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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. BE Massimo EL Presidente dr. RI RE BR Consigliere rel. dr. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in appello ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv., che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. IMPELLUSO
CO LO RI ( ) VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO;
C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv., Parte_2 C.F._3 che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. IMPELLUSO CO
LO RI ( ) VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO;
C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_3 P.IVA_1 dell'avv., che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. IMPELLUSO
CO LO RI ( ) VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO;
C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 22 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
AMEDEO D'AOSTA, 7 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. MORELLI ADRIANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. Controparte_2 C.F._4
APPELLATO-CONTUMACE
avente ad oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Per gli APPELLANTI “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n. 4936/2024, resa dal Tribunale di
Milano, all'esito del giudizio rubricato al n. 25608/2020 R.G., pubblicata in data 10 maggio 2024 e non notificata, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare: nel merito in via principale in accoglimento del primo motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado:
- accertare e dichiarare la responsabilità prevalente di , quale conducente e Controparte_2 proprietario del veicolo Mercedes 200 tg. BM057KL, nella determinazione del sinistro stradale avvenuto il 9 settembre 2017 meglio descritto in narrativa;
in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado:
- condannare, in solido tra loro il signor (c.f. , residente in [...]C.F._4
MA (VA), via San Gervaso n. 221 e (p.i. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Ignazio Gardella n. 2, in qualità rispettivamente di proprietario dell'autovettura Mercedes 200 tg. BM057KL e di compagnia assicuratrice per la r.c.a. di detto veicolo (polizza n. 1240130000103590), al risarcimento, in favore del signor di tutti i danni - patrimoniali e non Parte_4 patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi titolo subiti e subendi conseguentemente all'evento descritto in narrativa, tenuto conto della corretta quota di corresponsabilità da attribuire al signor
Su tutte le predette somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed il Pt_1 risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il pagina 2 di 22 criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al 4-5% o ad altro determinato di giustizia;
in accoglimento del terzo motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado:
- riformare la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha accolto la domanda “riconvenzionale” di “manleva” svolta da nei confronti di con riferimento Controparte_1 Parte_1 al danno patito dalla trasportata , per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso Con Parte_2 vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio (anche in accoglimento del quarto motivo di appello), da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
In via istruttoria
Parte appellante chiede di essere ammessa alla prova, per interpello e testi, sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che” (vedasi memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. n.
2 e foglio di p.c. primo grado):
V). in punto di an debeatur si richiede ammettersi prova per interrogatorio formale del signor
[...]
(capp da n. 1 a n. 4 e n. 8) e per testi (capp. da n. 5 a n. 16) sui seguenti capitoli di prova, CP_2 tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1). Il giorno 9 settembre 2017 alle ore 11.20 circa, a bordo della vettura Mercedes tg. BM057KL percorrevo la via Isonzo in MA con direzione verso Via NA da NC;
2). Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, giunto all'intersezione con la Via NA da
NC, impegnavo l'incrocio omettendo di fermarmi per concedere la precedenza ai veicoli che transitavano sulla medesima Via NA da NC;
3). Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, giunto all'intersezione tra la via Isonzo e la via
NA da NC mi immettevo nella Via NA da NC occupando la corsia di questa ultima riservata ai veicoli che la percorrevano in direzione di Via Torino, procedendo oltre la linea di fermata presente al termine della Via Isonzo sul limitare della citata intersezione;
4). Dopo avere superato la predetta linea di fermata, occupando la Via NA da NC urtavo con la parte anteriore della mia vettura la fiancata destra della Audi A6 targata DJ378WW condotta dal signor con a bordo trasportata la signora , all'altezza della portiera del passeggero che Pt_1 Pt_2 transitava sulla via NA da NC;
5). Il giorno 9 settembre 2017 alle ore 11.20 circa effettuavo intervento in MA, all'intersezione tra la via Isonzo e la via NA da NC;
pagina 3 di 22 6). Il giorno 9 settembre 2017 alle ore 11.20 circa il signor alla guida dell'Audi A6 targata Pt_1
DJ378WW percorreva la via NA da NC in MA con direzione via Torino, con a Bordo la signora seduta al posto del passeggero anteriore;
Parte_2
7). Giunta all'altezza dell'incrocio con la via Isonzo, la vettura condotta dal signor veniva Pt_1 urtata sulla propria fiancata destra (altezza portiera passeggero anteriore) dalla parte anteriore della
Mercedes targata BM057KL condotta dal signor proveniente dalla via Isonzo;
Controparte_2
8). In seguito all'urto inferto dalla mia macchina, l'Audi targata DJ378WW deviava la propria traiettoria attraversando la carreggiata della Via NA da NC in diagonale ed andando ad urtarle contro il muro di cinta dell'abitazione posta al civico 207 della medesima via NA da
NC;
9). La Mercedes giungeva all'intersezione tra la via Isonzo a la via NA da NC e si immetteva nell'incrocio senza soluzione di continuità;
10). La Mercedes si immetteva nell'incrocio con la via NA da NC omettendo di fermarsi in presenza di segnaletica verticale ed orizzontale che indicava di dare la precedenza ai veicoli transitanti lungo la via NA da NC;
11). All'esito dei rilievi effettuati il conducente della vettura Mercedes targata BM057KL, signor
, veniva sanzionato per la violazione dell'art. 145 comma 4 CdS;
Controparte_2
12). All'esito dei rilievi e della ricostruzione effettuata si accertava che il signor , in CP_2 occasione del sinistro, violava l'art. 145 comma 4 CdS, poiché “nell'impegnare l'intersezione con prescrizione di apposito segnale ometteva di dare la precedenza ai veicoli transitanti” come affermato nella relazione di incidente stradale che mi si rammostra (doc. n. 4) di cui confermo il contenuto;
13). Il giorno 9 settembre 2017 alle ore 11.20 circa mi trovavo in Via NA da NC in MA all'altezza dell'intersezione tra la via Isonzo e la via NA da NC. In tale occasione assistevo all'incidente che vi si verificava;
14). Il giorno 9 settembre 2017, intorno alle ore 11.20 la Mercedes di colore grigio (tg. BM057KL), proveniente da via Isonzo, giunta all'intersezione tra questa ultima e la via NA da NC, oltrepassava di circa due metri la linea della segnaletica stradale orizzontale indicante obbligo di precedenza, così immettendosi nella Via NA da NC;
15). Il superamento della linea della segnaletica stradale orizzontale indicante obbligo di precedenza e l'immissione sulla via NA da NC avvenivano in continuità di movimento;
16). Confermo quanto dichiarato ai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, ovvero che “[…] notavo un'autovettura di marca Mercedes di colore grigio provenire dalla via Isonzo che oltrepassava pagina 4 di 22 di circa due metri la linea della segnaletica stradale orizzontale del dare precedenza” come da doc. n.
4 che mi si rammostra;
17). Dopo avere superato la linea di segnaletica orizzontale indicante obbligo di precedenza posta al termine della via Isonzo, la Mercedes grigia urtava con la parte anteriore la fiancata destra la Audi A6
(altezza portiera passeggero) che transitava lungo la via NA da NC con direzione via Torino.
Si indicano a testi:
- Signor residente s MA (VA) in via Venezia 13 sui capp. da n. 13 a n. Testimone_1
17;
- , presso Carabinieri di MA, con sede in MA (VA) – via Testimone_2
Vittorio Veneto n. 40; sui capp. da n. 6 a n. 12;
- Appuntato presso Carabinieri di MA, con sede in MA (VA) – via Testimone_3
Vittorio Veneto n. 40; sui capp. da n. 6 a n. 12;
F). in punto di quantum debeatur si richiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
18). Prima dell'incidente, svolgeva anche attività di animatore per feste e matrimoni;
Parte_1
19). Prima dell'incidente, svolgeva anche attività di intrattenimento in zone Parte_1 turistiche (presso villaggi turistici e locali);
20). Prima dell'incidente, organizzava feste e matrimoni anche su incarico di Parte_1 personaggi del mondo dello spettacolo ( ); 21). Prima Persona_1 Persona_2 Persona_3 dell'incidente, partecipava a gare canore televisive;
Parte_1
22). Tra gli altri postumi dell'incidente, il signor presenta una asimmetria del viso con Pt_1 deformazione della parte sinistra e cicatrici;
23). dopo l'incidente il sig. ha rifiutato ingaggi per eventi di animazione in locali, a feste e Pt_1 matrimoni a causa delle cicatrici presenti sul volto;
24). esprime e manifesta disagio, vergogna e ritrosia per la deformazione del volto e Parte_1 per le cicatrici;
25). dopo l'incidente, manifesta difficoltà e ritrosia ad esibirsi in pubblico per le Parte_1 modifiche subite dal viso in seguito all'incidente;
26). dopo l'incidente, manifesta segni di disagio ed imbarazzo nel rapporto con le Parte_1 altre persone (clienti, colleghi, conoscenti e sconosciuti) e quando gli viene chiesto di cantare in pubblico;
27). Dopo l'incidente il signor anziché esibirsi si dedica alla scrittura delle canzoni per altri Pt_1 musicisti;
pagina 5 di 22 28). Dopo l'incidente il signor ha ridotto la sua partecipazione a spettacoli televisivi;
Pt_1
29). Dopo l'incidente il signor esprime e manifesta difficoltà nell'interazione con le altre Pt_1 persone;
30). Il signor manifesta i segni dell'imbarazzo quando un interlocutore gli fa domande Pt_1 sull'incidente del 9 settembre 2017 o domanda la causa delle cicatrici che ha sul viso;
71). La signora condivideva con il marito la passione per la musica e il canto, che i due insieme Pt_2 praticavano in occasione degli intrattenimenti e delle feste organizzate dal marito Parte_1
72). Dopo l'incidente la signora ha smesso di cantare e fare musica con il marito;
Pt_2
90). In seguito all'incidente ed alle lesioni patite, la signora ed il signor hanno diradato Pt_2 Pt_1
i propri momenti di intimità” Si indicano a testi:
- Signora residente in [...] sui capp. da n. 18 Testimone_4
a n. 90; - Signor residente in [...] sui Testimone_5 capp. da n. 18 a n. 41; - Signora residente in [...]
RI Beltrami, n. 20 sui capp. da n. 18 a n. 90; - Signora residente in [...]
Magnago, alla Via Piave, n. 20 sui capp. da n. 18 a n. 90; - Signora residente in [...]
Cassano Magnago, alla Via Piave, n. 20 sui capp. da n. 18 a n. 90.
Si produce:
1. Sentenza di primo grado e relativa attestazione di conformità;
2. Fascicolo di primo grado completo di atti e documenti depositati e relative attestazioni di conformità degli atti”
Per l'APPELLATA “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso in rito e nel merito, respingere con ogni statuizione l'appello proposto da in proprio e quale amministratore unico della e Parte_1 Parte_3 da avverso la sentenza n. 4936/2024 del Tribunale di Milano, confermando la sentenza Parte_2 di primo grado, dichiarare comunque infondate in fatto ed in diritto le domande degli appellanti e conseguentemente ASSOLVERE la da ogni ulteriore avversa pretesa rispetto a Controparte_1 quanto già statuito dalla sentenza di primo grado. Vinte le spese.
In via subordinata e salvo gravame, limitare l'obbligazione della entro la quota Controparte_1 di responsabilità determinata a carico del proprio assicurato per il verificarsi Controparte_2 dell'evento di danno;
dichiarare congrua e satisfattiva la somma complessivamente già offerta e pagata a pari a complessivi € 172.580,00 tenuto conto del suo concorso colposo nel Parte_1 verificarsi dell'evento di danno, respingendo ogni ulteriore avversa pretesa;
in subordine detrarre la predetta somma, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data del pagamento, dall'eventuale maggiore importo del risarcimento che fosse riconosciuto al detrarre dalle somme dovute ad Pt_1
pagina 6 di 22 l'importo di € 150.000,00 già versato in suo favore dalla Parte_2 Controparte_3 computando la detrazione dell'acconto anche nel calcolo degli accessori sul capitale secondo i criteri già indicati dal Tribunale;
CONDANNARE a tenere manlevata ed indenne la Parte_1 ed a rifonderla di quanto per qualsiasi titolo fosse costretta a versare all'attrice Controparte_1
in eccesso rispetto alla quota di responsabilità riferibile al proprio assicurato. Vinte le Parte_2 spese.
In via istruttoria, si conferma l'opposizione alle istanze istruttorie riproposte da parte attrice per i motivi indicati nella terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado
Si produce:) Atto di appello notificato. 2) Copia atti e documenti fascicolo di primo grado. 3) Copia sentenza impugnata.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 14.07.2020 e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio e chiedendo l'accoglimento Controparte_1 Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig.
