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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/10/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2021
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1505/2021
Oggi 21 ottobre 2025 alle ore 12.09 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. Claudia Soraci in sostituzione dell'avv. CHILLEMI Parte_1 FRANCESCO AURELIO;
Per l'avv. Giuliana Isgrò per delega dell'avv. PESENTI MARCO;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa;
l'avv. Soraci chiede altresì la distrazione delle spese in favore dell'Avv. Chillemi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 7 N. R.G. 1505/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1505/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Mandanici n. 10, presso lo studio dell'Avv. SC UR Chillemi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...] elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via T. Campanella n. 46, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Elettra Cortese;
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il n. Parte_1
226/2021 del 28.06.2021 (R.G. n. 1079/2021), emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con il quale veniva allo stesso ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
€ 5.518,87, oltre interesse, spese ed onorari del procedimento monitorio, del contratto di finanziamento n. 20010439672501.
Eccepiva, in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ed in particolare la carenza di prova del rapporto contrattuale sotteso al credito azionato, atteso che “Dalla lettura dell'unico contratto prodotto ex adverso, così come allegato sub doc 3, si evince, però, che lo stesso, portante il diverso numero 810543, non ha nulla a che vedere con l'asserito credito rivendicato pagina 2 di 7 N. R.G. 1505/2021
atteso che detta fonte negoziale afferisce ad un finanziamento accordato al per l'acquisto Parte_1 di un motore marino presso la concessionaria Riviera Auto srl”.
Nel merito, deduceva la carenza di prova del preteso credito in ragione dell'omessa allegazione degli estratti conto afferenti al rapporto per cui è causa, avendo il creditore allegato in via esclusiva l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, da ritenersi “assolutamente incompleto poiché da conto delle operazioni ivi registrate a far data dal 22/01/2009 senza indicare tutti i precedenti movimenti dal 1993 al 2009 nell'ambito dei quali dovevano trovarsi registrati tutti versamenti effettuati dal . Parte_1
Eccepiva, altresì, l'illegittima pattuizione ed applicazione di interessi e competenze usurarie.
Chiedeva, dunque, la revoca del provvedimento monitorio ed in subordine la rideterminazione del credito, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario
(cfr. verbale di udienza del 21.10.2025).
Costituendosi in giudizio con comparsa del 02.03.2022, la in persona della Controparte_1 mandataria chiedeva in via preliminare la concessione dell'esecuzione Controparte_2 provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la concessione del termine di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010.
Nel merito, contestava i motivi articolati da controparte, insistendo nella legittimità della pretesa monitoria, e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 07.04.2022 il Giudice istruttore rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. del creditore opposto ed assegnava a quest'ultimo termine per l'esperimento del tentativo di mediazione.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 23.10.2024, il Giudice istruttore disponeva C.T.U. contabile con riferimento al seguente mandato:
“A. Ricostruzione dei rapporti ed analisi della documentazione in atti. Il consulente tecnico proceda alla ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti secondo i seguenti criteri: 1) indichi
i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio;
2) specifichi, per ciascun rapporto, quale documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) sia stata depositata dalle parti agli atti del giudizio, elencando partitamente la documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) mancante;
3) ricostruisca l'intera movimentazione dei rapporti espungendo tutti gli addebiti per i quali risulti eventualmente mancante la documentazione contrattuale;
sulla base della documentazione disponibile, provveda il consulente alla:
1. Verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi.
Utilizzare come metodo di calcolo le istruzioni della AN d'Italia, inserendo tutti i costi legati all'erogazione ad eccezione di quelli espressamente esclusi (imposte, assicurazione obbligatoria pagina 3 di 7 N. R.G. 1505/2021
incendio, spese notarili,….). Inserire nel calcolo anche i costi per eventuale polizza assicurativa, ove contestuale al mutuo, a copertura dell'integrale finanziamento e con beneficiario l'istituto erogante.
2. Verifica dell'usurarietà degli interessi moratori: Verificare sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo. A tal fine dovrà tenersi conto anche del correttivo indicato nelle Istruzioni richiamate del 2.1%.
