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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
PO ZI ES, RE
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 239/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 530/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B03AE01122 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B03AE03046 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società holding portava in detrazione l'IVA su due immobili acquistati, ristrutturati e poi locati al rappresentante legale della società e ad una dipendente.
L'ufficio notificava avviso di accertamento contestando la detraibilità dell'IVA per la non inerenza del costo all'attività di impresa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società unipersonale Ricorrente_1 srl con attività principale di partecipazione-holding nell'anno 2017 acquistava due appartamenti per civile abitazione, provvedendo anche alla loro ristrutturazione con pagamenti fatti nell'anno 2017 e nell'anno 2018. Questi appartamenti venivano poi locati, l'uno all'unico socio e legale rappresentante della società Sig. Nominativo_1 e l'altro alla dipendente Nom_2.
La società portava in detrazione l'Iva pagata sia sul prezzo di acquisto sia sulle opere di ristrutturazione.
L'agenzia delle entrate riteneva che i costi dichiarati non erano inerenti all'attività di impresa svolta dalla holding perché quest'ultima si limitava solo a percepire gli utili di partecipazione ad altre società senza svolgere alcuna attività commerciale.Pertanto notificava due avvisi di accertamento (anni 2017 e 2018) per il recupero dell'Iva detratta.
La società impugnava gli avvisi di accertamento asserendo che il combinato disposto negli artt. 4 e 19bis 1 comma 1 lett. c) DPR 633/72 consentiva la detrazione dell'IVA, prima perché sussisteva il requisito soggettivo dell'attività di impresa (art. 4) e poi perché l'indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19bis 1 lett. i) DPR 633/72 non si applicava ai soggetti richiamati nell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'Ufficio si costituiva in giudizio richiamando le argomentazioni già spese con l'avviso di accertamento ed asseriva che la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19bis non si applicava poiché mancava il presupposto dell'esercizio di una attività di impresa in relazione agli immobili concessi in locazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado rigettava il ricorso ritenendo che le locazioni degli immobili al legale rappresentante della società unipersonale e alla dipendente non integrava nessuna attività di natura imprenditoriale e pertanto non era legittima la detrazione dell'IVA pagata.
La ricorrente impugnava la sentenza riproponendo in chiave impugnatoria gli stessi argomenti proposti nel giudizio di primo grado e cioè che la detrazione dell'IVA derivava dall'esercizio di una attività di impresa e dalla deroga prevista dall'art. 19bis 1 ultimo comma.Chiedeva l'integrale riforma della sentenza.
L'Ufficio controdeduceva come nel primo grado e chiedeva il rigetto dell'appello.
L'appello non è fondato
Deve essere richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte della quale vale la pena riportarne la motivazione espressa nella sentenza: “E' opportuno ricordare che, in tema di IVA, in base alla disciplina dettata dagli artt. 4, secondo comma, n. 1, e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ed anche alla luce della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE), mentre le cessioni di beni da parte di una società di capitali sono da considerare in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa, in ordine invece agli acquisti di beni, ed in generale alle operazioni passive, non è sufficiente, ai fini della detraibilità dell'imposta, che la qualità d'imprenditore societario risulti da elementi meramente formali, (quali l'iscrizione nel registro delle imprese e la titolarità della partita IVA), dovendosi altresì verificare in concreto l'inerenza e la strumentalità del bene acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata, che dovrà essere dimostrata dall'interessato (cfr. Cass. nn. 16853/2013, 16697/2013, 2362/2013, 16730/2007).
In particolare l'art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972, consente al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa e richiede, oltre alla qualità d'imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività: inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato.
Successivamente l'art. 19-bis 1 del DPR citato, tipizza una serie di fattispecie oggettive, relative a specifici beni e servizi, per le quali ricorre l'esclusione o la riduzione della detrazione, ed alla lett. i) prevede che non
è ammessa la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto, locazione, manutenzione , recupero o gestione di fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati.
Ciò premesso sul piano normativo, è opportuno nel ricordare che, in applicazione dell'art. 19, comma 1, del
DPR IVA, qualora la strumentalità non risulti immediatamente verificabile, l'intenzione del soggetto passivo di imposta di utilizzare il bene a fini aziendali deve essere confermata da elementi obiettivi che consentano in concreto di ritenere l'acquisto prodromico all'esercizio effettivo dell'attività di impresa (cfr. Cass. n.
25986/2014) e destinato, almeno in prospettiva, a procurargli un lucro (cfr. Cass. nn. 7344/2011,4157/2013,
1859/2014).
Dunque, riassumendo, l'imprenditore che intenda avvalersi della detrazione deve provare sulla scorta di elementi oggettivi, che l'operazione in concreto sia inerente all'esercizio effettivo dell'attività di impresa e sia destinata, almeno in prospettiva a procurargli un lucro.
Tale onere probatorio risulta vieppiù rafforzato laddove l'operazione, come nel caso di specie, consista nell'acquisto di un bene per il quale vige espressamente il regime dell'esclusione della detrazione (fabbricato ad uso abitativo) perché compiuto da parte di un'impresa che non esercita in via esclusiva o principale l'attività di costruzione di tale tipologia di fabbricati. In tal caso la prova, da fornirsi da parte del contribuente mediante elementi oggettivi, dovrà riguardare in concreto non solo l'inerenza, nei termini prima precisati, ma anche la effettiva riconduzione del bene (fabbricato ad uso abitativo) ad una categoria per la quale non vige l'esclusione della detrazione.
Si deve 'quindi affermare il seguente principio "In tema di I.V.A., l'art. 19-bis , primo comma, lett. i), del d.P.
R. 26 ottobre 1972 n. 633, esclude che l'imprenditore possa portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando l'operazione sia relativa a fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati;
ne consegue che, ove l'operazione non rientri nell'oggetto esclusivo o principale dell'attività, il compratore non ne dovrà dimostrare solo l'inerenza e la strumentalità in base a elementi oggettivi e in concreto, secondo la generale previsione di cui all'art. 19 del DPR n. 633/1972, ma dovrà dimostrare anche che il bene non rientra più nella categoria dei beni a destinazione abitativa, per i quali, in base ad un criterio legale oggettivo, è prevista l'esclusione della detrazione." (Vd. Cass. n. 6883/2016 in parte motiva, pag. 5
e 6 e cass.n3396/20)
Tenuto conto dell'insegnamento della Corte di Cassazione deve rilevarsi che nel caso di specie l'acquisto dei due locali a destinazione abitativa è espressamente escluso dalla detrazione di imposta perché compiuto dalla ricorrente che non esercita in via esclusiva o principale l'attività di costruzione di fabbricati a destinazione abitativa.Pertano la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare rigorosamente mediante elementi oggettivi l'inerenza del bene all'attività principale svolta e avrebbe dovuto provvedere a ricondurre i beni in una categoria non esclusa dall'art. 19 bis 1 lett. i), anche in funzione di una programmazione futura.
In base ai concreti elementi in atti non appare esserci alcun nesso di strumentalità fra i beni locati ad uso abitativo e gli utili di partecipazione percepiti dalle altre società. Ai fini dell'inerenza, inoltre, non ha rilevanza alcuna il fatto che i canoni di locazione siano congrui ai valori di mercato poiché è fuori discussione la effettiva esistenza dei contratti di locazione.
E' chiaro quindi che l'attività della s.r.l. unipersonale in relazione alle locazioni abitative con il legale rappresentante e con la dipendente, è una pura attività di godimento degli immobili locati, senza alcun connotato commerciale.
Va poi aggiunto che la deroga dell'ultimo comma dell'art. 19bis 1 cit. non può applicarsi in quanto presuppone l'esercizio di una attività di impresa, non sussistente nell'attività di locazione posta in essere dalla società per i motivi sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado a favore della parte appellata che liquida in euro 2000 oltre accessori se dovuti. Firenze 9 febbraio 2026 L
PRESIDENTE IL RELATORE - dott. Ugo De Carlo - - avv. Francesco Esposito Ziello -
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
PO ZI ES, RE
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 239/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 530/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B03AE01122 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B03AE03046 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società holding portava in detrazione l'IVA su due immobili acquistati, ristrutturati e poi locati al rappresentante legale della società e ad una dipendente.
