Art. 1. Articolo unico.
Il numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia e' elevato di uno, da nominarsi dall'Assemblea generale dei partecipanti presso la sede della Banca in Cagliari.
Al rinnovo dei consiglieri si provvede in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno.
Il numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia e' elevato di uno, da nominarsi dall'Assemblea generale dei partecipanti presso la sede della Banca in Cagliari.
Al rinnovo dei consiglieri si provvede in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno.