Articolo 1 della Legge 12 dicembre 1962, n. 1715
Versione
13 gennaio 1963
Art. 1. Articolo unico.

Il numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia e' elevato di uno, da nominarsi dall'Assemblea generale dei partecipanti presso la sede della Banca in Cagliari.
Al rinnovo dei consiglieri si provvede in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno.

Entrata in vigore il 13 gennaio 1963