Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Roberto Pascarelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 102/2024 RGA promossa da: Con
- con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_2 DELLO STATO DI BOLOGNA appellante contro
CP_3 appellato contumace
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 20/2/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente sintetizzato dal appellante, “la presente CP_2 controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui. Tale questione è stata esaminata dalla CGUE con ordinanza 18.05.22 in causa C-450-21, con cui si è affermato che limitare l'erogazione in parola ai soli docenti a tempo indeterminato contrasta con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28.06.99 ... All'esito del giudizio del primo grado, il Tribunale di Ferrara, con la sentenza oggi impugnata, ha accolto la domanda dei ricorrenti, così disponendo: “Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di , CP_3
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l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata. In particolare, ha dedotto l'appellante che “Considerato, quindi, che il primo Giudice ha accertato e dichiara il diritto dell'odierno appellato “…attualmente in servizio, ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023”, e ricordato che, come dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il conferimento degli incarichi di supplenza è avvenuto, anno dopo anno a decorrere dall'A/S 2015/2016, secondo la seguente scansione temporale:
“…per l'anno scolastico 2015 2016 - dal 22/9/2015 al 26/11/2015 – dal 27/11/2015 al 30/6/2016;
per l'anno scolastico 2016 2017 dal 23/9/2016 al 6/10/2016 – dal 6/10/2016 al 30/6/2017;
per l'anno scolastico 2017/2018 dal 25/9/2017 al 30/6/2018;
per l'anno scolastico 2018 2019 dal 4/10/2018 al 31/8/2018;
per l'anno scolastico 2019 2020 dal 13/9/2019 al 31/8/2020;
per l'anno scolastico 2021/2022 dal 14/9/2021 al 31/8/2022;
per l'anno scolastico 2022/2023 dal 3/9/2022 al 31/8/2023” (si veda il ricorso introduttivo, pag. 2) ne consegue che nella fattispecie in esame il diritto all'emolumento “carta elettronica del docente” risulta prescritto relativamente ai primi tre anni scolastici dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado quali rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi inter partes, ovvero:
- in relazione all'A/S 2015/2016, essendo il relativo conferimento di incarico di supplenza avvenuto il 22/09/2015 ed essendo da tale data decorsi più di cinque anni prima della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta, come già dedotto nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, in data 9/06/2023;
- in relazione all'A/S 2016/2017, essendo il relativo conferimento di incarico di supplenza avvenuto il 23/09/2016 ed essendo da tale data decorsi più di cinque anni prima della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
- in relazione all'A/S 2017/2018, essendo il relativo conferimento di incarico di supplenza avvenuto il 25/09/2017 ed essendo da tale data decorsi più di cinque anni prima della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
pag. 2 di 4 Il Ministero ha pertanto concluso che “l'accertamento e la dichiarazione del diritto dell'odierno appellato ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015 dovrà essere limitato agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, pari al controvalore di complessivi € 2.000,00” Nessuno si è costituito per l'appellato, dichiarato contumace all'udienza di prima comparizione. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni che questa Corte territoriale già ha indicato in analoghe controversie. Afferma Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961 che “... [quella] Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
... il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49). 20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi [...]”. Nel caso di specie, posto che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso notificato in data 9/06/2023, sono da dichiarare prescritti i crediti riferite alle annualità anteriori a quella 2018/19. 2. Quanto alle spese processuali, la maggiore soccombenza deve comunque ritenersi in capo all'amministrazione qui appellante (e una diversa valutazione finirebbe per elidere lo stesso diritto, stante il suo modesto valore economico); pare dunque corretto confermare la condanna come disposta in primo grado.
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
124/2023 del Tribunale di Ferrara resa e pubblicata il giorno 25/8/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma in parte qua dell'impugnata sentenza,
1. dichiara che il diritto alla c.d. carta del docente deve essere limitato agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, pari al controvalore di complessivi €.2.000,00;
2. conferma per il resto – anche quanto alla regolamentazione delle spese – l'impugnata sentenza;
3. compensa per intero le spese di questo grado di giudizio. Bologna, 20/202025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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