L'ufficio notificava avviso di accertamento contestando la detraibilità dell'IVA per la non inerenza del costo all'attività di impresa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società unipersonale Ricorrente_1 srl con attività principale di partecipazione-holding nell'anno 2017 acquistava due appartamenti per civile abitazione, provvedendo anche alla loro ristrutturazione con pagamenti fatti nell'anno 2017 e nell'anno 2018. Questi appartamenti venivano poi locati, l'uno all'unico socio e legale rappresentante della società Sig. Nominativo_1 e l'altro alla dipendente Nom_2.
La società portava in detrazione l'Iva pagata sia sul prezzo di acquisto sia sulle opere di ristrutturazione.
L'agenzia delle entrate riteneva che i costi dichiarati non erano inerenti all'attività di impresa svolta dalla holding perché quest'ultima si limitava solo a percepire gli utili di partecipazione ad altre società senza svolgere alcuna attività commerciale.Pertanto notificava due avvisi di accertamento (anni 2017 e 2018) per il recupero dell'Iva detratta.
La società impugnava gli avvisi di accertamento asserendo che il combinato disposto negli artt. 4 e 19bis 1 comma 1 lett. c) DPR 633/72 consentiva la detrazione dell'IVA, prima perché sussisteva il requisito soggettivo dell'attività di impresa (art. 4) e poi perché l'indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19bis 1 lett. i) DPR 633/72 non si applicava ai soggetti richiamati nell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'Ufficio si costituiva in giudizio richiamando le argomentazioni già spese con l'avviso di accertamento ed asseriva che la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19bis non si applicava poiché mancava il presupposto dell'esercizio di una attività di impresa in relazione agli immobili concessi in locazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado rigettava il ricorso ritenendo che le locazioni degli immobili al legale rappresentante della società unipersonale e alla dipendente non integrava nessuna attività di natura imprenditoriale e pertanto non era legittima la detrazione dell'IVA pagata.
La ricorrente impugnava la sentenza riproponendo in chiave impugnatoria gli stessi argomenti proposti nel giudizio di primo grado e cioè che la detrazione dell'IVA derivava dall'esercizio di una attività di impresa e dalla deroga prevista dall'art. 19bis 1 ultimo comma.Chiedeva l'integrale riforma della sentenza.
L'Ufficio controdeduceva come nel primo grado e chiedeva il rigetto dell'appello.
L'appello non è fondato
Deve essere richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte della quale vale la pena riportarne la motivazione espressa nella sentenza: “E' opportuno ricordare che, in tema di IVA, in base alla disciplina dettata dagli artt. 4, secondo comma, n. 1, e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ed anche alla luce della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE), mentre le cessioni di beni da parte di una società di capitali sono da considerare in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa, in ordine invece agli acquisti di beni, ed in generale alle operazioni passive, non è sufficiente, ai fini della detraibilità dell'imposta, che la qualità d'imprenditore societario risulti da elementi meramente formali, (quali l'iscrizione nel registro delle imprese e la titolarità della partita IVA), dovendosi altresì verificare in concreto l'inerenza e la strumentalità del bene acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata, che dovrà essere dimostrata dall'interessato (cfr. Cass. nn. 16853/2013, 16697/2013, 2362/2013, 16730/2007).
In particolare l'art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972, consente al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa e richiede, oltre alla qualità d'imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività: inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato.
Successivamente l'art. 19-bis 1 del DPR citato, tipizza una serie di fattispecie oggettive, relative a specifici beni e servizi, per le quali ricorre l'esclusione o la riduzione della detrazione, ed alla lett. i) prevede che non
è ammessa la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto, locazione, manutenzione , recupero o gestione di fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati.