3. Conteggio finale: Qualora risulti che il tasso di interesse pattuito nei contratti oggetto di causa risulti superiore al tasso soglia rilevato dal
Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione conseguentemente: a) calcolare l'ammontare degli interessi pagati dalla stipula del contratto, attualizzati al tasso legale;
b) determinazione delle rate future di solo capitale, depurate da ogni interesse”.
Il CTU incaricato, dott. , prestato il giuramento di rito ex art. 193 c.p.c. in data Persona_1
28.10.2024, depositava la relazione tecnica finale in data 10.09.2025.
All'udienza del 21.10.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, l'opposizione svolta da deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta Parte_1 nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001
n. 13533).
Segnatamente, deve accogliersi la censura mossa dal in ordine alla carenza di prova del Parte_1 credito atteso che la società opposta, seppure onerata in tal senso in forza dei principi di cui all'art. 2697 c.c., non ha versato in atti il contratto di finanziamento e, al contempo, l'integralità degli estratti conto afferenti al rapporto contestato.
Il consulente tecnico, nella depositata relazione - da ritenersi redatta secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze - ha difatti evidenziato che:
“Fatto questo breve preambolo si passa all' analisi della documentazione agli atti, che risulta così composta: Contratto Tra TI AN SpA e il Sig. del 24 07/1991 Parte_1 numerato in alto a destra a penna con il numero: 20010439672501 stesso numero menzionato nel D.I., pagina 4 di 7 N. R.G. 1505/2021
attraverso il quale l'istituto di credito concedeva la somma di Lire 6.000.000 finalizzato all'acquisto di un motore marino, da restituire in n. 24 rate di pari importo( Lire 327.500) per un totale di Lire
7.860.000, debito che si presume estinto, in quanto nel decreto ingiuntivo si menziona una pretesa di un debito relativo ad un periodo che supera ben oltre i 24 mesi. Nello stesso contratto era prevista
l'apertura di una linea di credito (…) Pertanto, essendo presente agli atti solo il contratto meglio riportato in alto, si ipotizza che l'estratto conto presente in atti, che analizzeremo dettagliatamente in seguito, sia riferito all'utilizzo di una linea di credito attraverso l'utilizzo di una carta “revolving”.
Tra gli atti è inoltre presente uno stralcio di estratto conto, stralcio in quanto alla data di apertura
(22/01/2009) è presente un debito pari ad €4.674,50, riportante lo stesso numero indicato sul contratto;
tale stralcio di estratto conto del rapporto n. 20010439672501 del 22/10/2020 riporta come data di apertura conto il 27/03/2003, data presunta di inizio utilizzo linea di credito (non supportata da altra documentazione) con un totale finanziato pari ad € 44.364,97 (altro dato non riscontrabile) e singole operazioni a partire dal 22/01/2009 fino al 06/11/2009. (…) Dall'analisi dei documenti presenti in atti la prima cosa che si rileva è la cifra della linea di credito che è superiore a quella pattuita, mentre agli atti non è presente documentazione che preveda tale variazione;
in secondo luogo gli interessi vengono addebitati ogni 22 del mese ed anche la scadenza della rata differisce dalle condizioni contrattuali che prevedevano il rimborso con rate scadenti ogni 5 del mese, infine anche il tasso di interesse applicato è inferiore a quello previsto contrattualmente. Fatta questa breve disamina si è provveduto, come da quesito ad eliminare tutti gli interessi e i costi per carenza di documentazione” (v. pagg.
3-5 della relazione tecnica).
Lo stesso consulente ha, poi, concluso affermando che: “Ritenuta la documentazione mancante si è proceduto al ricalcolo eliminando sia gli interessi che tutte le spese addebitate, alla luce di questa operazione è risultato un saldo a favore del Sig. pari ad € 2.035,15” (v. pag. 10 Parte_1 della relazione tecnica).
Ebbene, deve rammentarsi, in punto di diritto, che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo passivo del conto corrente fondata su motivi non solo formali - quali l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato - ma anche sostanziali - quali la contestazione dell'importo a debito - incombe sulla banca creditrice la prova piena del credito agito, mediante la produzione del contratto su cui si fonda il rapporto e l'intera serie degli estratti conto che consentono di documentare l'andamento di quest'ultimo.
