CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 14064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14064 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18064 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da SS MO (C.F.: [...]) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Eugenio Scrocca (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. (C.F.: 00714540150), in persona del rappresen- tante per procura LO LL rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato MO Eroli (C.F.: RLE MSM 63L21 H501E) ITALFONDIARIO S.p.A. (C.F.: 00399750587), in persona del rappresentante per procura Antonio Cianchetti, quale rappresentante di CASTELLO FINANCE S.r.l. (C.F.: 04555440967) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati DE AR (C.F.: GRG BDT 57T21 Z614E) e GU AR (C.F.: [...]) -controricorrenti- nonché Civile Sent. Sez. 3 Num. 14064 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 22/05/2023 Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 10 CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. (C.F.: 06374460969), quale rappresentante di SAGRANTINO ITALY S.r.l. (C.F.: 05403940967), in persona del legale rappresentante pro tempore CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A., ora SA San- paolo S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A., ora SA NP S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappre- sentante pro tempore INTESA SANPAOLO S.p.A., già Banca Commerciale Ita- liana (C.F.: non indicato), in persona del legale rappre- sentante pro tempore EDILGEN S.r.l. in liquidazione (C.F.: non indicato), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6237/2021, pubblicata in data 13 aprile 2021 (che si assume notificata in data 23 aprile 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 aprile 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per la di- chiarazione di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Eugenio Scrocca, per il ricorrente;
l’avvocato Piero Frattarelli, per delega dell’avvocato MO Eroli, per la controricorrente DE SA NP Private Banking S.p.A.; l’avvocato Roberto Catalano, per delega degli avvocati GU e DE AR, per la controricorrente Castello Finance S.p.A.. Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 10 Fatti di causa La Banca Popolare di Novara e Verona S.c.r.l. (sulla base di un credito poi ceduto a Sagrantino Italy S.r.l., che è intervenuta nel processo a mezzo della mandataria Cerved Credit Manage- ment S.p.A.) ha pignorato, nell’anno 2000, un compendio im- mobiliare in Roma, di proprietà di Edilgen S.r.l., sulla base di un’ipoteca per credito fondiario iscritta nel 1990. A quella ori- ginaria, sono state poi riunite altre procedure esecutive succes- sivamente promosse sui medesimi beni da altri creditori;
sono altresì intervenuti ulteriori creditori, tra i quali la Banca Fideu- ram S.p.A. (oggi DE – SA NP Private Banking S.p.A.), titolare di ipoteca sull’immobile pignorato. È intervenuto nel processo esecutivo anche MO SI, quale erede di RO SI, che si era reso acquirente dell’immobile pignorato sulla base di un atto trascritto dopo il pignoramento (nel 2002), il quale faceva peraltro seguito ad un contratto preliminare di vendita trascritto anteriormente (nel 1999), proponendo opposizione, sulla base dell’assunto che le somme incassate dalla locazione dell’immobile pignorato erano sufficienti al pagamento dei creditori aventi effettivo diritto a soddisfarsi su detto immobile. La vendita è stata quindi sospesa dal giudice dell’esecuzione, con immediato avvio della fase di distribuzione delle somme disponibili, nel corso della quale sono sorte contestazioni, che hanno dato luogo ad opposizioni distri- butive, anche ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Nelle more, nell’anno 2012, Castello Finance S.p.A. (rappresen- tata da Italfondiario S.p.A.) ha pignorato, direttamente in danno di MO SI, il medesimo compendio immobiliare già pignorato in danno di Edilgen S.r.l.. In questa seconda pro- cedura esecutiva sono intervenuti anche Banca DE S.p.A. e l’agente della riscossione. Le due procedure esecutive aventi ad oggetto il medesimo im- mobile sono state riunite, nell’anno 2015, con provvedimento Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 10 del giudice dell’esecuzione del quale il debitore SI ha inutil- mente chiesto la revoca. Successivamente, nel 2017, il giudice dell’esecuzione ha dispo- sto la vendita dell’immobile pignorato ed il SI ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., av- verso l’ordinanza di vendita. Tale opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. Ricorre il SI, sulla base di quattro motivi. Resistono, con distinti controricorsi, DE – SA San- paolo Private Banking S.p.A. e Italfondiario S.p.A., in rappre- sentanza di Castello Finance S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione o falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi;