[...]
nella causazione del sinistro occorso in data 9 settembre 2017 meglio descritto in narrativa;
CP_2 per l'effetto, condannare in solido tra loro il sig. , c.f. Controparte_2 C.F._4 residente in [...], la , p.i. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano via Ignazio Gardella n.2
(20153), in qualità rispettivamente di proprietario dell'autovettura Mercedes 200 targata BM057KL e di compagnia assicuratrice per la r.c.a. di detto veicolo, al risarcimento, in favore degli esponenti, di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi titolo subiti e subendi conseguentemente all'evento descritto in narrativa. Su tutte le predette somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed il risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al 4-
5% o ad altro determinato di giustizia” (cfr. atto di citazione fascicolo di primo grado). Gli Pt_1 attori davano, altresì, atto che il aveva già ricevuto dalla IE , assicuratore per Pt_1 CP_3 la r.c.a. dell'autovettura Audi A6 dallo stesso condotta e di proprietà di l'importo Controparte_4 di €1.400,00, versato nell'ambito della procedura di indennizzo diretto, nonché, dalla stessa
[...]
l'importo complessivo di €171.180,00, quindi, complessivamente la somma di € CP_1
172.580,00, mentre la aveva ricevuto dalla IE , in procedura di indennizzo diretto Pt_2 CP_3
pagina 7 di 22 ex art. 141 C.d.A., la somma di € 150.000,00, importi tutti che erano stati trattenuti in acconto sulle maggiori pretese risarcitorie.
Si costituiva in giudizio la eccependo il concorso colposo di Controparte_1 Parte_1 nella verificazione dell'incidente, eccependo l'inammissibilità della domanda della in
[...] Pt_2 quanto rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 141 del C.d.A. e, comunque, l'esaustività delle somme già percepite dagli attori, contestando in fatto ed in diritto le ulteriori avverse pretese risarcitorie e chiedendone il rigetto;
in via subordinata chiedeva, comunque, di condannare Parte_1
e in via tra loro solidale e/o alternativa a tenere manlevata ed indenne la
[...] CP_3 [...] dalle domande proposte dall'attrice ed a rifonderla di quanto per qualsiasi CP_1 Parte_2 titolo fosse costretta a versare all'attrice per la quota di responsabilità riferibile a Parte_1
Respinta ogni diversa maggior avversa richiesta. Vinte le spese”. (cfr. conclusioni comparsa di risposta
, fascicolo di primo grado). CP_1
Successivamente, si costituiva in giudizio , il quale, a sua volta, chiedeva Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Nel merito, in via principale: 1) Accertare il grado di responsabilità del Signor e del Signor nella verificazione Parte_1 Controparte_2 dell'evento di danno per cui causa;
2) Dichiarare congrua e satisfattiva la somma complessivamente offerta da e corrisposta al Signor in misura di Controparte_1 Parte_1 complessivi € 172.580,00 a titolo di risarcimento dei danni riportati in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa, tenuto conto della sua accertata quota di responsabilità di cui sub 1); 3)
Dichiarare congrua e satisfattiva la somma complessivamente offerta da Controparte_3
assicuratore dell'autovettura su cui era trasportata la Signora e corrisposta alla
[...] Parte_2 stessa in misura di € 150.000,00 per sorte capitale ed € 10.000,00 per spese stragiudiziali, a titolo di risarcimento dei danni riportati in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa, tenuto conto della accertata quota di responsabilità del Signor per il verificarsi dell'evento di Controparte_2 danno;
4) Respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande svolte dal Signor Parte_1
e dalla Signora;
5) Respingere perché infondata in fatto ed in diritto la
[...] Parte_2 domanda proposta da Nel merito, in via subordinata: 6) Condannare Parte_3 [...]
a tenere indenne il Signor , in caso di condanna, dal pagamento Controparte_1 Controparte_2 di tutte le somme che venissero liquidate a favore degli attori e a carico del convenuto nel presente
Procedimento; 7) Con vittoria delle spese di soccombenza di lite” (cfr. costituzione in risposta
, fascicolo di primo grado). CP_2
Espletata l'istruttoria e disposte consulenza cinematica d'ufficio e consulenza medico legale d'ufficio sulle persone degli attori, la causa veniva trattenuta in decisione ed il Tribunale di Milano, con la pagina 8 di 22 sentenza n. 4936/2024 depositata il 10 Maggio 2024, dichiarata la responsabilità concorrente e paritaria di entrambi i conducenti nella causazione dell'incidente, e ritenute esaustive le somme già versate al in relazione ai danni dal medesimo riportati, condannava le parti convenute al pagamento in Pt_1 favore di della somma di €264.042,71 oltre accessori come indicato in motivazione, dal Parte_2 quale doveva detrarsi l'importo di € 150.000,00 già percepito dalla medesima ante causam secondo i criteri di calcolo che venivano indicati nella motivazione, nonché, al pagamento in favore della della somma di € 4.636,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
Parte_3 condannava, inoltre, a tenere indenne la nei limiti del 50%, del Parte_1 Controparte_1 pagamento delle somme che quest'ultima era tenuta a corrispondere ad , compensando Parte_2 integralmente le spese di lite e di TU e TP tra le parti.
In particolare, come si legge nella pronuncia, il primo giudice:
- rigettava le eccezioni di sulla carenza di legittimazione attiva della trasportata e CP_1 Pt_2 di propria carenza di legittimazione passiva con riferimento a tale domanda;
- in seguito alla espletata consulenza cinematica, rilevava come il non avesse concesso CP_2 la precedenza al tuttavia, lo stesso “con la sua condotta in eccesso di velocità ha Pt_1 concorso causalmente al determinismo dell'evento” in quanto se il predetto, “al momento della percezione del pericolo”, “avesse condotto il proprio mezzo a velocità non superiore al limite vigente, avrebbe potuto, con una pronta reazione, arrestare tempestivamente il proprio mezzo”; in ragione di ciò, il giudice di prime cure accertava un concorso di colpa di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro nella misura paritaria del 50%;
- non riconosceva la personalizzazione del danno non patrimoniale a favore del e tenuto Pt_1 conto delle risultanze della TU medico legale, dopo aver quantificato in complessivi
€268.249,00 il danno non patrimoniale e in €15.778,68 il danno patrimoniale, posta la sussistenza di un concorso di colpa nella causazione dell'evento, in misura del 50%, dall'importo riconosciuto detraeva la predetta percentuale per arrivare alla somma di
€142.013,84; ne conseguiva che l'importo di €172.580,00 percepito dal prima Pt_1 dell'instaurazione del giudizio era da ritenersi satisfattivo, e pertanto, rigettava le sue domande;
- a favore della quantificava rispettivamente nell'importo di €249.899,70 il risarcimento del Pt_2 danno non patrimoniale e nell'importo di €14.143,01 la somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, dando atto che dal complessivo importo di €264.042,71 doveva detrarsi la somma di €150.000,00, che la stessa aveva affermato di avere percepito in relazione al sinistro Pt_2
pagina 9 di 22 dalla (compagnia assicurativa del vettore e di , CP_3 Parte_3 Pt_1 secondo i criteri di calcolo meglio specificati in motivazione;
- infine, a favore di iconosceva la somma di € 4.636,00, oltre Parte_3 accessori come indicato in motivazione.
Giudizio di secondo grado
Con atto notificato a mezzo Pec il 9 Dicembre 2024, in proprio e quale Parte_1
Amministratore Unico della e proponevano appello Controparte_5 Parte_2 avverso la predetta pronuncia chiedendo – sulla base di quattro motivi di gravame – la parziale riforma. Con comparsa del 19.03.2025 si costituiva , viceversa, alla prima udienza di CP_1 comparizione del 10.04.2025 nessuno compariva per il ed il consigliere istruttore, rilevata la CP_2 regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello, dichiarava la sua contumacia.
Preso atto di come non fosse possibile una risoluzione bonaria della lite – visto l'art. 350, co. 3, secondo periodo, c.p.c. – il consigliere istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni e queste precisavano come in atti, e visto l'art. 350 bis c.p.c., disponeva la discussione orale della causa e fissava l'udienza collegiale il 19.06.2025 assegnando alle parti termine fino al 30.06.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
Alla predetta udienza le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti;
la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva delibata nella camera di consiglio del 2 luglio
2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello – intitolato “Errore sulla ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro tra e , con conseguente violazione ed errata applicazione Pt_1 CP_2 dell'art. 2043 e 1227 comma 1 c.c., nonché degli artt. 115, 116 c.p.c., 2727, 2729 c.c., 40 e 41 c.p., 141
e 145 c.d.s.” – gli appellanti denunciano l'errata ripartizione della responsabilità tra i due conducenti e nella causazione del sinistro stradale: invero, sulla base delle risultanze della ctu è CP_2 Pt_1 emerso che “Il sinistro viene originato dal conducente della MERCEDES, il Controparte_2 quale opera manovra di immissione con svolta a sinistra senza concedere la precedenza all'AUDI A6 condotta dall'attore.
- Il conducente dell'AUDI A6, , con la sua condotta in eccesso di velocità ha Parte_1 concorso causalmente al determinismo dell'evento: la simulazione svolta indica, infatti, che, se al momento della percezione del pericolo egli avesse condotto il proprio mezzo a velocità non superiore pagina 10 di 22 al limite vigente, avrebbe potuto, con una pronta reazione, arrestare tempestivamente il proprio mezzo.
Esposto quanto sopra, lo scrivente si rimette alle valutazioni in diritto del Giudice relativamente all'assegnazione delle quote di responsabilità” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 19-20); ebbene sostengono che la sentenza del Tribunale di Milano è meritevole di riforma, sotto tale profilo, per le seguenti ragioni:
- il violava una norma rigida – l'art. 145 c.d.s. - che impone, nelle intersezioni, di dare CP_2 la precedenza ai veicoli che provengono da destra e da sinistra e richiede che il sopravvenire dell'altro utente possa essere osservato e previsto;
- il sbucava dalla strada laterale alla velocità – non prudenziale – di 10-15 km/h, di CP_2 talché violava anche il disposto di cui all'art. 141 c.d.s;
- la condotta di ha originato la situazione di estremo pericolo (priorità della violazione CP_2 colposa), svoltando a sinistra dalla laterale (quindi avvicinandosi all'Audi A6) senza concedere la dovuta precedenza al veicolo proveniente dalla sua destra;
- è pur vero che il procedeva ad una velocità superiore ai 50km/h ma, nonostante ciò, è Pt_1 stato dimostrato come abbia messo in atto una manovra di emergenza, spostandosi verso sinistra, limitando in danni patiti;
- inoltre, a differenza di quanto sottinteso dal Tribunale, il ctu non ha sostenuto che, laddove, il avesse rispettato il limite di velocità, il sinistro non sarebbe mai avvenuto, viceversa, il Pt_1 consulente tecnico ha affermato che “se avesse proceduto a 50 km/h e avesse Pt_1 prontamente frenato, allora il sinistro si sarebbe evitato” (cfr. atto di citazione in appello, p.
23): infatti, “se avesse tenuto una velocità entro i limiti, per evitare il sinistro sarebbe Pt_1 comunque stato costretto ad operare una frenata di emergenza, causata dall'immissione improvvisa di . Questo significa che l'immissione (ndr del ) fu comunque CP_2 CP_2 imprudente e pericolosa, indipendentemente dalla condotta del conducente favorito” (cfr. atto di citazione in appello, p. 24).
Quindi, in ragione delle considerazioni che precedono, gli appellanti chiedono che la Corte ridetermini le colpe, nella diversa misura del 70 % a carico di e del 30 % a carico di CP_2 Pt_1
Con il secondo motivo di appello – intitolato “Violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., violazione del principio di integralità e adeguatezza del risarcimento del danno non patrimoniale, violazione dei principi giurisprudenziali sulla personalizzazione del danno, violazione dell'art. 115, 116 c.p.c., 2727
e ss. c.c., motivazione apparente” – gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, della personalizzazione del danno non patrimoniale a favore del posto Pt_1
pagina 11 di 22 che quest'ultima rappresenta “l'operazione consistente nel comparare il concreto evento biologico, con il quadro completo delle funzioni vitali cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, ed evitare che danni dagli effetti diversi siano risarciti in modo identico” (cfr. atto di citazione in appello, p. 26), il Tribunale non ha colto i seguenti profili:
- il aveva un profilo “pubblico” ed era noto nel mondo dello spettacolo, sia come Pt_1 musicista, sia come compositore di canzoni. Prima del sinistro, ha partecipato a gare canore televisive, anche in prima serata, condotte da presentatori famosi ( ed ha Persona_4 organizzato matrimoni e feste per conto di personaggi dello spettacolo (tra i quali CP_6
) ed intrattenimenti in zone turistiche.
[...] Persona_1 Persona_3
- a seguito del sinistro, il ha subìto un rilevante danno al proprio aspetto fisico (in Pt_1 particolare al viso, presenza di cicatrici): e tale danno ai è estrinsecato alla rinuncia e alla diminuzione di un'attività artistica e creativa, anche remunerativa, non meno importante di un'attività sportiva (cui la giurisprudenza accorda spesso rilevanza), e ha profondamente mutato in pejus la vita e le abitudini dell'appellante.
- il Tribunale ha, pertanto, errato ritenendo le allegazioni dedotte non circostanziate e inidonee a rendere “più grave” il danno patito dall'odierno appellante, anche perché non ha ammesso le prove orali che avrebbero consentito di dimostrare pienamente la particolare e peculiare incidenza delle lesioni subite, sulla persona del Pt_1
Con il terzo motivo di appello – intitolato “Errore di fatto e di diritto in ordine all'applicazione dell'art. 2055 c. 2 c.c., in relazione all'art. 1299 c.c., circa l'accoglimento della domanda
“riconvenzionale” di “manleva” di nei confronti dell'altro conducente per il danno CP_1 Pt_1 patito dalla trasportata” – gli appellanti si dolgono dell'accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di invero: CP_1 Pt_1
- il Tribunale ha errato nel statuire che “Quanto alla domanda di manleva avanzata in via riconvenzionale da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 tenuto conto che non è necessaria alcuna integrazione del contraddittorio quando la domanda
è proposta nei confronti del conducente responsabile, considerato il concorso di colpa nella misura del 50% nella causazione del sinistro, deve essere condannato a Parte_1 tenere indenne nei limiti del 50%, del pagamento delle Controparte_1 somme che è tenuta a corrispondere ad Controparte_1 Parte_2 in base alla presente pronuncia” (cfr. atto di citazione in appello, p. 32): infatti, non si può
pagina 12 di 22 parlare di manleva poiché tra l'appellante ed la non vi è un rapporto di natura CP_1 contrattuale;
- non può neppure essere accolta la tesi del “diritto di regresso” poiché, ai fini del regresso medesimo è necessario che il coobbligato solidale abbia preventivamente estinto la relativa obbligazione;
- inoltre, l'accoglimento della domanda riconvenzionale porterebbe ad un paradosso logico: “il primo Giudice ha condannato a tener indenne di quanto questa è stata Pt_1 CP_1 dichiarata tenuta a pagare alla trasportata, già detratta, dal risarcimento dovuto da , CP_1 pari ad € 264.042,71, la somma di € 150.000,00, acconto corrisposto dalla compagnia assicuratrice del ( ), essendo ovviamente coperto anche tale veicolo per la Pt_1 CP_3
R.c.a. Dunque, il signor tramite il proprio assicuratore (Audi A6), ha già Pt_1 CP_3 pagato alla trasportata ben €150.000,00, pari a circa il 57% del totale. Ciò nonostante, secondo il primo Giudice, l'appellante dovrebbe essere tenuto, di tasca propria (in Pt_1 spregio al principio dell'obbligatorietà della RCA), a pagare anche il 50% di € 114.042,71
(vale a dire della differenza tra € 264.042,71 ed € 150.000,00), cioè a “tenere indenne”
della metà della quota cui è stata condannata, già detratti € 150.000,00… (!). Anche CP_1 nella prospettiva del Giudice, quindi, la soluzione esposta in sentenza è illogica. Infatti, c'è una obbligazione solidale dal lato passivo, che, secondo il Giudice, è da suddividersi al 50% in capo a e al 50% in capo a . Dunque, per semplificare, vi è da un lato quello Pt_1 CP_2 che chiameremo gruppo "A" composto da conducente – proprietario Pt_1 [...]
- assicuratore del vettore (Audi A6) e dall'altro il gruppo "B" Parte_3 CP_3 composto da conducente-proprietario - assicuratore del mezzo investitore CP_2 [...]
Premesso, per l'appunto, che il Tribunale ritiene che vi sia una pari Controparte_7 concorsualità tra i due veicoli, quando un qualsiasi membro del gruppo "A" ha pagato il 57% del danno totale (€ 150.000,00), i membri del gruppo "B" sono tenuti a pagare il 43% del danno rimanente al danneggiato e rimangono esposti, ex art. 2055 II c. c.c., al regresso per il restante 7%, che il soggetto solvente del gruppo "A" ha pagato in eccesso rispetto alla propria responsabilità. Ciò nonostante, il primo Giudice ha calcolato il totale del danno della terza trasportata, ha detratto quanto già pagato dal (gruppo A), ha condannato CP_3 CP_1
(gruppo B) a pagare il residuo alla trasportata e condannato (gruppo A) a “tenere Pt_1 indenne” (gruppo B) del 50% di quanto da quest'ultima dovuto alla trasportata. CP_1
Quindi, in sostanza, il gruppo A, oltre ad aver già corrisposto spontaneamente il 57% del totale, in forza dell'errata sentenza impugnata, dovrebbe pagare la metà della quota residua pagina 13 di 22 (43%) del gruppo B alla trasportata e quindi un ulteriore 21,5% del totale. In forza dell'impugnata sentenza, in capo al gruppo A grava, erroneamente, il 78,5% del totale, a fronte di una dichiarata corresponsabilità del 50%. Non vi è chi non veda il gravissimo errore, logico prima ancora che giuridico, in cui è incorso il Tribunale” (cfr. atto di citazione in appello, pp.
34-35).
Con il quarto motivo di appello – intitolato “Errore nella compensazione delle spese di lite ex art. 92
c.p.c. e sulla condanna solidale delle parti alle spese di TU espletate, motivazione apparente” – gli appellanti si lamentano della ingiusta compensazione integrale delle spese di lite. Il Tribunale ha errato perché non ha considerato la diversa posizione processuale degli appellanti, ed in particolare il fatto che, comunque, è risultata totalmente vittoriosa, anche rispetto alle infondate eccezioni di Parte_2
e, parimenti, anche è risultata parzialmente vittoriosa. CP_1 Parte_3
Gli appellanti chiedono, quindi, in riforma, la condanna e di Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, di TU e di TP (anche ex CP_2 art. 336 c.p.c.), tenuto conto che sono tre soggetti e che hanno posizione tra loro distinte ed autonome, per cui deve essere riconosciuta anche la maggiorazione di cui all'art. dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m.
10.3.2014 n. 55.
Opinione della Corte
L'appello è parzialmente da accogliere per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di appello è fondato: gli appellanti ritengono che il Tribunale abbia errato nel determinare le rispettive colpe – del e del – nella misura paritaria del 50 %: “ne Pt_1 CP_2 consegue che in relazione alla causazione dell'incidente appare sussistere un concorso di colpa di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, nella misura del 50%” (cfr. sentenza di primo grado, p. 13).
Ritiene la Corte che tale censura sia condivisibile non potendosi considerare paritario il profilo di colpa perché come da ultimo evidenziato dalla Suprema Corte (vedi cass 1992/2024) in tema di circolazione stradale, “l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché
l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve pagina 14 di 22 essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione”
Nel caso di specie, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio è stato accertato come il sinistro sia stato provocato dal il quale, nell'ambito di una manovra di svolta a sinistra, non CP_2 ha concesso la precedenza al Pt_1
- il nella guida del proprio mezzo procedeva ad una velocità superiore al limite legale Pt_1 stabilito (a fronte di un limite di 50 km/h, la vettura procedeva ad una velocità di circa 68 km/h);
- a causa della sua condotta, il ha causalmente concorso alla produzione del danno: “la Pt_1 simulazione svolta indica, infatti, che se al momento della percezione del pericolo egli avesse condotto il proprio mezzo a velocità non superiore al limite vigente, avrebbe potuto, con una pronta reazione, arrestare tempestivamente il proprio mezzo” (cfr. ctu, p. 26);
- è stato accertato come il abbia comunque posto in essere manovre per evitare il Pt_1 verificarsi del sinistro.
Posto ciò, è possibile di conseguenza affermare quanto segue:
- sia il sia il , hanno violato la normativa in tema di circolazione dei veicoli, Pt_1 CP_2 rispettivamente l'art. 141 c.d.s. e l'art. 145 c.d.s.;
- il mancato rispetto della regola del “dare precedenza” ha avuto indubbiamente un peso specifico maggiore nella dinamica del sinistro in quanto “è certamente vero che se il avesse CP_2 rispettato l'obbligo di dare precedenza al veicolo favorito (la Mercedes condotta dal , Pt_1
l'incidente non si sarebbe 'MAI' verificato” (cfr. ctu, p. 29);
- a differenza del comportamento posto in essere dal , “E' dunque fuor di dubbio che la CP_2 velocità tenuta dal in largo eccesso del limite vigente, da sola non sarebbe stata Pt_1 sufficiente a determinare l'evento dannoso” (cfr. ctu, p. 29): pare oltremodo evidente, quindi, come il superamento del limite di velocità abbia avuto – rispetto alla violazione dell'art. 145
c.d.s. – una incidenza minore nella produzione del danno;
invero, laddove il avesse Pt_1 condotto il proprio mezzo di guida ad una velocità sostenuta, non è vero che il sinistro non si sarebbe mai verificato (a differenza di quel che concerne la condotta del ), viceversa, CP_2 si sarebbe resa necessaria, in ogni caso, una “pronta reazione”.
Inoltre, l'accertamento in termini percentuali delle rispettive colpe nell'ambito della causazione del danno costituisce un procedimento logico (e non matematico) potendo l'organo giudicante altresì rilevare d'ufficio il concorso colposo del danneggiato purché risultino prospettati gli elementi di fatto sulla base dei quali rinvenire la responsabilità concorrente. pagina 15 di 22 In ogni caso, “la quantificazione in misura percentuale del contributo colposo della vittima alla causazione del danno è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 33771/2019).
Se, dunque, ai fini della riduzione del risarcimento e art. 1227 c.c. occorre l'accertamento del fatto che il danno-evento sia stato in parte causato dal fatto (colposo) del danneggiato, appare alla Corte evidente come il contributo causale apportato dal – nella produzione del danno – sia stato minore Pt_1 rispetto a quello apportato dal;
in altri termini, laddove, quest'ultimo avesse tenuto una CP_2 condotta diligente non si sarebbe mai verificato, di sicuro, nessun sinistro, lo stesso non può dirsi per il comportamento posto in essere dal medesimo;
risulta oltremodo evidente come il Pt_1 CP_2 abbia fornito un maggiore contributo eziologico nella causazione del danno.
In ragione di tutto quanto esposto, deve essere accolto il primo motivo di gravame ed in riforma la responsabilità deve essere diversamente distribuita nella misura del 30% di colpa a carico del Pt_1
E del 70% a carico del . CP_2
Il secondo motivo di appello è, invece, infondato: gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale, nel liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale a favore del abbia escluso la Pt_1
“personalizzazione”; sostengono che in tal modo il giudice di prime cure avrebbe violato il principio dell'integralità del risarcimento.
Invero, una lesione al bene salute può avere svariate conseguenze dannose, tutte inquadrabili in due macro-categorie:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità;
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Ebbene, tanto le prime quanto le seconde costituiscono un danno non patrimoniale, tuttavia, mentre la liquidazione delle prime vuole la mera dimostrazione della situazione di invalidità, le seconde, invece, esigono la prova concreta dell'effettivo e maggiore pregiudizio sofferto.
Da ciò ne deriva che le conseguenze della menomazione generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale;
viceversa, le conseguenze giustificate dalla particolarità del caso concreto giustificano a loro volta un aumento del risarcimento.
In altri termini: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in pagina 16 di 22 presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento” (Cass.
Civ., Sez. III, n. 31681/2024).
Ebbene, il Collegio ritiene che il giudice di prime cure abbia fatto una corretta applicazione dei principi ermeneutici in tema di personalizzazione del danno:
- in primis, la produzione documentale degli appellanti (docc. 44-48 appellanti, fascicolo di primo grado), si rileva inidonea a provare quelle circostanze specifiche ed eccezionali le quali rendano il danno in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; invero, tali documenti attestano meramente il fatto che il svolge l'attività professionale di musicista;
Pt_1
- in secondo luogo, non può condividersi l'affermazione secondo cui il danneggiato sarebbe un personaggio noto nel mondo dello spettacolo per la semplice partecipazione a gare canore televisive (le quali, com'è risaputo, vedono la partecipazione di un'ampia generalità di persone)
o per il semplice fatto che svolga attività di intrattenimento in festività e celebrazioni di vario genere;
- è del tutto illogico sostenere che la cicatrice – causata dal sinistro stradale – abbia stricto sensu inciso sull'attività di musicista del danneggiato: invero, nella ctu medico legale è dato leggere come “L'eloquio e l'espressività non risultano danneggiati nell'articolazione del linguaggio e nella comunicazione” (ctu., p. 6): ebbene, non risulta che il danneggiato abbia subìto danni tali da danneggiare sensibilmente il proprio eloquio e – conseguenzialmente – la propria attività canora;
- sempre in sede di ctu è stato attestato come “Nel complesso si deve concludere che il Sig. abbia avuto uno sviluppo di sofferenza psicologica successiva al trauma improntato Pt_1 ad un vigore e una energia psichica vitale per cui, dopo alcuni mesi in cui ha avvertito ansia e difficoltà di adattamento secondarie e connesse al danno fisico, si è assistito ad una ripresa delle funzioni con ritorno alla propria vita antecedente al trauma, buona ripresa del lavoro e recupero della soddisfacente attività hobbistica e semi-professionale di musicista” (ctu, pp. 6-
7): lo stesso consulente tecnico, quindi, conferma come sia errata l'asserzione degli appellanti secondo cui l'alterazione del proprio aspetto fisico avrebbe gravemente inciso sull'attività professionale del Pt_1
- e ancora, la tesi della difesa appellante risulta sconfessata dallo stesso danneggiato, in quanto questi ha affermato come abbia ripreso la propria attività musicale senza particolari problemi: pagina 17 di 22 “la stessa parte attorea ha allegato nell'atto di citazione di avere Parte_1
“ripreso i contatti con il mondo dello spettacolo” ed ha confermato in sede di ctu di avere
“ripreso lo stesso lavoro di prima ivi compreso quello di organizzatore di eventi” (cfr. sentenza di primo grado, p. 14);
- per quel che concerne l'assunzione delle prove orali: premesso che la prova orale – a differenza di quanto è previsto nel procedimento penale – rappresenta nel procedimento civile l'extrema ratio, poiché trattasi di un processo essenzialmente e naturalmente di natura cartolare (del resto dalla lettura delle norme codicistiche in tema di prova testimoniale, si evince chiaramente come l'ordinamento abbia un atteggiamento di sfavore nei confronti delle prove orali stesse), sono, in ogni caso, corrette le statuizioni del giudice di prime cure sul punto “essendo i dedotti capitoli di prova relativi a circostanze di carattere generico e valutativo, ovvero di carattere documentale” (cfr. sentenza di primo grado, p. 11). Inoltre, occorre mettere in evidenza come l'eventuale assunzione delle prove testimoniali si rivelerebbe del tutto inutile nonché superflua alla luce di tutto quanto testè esposto.
Il terzo motivo di appello è fondato: ha domandato in via riconvenzionale che il la CP_1 Pt_1 tenesse indenne – in virtù di una asserita manleva – dall'obbligazione risarcitoria dovuta alla;
il Pt_2
Tribunale, sul punto, ha così statuito: “Quanto alla domanda di manleva avanzata in via riconvenzionale da nei confronti di tenuto Controparte_1 Parte_1 conto che non è necessaria alcuna integrazione del contraddittorio quando la domanda è proposta nei confronti del conducente responsabile, considerato il concorso di colpa nella misura del 50% nella causazione del sinistro, deve essere condannato a tenere indenne Parte_1 [...] nei limiti del 50%, del pagamento delle somme che Controparte_1 [...]
è tenuta a corrispondere ad in base alla presente Controparte_1 Parte_2 pronuncia” (cfr. sentenza di primo grado, p. 19).
Posto che non ricorrono i presupposti di una ipotetica manleva, l'appellata sostiene che “Del tutto corretta risulta quindi la statuizione del primo Giudice laddove, a fronte dell'accoglimento della domanda risarcitoria svolta dalla trasportata per l'intero danno ex artt. 2054 e 2055 c.c. nei Pt_2 confronti di un solo condebitore solidale ex delicto e del suo assicuratore CP_2 [...]
ha accolto anche la domanda di manleva e regresso svolta da quest'ultima nei confronti CP_1 dell'altro condebitore solidale per quanto dovesse corrispondere in eccesso alla quota di Pt_1 corresponsabilità gravante sul proprio assicurato” (cfr. costituzione in risposta, p. 16): orbene, la premessa iure del ragionamento dell'appellata è che l'azione di rivalsa derivante da una manleva sia pagina 18 di 22 riconducibile al genus dell'azione di regresso, ma così non è; premesso che tali due strumenti non sono azioni di carattere generale, e assunto che l'unico punto di contatto tra le due fattispecie sia una certa polisemia e una finalità lato sensu recuperatoria, il diritto di rivalsa può derivare – in siffatti casi – per l'appunto, da un patto di manleva, ossia un contratto atipico, da cui scaturisce l'obbligo del mallevatore di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale, in altri termini, il diritto di rivalsa è il diritto tramite il quale il soggetto passivo che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su un altro soggetto non legato da vincolo di solidarietà.
Viceversa, il regresso è uno strumento utilizzabile dal solvens in chiave recuperatoria nell'ambito di una situazione tipicamente di solidarietà passiva (ex art. 2055 c.c. o ex art. 1299 c.c.): lo stesso art. 2055 co. 2 c.c. dispone come nei rapporti interni tra corresponsabili il costo del danno vada ripartito in relazione alla gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate.
Tuttavia, è errata in iure l'affermazione degli appellanti secondo cui “L'azione di regresso, a differenza di quella di manleva, presuppone l'avvenuto pagamento dell'intero danno, da parte di uno dei coobbligati, al terzo danneggiato” (cfr. atto di citazione in appello, p. 33): invero, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto la possibilità di un c.d. regresso anticipato, cioè antecedete al valido pagamento dell'intero da parte del coobbligato solidale;
non solo tale azione non è espressamente vietata dall'ordinamento, ma anzi – anche in virtù del principio costituzionale della ragionevole durata del processo – risponde ad una esigenza di economia processuale. Ovviamente, colui che ha esercitato il regresso anticipato potrà recuperare la quota riconosciutagli solo dopo l'avvenuto pagamento dell'intero: “Questa Corte, infatti, ha più volte riconosciuto, con un orientamento ormai consolidato: A) che non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori;
il quale pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quell'azione sfoci nella condanna del convenuto. B) che risponde infatti all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato – che ha convenuto uno solo dei danneggianti – possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti, chiamato in causa dal convenuto principale, anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate (Cass., 9 marzo 1988, n. 2364; sostanzialmente nello stesso senso Cass., 29 agosto
1987, n. 7118; 9 febbraio 1980, n. 922); C) che in tal caso la sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso, è opportuno aggiungere, è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato, solo dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito;
L'estinzione dell'intera obbligazione funziona pagina 19 di 22 quindi pur sempre come condizione, non più dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro coobbligato” (Cass. Civ., Sez. I, n. 13087/2010).
Fatta questa breve disamina, pare oltremodo evidente come fin dal primo grado di giudizio l'appellata non abbia mai esercitato alcuna azione di regresso chiedendo, invece, “In via ulteriormente subordinata CONDANNARE e in via tra loro solidale e/o alternativa a Parte_1 CP_3 tenere manlevata ed indenne la dalle domande proposte dall'attrice Controparte_1 Parte_2
ed a rifonderla di quanto per qualsiasi titolo fosse costretta a versare all'attrice per la quota di
[...] responsabilità riferibile a (cfr. comparsa di costituzione , pp. 38-39, Parte_1 CP_1 fascicolo di primo grado). Già di per sé, ciò comporterebbe il rigetto della domanda riconvenzionale poiché nessun diritto di rivalsa può essere fatto valere (in quanto non vi è nessun patto di manleva) e nessuna azione di regresso è stata mai esercitata.
Ma vi è di più. La domanda si rivela infondata anche per ragioni di ordine sostanziale: invero, è stato accertato come la (la terza trasportata) abbia ricevuto la somma di €150.000,00 (doc. n. 27 Pt_2 appellanti, fascicolo di primo grado) dalla compagnia assicurativa del ( ): quindi, Pt_1 CP_3 avendo già corrisposto il coobligato solidale il 57 % della somma risarcitoria, questi non può essere tenuto al pagamento di una somma ulteriore, diversamente opinando, infatti, si produrrebbe in capo all'appellata un arricchimento ingiustificato (situazione questa, com'è risaputo, non accettata dall'ordinamento vigente).
In riforma della pronuncia, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta da . CP_1
L'accoglimento del primo motivo comporta necessariamente una rideterminazione del quantum risarcitorio da riconoscere a favore del stante la minore percentuale di colpa addebitata, Pt_1 rideterminazione, tuttavia, che in virtù del rigetto del secondo motivo, deve essere fatta sulla base della medesima quantificazione operata dal Tribunale.
E allora, posta la sussistenza in capo al di un concorso di colpa nella causazione del danno Pt_1 pari al 30 % (e non, come statuito dal Tribunale del 50 %), dall'importo riconosciuto in favore di quest'ultimo – pari a € 284.027,68 – va effettuata la relativa detrazione, la quale porta alla liquidazione di una somma pari a € 198.819,37. È, quindi, evidente che l'importo già corrisposto dalla di CP_1
€172.580,00 non può considerarsi pienamente sattisafattivo, dovendo in via solidale la ed il CP_1
pagare la differenza secondo i criteri di calcolo indicati dal Tribunale per la che non CP_2 Pt_2 sono stati impugnati. Pertanto: “i valori di danno ed il versamento dell'acconto devono essere resi omogenei devalutando la somma complessiva alla data del 9/9/2017; gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma via via rivalutata dal 9/9/2017 alla data dell'ultimo acconto del 22.03.2019 (ndr. gli acconti sono stati tre tutti nello stesso meso di marzo 2019 e pagina 20 di 22 precisamente il 5.03.2019, 11.03.2019 e 22.03/2019, v. il documento n.24,25 e 26 delle produzioni degli appellanti); quindi deve essere detratto il singolo acconto e l'importo ottenuto dalla detrazione deve essere rivalutato dal 22/03/2019 fino alla data della liquidazione, con applicazione degli interessi compensativi nella misura sopra indicata sulla somma via via rivalutata;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
Il parziale accoglimento dell'appello comporta necessariamente una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado, con conseguente superamento ed assorbimento del quarto motivo di gravame.
Ritiene la Corte che il mancato accoglimento integrale delle domande proposte dagli appellanti, impone una parziale compensazione delle spese nella misura di nella misura di 1/3, dovendosi porre i restanti 2/3 a carico solidale degli appellati che sono comunque risultati maggiormente soccombenti La liquidazione delle suddette spese viene fatta ex D.M. 55/ 2014 e successive modifiche, tenuto conto gli importi medi per le cause di valore tra € 260.001,00 e € 520.000,00, con esclusione della fase di trattazione per il presente grado di giudizio. Deve poi essere riconosciuta la maggiorazione prevista ex art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 al 30% per entrambi i gradi tenuto conto delle modifiche apportate dagli artt.
2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 D.M. 13.8.2022, n. 147.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e contro
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
e , avverso la pronuncia n. 4936/2024 resa dal Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Milano, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma così provvede:
1. condanna gli appellati, in via solidale tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di €198.819,37, oltre accessori come indicati in motivazione, detratto
[...]
l'importo di €172.580,00, secondo i criteri indicati in motivazione;
2. rigetta la domanda riconvenzionale di manleva proposta dalla nei Controparte_1 confronti di Parte_1
3. Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4. condanna in via solidale la e e rimborsare a favore Controparte_1 Controparte_2 degli appellanti i 2/3 delle spese di lite di primo e secondo grado che liquida già in tale misura per il primo grado in complessivi €19.462,75 per spese (contributo unificato) ed onorario oltre iva (se dovuta), spese forfetarie al 15 % e cpa e per il presente grado in complessivi pagina 21 di 22 €13.350,65, per spese (contributo unificato) ed onorario oltre iva (se dovuta), spese forfetarie al
15 % e cpa , importi da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Impelluso dichiaratosi antistatario;
5. compensa tra le parti il restante terzo delle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio;
6. pone a carico solidale degli appellati i 2/3 delle spese di TU come liquidate dal Tribunale ed il restante terzo a carico solidale degli appellanti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 02.07.2025.