Ciò premesso sul piano normativo, è opportuno nel ricordare che, in applicazione dell'art. 19, comma 1, del
DPR IVA, qualora la strumentalità non risulti immediatamente verificabile, l'intenzione del soggetto passivo di imposta di utilizzare il bene a fini aziendali deve essere confermata da elementi obiettivi che consentano in concreto di ritenere l'acquisto prodromico all'esercizio effettivo dell'attività di impresa (cfr. Cass. n.
25986/2014) e destinato, almeno in prospettiva, a procurargli un lucro (cfr. Cass. nn. 7344/2011,4157/2013,
1859/2014).
Dunque, riassumendo, l'imprenditore che intenda avvalersi della detrazione deve provare sulla scorta di elementi oggettivi, che l'operazione in concreto sia inerente all'esercizio effettivo dell'attività di impresa e sia destinata, almeno in prospettiva a procurargli un lucro.
Tale onere probatorio risulta vieppiù rafforzato laddove l'operazione, come nel caso di specie, consista nell'acquisto di un bene per il quale vige espressamente il regime dell'esclusione della detrazione (fabbricato ad uso abitativo) perché compiuto da parte di un'impresa che non esercita in via esclusiva o principale l'attività di costruzione di tale tipologia di fabbricati. In tal caso la prova, da fornirsi da parte del contribuente mediante elementi oggettivi, dovrà riguardare in concreto non solo l'inerenza, nei termini prima precisati, ma anche la effettiva riconduzione del bene (fabbricato ad uso abitativo) ad una categoria per la quale non vige l'esclusione della detrazione.
Si deve 'quindi affermare il seguente principio "In tema di I.V.A., l'art. 19-bis , primo comma, lett. i), del d.P.
R. 26 ottobre 1972 n. 633, esclude che l'imprenditore possa portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando l'operazione sia relativa a fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati;
ne consegue che, ove l'operazione non rientri nell'oggetto esclusivo o principale dell'attività, il compratore non ne dovrà dimostrare solo l'inerenza e la strumentalità in base a elementi oggettivi e in concreto, secondo la generale previsione di cui all'art. 19 del DPR n. 633/1972, ma dovrà dimostrare anche che il bene non rientra più nella categoria dei beni a destinazione abitativa, per i quali, in base ad un criterio legale oggettivo, è prevista l'esclusione della detrazione." (Vd. Cass. n. 6883/2016 in parte motiva, pag. 5
e 6 e cass.n3396/20)
Tenuto conto dell'insegnamento della Corte di Cassazione deve rilevarsi che nel caso di specie l'acquisto dei due locali a destinazione abitativa è espressamente escluso dalla detrazione di imposta perché compiuto dalla ricorrente che non esercita in via esclusiva o principale l'attività di costruzione di fabbricati a destinazione abitativa.Pertano la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare rigorosamente mediante elementi oggettivi l'inerenza del bene all'attività principale svolta e avrebbe dovuto provvedere a ricondurre i beni in una categoria non esclusa dall'art. 19 bis 1 lett. i), anche in funzione di una programmazione futura.
In base ai concreti elementi in atti non appare esserci alcun nesso di strumentalità fra i beni locati ad uso abitativo e gli utili di partecipazione percepiti dalle altre società. Ai fini dell'inerenza, inoltre, non ha rilevanza alcuna il fatto che i canoni di locazione siano congrui ai valori di mercato poiché è fuori discussione la effettiva esistenza dei contratti di locazione.
E' chiaro quindi che l'attività della s.r.l. unipersonale in relazione alle locazioni abitative con il legale rappresentante e con la dipendente, è una pura attività di godimento degli immobili locati, senza alcun connotato commerciale.
Va poi aggiunto che la deroga dell'ultimo comma dell'art. 19bis 1 cit. non può applicarsi in quanto presuppone l'esercizio di una attività di impresa, non sussistente nell'attività di locazione posta in essere dalla società per i motivi sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado a favore della parte appellata che liquida in euro 2000 oltre accessori se dovuti. Firenze 9 febbraio 2026 L
PRESIDENTE IL RELATORE - dott. Ugo De Carlo - - avv. Francesco Esposito Ziello -