violazione o falsa appli- cazione degli artt. 504, 561, 524 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». Con il secondo motivo si denunzia «violazione o falsa applica- zione degli artt. 569, 561, 524, 156, 159, secondo comma c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono essere, quindi, esaminati congiunta- mente. Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento del 2015 di riunione delle due procedure esecutive promosse per l’espro- priazione del medesimo immobile, nel 2000 contro la Edilgen S.r.l. e nel 2012 direttamente contro di lui. Sostiene che, da tale (pretesa) illegittimità, deriverebbe altresì l’illegittimità della successiva ordinanza di vendita dell’immobile pignorato, pronunciata dal giudice dell’esecuzione nel 2017. Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 10 I motivi di ricorso in esame sono inammissibili, prima ancora che manifestamente infondati. Anche a voler ritenere che il provvedimento di riunione delle due procedure esecutive successivamente promosse per l’espropriazione del medesimo immobile sia direttamente lesivo degli interessi del debitore e, come tale, effettivamente da lui contestabile, diversamente da quanto affermato dal tribunale nella sentenza impugnata (che lo ha invece ritenuto meramente ordinatorio e, come tale, di per sé non impugnabile), sarebbe di certo inammissibile, oltre che manifestamente infondata, la presente opposizione, proposta avverso il successivo provvedi- mento che ha disposto la vendita del bene immobile pignorato, per le ragioni di seguito esposte. 1.1 In primo luogo, va considerato che, delle due, l’una: a) se il provvedimento di riunione delle due procedure esecutive non potesse ritenersi di per sé impugnabile, in quanto mera- mente ordinatorio e quindi non direttamente lesivo di alcun in- teresse del debitore, come affermato dal tribunale, allora sa- rebbe certamente a sua volta inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso la successiva ordinanza che ha disposto la vendita dell’immobile pignorato, senza l’allegazione di vizi specifici di tale ordinanza, solo sulla base della contesta- zione della legittimità della riunione delle procedure, la quale non si pone in rapporto di presupposizione diretta e necessaria rispetto alla vendita, potendo quest’ultima essere disposta an- che autonomamente, in relazione a ciascuna procedura esecu- tiva (come meglio sarà chiarito anche in prosieguo); b) in caso contrario, il provvedimento che ha disposto la riu- nione delle procedure avrebbe dovuto essere impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art 617 c.p.c., entro venti giorni dal momento in cui il debitore ricorrente ne aveva avuto legale conoscenza (momento da fare risalire al più tardi al 1° luglio 2015, data in cui egli aveva presentato al giudice Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 10 dell’esecuzione una istanza di revoca di detto provvedimento, come egli stesso afferma nel ricorso, a pag. 8), con la conse- guenza che, in mancanza, anche l’eventuale (pretesa, ma in realtà insussistente, come meglio sarà chiarito in prosieguo) il- legittimità di detto provvedimento sarebbe rimasta comunque sanata e non potrebbe di certo ritenersi ammissibile l’opposi- zione proposta circa due anni dopo, avverso l’ordinanza di ven- dita dell’immobile pignorato, sull’assunto dell’illegittimità del precedente provvedimento non opposto nei termini. 