In linea di principio, infatti, deve affermarsi che la attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone, in modo indefettibile, che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti pagina 5 di 7 N. R.G. 1505/2021
conto senza soluzione di continuità e solo in presenza di tale requisito è possibile ricostruire il saldo pervenendo ad un risultato che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati.
La produzione solo parziale o la mancata produzione degli estratti conto comporta l'impossibilità di pervenire, in base alla documentazione in atti, ad un risultato attendibile sotto il profilo tecnico- contabile e, dunque, di procedere al ricalcolo del saldo.
Posta tale conclusione e spostandosi sul piano dell'onere probatorio, è colui che propone una domanda che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della stessa ed è, dunque, onerato – al fine di consentire l'esatta individuazione della somma richiesta – di produrre gli estratti conto in giudizio (cfr. Trib. Bari, sent. 17.11.2011).
E tale orientamento risulta conforme all'indirizzo seguito dalla Corte di legittimità, che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ha, peraltro, ribadito che: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei rapporti bancari in conto corrente, (…) la banca deve - quale attore in senso sostanziale - dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore) onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito stesso, ove sussistente” (cfr. ex multis: n. 10692/07; n. 17679/09; n.
23974/10; n. 1842/11).
Nel caso di specie, il difetto di corrispondenza tra gli addebiti applicati e le condizioni contrattuali – sintomatico dell'omessa produzione del contratto afferente alla concessione della linea di credito – e l'incompletezza degli estratti conto – unitamente all'accertata insussistenza del credito a seguito del ricalcolo dei rapporti dare avere tra le parti ad opera del CTU - determina il rigetto della domanda della come rappresentata in atti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto.
Le spese dell'odierno giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al
D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i pagina 6 di 7 N. R.G. 1505/2021
procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1505/2021, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore di delle spese Parte_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.145,50, di cui € 145,50 per esborsi, € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
SC UR Chillemi, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte opposta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 21.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1505/2021
Oggi 21 ottobre 2025 alle ore 12.09 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. Claudia Soraci in sostituzione dell'avv. CHILLEMI Parte_1 FRANCESCO AURELIO;
Per l'avv. Giuliana Isgrò per delega dell'avv. PESENTI MARCO;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa;
l'avv. Soraci chiede altresì la distrazione delle spese in favore dell'Avv. Chillemi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 7 N. R.G. 1505/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1505/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Mandanici n. 10, presso lo studio dell'Avv. SC UR Chillemi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...] elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via T. Campanella n. 46, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Elettra Cortese;
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il n. Parte_1
226/2021 del 28.06.2021 (R.G. n. 1079/2021), emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con il quale veniva allo stesso ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
€ 5.518,87, oltre interesse, spese ed onorari del procedimento monitorio, del contratto di finanziamento n. 20010439672501.
Eccepiva, in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ed in particolare la carenza di prova del rapporto contrattuale sotteso al credito azionato, atteso che “Dalla lettura dell'unico contratto prodotto ex adverso, così come allegato sub doc 3, si evince, però, che lo stesso, portante il diverso numero 810543, non ha nulla a che vedere con l'asserito credito rivendicato pagina 2 di 7 N. R.G. 1505/2021
atteso che detta fonte negoziale afferisce ad un finanziamento accordato al per l'acquisto Parte_1 di un motore marino presso la concessionaria Riviera Auto srl”.
Nel merito, deduceva la carenza di prova del preteso credito in ragione dell'omessa allegazione degli estratti conto afferenti al rapporto per cui è causa, avendo il creditore allegato in via esclusiva l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, da ritenersi “assolutamente incompleto poiché da conto delle operazioni ivi registrate a far data dal 22/01/2009 senza indicare tutti i precedenti movimenti dal 1993 al 2009 nell'ambito dei quali dovevano trovarsi registrati tutti versamenti effettuati dal . Parte_1
Eccepiva, altresì, l'illegittima pattuizione ed applicazione di interessi e competenze usurarie.
Chiedeva, dunque, la revoca del provvedimento monitorio ed in subordine la rideterminazione del credito, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario
(cfr. verbale di udienza del 21.10.2025).
Costituendosi in giudizio con comparsa del 02.03.2022, la in persona della Controparte_1 mandataria chiedeva in via preliminare la concessione dell'esecuzione Controparte_2 provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la concessione del termine di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010.
Nel merito, contestava i motivi articolati da controparte, insistendo nella legittimità della pretesa monitoria, e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 07.04.2022 il Giudice istruttore rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. del creditore opposto ed assegnava a quest'ultimo termine per l'esperimento del tentativo di mediazione.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 23.10.2024, il Giudice istruttore disponeva C.T.U. contabile con riferimento al seguente mandato:
“A. Ricostruzione dei rapporti ed analisi della documentazione in atti. Il consulente tecnico proceda alla ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti secondo i seguenti criteri: 1) indichi
i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio;
2) specifichi, per ciascun rapporto, quale documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) sia stata depositata dalle parti agli atti del giudizio, elencando partitamente la documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) mancante;
3) ricostruisca l'intera movimentazione dei rapporti espungendo tutti gli addebiti per i quali risulti eventualmente mancante la documentazione contrattuale;
sulla base della documentazione disponibile, provveda il consulente alla:
1. Verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi.
Utilizzare come metodo di calcolo le istruzioni della AN d'Italia, inserendo tutti i costi legati all'erogazione ad eccezione di quelli espressamente esclusi (imposte, assicurazione obbligatoria pagina 3 di 7 N. R.G. 1505/2021
incendio, spese notarili,….). Inserire nel calcolo anche i costi per eventuale polizza assicurativa, ove contestuale al mutuo, a copertura dell'integrale finanziamento e con beneficiario l'istituto erogante.
2. Verifica dell'usurarietà degli interessi moratori: Verificare sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo. A tal fine dovrà tenersi conto anche del correttivo indicato nelle Istruzioni richiamate del 2.1%.
3. Conteggio finale: Qualora risulti che il tasso di interesse pattuito nei contratti oggetto di causa risulti superiore al tasso soglia rilevato dal
Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione conseguentemente: a) calcolare l'ammontare degli interessi pagati dalla stipula del contratto, attualizzati al tasso legale;
b) determinazione delle rate future di solo capitale, depurate da ogni interesse”.
Il CTU incaricato, dott. , prestato il giuramento di rito ex art. 193 c.p.c. in data Persona_1
28.10.2024, depositava la relazione tecnica finale in data 10.09.2025.
All'udienza del 21.10.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, l'opposizione svolta da deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta Parte_1 nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001
n. 13533).
Segnatamente, deve accogliersi la censura mossa dal in ordine alla carenza di prova del Parte_1 credito atteso che la società opposta, seppure onerata in tal senso in forza dei principi di cui all'art. 2697 c.c., non ha versato in atti il contratto di finanziamento e, al contempo, l'integralità degli estratti conto afferenti al rapporto contestato.
Il consulente tecnico, nella depositata relazione - da ritenersi redatta secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze - ha difatti evidenziato che:
“Fatto questo breve preambolo si passa all' analisi della documentazione agli atti, che risulta così composta: Contratto Tra TI AN SpA e il Sig. del 24 07/1991 Parte_1 numerato in alto a destra a penna con il numero: 20010439672501 stesso numero menzionato nel D.I., pagina 4 di 7 N. R.G. 1505/2021
attraverso il quale l'istituto di credito concedeva la somma di Lire 6.000.000 finalizzato all'acquisto di un motore marino, da restituire in n. 24 rate di pari importo( Lire 327.500) per un totale di Lire
7.860.000, debito che si presume estinto, in quanto nel decreto ingiuntivo si menziona una pretesa di un debito relativo ad un periodo che supera ben oltre i 24 mesi. Nello stesso contratto era prevista
l'apertura di una linea di credito (…) Pertanto, essendo presente agli atti solo il contratto meglio riportato in alto, si ipotizza che l'estratto conto presente in atti, che analizzeremo dettagliatamente in seguito, sia riferito all'utilizzo di una linea di credito attraverso l'utilizzo di una carta “revolving”.