Il cons. est. Il presidente
RI RE BR BE EL
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. BE Massimo EL Presidente dr. RI RE BR Consigliere rel. dr. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in appello ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv., che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. IMPELLUSO
CO LO RI ( ) VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO;
C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv., Parte_2 C.F._3 che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. IMPELLUSO CO
LO RI ( ) VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO;
C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_3 P.IVA_1 dell'avv., che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. IMPELLUSO
CO LO RI ( ) VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO;
C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 22 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
AMEDEO D'AOSTA, 7 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. MORELLI ADRIANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. Controparte_2 C.F._4
APPELLATO-CONTUMACE
avente ad oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Per gli APPELLANTI “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n. 4936/2024, resa dal Tribunale di
Milano, all'esito del giudizio rubricato al n. 25608/2020 R.G., pubblicata in data 10 maggio 2024 e non notificata, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare: nel merito in via principale in accoglimento del primo motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado:
- accertare e dichiarare la responsabilità prevalente di , quale conducente e Controparte_2 proprietario del veicolo Mercedes 200 tg. BM057KL, nella determinazione del sinistro stradale avvenuto il 9 settembre 2017 meglio descritto in narrativa;
in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado:
- condannare, in solido tra loro il signor (c.f. , residente in [...]C.F._4
MA (VA), via San Gervaso n. 221 e (p.i. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Ignazio Gardella n. 2, in qualità rispettivamente di proprietario dell'autovettura Mercedes 200 tg. BM057KL e di compagnia assicuratrice per la r.c.a. di detto veicolo (polizza n. 1240130000103590), al risarcimento, in favore del signor di tutti i danni - patrimoniali e non Parte_4 patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi titolo subiti e subendi conseguentemente all'evento descritto in narrativa, tenuto conto della corretta quota di corresponsabilità da attribuire al signor
Su tutte le predette somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed il Pt_1 risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il pagina 2 di 22 criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al 4-5% o ad altro determinato di giustizia;
in accoglimento del terzo motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado:
- riformare la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha accolto la domanda “riconvenzionale” di “manleva” svolta da nei confronti di con riferimento Controparte_1 Parte_1 al danno patito dalla trasportata , per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso Con Parte_2 vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio (anche in accoglimento del quarto motivo di appello), da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
In via istruttoria
Parte appellante chiede di essere ammessa alla prova, per interpello e testi, sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che” (vedasi memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. n.
2 e foglio di p.c. primo grado):
V). in punto di an debeatur si richiede ammettersi prova per interrogatorio formale del signor
[...]
(capp da n. 1 a n. 4 e n. 8) e per testi (capp. da n. 5 a n. 16) sui seguenti capitoli di prova, CP_2 tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1). Il giorno 9 settembre 2017 alle ore 11.20 circa, a bordo della vettura Mercedes tg. BM057KL percorrevo la via Isonzo in MA con direzione verso Via NA da NC;
2). Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, giunto all'intersezione con la Via NA da
NC, impegnavo l'incrocio omettendo di fermarmi per concedere la precedenza ai veicoli che transitavano sulla medesima Via NA da NC;
3). Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, giunto all'intersezione tra la via Isonzo e la via
NA da NC mi immettevo nella Via NA da NC occupando la corsia di questa ultima riservata ai veicoli che la percorrevano in direzione di Via Torino, procedendo oltre la linea di fermata presente al termine della Via Isonzo sul limitare della citata intersezione;
4). Dopo avere superato la predetta linea di fermata, occupando la Via NA da NC urtavo con la parte anteriore della mia vettura la fiancata destra della Audi A6 targata DJ378WW condotta dal signor con a bordo trasportata la signora , all'altezza della portiera del passeggero che Pt_1 Pt_2 transitava sulla via NA da NC;
5). Il giorno 9 settembre 2017 alle ore 11.20 circa effettuavo intervento in MA, all'intersezione tra la via Isonzo e la via NA da NC;
pagina 3 di 22 6). Il giorno 9 settembre 2017 alle ore 11.20 circa il signor alla guida dell'Audi A6 targata Pt_1
DJ378WW percorreva la via NA da NC in MA con direzione via Torino, con a Bordo la signora seduta al posto del passeggero anteriore;
Parte_2
7). Giunta all'altezza dell'incrocio con la via Isonzo, la vettura condotta dal signor veniva Pt_1 urtata sulla propria fiancata destra (altezza portiera passeggero anteriore) dalla parte anteriore della
Mercedes targata BM057KL condotta dal signor proveniente dalla via Isonzo;
Controparte_2
8). In seguito all'urto inferto dalla mia macchina, l'Audi targata DJ378WW deviava la propria traiettoria attraversando la carreggiata della Via NA da NC in diagonale ed andando ad urtarle contro il muro di cinta dell'abitazione posta al civico 207 della medesima via NA da
NC;
9). La Mercedes giungeva all'intersezione tra la via Isonzo a la via NA da NC e si immetteva nell'incrocio senza soluzione di continuità;
10). La Mercedes si immetteva nell'incrocio con la via NA da NC omettendo di fermarsi in presenza di segnaletica verticale ed orizzontale che indicava di dare la precedenza ai veicoli transitanti lungo la via NA da NC;
11). All'esito dei rilievi effettuati il conducente della vettura Mercedes targata BM057KL, signor
, veniva sanzionato per la violazione dell'art. 145 comma 4 CdS;
Controparte_2
12). All'esito dei rilievi e della ricostruzione effettuata si accertava che il signor , in CP_2 occasione del sinistro, violava l'art. 145 comma 4 CdS, poiché “nell'impegnare l'intersezione con prescrizione di apposito segnale ometteva di dare la precedenza ai veicoli transitanti” come affermato nella relazione di incidente stradale che mi si rammostra (doc. n. 4) di cui confermo il contenuto;
13). Il giorno 9 settembre 2017 alle ore 11.20 circa mi trovavo in Via NA da NC in MA all'altezza dell'intersezione tra la via Isonzo e la via NA da NC. In tale occasione assistevo all'incidente che vi si verificava;
14). Il giorno 9 settembre 2017, intorno alle ore 11.20 la Mercedes di colore grigio (tg. BM057KL), proveniente da via Isonzo, giunta all'intersezione tra questa ultima e la via NA da NC, oltrepassava di circa due metri la linea della segnaletica stradale orizzontale indicante obbligo di precedenza, così immettendosi nella Via NA da NC;
15). Il superamento della linea della segnaletica stradale orizzontale indicante obbligo di precedenza e l'immissione sulla via NA da NC avvenivano in continuità di movimento;
16). Confermo quanto dichiarato ai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, ovvero che “[…] notavo un'autovettura di marca Mercedes di colore grigio provenire dalla via Isonzo che oltrepassava pagina 4 di 22 di circa due metri la linea della segnaletica stradale orizzontale del dare precedenza” come da doc. n.
4 che mi si rammostra;
17). Dopo avere superato la linea di segnaletica orizzontale indicante obbligo di precedenza posta al termine della via Isonzo, la Mercedes grigia urtava con la parte anteriore la fiancata destra la Audi A6
(altezza portiera passeggero) che transitava lungo la via NA da NC con direzione via Torino.
Si indicano a testi:
- Signor residente s MA (VA) in via Venezia 13 sui capp. da n. 13 a n. Testimone_1
17;
- , presso Carabinieri di MA, con sede in MA (VA) – via Testimone_2
Vittorio Veneto n. 40; sui capp. da n. 6 a n. 12;
- Appuntato presso Carabinieri di MA, con sede in MA (VA) – via Testimone_3
Vittorio Veneto n. 40; sui capp. da n. 6 a n. 12;
F). in punto di quantum debeatur si richiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
18). Prima dell'incidente, svolgeva anche attività di animatore per feste e matrimoni;
Parte_1
19). Prima dell'incidente, svolgeva anche attività di intrattenimento in zone Parte_1 turistiche (presso villaggi turistici e locali);
20). Prima dell'incidente, organizzava feste e matrimoni anche su incarico di Parte_1 personaggi del mondo dello spettacolo ( ); 21). Prima Persona_1 Persona_2 Persona_3 dell'incidente, partecipava a gare canore televisive;
Parte_1
22). Tra gli altri postumi dell'incidente, il signor presenta una asimmetria del viso con Pt_1 deformazione della parte sinistra e cicatrici;
23). dopo l'incidente il sig. ha rifiutato ingaggi per eventi di animazione in locali, a feste e Pt_1 matrimoni a causa delle cicatrici presenti sul volto;
24). esprime e manifesta disagio, vergogna e ritrosia per la deformazione del volto e Parte_1 per le cicatrici;
25). dopo l'incidente, manifesta difficoltà e ritrosia ad esibirsi in pubblico per le Parte_1 modifiche subite dal viso in seguito all'incidente;
26). dopo l'incidente, manifesta segni di disagio ed imbarazzo nel rapporto con le Parte_1 altre persone (clienti, colleghi, conoscenti e sconosciuti) e quando gli viene chiesto di cantare in pubblico;
27). Dopo l'incidente il signor anziché esibirsi si dedica alla scrittura delle canzoni per altri Pt_1 musicisti;
pagina 5 di 22 28). Dopo l'incidente il signor ha ridotto la sua partecipazione a spettacoli televisivi;
Pt_1
29). Dopo l'incidente il signor esprime e manifesta difficoltà nell'interazione con le altre Pt_1 persone;
30). Il signor manifesta i segni dell'imbarazzo quando un interlocutore gli fa domande Pt_1 sull'incidente del 9 settembre 2017 o domanda la causa delle cicatrici che ha sul viso;
71). La signora condivideva con il marito la passione per la musica e il canto, che i due insieme Pt_2 praticavano in occasione degli intrattenimenti e delle feste organizzate dal marito Parte_1
72). Dopo l'incidente la signora ha smesso di cantare e fare musica con il marito;
Pt_2
90). In seguito all'incidente ed alle lesioni patite, la signora ed il signor hanno diradato Pt_2 Pt_1
i propri momenti di intimità” Si indicano a testi:
- Signora residente in [...] sui capp. da n. 18 Testimone_4
a n. 90; - Signor residente in [...] sui Testimone_5 capp. da n. 18 a n. 41; - Signora residente in [...]
RI Beltrami, n. 20 sui capp. da n. 18 a n. 90; - Signora residente in [...]
Magnago, alla Via Piave, n. 20 sui capp. da n. 18 a n. 90; - Signora residente in [...]
Cassano Magnago, alla Via Piave, n. 20 sui capp. da n. 18 a n. 90.
Si produce:
1. Sentenza di primo grado e relativa attestazione di conformità;
2. Fascicolo di primo grado completo di atti e documenti depositati e relative attestazioni di conformità degli atti”
Per l'APPELLATA “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso in rito e nel merito, respingere con ogni statuizione l'appello proposto da in proprio e quale amministratore unico della e Parte_1 Parte_3 da avverso la sentenza n. 4936/2024 del Tribunale di Milano, confermando la sentenza Parte_2 di primo grado, dichiarare comunque infondate in fatto ed in diritto le domande degli appellanti e conseguentemente ASSOLVERE la da ogni ulteriore avversa pretesa rispetto a Controparte_1 quanto già statuito dalla sentenza di primo grado. Vinte le spese.
In via subordinata e salvo gravame, limitare l'obbligazione della entro la quota Controparte_1 di responsabilità determinata a carico del proprio assicurato per il verificarsi Controparte_2 dell'evento di danno;
dichiarare congrua e satisfattiva la somma complessivamente già offerta e pagata a pari a complessivi € 172.580,00 tenuto conto del suo concorso colposo nel Parte_1 verificarsi dell'evento di danno, respingendo ogni ulteriore avversa pretesa;
in subordine detrarre la predetta somma, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data del pagamento, dall'eventuale maggiore importo del risarcimento che fosse riconosciuto al detrarre dalle somme dovute ad Pt_1
pagina 6 di 22 l'importo di € 150.000,00 già versato in suo favore dalla Parte_2 Controparte_3 computando la detrazione dell'acconto anche nel calcolo degli accessori sul capitale secondo i criteri già indicati dal Tribunale;
CONDANNARE a tenere manlevata ed indenne la Parte_1 ed a rifonderla di quanto per qualsiasi titolo fosse costretta a versare all'attrice Controparte_1
in eccesso rispetto alla quota di responsabilità riferibile al proprio assicurato. Vinte le Parte_2 spese.
In via istruttoria, si conferma l'opposizione alle istanze istruttorie riproposte da parte attrice per i motivi indicati nella terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado
Si produce:) Atto di appello notificato. 2) Copia atti e documenti fascicolo di primo grado. 3) Copia sentenza impugnata.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 14.07.2020 e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio e chiedendo l'accoglimento Controparte_1 Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig.
[...]
nella causazione del sinistro occorso in data 9 settembre 2017 meglio descritto in narrativa;
CP_2 per l'effetto, condannare in solido tra loro il sig. , c.f. Controparte_2 C.F._4 residente in [...], la , p.i. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano via Ignazio Gardella n.2
(20153), in qualità rispettivamente di proprietario dell'autovettura Mercedes 200 targata BM057KL e di compagnia assicuratrice per la r.c.a. di detto veicolo, al risarcimento, in favore degli esponenti, di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi titolo subiti e subendi conseguentemente all'evento descritto in narrativa. Su tutte le predette somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed il risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al 4-
5% o ad altro determinato di giustizia” (cfr. atto di citazione fascicolo di primo grado). Gli Pt_1 attori davano, altresì, atto che il aveva già ricevuto dalla IE , assicuratore per Pt_1 CP_3 la r.c.a. dell'autovettura Audi A6 dallo stesso condotta e di proprietà di l'importo Controparte_4 di €1.400,00, versato nell'ambito della procedura di indennizzo diretto, nonché, dalla stessa
[...]
l'importo complessivo di €171.180,00, quindi, complessivamente la somma di € CP_1
172.580,00, mentre la aveva ricevuto dalla IE , in procedura di indennizzo diretto Pt_2 CP_3
pagina 7 di 22 ex art. 141 C.d.A., la somma di € 150.000,00, importi tutti che erano stati trattenuti in acconto sulle maggiori pretese risarcitorie.
Si costituiva in giudizio la eccependo il concorso colposo di Controparte_1 Parte_1 nella verificazione dell'incidente, eccependo l'inammissibilità della domanda della in
[...] Pt_2 quanto rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 141 del C.d.A. e, comunque, l'esaustività delle somme già percepite dagli attori, contestando in fatto ed in diritto le ulteriori avverse pretese risarcitorie e chiedendone il rigetto;
in via subordinata chiedeva, comunque, di condannare Parte_1
e in via tra loro solidale e/o alternativa a tenere manlevata ed indenne la
[...] CP_3 [...] dalle domande proposte dall'attrice ed a rifonderla di quanto per qualsiasi CP_1 Parte_2 titolo fosse costretta a versare all'attrice per la quota di responsabilità riferibile a Parte_1
Respinta ogni diversa maggior avversa richiesta. Vinte le spese”. (cfr. conclusioni comparsa di risposta
, fascicolo di primo grado). CP_1
Successivamente, si costituiva in giudizio , il quale, a sua volta, chiedeva Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Nel merito, in via principale: 1) Accertare il grado di responsabilità del Signor e del Signor nella verificazione Parte_1 Controparte_2 dell'evento di danno per cui causa;
2) Dichiarare congrua e satisfattiva la somma complessivamente offerta da e corrisposta al Signor in misura di Controparte_1 Parte_1 complessivi € 172.580,00 a titolo di risarcimento dei danni riportati in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa, tenuto conto della sua accertata quota di responsabilità di cui sub 1); 3)
Dichiarare congrua e satisfattiva la somma complessivamente offerta da Controparte_3
assicuratore dell'autovettura su cui era trasportata la Signora e corrisposta alla
[...] Parte_2 stessa in misura di € 150.000,00 per sorte capitale ed € 10.000,00 per spese stragiudiziali, a titolo di risarcimento dei danni riportati in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa, tenuto conto della accertata quota di responsabilità del Signor per il verificarsi dell'evento di Controparte_2 danno;
4) Respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande svolte dal Signor Parte_1
e dalla Signora;
5) Respingere perché infondata in fatto ed in diritto la
[...] Parte_2 domanda proposta da Nel merito, in via subordinata: 6) Condannare Parte_3 [...]
a tenere indenne il Signor , in caso di condanna, dal pagamento Controparte_1 Controparte_2 di tutte le somme che venissero liquidate a favore degli attori e a carico del convenuto nel presente
Procedimento; 7) Con vittoria delle spese di soccombenza di lite” (cfr. costituzione in risposta
, fascicolo di primo grado). CP_2
Espletata l'istruttoria e disposte consulenza cinematica d'ufficio e consulenza medico legale d'ufficio sulle persone degli attori, la causa veniva trattenuta in decisione ed il Tribunale di Milano, con la pagina 8 di 22 sentenza n. 4936/2024 depositata il 10 Maggio 2024, dichiarata la responsabilità concorrente e paritaria di entrambi i conducenti nella causazione dell'incidente, e ritenute esaustive le somme già versate al in relazione ai danni dal medesimo riportati, condannava le parti convenute al pagamento in Pt_1 favore di della somma di €264.042,71 oltre accessori come indicato in motivazione, dal Parte_2 quale doveva detrarsi l'importo di € 150.000,00 già percepito dalla medesima ante causam secondo i criteri di calcolo che venivano indicati nella motivazione, nonché, al pagamento in favore della della somma di € 4.636,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
Parte_3 condannava, inoltre, a tenere indenne la nei limiti del 50%, del Parte_1 Controparte_1 pagamento delle somme che quest'ultima era tenuta a corrispondere ad , compensando Parte_2 integralmente le spese di lite e di TU e TP tra le parti.
In particolare, come si legge nella pronuncia, il primo giudice:
- rigettava le eccezioni di sulla carenza di legittimazione attiva della trasportata e CP_1 Pt_2 di propria carenza di legittimazione passiva con riferimento a tale domanda;
- in seguito alla espletata consulenza cinematica, rilevava come il non avesse concesso CP_2 la precedenza al tuttavia, lo stesso “con la sua condotta in eccesso di velocità ha Pt_1 concorso causalmente al determinismo dell'evento” in quanto se il predetto, “al momento della percezione del pericolo”, “avesse condotto il proprio mezzo a velocità non superiore al limite vigente, avrebbe potuto, con una pronta reazione, arrestare tempestivamente il proprio mezzo”; in ragione di ciò, il giudice di prime cure accertava un concorso di colpa di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro nella misura paritaria del 50%;
- non riconosceva la personalizzazione del danno non patrimoniale a favore del e tenuto Pt_1 conto delle risultanze della TU medico legale, dopo aver quantificato in complessivi
€268.249,00 il danno non patrimoniale e in €15.778,68 il danno patrimoniale, posta la sussistenza di un concorso di colpa nella causazione dell'evento, in misura del 50%, dall'importo riconosciuto detraeva la predetta percentuale per arrivare alla somma di
€142.013,84; ne conseguiva che l'importo di €172.580,00 percepito dal prima Pt_1 dell'instaurazione del giudizio era da ritenersi satisfattivo, e pertanto, rigettava le sue domande;
- a favore della quantificava rispettivamente nell'importo di €249.899,70 il risarcimento del Pt_2 danno non patrimoniale e nell'importo di €14.143,01 la somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, dando atto che dal complessivo importo di €264.042,71 doveva detrarsi la somma di €150.000,00, che la stessa aveva affermato di avere percepito in relazione al sinistro Pt_2
pagina 9 di 22 dalla (compagnia assicurativa del vettore e di , CP_3 Parte_3 Pt_1 secondo i criteri di calcolo meglio specificati in motivazione;
- infine, a favore di iconosceva la somma di € 4.636,00, oltre Parte_3 accessori come indicato in motivazione.
Giudizio di secondo grado
Con atto notificato a mezzo Pec il 9 Dicembre 2024, in proprio e quale Parte_1
Amministratore Unico della e proponevano appello Controparte_5 Parte_2 avverso la predetta pronuncia chiedendo – sulla base di quattro motivi di gravame – la parziale riforma. Con comparsa del 19.03.2025 si costituiva , viceversa, alla prima udienza di CP_1 comparizione del 10.04.2025 nessuno compariva per il ed il consigliere istruttore, rilevata la CP_2 regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello, dichiarava la sua contumacia.
Preso atto di come non fosse possibile una risoluzione bonaria della lite – visto l'art. 350, co. 3, secondo periodo, c.p.c. – il consigliere istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni e queste precisavano come in atti, e visto l'art. 350 bis c.p.c., disponeva la discussione orale della causa e fissava l'udienza collegiale il 19.06.2025 assegnando alle parti termine fino al 30.06.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
Alla predetta udienza le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti;
la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva delibata nella camera di consiglio del 2 luglio
2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello – intitolato “Errore sulla ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro tra e , con conseguente violazione ed errata applicazione Pt_1 CP_2 dell'art. 2043 e 1227 comma 1 c.c., nonché degli artt. 115, 116 c.p.c., 2727, 2729 c.c., 40 e 41 c.p., 141
e 145 c.d.s.” – gli appellanti denunciano l'errata ripartizione della responsabilità tra i due conducenti e nella causazione del sinistro stradale: invero, sulla base delle risultanze della ctu è CP_2 Pt_1 emerso che “Il sinistro viene originato dal conducente della MERCEDES, il Controparte_2 quale opera manovra di immissione con svolta a sinistra senza concedere la precedenza all'AUDI A6 condotta dall'attore.
- Il conducente dell'AUDI A6, , con la sua condotta in eccesso di velocità ha Parte_1 concorso causalmente al determinismo dell'evento: la simulazione svolta indica, infatti, che, se al momento della percezione del pericolo egli avesse condotto il proprio mezzo a velocità non superiore pagina 10 di 22 al limite vigente, avrebbe potuto, con una pronta reazione, arrestare tempestivamente il proprio mezzo.
Esposto quanto sopra, lo scrivente si rimette alle valutazioni in diritto del Giudice relativamente all'assegnazione delle quote di responsabilità” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 19-20); ebbene sostengono che la sentenza del Tribunale di Milano è meritevole di riforma, sotto tale profilo, per le seguenti ragioni:
- il violava una norma rigida – l'art. 145 c.d.s. - che impone, nelle intersezioni, di dare CP_2 la precedenza ai veicoli che provengono da destra e da sinistra e richiede che il sopravvenire dell'altro utente possa essere osservato e previsto;
- il sbucava dalla strada laterale alla velocità – non prudenziale – di 10-15 km/h, di CP_2 talché violava anche il disposto di cui all'art. 141 c.d.s;
- la condotta di ha originato la situazione di estremo pericolo (priorità della violazione CP_2 colposa), svoltando a sinistra dalla laterale (quindi avvicinandosi all'Audi A6) senza concedere la dovuta precedenza al veicolo proveniente dalla sua destra;
- è pur vero che il procedeva ad una velocità superiore ai 50km/h ma, nonostante ciò, è Pt_1 stato dimostrato come abbia messo in atto una manovra di emergenza, spostandosi verso sinistra, limitando in danni patiti;
- inoltre, a differenza di quanto sottinteso dal Tribunale, il ctu non ha sostenuto che, laddove, il avesse rispettato il limite di velocità, il sinistro non sarebbe mai avvenuto, viceversa, il Pt_1 consulente tecnico ha affermato che “se avesse proceduto a 50 km/h e avesse Pt_1 prontamente frenato, allora il sinistro si sarebbe evitato” (cfr. atto di citazione in appello, p.
23): infatti, “se avesse tenuto una velocità entro i limiti, per evitare il sinistro sarebbe Pt_1 comunque stato costretto ad operare una frenata di emergenza, causata dall'immissione improvvisa di . Questo significa che l'immissione (ndr del ) fu comunque CP_2 CP_2 imprudente e pericolosa, indipendentemente dalla condotta del conducente favorito” (cfr. atto di citazione in appello, p. 24).
Quindi, in ragione delle considerazioni che precedono, gli appellanti chiedono che la Corte ridetermini le colpe, nella diversa misura del 70 % a carico di e del 30 % a carico di CP_2 Pt_1
Con il secondo motivo di appello – intitolato “Violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., violazione del principio di integralità e adeguatezza del risarcimento del danno non patrimoniale, violazione dei principi giurisprudenziali sulla personalizzazione del danno, violazione dell'art. 115, 116 c.p.c., 2727
e ss. c.c., motivazione apparente” – gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, della personalizzazione del danno non patrimoniale a favore del posto Pt_1
pagina 11 di 22 che quest'ultima rappresenta “l'operazione consistente nel comparare il concreto evento biologico, con il quadro completo delle funzioni vitali cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, ed evitare che danni dagli effetti diversi siano risarciti in modo identico” (cfr. atto di citazione in appello, p. 26), il Tribunale non ha colto i seguenti profili:
- il aveva un profilo “pubblico” ed era noto nel mondo dello spettacolo, sia come Pt_1 musicista, sia come compositore di canzoni. Prima del sinistro, ha partecipato a gare canore televisive, anche in prima serata, condotte da presentatori famosi ( ed ha Persona_4 organizzato matrimoni e feste per conto di personaggi dello spettacolo (tra i quali CP_6
) ed intrattenimenti in zone turistiche.
[...] Persona_1 Persona_3
- a seguito del sinistro, il ha subìto un rilevante danno al proprio aspetto fisico (in Pt_1 particolare al viso, presenza di cicatrici): e tale danno ai è estrinsecato alla rinuncia e alla diminuzione di un'attività artistica e creativa, anche remunerativa, non meno importante di un'attività sportiva (cui la giurisprudenza accorda spesso rilevanza), e ha profondamente mutato in pejus la vita e le abitudini dell'appellante.
- il Tribunale ha, pertanto, errato ritenendo le allegazioni dedotte non circostanziate e inidonee a rendere “più grave” il danno patito dall'odierno appellante, anche perché non ha ammesso le prove orali che avrebbero consentito di dimostrare pienamente la particolare e peculiare incidenza delle lesioni subite, sulla persona del Pt_1
Con il terzo motivo di appello – intitolato “Errore di fatto e di diritto in ordine all'applicazione dell'art. 2055 c. 2 c.c., in relazione all'art. 1299 c.c., circa l'accoglimento della domanda
“riconvenzionale” di “manleva” di nei confronti dell'altro conducente per il danno CP_1 Pt_1 patito dalla trasportata” – gli appellanti si dolgono dell'accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di invero: CP_1 Pt_1
- il Tribunale ha errato nel statuire che “Quanto alla domanda di manleva avanzata in via riconvenzionale da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 tenuto conto che non è necessaria alcuna integrazione del contraddittorio quando la domanda
è proposta nei confronti del conducente responsabile, considerato il concorso di colpa nella misura del 50% nella causazione del sinistro, deve essere condannato a Parte_1 tenere indenne nei limiti del 50%, del pagamento delle Controparte_1 somme che è tenuta a corrispondere ad Controparte_1 Parte_2 in base alla presente pronuncia” (cfr. atto di citazione in appello, p. 32): infatti, non si può
pagina 12 di 22 parlare di manleva poiché tra l'appellante ed la non vi è un rapporto di natura CP_1 contrattuale;
- non può neppure essere accolta la tesi del “diritto di regresso” poiché, ai fini del regresso medesimo è necessario che il coobbligato solidale abbia preventivamente estinto la relativa obbligazione;
- inoltre, l'accoglimento della domanda riconvenzionale porterebbe ad un paradosso logico: “il primo Giudice ha condannato a tener indenne di quanto questa è stata Pt_1 CP_1 dichiarata tenuta a pagare alla trasportata, già detratta, dal risarcimento dovuto da , CP_1 pari ad € 264.042,71, la somma di € 150.000,00, acconto corrisposto dalla compagnia assicuratrice del ( ), essendo ovviamente coperto anche tale veicolo per la Pt_1 CP_3
R.c.a. Dunque, il signor tramite il proprio assicuratore (Audi A6), ha già Pt_1 CP_3 pagato alla trasportata ben €150.000,00, pari a circa il 57% del totale. Ciò nonostante, secondo il primo Giudice, l'appellante dovrebbe essere tenuto, di tasca propria (in Pt_1 spregio al principio dell'obbligatorietà della RCA), a pagare anche il 50% di € 114.042,71
(vale a dire della differenza tra € 264.042,71 ed € 150.000,00), cioè a “tenere indenne”
della metà della quota cui è stata condannata, già detratti € 150.000,00… (!). Anche CP_1 nella prospettiva del Giudice, quindi, la soluzione esposta in sentenza è illogica. Infatti, c'è una obbligazione solidale dal lato passivo, che, secondo il Giudice, è da suddividersi al 50% in capo a e al 50% in capo a . Dunque, per semplificare, vi è da un lato quello Pt_1 CP_2 che chiameremo gruppo "A" composto da conducente – proprietario Pt_1 [...]
- assicuratore del vettore (Audi A6) e dall'altro il gruppo "B" Parte_3 CP_3 composto da conducente-proprietario - assicuratore del mezzo investitore CP_2 [...]
Premesso, per l'appunto, che il Tribunale ritiene che vi sia una pari Controparte_7 concorsualità tra i due veicoli, quando un qualsiasi membro del gruppo "A" ha pagato il 57% del danno totale (€ 150.000,00), i membri del gruppo "B" sono tenuti a pagare il 43% del danno rimanente al danneggiato e rimangono esposti, ex art. 2055 II c. c.c., al regresso per il restante 7%, che il soggetto solvente del gruppo "A" ha pagato in eccesso rispetto alla propria responsabilità. Ciò nonostante, il primo Giudice ha calcolato il totale del danno della terza trasportata, ha detratto quanto già pagato dal (gruppo A), ha condannato CP_3 CP_1
(gruppo B) a pagare il residuo alla trasportata e condannato (gruppo A) a “tenere Pt_1 indenne” (gruppo B) del 50% di quanto da quest'ultima dovuto alla trasportata. CP_1
Quindi, in sostanza, il gruppo A, oltre ad aver già corrisposto spontaneamente il 57% del totale, in forza dell'errata sentenza impugnata, dovrebbe pagare la metà della quota residua pagina 13 di 22 (43%) del gruppo B alla trasportata e quindi un ulteriore 21,5% del totale. In forza dell'impugnata sentenza, in capo al gruppo A grava, erroneamente, il 78,5% del totale, a fronte di una dichiarata corresponsabilità del 50%. Non vi è chi non veda il gravissimo errore, logico prima ancora che giuridico, in cui è incorso il Tribunale” (cfr. atto di citazione in appello, pp.
34-35).
Con il quarto motivo di appello – intitolato “Errore nella compensazione delle spese di lite ex art. 92
c.p.c. e sulla condanna solidale delle parti alle spese di TU espletate, motivazione apparente” – gli appellanti si lamentano della ingiusta compensazione integrale delle spese di lite. Il Tribunale ha errato perché non ha considerato la diversa posizione processuale degli appellanti, ed in particolare il fatto che, comunque, è risultata totalmente vittoriosa, anche rispetto alle infondate eccezioni di Parte_2
e, parimenti, anche è risultata parzialmente vittoriosa. CP_1 Parte_3
Gli appellanti chiedono, quindi, in riforma, la condanna e di Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, di TU e di TP (anche ex CP_2 art. 336 c.p.c.), tenuto conto che sono tre soggetti e che hanno posizione tra loro distinte ed autonome, per cui deve essere riconosciuta anche la maggiorazione di cui all'art. dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m.
10.3.2014 n. 55.
Opinione della Corte
L'appello è parzialmente da accogliere per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di appello è fondato: gli appellanti ritengono che il Tribunale abbia errato nel determinare le rispettive colpe – del e del – nella misura paritaria del 50 %: “ne Pt_1 CP_2 consegue che in relazione alla causazione dell'incidente appare sussistere un concorso di colpa di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, nella misura del 50%” (cfr. sentenza di primo grado, p. 13).
Ritiene la Corte che tale censura sia condivisibile non potendosi considerare paritario il profilo di colpa perché come da ultimo evidenziato dalla Suprema Corte (vedi cass 1992/2024) in tema di circolazione stradale, “l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché
l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve pagina 14 di 22 essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione”
Nel caso di specie, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio è stato accertato come il sinistro sia stato provocato dal il quale, nell'ambito di una manovra di svolta a sinistra, non CP_2 ha concesso la precedenza al Pt_1
- il nella guida del proprio mezzo procedeva ad una velocità superiore al limite legale Pt_1 stabilito (a fronte di un limite di 50 km/h, la vettura procedeva ad una velocità di circa 68 km/h);
- a causa della sua condotta, il ha causalmente concorso alla produzione del danno: “la Pt_1 simulazione svolta indica, infatti, che se al momento della percezione del pericolo egli avesse condotto il proprio mezzo a velocità non superiore al limite vigente, avrebbe potuto, con una pronta reazione, arrestare tempestivamente il proprio mezzo” (cfr. ctu, p. 26);
- è stato accertato come il abbia comunque posto in essere manovre per evitare il Pt_1 verificarsi del sinistro.
Posto ciò, è possibile di conseguenza affermare quanto segue:
- sia il sia il , hanno violato la normativa in tema di circolazione dei veicoli, Pt_1 CP_2 rispettivamente l'art. 141 c.d.s. e l'art. 145 c.d.s.;
- il mancato rispetto della regola del “dare precedenza” ha avuto indubbiamente un peso specifico maggiore nella dinamica del sinistro in quanto “è certamente vero che se il avesse CP_2 rispettato l'obbligo di dare precedenza al veicolo favorito (la Mercedes condotta dal , Pt_1
l'incidente non si sarebbe 'MAI' verificato” (cfr. ctu, p. 29);
- a differenza del comportamento posto in essere dal , “E' dunque fuor di dubbio che la CP_2 velocità tenuta dal in largo eccesso del limite vigente, da sola non sarebbe stata Pt_1 sufficiente a determinare l'evento dannoso” (cfr. ctu, p. 29): pare oltremodo evidente, quindi, come il superamento del limite di velocità abbia avuto – rispetto alla violazione dell'art. 145
c.d.s. – una incidenza minore nella produzione del danno;
invero, laddove il avesse Pt_1 condotto il proprio mezzo di guida ad una velocità sostenuta, non è vero che il sinistro non si sarebbe mai verificato (a differenza di quel che concerne la condotta del ), viceversa, CP_2 si sarebbe resa necessaria, in ogni caso, una “pronta reazione”.
Inoltre, l'accertamento in termini percentuali delle rispettive colpe nell'ambito della causazione del danno costituisce un procedimento logico (e non matematico) potendo l'organo giudicante altresì rilevare d'ufficio il concorso colposo del danneggiato purché risultino prospettati gli elementi di fatto sulla base dei quali rinvenire la responsabilità concorrente. pagina 15 di 22 In ogni caso, “la quantificazione in misura percentuale del contributo colposo della vittima alla causazione del danno è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 33771/2019).
Se, dunque, ai fini della riduzione del risarcimento e art. 1227 c.c. occorre l'accertamento del fatto che il danno-evento sia stato in parte causato dal fatto (colposo) del danneggiato, appare alla Corte evidente come il contributo causale apportato dal – nella produzione del danno – sia stato minore Pt_1 rispetto a quello apportato dal;
in altri termini, laddove, quest'ultimo avesse tenuto una CP_2 condotta diligente non si sarebbe mai verificato, di sicuro, nessun sinistro, lo stesso non può dirsi per il comportamento posto in essere dal medesimo;
risulta oltremodo evidente come il Pt_1 CP_2 abbia fornito un maggiore contributo eziologico nella causazione del danno.
In ragione di tutto quanto esposto, deve essere accolto il primo motivo di gravame ed in riforma la responsabilità deve essere diversamente distribuita nella misura del 30% di colpa a carico del Pt_1
E del 70% a carico del . CP_2
Il secondo motivo di appello è, invece, infondato: gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale, nel liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale a favore del abbia escluso la Pt_1
“personalizzazione”; sostengono che in tal modo il giudice di prime cure avrebbe violato il principio dell'integralità del risarcimento.
Invero, una lesione al bene salute può avere svariate conseguenze dannose, tutte inquadrabili in due macro-categorie:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità;
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Ebbene, tanto le prime quanto le seconde costituiscono un danno non patrimoniale, tuttavia, mentre la liquidazione delle prime vuole la mera dimostrazione della situazione di invalidità, le seconde, invece, esigono la prova concreta dell'effettivo e maggiore pregiudizio sofferto.
Da ciò ne deriva che le conseguenze della menomazione generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale;
viceversa, le conseguenze giustificate dalla particolarità del caso concreto giustificano a loro volta un aumento del risarcimento.
In altri termini: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in pagina 16 di 22 presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento” (Cass.
Civ., Sez. III, n. 31681/2024).
Ebbene, il Collegio ritiene che il giudice di prime cure abbia fatto una corretta applicazione dei principi ermeneutici in tema di personalizzazione del danno:
- in primis, la produzione documentale degli appellanti (docc. 44-48 appellanti, fascicolo di primo grado), si rileva inidonea a provare quelle circostanze specifiche ed eccezionali le quali rendano il danno in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; invero, tali documenti attestano meramente il fatto che il svolge l'attività professionale di musicista;
Pt_1
- in secondo luogo, non può condividersi l'affermazione secondo cui il danneggiato sarebbe un personaggio noto nel mondo dello spettacolo per la semplice partecipazione a gare canore televisive (le quali, com'è risaputo, vedono la partecipazione di un'ampia generalità di persone)
o per il semplice fatto che svolga attività di intrattenimento in festività e celebrazioni di vario genere;
- è del tutto illogico sostenere che la cicatrice – causata dal sinistro stradale – abbia stricto sensu inciso sull'attività di musicista del danneggiato: invero, nella ctu medico legale è dato leggere come “L'eloquio e l'espressività non risultano danneggiati nell'articolazione del linguaggio e nella comunicazione” (ctu., p. 6): ebbene, non risulta che il danneggiato abbia subìto danni tali da danneggiare sensibilmente il proprio eloquio e – conseguenzialmente – la propria attività canora;
- sempre in sede di ctu è stato attestato come “Nel complesso si deve concludere che il Sig. abbia avuto uno sviluppo di sofferenza psicologica successiva al trauma improntato Pt_1 ad un vigore e una energia psichica vitale per cui, dopo alcuni mesi in cui ha avvertito ansia e difficoltà di adattamento secondarie e connesse al danno fisico, si è assistito ad una ripresa delle funzioni con ritorno alla propria vita antecedente al trauma, buona ripresa del lavoro e recupero della soddisfacente attività hobbistica e semi-professionale di musicista” (ctu, pp. 6-
7): lo stesso consulente tecnico, quindi, conferma come sia errata l'asserzione degli appellanti secondo cui l'alterazione del proprio aspetto fisico avrebbe gravemente inciso sull'attività professionale del Pt_1
- e ancora, la tesi della difesa appellante risulta sconfessata dallo stesso danneggiato, in quanto questi ha affermato come abbia ripreso la propria attività musicale senza particolari problemi: pagina 17 di 22 “la stessa parte attorea ha allegato nell'atto di citazione di avere Parte_1
“ripreso i contatti con il mondo dello spettacolo” ed ha confermato in sede di ctu di avere
“ripreso lo stesso lavoro di prima ivi compreso quello di organizzatore di eventi” (cfr. sentenza di primo grado, p. 14);
- per quel che concerne l'assunzione delle prove orali: premesso che la prova orale – a differenza di quanto è previsto nel procedimento penale – rappresenta nel procedimento civile l'extrema ratio, poiché trattasi di un processo essenzialmente e naturalmente di natura cartolare (del resto dalla lettura delle norme codicistiche in tema di prova testimoniale, si evince chiaramente come l'ordinamento abbia un atteggiamento di sfavore nei confronti delle prove orali stesse), sono, in ogni caso, corrette le statuizioni del giudice di prime cure sul punto “essendo i dedotti capitoli di prova relativi a circostanze di carattere generico e valutativo, ovvero di carattere documentale” (cfr. sentenza di primo grado, p. 11). Inoltre, occorre mettere in evidenza come l'eventuale assunzione delle prove testimoniali si rivelerebbe del tutto inutile nonché superflua alla luce di tutto quanto testè esposto.
Il terzo motivo di appello è fondato: ha domandato in via riconvenzionale che il la CP_1 Pt_1 tenesse indenne – in virtù di una asserita manleva – dall'obbligazione risarcitoria dovuta alla;
il Pt_2
Tribunale, sul punto, ha così statuito: “Quanto alla domanda di manleva avanzata in via riconvenzionale da nei confronti di tenuto Controparte_1 Parte_1 conto che non è necessaria alcuna integrazione del contraddittorio quando la domanda è proposta nei confronti del conducente responsabile, considerato il concorso di colpa nella misura del 50% nella causazione del sinistro, deve essere condannato a tenere indenne Parte_1 [...] nei limiti del 50%, del pagamento delle somme che Controparte_1 [...]
è tenuta a corrispondere ad in base alla presente Controparte_1 Parte_2 pronuncia” (cfr. sentenza di primo grado, p. 19).
Posto che non ricorrono i presupposti di una ipotetica manleva, l'appellata sostiene che “Del tutto corretta risulta quindi la statuizione del primo Giudice laddove, a fronte dell'accoglimento della domanda risarcitoria svolta dalla trasportata per l'intero danno ex artt. 2054 e 2055 c.c. nei Pt_2 confronti di un solo condebitore solidale ex delicto e del suo assicuratore CP_2 [...]
ha accolto anche la domanda di manleva e regresso svolta da quest'ultima nei confronti CP_1 dell'altro condebitore solidale per quanto dovesse corrispondere in eccesso alla quota di Pt_1 corresponsabilità gravante sul proprio assicurato” (cfr. costituzione in risposta, p. 16): orbene, la premessa iure del ragionamento dell'appellata è che l'azione di rivalsa derivante da una manleva sia pagina 18 di 22 riconducibile al genus dell'azione di regresso, ma così non è; premesso che tali due strumenti non sono azioni di carattere generale, e assunto che l'unico punto di contatto tra le due fattispecie sia una certa polisemia e una finalità lato sensu recuperatoria, il diritto di rivalsa può derivare – in siffatti casi – per l'appunto, da un patto di manleva, ossia un contratto atipico, da cui scaturisce l'obbligo del mallevatore di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale, in altri termini, il diritto di rivalsa è il diritto tramite il quale il soggetto passivo che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su un altro soggetto non legato da vincolo di solidarietà.
Viceversa, il regresso è uno strumento utilizzabile dal solvens in chiave recuperatoria nell'ambito di una situazione tipicamente di solidarietà passiva (ex art. 2055 c.c. o ex art. 1299 c.c.): lo stesso art. 2055 co. 2 c.c. dispone come nei rapporti interni tra corresponsabili il costo del danno vada ripartito in relazione alla gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate.
Tuttavia, è errata in iure l'affermazione degli appellanti secondo cui “L'azione di regresso, a differenza di quella di manleva, presuppone l'avvenuto pagamento dell'intero danno, da parte di uno dei coobbligati, al terzo danneggiato” (cfr. atto di citazione in appello, p. 33): invero, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto la possibilità di un c.d. regresso anticipato, cioè antecedete al valido pagamento dell'intero da parte del coobbligato solidale;
non solo tale azione non è espressamente vietata dall'ordinamento, ma anzi – anche in virtù del principio costituzionale della ragionevole durata del processo – risponde ad una esigenza di economia processuale. Ovviamente, colui che ha esercitato il regresso anticipato potrà recuperare la quota riconosciutagli solo dopo l'avvenuto pagamento dell'intero: “Questa Corte, infatti, ha più volte riconosciuto, con un orientamento ormai consolidato: A) che non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori;
il quale pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quell'azione sfoci nella condanna del convenuto. B) che risponde infatti all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato – che ha convenuto uno solo dei danneggianti – possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti, chiamato in causa dal convenuto principale, anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate (Cass., 9 marzo 1988, n. 2364; sostanzialmente nello stesso senso Cass., 29 agosto
1987, n. 7118; 9 febbraio 1980, n. 922); C) che in tal caso la sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso, è opportuno aggiungere, è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato, solo dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito;
L'estinzione dell'intera obbligazione funziona pagina 19 di 22 quindi pur sempre come condizione, non più dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro coobbligato” (Cass. Civ., Sez. I, n. 13087/2010).
Fatta questa breve disamina, pare oltremodo evidente come fin dal primo grado di giudizio l'appellata non abbia mai esercitato alcuna azione di regresso chiedendo, invece, “In via ulteriormente subordinata CONDANNARE e in via tra loro solidale e/o alternativa a Parte_1 CP_3 tenere manlevata ed indenne la dalle domande proposte dall'attrice Controparte_1 Parte_2
ed a rifonderla di quanto per qualsiasi titolo fosse costretta a versare all'attrice per la quota di
[...] responsabilità riferibile a (cfr. comparsa di costituzione , pp. 38-39, Parte_1 CP_1 fascicolo di primo grado). Già di per sé, ciò comporterebbe il rigetto della domanda riconvenzionale poiché nessun diritto di rivalsa può essere fatto valere (in quanto non vi è nessun patto di manleva) e nessuna azione di regresso è stata mai esercitata.
Ma vi è di più. La domanda si rivela infondata anche per ragioni di ordine sostanziale: invero, è stato accertato come la (la terza trasportata) abbia ricevuto la somma di €150.000,00 (doc. n. 27 Pt_2 appellanti, fascicolo di primo grado) dalla compagnia assicurativa del ( ): quindi, Pt_1 CP_3 avendo già corrisposto il coobligato solidale il 57 % della somma risarcitoria, questi non può essere tenuto al pagamento di una somma ulteriore, diversamente opinando, infatti, si produrrebbe in capo all'appellata un arricchimento ingiustificato (situazione questa, com'è risaputo, non accettata dall'ordinamento vigente).
In riforma della pronuncia, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta da . CP_1
L'accoglimento del primo motivo comporta necessariamente una rideterminazione del quantum risarcitorio da riconoscere a favore del stante la minore percentuale di colpa addebitata, Pt_1 rideterminazione, tuttavia, che in virtù del rigetto del secondo motivo, deve essere fatta sulla base della medesima quantificazione operata dal Tribunale.
E allora, posta la sussistenza in capo al di un concorso di colpa nella causazione del danno Pt_1 pari al 30 % (e non, come statuito dal Tribunale del 50 %), dall'importo riconosciuto in favore di quest'ultimo – pari a € 284.027,68 – va effettuata la relativa detrazione, la quale porta alla liquidazione di una somma pari a € 198.819,37. È, quindi, evidente che l'importo già corrisposto dalla di CP_1
€172.580,00 non può considerarsi pienamente sattisafattivo, dovendo in via solidale la ed il CP_1
pagare la differenza secondo i criteri di calcolo indicati dal Tribunale per la che non CP_2 Pt_2 sono stati impugnati. Pertanto: “i valori di danno ed il versamento dell'acconto devono essere resi omogenei devalutando la somma complessiva alla data del 9/9/2017; gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma via via rivalutata dal 9/9/2017 alla data dell'ultimo acconto del 22.03.2019 (ndr. gli acconti sono stati tre tutti nello stesso meso di marzo 2019 e pagina 20 di 22 precisamente il 5.03.2019, 11.03.2019 e 22.03/2019, v. il documento n.24,25 e 26 delle produzioni degli appellanti); quindi deve essere detratto il singolo acconto e l'importo ottenuto dalla detrazione deve essere rivalutato dal 22/03/2019 fino alla data della liquidazione, con applicazione degli interessi compensativi nella misura sopra indicata sulla somma via via rivalutata;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
Il parziale accoglimento dell'appello comporta necessariamente una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado, con conseguente superamento ed assorbimento del quarto motivo di gravame.
Ritiene la Corte che il mancato accoglimento integrale delle domande proposte dagli appellanti, impone una parziale compensazione delle spese nella misura di nella misura di 1/3, dovendosi porre i restanti 2/3 a carico solidale degli appellati che sono comunque risultati maggiormente soccombenti La liquidazione delle suddette spese viene fatta ex D.M. 55/ 2014 e successive modifiche, tenuto conto gli importi medi per le cause di valore tra € 260.001,00 e € 520.000,00, con esclusione della fase di trattazione per il presente grado di giudizio. Deve poi essere riconosciuta la maggiorazione prevista ex art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 al 30% per entrambi i gradi tenuto conto delle modifiche apportate dagli artt.
2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 D.M. 13.8.2022, n. 147.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e contro
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
e , avverso la pronuncia n. 4936/2024 resa dal Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Milano, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma così provvede:
1. condanna gli appellati, in via solidale tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di €198.819,37, oltre accessori come indicati in motivazione, detratto
[...]
l'importo di €172.580,00, secondo i criteri indicati in motivazione;
2. rigetta la domanda riconvenzionale di manleva proposta dalla nei Controparte_1 confronti di Parte_1
3. Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4. condanna in via solidale la e e rimborsare a favore Controparte_1 Controparte_2 degli appellanti i 2/3 delle spese di lite di primo e secondo grado che liquida già in tale misura per il primo grado in complessivi €19.462,75 per spese (contributo unificato) ed onorario oltre iva (se dovuta), spese forfetarie al 15 % e cpa e per il presente grado in complessivi pagina 21 di 22 €13.350,65, per spese (contributo unificato) ed onorario oltre iva (se dovuta), spese forfetarie al
15 % e cpa , importi da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Impelluso dichiaratosi antistatario;
5. compensa tra le parti il restante terzo delle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio;
6. pone a carico solidale degli appellati i 2/3 delle spese di TU come liquidate dal Tribunale ed il restante terzo a carico solidale degli appellanti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 02.07.2025.
Il cons. est. Il presidente
RI RE BR BE EL
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