CA
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG nr. 360/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 15/07/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa, dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio entrambi del Foro di Torre Annunziata e con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio ai seguenti indirizzi di posta elettronica Parte appellante contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è domiciliato in Venezia alla Piazza San Marco n. 63 Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 334 del 2024, pubblicata in data 11/06/2024, R.G. n. 1765/2023, dal Tribunale di Vicenza – Sez. Lavoro. in punto: Altre ipotesi. CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante: RIFORMARE la sentenza di primo grado laddove dispone la condanna delle spese legali in misura notevolmente inferiore ai valori medi e finanche al di sotto dei minimi inderogabili e, per l'effetto, applicare le tariffe previste dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. 147/2022. IN VIA CONSEQUENZIALE, CONDANNARE parte resistente al pagamento delle competenze legali parametrate ai valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. 13.08.2022 n. 147, oltre spese generali al 15%, accessori di legge e contributo unificato. Con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari. Conclusioni per parte appellata: Voglia la Corte d'Appello adita: - rigettare il ricorso avversario;
- con compensazione delle spese di lite stesse.
*
Motivi della decisione
1. il Tribunale di Vicenza con la sentenza impugnata ha accertato il diritto della parte appellante <alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il nell'a.s. Controparte_1
2021/22>> ed ha quindi condannato il al pagamento CP_1 dell'importo di € 1.430,90 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo con condanna sempre del CP_1
<alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 700,00, oltre ad € 49,00 per spese, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa) e con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari>>.
2. Propone appello la dolendosi per la liquidazione delle Parte_1 spese di giudizio rilevando come questa non avrebbe potuto in ogni caso essere inferiore ad € 1.030,00.
3. Si è costituito in giudizio il Controparte_1
opponendosi all'accoglimento delle avverse conclusioni e, in
[...] particolare, pur domandando parte appellata il rigetto dell'appello, contestando la fondatezza della pretesa di liquidazione delle spese di lite anche con riferimento alla fase di appello rispetto alla quale il non CP_1 poteva ritenersi soccombente atteso che l'asserita erroneità della liquidazione delle spese del primo grado non può certo essere imputata alla parte bensì al giudice.
4. La causa iscritta a ruolo in data 15/7/2024 è stata trattata all'udienza del 13/2/2025 e quindi decisa come da dispositivo.
*
5. l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
6. Nella sostanza è incontestato tra le parti che la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, senza peraltro alcuna ragione esplicitata, sia stata effettuata senza rispettare i parametri di cui al DM 55/2014 e, in particolare, al disotto del limite legale. È sufficiente sul punto richiamare il costante orientamento della Cassazione, che questo collegio pienamente condivide, secondo cui < compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti>> (Cass. civ. 24993/2023).
Ora, nel caso di specie, tenuto conto del valore effettivo di controversia (poco più di € 1.400,00), corrette sono le considerazioni dell'appellante che, segnalato non essersi svolta la fase istruttoria/trattazione, ha indicato in non meno di € 1.030,00 le competenze di spettanza.
La somma suddetta è pertanto, in applicazione del suddetto DM e successive modificazioni, quanto di competenza della parte appellante per la difesa nel primo grado di giudizio, dovendosi qui precisare come la liquidazione nei minimi di tabella trovi giustificazione nella limitata complessità della vertenza che ben può essere ricondotta nell'ambito di filone consolidato anche per quanto attiene alle soluzioni offerte dalla giurisprudenza sia di merito sia, come si evince dalla stessa sentenza di primo grado, di legittimità. Lo stesso ridotto valore di causa – che si colloca nella parte inferiore dello scaglione applicato – giustifica la liquidazione nei minimi.
7. Indefettibile conseguenza dell'accoglimento dell'appello, in assenza di ragioni che consentano una differente decisione, è la liquidazione delle spese del grado in favore dell'appellante. Spese da liquidarsi tenuto quindi conto del valore di lite (da parametrarsi in base alla domanda e, pertanto, nella differenza tra quanto riconosciuto da giudice di prime cure - € 700,00 - e quanto l'appellante avrebbe potuto richiedere, vale a dire fino ai valori medi di scaglione pari ad oltre € 1.900,00) e delle previsioni di cui al dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni. Liquidazione sempre nei minimi in ragione, come sopra, della ridotta complessità della questione proposta e del limitato valore occupante la porzione inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma del terzo capo del dispositivo della sentenza impugnata in punto spese, condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute in primo grado dalla parte appellante a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 1.030,00, oltre ad € 49,00 per spese, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa) e con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese del presente grado di giudizio, a tale titolo liquidando la somma di
€ 962,00 per compensi e di € 73,50 per spese, oltre a rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori della parte appellata.