Tra gli atti è inoltre presente uno stralcio di estratto conto, stralcio in quanto alla data di apertura
(22/01/2009) è presente un debito pari ad €4.674,50, riportante lo stesso numero indicato sul contratto;
tale stralcio di estratto conto del rapporto n. 20010439672501 del 22/10/2020 riporta come data di apertura conto il 27/03/2003, data presunta di inizio utilizzo linea di credito (non supportata da altra documentazione) con un totale finanziato pari ad € 44.364,97 (altro dato non riscontrabile) e singole operazioni a partire dal 22/01/2009 fino al 06/11/2009. (…) Dall'analisi dei documenti presenti in atti la prima cosa che si rileva è la cifra della linea di credito che è superiore a quella pattuita, mentre agli atti non è presente documentazione che preveda tale variazione;
in secondo luogo gli interessi vengono addebitati ogni 22 del mese ed anche la scadenza della rata differisce dalle condizioni contrattuali che prevedevano il rimborso con rate scadenti ogni 5 del mese, infine anche il tasso di interesse applicato è inferiore a quello previsto contrattualmente. Fatta questa breve disamina si è provveduto, come da quesito ad eliminare tutti gli interessi e i costi per carenza di documentazione” (v. pagg.
3-5 della relazione tecnica).
Lo stesso consulente ha, poi, concluso affermando che: “Ritenuta la documentazione mancante si è proceduto al ricalcolo eliminando sia gli interessi che tutte le spese addebitate, alla luce di questa operazione è risultato un saldo a favore del Sig. pari ad € 2.035,15” (v. pag. 10 Parte_1 della relazione tecnica).
Ebbene, deve rammentarsi, in punto di diritto, che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo passivo del conto corrente fondata su motivi non solo formali - quali l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato - ma anche sostanziali - quali la contestazione dell'importo a debito - incombe sulla banca creditrice la prova piena del credito agito, mediante la produzione del contratto su cui si fonda il rapporto e l'intera serie degli estratti conto che consentono di documentare l'andamento di quest'ultimo.
In linea di principio, infatti, deve affermarsi che la attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone, in modo indefettibile, che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti pagina 5 di 7 N. R.G. 1505/2021
conto senza soluzione di continuità e solo in presenza di tale requisito è possibile ricostruire il saldo pervenendo ad un risultato che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati.
La produzione solo parziale o la mancata produzione degli estratti conto comporta l'impossibilità di pervenire, in base alla documentazione in atti, ad un risultato attendibile sotto il profilo tecnico- contabile e, dunque, di procedere al ricalcolo del saldo.
Posta tale conclusione e spostandosi sul piano dell'onere probatorio, è colui che propone una domanda che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della stessa ed è, dunque, onerato – al fine di consentire l'esatta individuazione della somma richiesta – di produrre gli estratti conto in giudizio (cfr. Trib. Bari, sent. 17.11.2011).
E tale orientamento risulta conforme all'indirizzo seguito dalla Corte di legittimità, che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ha, peraltro, ribadito che: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei rapporti bancari in conto corrente, (…) la banca deve - quale attore in senso sostanziale - dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore) onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito stesso, ove sussistente” (cfr. ex multis: n. 10692/07; n. 17679/09; n.
23974/10; n. 1842/11).
Nel caso di specie, il difetto di corrispondenza tra gli addebiti applicati e le condizioni contrattuali – sintomatico dell'omessa produzione del contratto afferente alla concessione della linea di credito – e l'incompletezza degli estratti conto – unitamente all'accertata insussistenza del credito a seguito del ricalcolo dei rapporti dare avere tra le parti ad opera del CTU - determina il rigetto della domanda della come rappresentata in atti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto.
Le spese dell'odierno giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al
D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i pagina 6 di 7 N. R.G. 1505/2021
procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1505/2021, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore di delle spese Parte_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.145,50, di cui € 145,50 per esborsi, € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
SC UR Chillemi, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte opposta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 21.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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