1.2 D’altra parte, anche a prescindere dalla legittimità del prov- vedimento di riunione delle due successive procedure esecutive e dalla sua eventuale sanatoria per la mancata proposizione dell’opposizione avverso lo stesso nel termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., l’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato resterebbe di per sé legittima, in quanto la sua emissione, come del resto correttamente rilevato dal tribunale nella sentenza im- pugnata, si giustifica anche solo in ragione delle pretese esecu- tive avanzate dai creditori muniti di titolo esecutivo nei con- fronti del SI nella seconda procedura esecutiva. È, infatti, manifestamente infondato l’assunto del ricorrente (davvero singolare e certamente privo di una qualsiasi ragione- vole ed apprezzabile base logica e giuridica) secondo il quale la mera circostanza di fatto che la vendita dell’immobile assogget- tato ad espropriazione dai suoi creditori sia stata disposta dopo la riunione della relativa procedura esecutiva con quella prece- dentemente instaurata, in cui detto immobile era stato pigno- rato in danno della società che ne era allora proprietaria, de- terminerebbe di per sé l’illegittimità del relativo provvedimento. La vendita dell’immobile pignorato trova adeguato e sufficiente fondamento processuale anche solo sulla base della “domanda” di tutela esecutiva avanzata dai creditori muniti di idoneo titolo esecutivo nella seconda espropriazione, cioè a prescindere da ogni questione sulla validità e sulla persistenza degli effetti del Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 10 primo pignoramento: ne consegue che la legittimità del prov- vedimento di riunione delle due successive procedure esecutive è del tutto priva di rilievo rispetto alla legittimità dell’ordinanza di vendita opposta nel presente giudizio. 1.3 In ogni caso, sul piano processuale (lo si rileva soprattutto a fini di completezza espositiva, essendo di per sé assorbenti i rilievi fin qui formulati), non può sussistere alcun dubbio non solo sulla legittimità, ma, ancor più radicalmente, sulla dovero- sità del provvedimento di riunione delle due procedure esecu- tive promosse per l’espropriazione del medesimo immobile, ai sensi degli artt. 561 e 524 c.p.c., nonostante la prima di esse fosse ormai pervenuta alla fase distributiva (senza peraltro che fosse stato venduto l’immobile pignorato), dal momento che non è in nessun caso ammissibile che siano mantenuti separati due o più distinti procedimenti esecutivi di espropriazione aventi ad oggetto i medesimi beni e dovendo, del resto, essere risolta in sede di distribuzione, nel contraddittorio con i debitori, ogni questione in ordine alla spettanza ai vari creditori proce- denti ed intervenuti del ricavato dalla vendita (e, per quanto possa avere rilievo, anche dei frutti del bene pignorato), se del caso identificate le differenti masse attive su cui dovrà avvenire la loro soddisfazione, a garanzia della corretta imputazione del riparto a farsi alle ragioni di credito legittimamente concorrenti in ciascuna procedura. 2. Con il terzo motivo si denunzia «violazione o falsa applica- zione degli artt. 617, 504 e 569 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia «nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su specifica eccezione di parte». Il terzo e il quarto motivo sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 10 Essi sono inammissibili, ovvero, comunque, restano assorbiti in virtù di quanto già esposto in relazione ai primi due motivi. Le questioni poste con i motivi di ricorso in esame riguardano, nella sostanza, la validità, l’efficacia e l’opponibilità al ricorrente MO SI dell’ipoteca iscritta dalla Banca DE S.p.A. (oggi DE – SA NP Private Banking S.p.A.) sull’immobile pignorato anteriormente alla trascrizione del con- tratto preliminare di vendita di tale immobile al dante causa dello stesso SI. Di tale iscrizione ipotecaria il ricorrente contesta sia la rile- vanza, con riguardo alla prima procedura esecutiva (per essere stata in quest’ultima sospesa definitivamente la vendita sull’as- sunto della nullità di tale ipoteca, senza che fosse stata propo- sta opposizione avverso il relativo provvedimento), sia la vali- dità, sia l’efficacia della relativa rinnovazione nei propri con- fronti. 2.1 Le questioni relative alla rilevanza, all’efficacia, alla validità e all’opponibilità dell’iscrizione ipotecaria di cui risulta titolare la Banca DE S.p.A. (oggi DE – SA NP Private Banking S.p.A.), come pure della sua rinnovazione, po- ste con i motivi di ricorso in esame, non hanno alcun concreto rilievo ai fini dell’oggetto del presente giudizio, che riguarda esclusivamente la legittimità dell’ordinanza di vendita dell’im- mobile che è stato pignorato in danno di Edilgen S.r.l. nel 2000 e in danno di MO SI nel 2012. È sufficiente considerare, in proposito, che, come corretta- mente rilevato dallo stesso tribunale nella sentenza impugnata e come del resto già osservato nel precedente paragrafo (in relazione ai primi due motivi di ricorso), l’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato deve ritenersi di per sé legittima, a pre- scindere dal fondamento che potrebbe riconoscersi alle sud- dette questioni, in quanto la sua emissione si giustifica anche solo in ragione delle pretese esecutive avanzate dai creditori Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 10 muniti di adeguato titolo nei confronti del SI nella seconda procedura di espropriazione forzata, promossa nei suoi con- fronti. Né, in ricorso, sono adeguatamente prospettate ulteriori ragioni di rilevanza delle vicende della garanzia reale in esame nello sviluppo delle procedure esecutive. 2.2 È, comunque, opportuno aggiungere che, se non altro sulla base del contenuto dell’atto introduttivo dell’opposizione richia- mato nel ricorso e non potendo in questa sede rilevare o esa- minarsi alcun altro atto, deve senz’altro escludersi che le indi- cate questioni di rilevanza, validità, efficacia ed opponibilità dell’iscrizione ipotecaria (e della sua rinnovazione) di cui si di- scute siano state tempestivamente avanzate in quella sede quali autonome domande, unitamente alla contestazione della legittimità dell’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato: di conseguenza, sotto tale profilo, deve ritenersi altresì corretta la statuizione di inammissibilità delle relative istanze contenuta nella sentenza impugnata, per essere state queste ultime tar- divamente avanzate solo con la comparsa conclusionale. 2.3 Quanto sin qui osservato rende addirittura superfluo il ri- lievo che tutte le questioni in ordine al diritto di DE – SA NP Private Banking S.p.A. di partecipare alla di- stribuzione del ricavato dalla vendita dell’immobile pignorato e in ordine alla relativa collocazione, anche in virtù del diritto di garanzia vantato, ed anche nei rapporti con i creditori del SI, potendo e dovendo, come di norma, essere fatte valere esclusivamente in sede di riparto, di certo non possono incidere in alcun modo sulla legittimità del provvedimento che ha dispo- sto la vendita dell’immobile pignorato, dovendo quest’ultimo certamente essere liquidato, quanto meno al fine della soddi- sfazione dei creditori del SI. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 10 di 10 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
per questi motivi
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti, liqui- dandole, per ciascuna di esse, in complessivi € 8.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 10 CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. (C.F.: 06374460969), quale rappresentante di SAGRANTINO ITALY S.r.l. (C.F.: 05403940967), in persona del legale rappresentante pro tempore CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A., ora SA San- paolo S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A., ora SA NP S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappre- sentante pro tempore INTESA SANPAOLO S.p.A., già Banca Commerciale Ita- liana (C.F.: non indicato), in persona del legale rappre- sentante pro tempore EDILGEN S.r.l. in liquidazione (C.F.: non indicato), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6237/2021, pubblicata in data 13 aprile 2021 (che si assume notificata in data 23 aprile 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 aprile 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per la di- chiarazione di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Eugenio Scrocca, per il ricorrente;
l’avvocato Piero Frattarelli, per delega dell’avvocato MO Eroli, per la controricorrente DE SA NP Private Banking S.p.A.; l’avvocato Roberto Catalano, per delega degli avvocati GU e DE AR, per la controricorrente Castello Finance S.p.A.. Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 10 Fatti di causa La Banca Popolare di Novara e Verona S.c.r.l. (sulla base di un credito poi ceduto a Sagrantino Italy S.r.l., che è intervenuta nel processo a mezzo della mandataria Cerved Credit Manage- ment S.p.A.) ha pignorato, nell’anno 2000, un compendio im- mobiliare in Roma, di proprietà di Edilgen S.r.l., sulla base di un’ipoteca per credito fondiario iscritta nel 1990. A quella ori- ginaria, sono state poi riunite altre procedure esecutive succes- sivamente promosse sui medesimi beni da altri creditori;
sono altresì intervenuti ulteriori creditori, tra i quali la Banca Fideu- ram S.p.A. (oggi DE – SA NP Private Banking S.p.A.), titolare di ipoteca sull’immobile pignorato. È intervenuto nel processo esecutivo anche MO SI, quale erede di RO SI, che si era reso acquirente dell’immobile pignorato sulla base di un atto trascritto dopo il pignoramento (nel 2002), il quale faceva peraltro seguito ad un contratto preliminare di vendita trascritto anteriormente (nel 1999), proponendo opposizione, sulla base dell’assunto che le somme incassate dalla locazione dell’immobile pignorato erano sufficienti al pagamento dei creditori aventi effettivo diritto a soddisfarsi su detto immobile. La vendita è stata quindi sospesa dal giudice dell’esecuzione, con immediato avvio della fase di distribuzione delle somme disponibili, nel corso della quale sono sorte contestazioni, che hanno dato luogo ad opposizioni distri- butive, anche ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Nelle more, nell’anno 2012, Castello Finance S.p.A. (rappresen- tata da Italfondiario S.p.A.) ha pignorato, direttamente in danno di MO SI, il medesimo compendio immobiliare già pignorato in danno di Edilgen S.r.l.. In questa seconda pro- cedura esecutiva sono intervenuti anche Banca DE S.p.A. e l’agente della riscossione. Le due procedure esecutive aventi ad oggetto il medesimo im- mobile sono state riunite, nell’anno 2015, con provvedimento Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 10 del giudice dell’esecuzione del quale il debitore SI ha inutil- mente chiesto la revoca. Successivamente, nel 2017, il giudice dell’esecuzione ha dispo- sto la vendita dell’immobile pignorato ed il SI ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., av- verso l’ordinanza di vendita. Tale opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. Ricorre il SI, sulla base di quattro motivi. Resistono, con distinti controricorsi, DE – SA San- paolo Private Banking S.p.A. e Italfondiario S.p.A., in rappre- sentanza di Castello Finance S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione o falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi;
violazione o falsa appli- cazione degli artt. 504, 561, 524 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». Con il secondo motivo si denunzia «violazione o falsa applica- zione degli artt. 569, 561, 524, 156, 159, secondo comma c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono essere, quindi, esaminati congiunta- mente. Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento del 2015 di riunione delle due procedure esecutive promosse per l’espro- priazione del medesimo immobile, nel 2000 contro la Edilgen S.r.l. e nel 2012 direttamente contro di lui. Sostiene che, da tale (pretesa) illegittimità, deriverebbe altresì l’illegittimità della successiva ordinanza di vendita dell’immobile pignorato, pronunciata dal giudice dell’esecuzione nel 2017. Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 10 I motivi di ricorso in esame sono inammissibili, prima ancora che manifestamente infondati. Anche a voler ritenere che il provvedimento di riunione delle due procedure esecutive successivamente promosse per l’espropriazione del medesimo immobile sia direttamente lesivo degli interessi del debitore e, come tale, effettivamente da lui contestabile, diversamente da quanto affermato dal tribunale nella sentenza impugnata (che lo ha invece ritenuto meramente ordinatorio e, come tale, di per sé non impugnabile), sarebbe di certo inammissibile, oltre che manifestamente infondata, la presente opposizione, proposta avverso il successivo provvedi- mento che ha disposto la vendita del bene immobile pignorato, per le ragioni di seguito esposte. 1.1 In primo luogo, va considerato che, delle due, l’una: a) se il provvedimento di riunione delle due procedure esecutive non potesse ritenersi di per sé impugnabile, in quanto mera- mente ordinatorio e quindi non direttamente lesivo di alcun in- teresse del debitore, come affermato dal tribunale, allora sa- rebbe certamente a sua volta inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso la successiva ordinanza che ha disposto la vendita dell’immobile pignorato, senza l’allegazione di vizi specifici di tale ordinanza, solo sulla base della contesta- zione della legittimità della riunione delle procedure, la quale non si pone in rapporto di presupposizione diretta e necessaria rispetto alla vendita, potendo quest’ultima essere disposta an- che autonomamente, in relazione a ciascuna procedura esecu- tiva (come meglio sarà chiarito anche in prosieguo); b) in caso contrario, il provvedimento che ha disposto la riu- nione delle procedure avrebbe dovuto essere impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art 617 c.p.c., entro venti giorni dal momento in cui il debitore ricorrente ne aveva avuto legale conoscenza (momento da fare risalire al più tardi al 1° luglio 2015, data in cui egli aveva presentato al giudice Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 10 dell’esecuzione una istanza di revoca di detto provvedimento, come egli stesso afferma nel ricorso, a pag. 8), con la conse- guenza che, in mancanza, anche l’eventuale (pretesa, ma in realtà insussistente, come meglio sarà chiarito in prosieguo) il- legittimità di detto provvedimento sarebbe rimasta comunque sanata e non potrebbe di certo ritenersi ammissibile l’opposi- zione proposta circa due anni dopo, avverso l’ordinanza di ven- dita dell’immobile pignorato, sull’assunto dell’illegittimità del precedente provvedimento non opposto nei termini. 1.2 D’altra parte, anche a prescindere dalla legittimità del prov- vedimento di riunione delle due successive procedure esecutive e dalla sua eventuale sanatoria per la mancata proposizione dell’opposizione avverso lo stesso nel termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., l’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato resterebbe di per sé legittima, in quanto la sua emissione, come del resto correttamente rilevato dal tribunale nella sentenza im- pugnata, si giustifica anche solo in ragione delle pretese esecu- tive avanzate dai creditori muniti di titolo esecutivo nei con- fronti del SI nella seconda procedura esecutiva. È, infatti, manifestamente infondato l’assunto del ricorrente (davvero singolare e certamente privo di una qualsiasi ragione- vole ed apprezzabile base logica e giuridica) secondo il quale la mera circostanza di fatto che la vendita dell’immobile assogget- tato ad espropriazione dai suoi creditori sia stata disposta dopo la riunione della relativa procedura esecutiva con quella prece- dentemente instaurata, in cui detto immobile era stato pigno- rato in danno della società che ne era allora proprietaria, de- terminerebbe di per sé l’illegittimità del relativo provvedimento. La vendita dell’immobile pignorato trova adeguato e sufficiente fondamento processuale anche solo sulla base della “domanda” di tutela esecutiva avanzata dai creditori muniti di idoneo titolo esecutivo nella seconda espropriazione, cioè a prescindere da ogni questione sulla validità e sulla persistenza degli effetti del Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 10 primo pignoramento: ne consegue che la legittimità del prov- vedimento di riunione delle due successive procedure esecutive è del tutto priva di rilievo rispetto alla legittimità dell’ordinanza di vendita opposta nel presente giudizio. 1.3 In ogni caso, sul piano processuale (lo si rileva soprattutto a fini di completezza espositiva, essendo di per sé assorbenti i rilievi fin qui formulati), non può sussistere alcun dubbio non solo sulla legittimità, ma, ancor più radicalmente, sulla dovero- sità del provvedimento di riunione delle due procedure esecu- tive promosse per l’espropriazione del medesimo immobile, ai sensi degli artt. 561 e 524 c.p.c., nonostante la prima di esse fosse ormai pervenuta alla fase distributiva (senza peraltro che fosse stato venduto l’immobile pignorato), dal momento che non è in nessun caso ammissibile che siano mantenuti separati due o più distinti procedimenti esecutivi di espropriazione aventi ad oggetto i medesimi beni e dovendo, del resto, essere risolta in sede di distribuzione, nel contraddittorio con i debitori, ogni questione in ordine alla spettanza ai vari creditori proce- denti ed intervenuti del ricavato dalla vendita (e, per quanto possa avere rilievo, anche dei frutti del bene pignorato), se del caso identificate le differenti masse attive su cui dovrà avvenire la loro soddisfazione, a garanzia della corretta imputazione del riparto a farsi alle ragioni di credito legittimamente concorrenti in ciascuna procedura. 2. Con il terzo motivo si denunzia «violazione o falsa applica- zione degli artt. 617, 504 e 569 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia «nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su specifica eccezione di parte». Il terzo e il quarto motivo sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 10 Essi sono inammissibili, ovvero, comunque, restano assorbiti in virtù di quanto già esposto in relazione ai primi due motivi. Le questioni poste con i motivi di ricorso in esame riguardano, nella sostanza, la validità, l’efficacia e l’opponibilità al ricorrente MO SI dell’ipoteca iscritta dalla Banca DE S.p.A. (oggi DE – SA NP Private Banking S.p.A.) sull’immobile pignorato anteriormente alla trascrizione del con- tratto preliminare di vendita di tale immobile al dante causa dello stesso SI. Di tale iscrizione ipotecaria il ricorrente contesta sia la rile- vanza, con riguardo alla prima procedura esecutiva (per essere stata in quest’ultima sospesa definitivamente la vendita sull’as- sunto della nullità di tale ipoteca, senza che fosse stata propo- sta opposizione avverso il relativo provvedimento), sia la vali- dità, sia l’efficacia della relativa rinnovazione nei propri con- fronti. 2.1 Le questioni relative alla rilevanza, all’efficacia, alla validità e all’opponibilità dell’iscrizione ipotecaria di cui risulta titolare la Banca DE S.p.A. (oggi DE – SA NP Private Banking S.p.A.), come pure della sua rinnovazione, po- ste con i motivi di ricorso in esame, non hanno alcun concreto rilievo ai fini dell’oggetto del presente giudizio, che riguarda esclusivamente la legittimità dell’ordinanza di vendita dell’im- mobile che è stato pignorato in danno di Edilgen S.r.l. nel 2000 e in danno di MO SI nel 2012. È sufficiente considerare, in proposito, che, come corretta- mente rilevato dallo stesso tribunale nella sentenza impugnata e come del resto già osservato nel precedente paragrafo (in relazione ai primi due motivi di ricorso), l’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato deve ritenersi di per sé legittima, a pre- scindere dal fondamento che potrebbe riconoscersi alle sud- dette questioni, in quanto la sua emissione si giustifica anche solo in ragione delle pretese esecutive avanzate dai creditori Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 10 muniti di adeguato titolo nei confronti del SI nella seconda procedura di espropriazione forzata, promossa nei suoi con- fronti. Né, in ricorso, sono adeguatamente prospettate ulteriori ragioni di rilevanza delle vicende della garanzia reale in esame nello sviluppo delle procedure esecutive. 2.2 È, comunque, opportuno aggiungere che, se non altro sulla base del contenuto dell’atto introduttivo dell’opposizione richia- mato nel ricorso e non potendo in questa sede rilevare o esa- minarsi alcun altro atto, deve senz’altro escludersi che le indi- cate questioni di rilevanza, validità, efficacia ed opponibilità dell’iscrizione ipotecaria (e della sua rinnovazione) di cui si di- scute siano state tempestivamente avanzate in quella sede quali autonome domande, unitamente alla contestazione della legittimità dell’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato: di conseguenza, sotto tale profilo, deve ritenersi altresì corretta la statuizione di inammissibilità delle relative istanze contenuta nella sentenza impugnata, per essere state queste ultime tar- divamente avanzate solo con la comparsa conclusionale. 2.3 Quanto sin qui osservato rende addirittura superfluo il ri- lievo che tutte le questioni in ordine al diritto di DE – SA NP Private Banking S.p.A. di partecipare alla di- stribuzione del ricavato dalla vendita dell’immobile pignorato e in ordine alla relativa collocazione, anche in virtù del diritto di garanzia vantato, ed anche nei rapporti con i creditori del SI, potendo e dovendo, come di norma, essere fatte valere esclusivamente in sede di riparto, di certo non possono incidere in alcun modo sulla legittimità del provvedimento che ha dispo- sto la vendita dell’immobile pignorato, dovendo quest’ultimo certamente essere liquidato, quanto meno al fine della soddi- sfazione dei creditori del SI. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 18064/2021 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 10 di 10 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
per questi motivi
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti, liqui- dandole, per ciascuna di esse, in complessivi € 8.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-