Così deciso in Venezia in data 13/02/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 15/07/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa, dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio entrambi del Foro di Torre Annunziata e con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio ai seguenti indirizzi di posta elettronica Parte appellante contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è domiciliato in Venezia alla Piazza San Marco n. 63 Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 334 del 2024, pubblicata in data 11/06/2024, R.G. n. 1765/2023, dal Tribunale di Vicenza – Sez. Lavoro. in punto: Altre ipotesi. CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante: RIFORMARE la sentenza di primo grado laddove dispone la condanna delle spese legali in misura notevolmente inferiore ai valori medi e finanche al di sotto dei minimi inderogabili e, per l'effetto, applicare le tariffe previste dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. 147/2022. IN VIA CONSEQUENZIALE, CONDANNARE parte resistente al pagamento delle competenze legali parametrate ai valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. 13.08.2022 n. 147, oltre spese generali al 15%, accessori di legge e contributo unificato. Con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari. Conclusioni per parte appellata: Voglia la Corte d'Appello adita: - rigettare il ricorso avversario;
- con compensazione delle spese di lite stesse.
*
Motivi della decisione
1. il Tribunale di Vicenza con la sentenza impugnata ha accertato il diritto della parte appellante <alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il nell'a.s. Controparte_1
2021/22>> ed ha quindi condannato il al pagamento CP_1 dell'importo di € 1.430,90 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo con condanna sempre del CP_1
<alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 700,00, oltre ad € 49,00 per spese, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa) e con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari>>.
2. Propone appello la dolendosi per la liquidazione delle Parte_1 spese di giudizio rilevando come questa non avrebbe potuto in ogni caso essere inferiore ad € 1.030,00.
3. Si è costituito in giudizio il Controparte_1
opponendosi all'accoglimento delle avverse conclusioni e, in
[...] particolare, pur domandando parte appellata il rigetto dell'appello, contestando la fondatezza della pretesa di liquidazione delle spese di lite anche con riferimento alla fase di appello rispetto alla quale il non CP_1 poteva ritenersi soccombente atteso che l'asserita erroneità della liquidazione delle spese del primo grado non può certo essere imputata alla parte bensì al giudice.
4. La causa iscritta a ruolo in data 15/7/2024 è stata trattata all'udienza del 13/2/2025 e quindi decisa come da dispositivo.
*
5. l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
6. Nella sostanza è incontestato tra le parti che la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, senza peraltro alcuna ragione esplicitata, sia stata effettuata senza rispettare i parametri di cui al DM 55/2014 e, in particolare, al disotto del limite legale. È sufficiente sul punto richiamare il costante orientamento della Cassazione, che questo collegio pienamente condivide, secondo cui < compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti>> (Cass. civ. 24993/2023).
Ora, nel caso di specie, tenuto conto del valore effettivo di controversia (poco più di € 1.400,00), corrette sono le considerazioni dell'appellante che, segnalato non essersi svolta la fase istruttoria/trattazione, ha indicato in non meno di € 1.030,00 le competenze di spettanza.
La somma suddetta è pertanto, in applicazione del suddetto DM e successive modificazioni, quanto di competenza della parte appellante per la difesa nel primo grado di giudizio, dovendosi qui precisare come la liquidazione nei minimi di tabella trovi giustificazione nella limitata complessità della vertenza che ben può essere ricondotta nell'ambito di filone consolidato anche per quanto attiene alle soluzioni offerte dalla giurisprudenza sia di merito sia, come si evince dalla stessa sentenza di primo grado, di legittimità. Lo stesso ridotto valore di causa – che si colloca nella parte inferiore dello scaglione applicato – giustifica la liquidazione nei minimi.
7. Indefettibile conseguenza dell'accoglimento dell'appello, in assenza di ragioni che consentano una differente decisione, è la liquidazione delle spese del grado in favore dell'appellante. Spese da liquidarsi tenuto quindi conto del valore di lite (da parametrarsi in base alla domanda e, pertanto, nella differenza tra quanto riconosciuto da giudice di prime cure - € 700,00 - e quanto l'appellante avrebbe potuto richiedere, vale a dire fino ai valori medi di scaglione pari ad oltre € 1.900,00) e delle previsioni di cui al dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni. Liquidazione sempre nei minimi in ragione, come sopra, della ridotta complessità della questione proposta e del limitato valore occupante la porzione inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma del terzo capo del dispositivo della sentenza impugnata in punto spese, condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute in primo grado dalla parte appellante a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 1.030,00, oltre ad € 49,00 per spese, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa) e con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese del presente grado di giudizio, a tale titolo liquidando la somma di
€ 962,00 per compensi e di € 73,50 per spese, oltre a rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori della parte appellata.
Così deciso in Venezia in data 13/02/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo