazione annuale successiva, secondo l'indice ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai;
4. revoca, con efficacia dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno già imposto a in favore di Controparte_1 Persona_3
5. revoca, con effetto dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegnazione della casa familiare, già disposta in favore di Parte_1
6. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa;
dispone che il pagamento delle spese processuali sia eseguito in favore dello Stato, onerando altresì, Controparte_1 delle spese anticipate dall'Erario e di quelle prenotate a debito;
7. manda al Cancelliere per ogni adempimento.
Potenza, così deciso nella camera di consiglio del 29 Settembre 2025
IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA LICIA TOMAY
7
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
DOTT.SSA LICIA TOMAY PRESIDENTE
DOTT. LUIGI GALASSO GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ADELIA TOMASETTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1179/2015 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Luigi SCARINGELLI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
RICORRENTE
E
rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione Controparte_1 per l'udienza presidenziale, dall'Avv. Maria Pia BASSO, nel cui studio è elett.te dom.to;
RESISTENTE avente ad oggetto: Separazione personale tra i coniugi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso pronunziasse la Parte_1 separazione personale tra la medesima ricorrente e con addebito al Controparte_1 marito, e con la fissazione di un assegno di mantenimento, a vantaggio della stessa , Pt_1 Per_ nell'importo di euro 1.000,00, e dei figli (nata a [...], il [...]) e Per_2
(nato a [...], il [...]), non autosufficienti, nell'importo di euro 500,00 ciascuno.
1 N. 1179/2015 R.G.A.C.
I coniugi contraevano matrimonio concordatario a FI, in data 3 Agosto 1991 (Atti di matrimonio, Anno 1991, Atto n. 44, P. II, Serie A), ed il loro regime patrimoniale era quello della comunione legale.
Rispetto ai figli, doveva disporsi l'affidamento congiunto, e la coabitazione di con la madre, e di col padre: la casa familiare doveva Persona_3 Persona_4 essere assegnata alla ricorrente.
Il marito aveva gravemente violato gli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale, sicché a lui doveva addebitarsi la separazione.
La casa familiare era in comunione tra i coniugi, e le era annesso, quale pertinenza, un garage.
Unico percettore di reddito era il , dipendente della TRENITALIA S.P.A.: CP_1 tale reddito ammontava ad euro 40.030,37, «cui devono essere aggiunti vari benefit».
2. Resisteva il quale contestava l'esistenza dei presupposti Controparte_1 dell'addebito, e chiedeva fissarsi, in misura rispondente alle effettive esigenze delle due donne, gli assegni da lui dovuti alla moglie ed alla figlia: a tal fine doveva considerarsi, inoltre, che il figlio sarebbe rimasto ad abitare presso il padre. Per_2
3. Il Presidente emetteva l'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c., così disponendo:
2 N. 1179/2015 R.G.A.C.
4. Le condizioni così vigenti venivano poi modificate, con decorrenza dal Marzo del 2022, attraverso la riduzione dell'importo destinato alla figlia sino ad euro 300,00, Persona_3 avendo ella manifestato una capacità di conseguire reddito, sia pure ancora non corrispondente alla piena autosufficienza.
5. Trattata ed istruita la causa, falliva il tentativo di composizione consensuale della controversia, promosso dall'attuale relatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La communio omnis vitae è cessata, com'è incontroverso, e sottolineato dalla domanda di addebito, avanzata dalla moglie: sicché non può che pronunziarsi la separazione personale dei coniugi.
2. La menzionata domanda di addebito è fondata.
Le deposizioni di e di (sorella della ricorrente) Persona_3 _1 valgono a chiarire la violazione dei doveri (art. 143 c.c.) di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, se non pure di quello di fedeltà.
Le testi appaiono attendibili (sulla delicatezza dell'istruttoria per testi, nelle cause di separazione personale dei coniugi, ma sulla necessità di escludere qualificazioni di inattendibilità fondate su criteri aprioristici, cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 4.12.2014, n. 25663, tuttora attuale: «Nelle cause per separazione personale dei coniugi - in cui ciascuno di essi muove all'altro addebiti integranti gli estremi della separazione per colpa - l'indagine testimoniale, sia nel 3 N. 1179/2015 R.G.A.C.
momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolarmente delicata ed il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva fondato il proprio convincimento, oltre che su circostanze riferite ai testimoni escussi da uno dei coniugi, anche su fatti omogenei registrati alla presenza dei medesimi testi o narrati da altri testimoni, per quanto figli minori delle parti).»), nonostante la loro vicinanza emotiva alla ricorrente, come si evince dalla precisione e coerenza delle rispettive particolareggiate deposizioni, e dalla congruità di quanto affermato dall'una, rispetto a quanto affermato dall'altra.
Si desume da tali deposizioni che pur disponendo dell'unico Controparte_1 reddito della famiglia, e benché non sia emerso che la moglie potesse compiere acquisti inavvertiti, lesinasse gravemente il denaro occorrente alla famiglia, essenzialmente limitandosi a consegnare, per la spesa familiare (alla quale, peraltro, sovente provvedeva personalmente, in maniera da controllare direttamente acquisti ed esborsi), somme molto modeste, oppure i buoni-pasto ricevuti dal datore di lavoro (su questi particolari, essenzialmente Per_3
): egli rifiutava di acquistare anche beni essenziali, come capi d'abbigliamento, e di
[...] sostenere spese sanitarie, al punto (e su ciò si è pronunziata, più specificamente, _1
da creare una situazione nota all'esterno dello stesso nucleo familiare, con implicazioni
[...] incresciose, come la necessità che le sorelle della moglie le dovessero pagare le consumazioni quando si incontravano nelle pizzerie. rifiutava, poi, di coltivare l'aspetto intimo della relazione Controparte_1 coniugale con la moglie (così : quest'ultima dormiva su un materasso poso Persona_3 sul pavimento della camera della figlia.
Il marito, ancora, aveva assunto, con una collega di lavoro, una Parte_2 condotta quanto meno equivoca, e foriera del rischio di creare, se non altro, nei confronti della moglie e dei terzi, l'apparenza dell'esistenza di un rapporto più che amichevole: la donna era stata sinanche invitata a partecipare ad una vacanza della famiglia al mare: e ciò si inseriva nel quadro creato dall'abitudine del di assentarsi per tempi molto prolungati, CP_1 giustificati con esigenze di lavoro, esigenze apparentemente poco compatibili, tuttavia, con le lunghissime permanenze lontano da casa.
Il complesso di questi comportamenti integra, all'evidenza, la violazione, se non pure di quello della fedeltà, dei doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione, nell'interesse della famiglia: che implicano la cura, per quanto consentito dalle proprie risorse e sostanze, e dalle proprie capacità morali ed affettive, del benessere emotivo e materiale e della personalità e dignità del coniuge e degli altri componenti del gruppo familiare.
Trattandosi di condotte reiterate e gravi, il rapporto eziologico tra esse e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza appare ben verosimile, e conduce all'addebito al della separazione, ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c. CP_1 4 N. 1179/2015 R.G.A.C.
3. Non inficia le conclusioni, appena raggiunte, l'occasionale episodio, riferito dall'altro figlio, anch'egli udito a teste, di violenza verbale e fisica, Persona_4 apparentemente gratuita, in danno di ad opera della moglie. Controparte_1 dichiarava, in proposito: «Una sera ricordo mio padre stava Persona_4 dormendo sul letto matrimoniale e mia madre sul divano. Mia madre ha incominciato a gridare istigandolo e non arrivando con gli insulti si avvicinava al letto dove stava mio padre e lo ha schiaffeggiato.».
Si tratta di un episodio singolo e, nella narrazione, decontestualizzato: non viene chiarito, infatti, come mai la abbia iniziato, apparentemente senza una causa Pt_1 efficiente individuabile e prossima, ad aggredire verbalmente il marito e, poi, si sia spinta a schiaffeggiare il medesimo.
La circostanza si inquadra, comunque, nella complessiva situazione dei rapporti reciproci, che risultano essersi deteriorati, nel tempo, altresì, tra il figlio maschio e la madre: la quale, a sua volta, è stata sottoposta ad almeno un atto di violenza fisica, da parte del primo:
«Posso dire che mio nipote una mattina [del] dicembre 2014-2015, ha spinto la madre con la testa vicino al muro.» (così la prima menzionata teste, zia di _1 Per_4
).
[...]
L'efficienza eziologica del fatto descritto da in ogni caso, ed Persona_4 ammesso che esso siasi svolto in quei precisi termini, non assurge ad una gravità tale da assorbire e bilanciare la contraria condotta di nei riguardi della moglie Controparte_1
e della famiglia nel complesso.
4. Sull'affidamento dei figli, in quanto maggiorenni (tali già all'epoca dell'introduzione del giudizio) e privi di handicap grave, non dev'essere emesso alcun provvedimento, nonostante le reiterate istanze, avanzate dalla difesa della ricorrente.
5. L'assegno di contribuzione al mantenimento, imposto al , in favore di CP_1
dev'essere confermato, mancando tuttora una fonte di reddito di costei, alla Parte_1 stessa maniera che durante l'esistenza del legame affettivo e familiare: è possibile, considerando l'evoluzione nel tempo del costo della vita e la circostanza che (come si vedrà oltre) viene revocata alla stessa l'assegnazione della casa familiare, elevarlo, con Pt_1 decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, ad euro 500,00 mensili, con la successiva rivalutazione, secondo l'indice ISTAT dell'incremento dei prezzo al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per il tempo precedente, rimangono salve le disposizioni anteriormente adottate.
6. La figlia che ormai ha quasi raggiunto i trentun anni d'età, e che, per Persona_3 un periodo (cfr. il certificato di stato di famiglia, datato al 19 Marzo 2019), aveva trasferito la residenza presso la zia materna, oggi risiede nuovamente presso la madre _1
(come documentato): ma ciò non basta affinché la si possa ritenere priva di autosufficienza economica, almeno potenziale, alla luce dell'età e della circostanza che, negli anni decorsi, ella conseguiva un reddito, sia pure non cospicuo (almeno per quanto dedotto e documentato: ma non è presente documentazione aggiornata all'attualità), e senza che sia stato allegato che abbia
5 N. 1179/2015 R.G.A.C.
svolto un percorso d'istruzione, ad esempio universitario e postuniversitario, lungo e complesso, tale da imporle di attendere prima di ricercare un lavoro (anzi, sin dal 2015 risulta che abbia guadagnato delle somme di denaro, quand'anche modeste, a conferma dell'avvio quanto meno di una ricerca di occupazione).
Deve aggiungersi che, in ogni caso, e ferma l'obbligazione alimentare ove ne sussistano i presupposti e si agisca a tal fine, sinanche gli ausili di natura sociale possono sopperire in luogo di un contributo dei genitori che non può spingersi oltre una certa distanza dal conseguimento della maggiore età e dalla fine degli studi (e cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.5.2024,
n. 12123: «Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.»).
Le revoca dell'assegno vigerà ex nunc.
7. Il figlio com'è incontroverso, risiede all'estero, nell'abitato di Persona_4
Tuntenhausen, in Germania, ed è coniugato dal Giugno del 2024: non si pone alcuna questione di assegno.
8. La casa familiare non può essere assegnata né all'uno, né all'altro dei genitori (ed è, quindi, opportuno emettere un'espressa pronunzia di revoca, ex nunc, dell'assegnazione, a suo tempo disposta), giacché nessun figlio minorenne, maggiorenne ma portatore di handicap, o maggiorenne ma privo di autosufficienza economica coabita con la madre od il padre.
Trattandosi di abitazione in comunione, sarà il regime dominicale a regolare il godimento, diretto od indiretto, e gli eventuali atti di disposizione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: essendo stata la ammessa, sia pur provvisoriamente, al patrocinio a spese dello Stato, deve disporsi Pt_1 che il pagamento venga eseguito in favore dello Stato medesimo (art. 133, D.P.R. 115/2002).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1179/2015 R.G.A.C., promossa da contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Parte_1 Controparte_1 disattesa, così decide:
1. pronunzia la separazione personale di n. a FI (Potenza), in data 28 Parte_1
Giugno 1970, e di n. a AO (Cosenza), in data 10 Marzo 1964, Controparte_1 che contraevano matrimonio concordatario a FI, in data 3 Agosto 1991 (Atti di matrimonio, Anno 1991, Atto n. 44, P. II, Serie A);
2. dichiara addebitabile la separazione a Controparte_1
6 N. 1179/2015 R.G.A.C.
3. onera di un assegno di mantenimento, in favore della moglie Controparte_1
dell'importo di euro cinquecento mensili, con decorrenza dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza, ma ferme, comunque, per il tempo precedente, le statuizioni anteriormente adottate, oltre alla rivalutazione annuale successiva, secondo l'indice ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai;
4. revoca, con efficacia dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno già imposto a in favore di Controparte_1 Persona_3
5. revoca, con effetto dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegnazione della casa familiare, già disposta in favore di Parte_1
6. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa;
dispone che il pagamento delle spese processuali sia eseguito in favore dello Stato, onerando altresì, Controparte_1 delle spese anticipate dall'Erario e di quelle prenotate a debito;
7. manda al Cancelliere per ogni adempimento.
Potenza, così deciso nella camera di consiglio del 29 Settembre 2025
IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA LICIA TOMAY
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