TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/09/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 26.9.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno discusso e concluso come da note d'udienza.
Il Giudice emette successivamente l'allegata sentenza.
Il Giudice
Alessandro Di Giacomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, all' udienza del
26.9.2025, ha pronunciato, in seguito alla discussione ex art. 281 sexies come da note d'udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1566 del 2023 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Varchetta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via Catello Piro 7,
Parte ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
Parte resistente - contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20.11.2023 conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Tempio Pausania e, premesso che per almeno cinque Controparte_1 anni aveva ospitato la resistente presso l'immobile di sua proprietà sito in Olbia, via del
Melograno 16, distinto al NCEU al F. 30, Mappale 8095, Sub 4, che l'immobile era stato spontaneamente rilasciato dalla nel mese di settembre del 2021, e che la stessa non CP_1 aveva provveduto, nonostante i reiterati solleciti, a portar via tutti i beni di sua proprietà rimasti all'interno dell'abitazione, chiedeva di essere autorizzato a devolvere detti beni in beneficenza od a conferirli presso la pubblica discarica del Comune di Olbia, al fine di poter riottenere la piena disponibilità dell'immobile. non si costituiva in giudizio e, stante la ritualità della notifica del Controparte_1 ricorso, veniva dichiarata contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, veniva discussa e decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda di parte ricorrente è fondata e va dunque accolta.
Le allegazioni del relative all'abbandono, nel mese di settembre del 2021, Pt_1 dell'abitazione di sua proprietà da parte della resistente, hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste e nella documentazione prodotta, da cui emerge Testimone_1 altresì che la stessa, sebbene più volte sollecitata, anche per mezzo dei suoi legali, non ha mai provveduto a liberare l'appartamento da tutti i beni di sua proprietà ivi abbandonati.
Ciò posto, osserva il Tribunale che la resistente, rimasta contumace, non ha contestato di aver abbandonato i propri beni presso l'immobile di proprietà del ricorrente, né ha dedotto e provato, come era suo onere, l'esistenza di un titolo che la legittimasse a protrarre l'occupazione dell'appartamento.
Ne consegue pertanto che, essendo pacificamente cessato il contratto di comodato d'uso dell'immobile stipulato tra le parti, ed essendo la rimasta inadempiente all'obbligo di CP_1 liberare l'appartamento da tutti i beni di sua proprietà, il ricorrente deve essere autorizzato a rimuovere detti beni, da individuarsi in quelli di cui al verbale redatto in data 1.10.2021 ed alle foto in atti (v. allegati 8 e 13 al ricorso) ancora presenti presso l'immobile sito in Olbia, via del
Melograno 16, distinto al NCEU al F. 30, Mappale 8095, Sub 4, ed a devolverli in beneficenza od a conferirli presso la pubblica discarica del Comune di Olbia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
accerta e dichiara la cessazione del contratto di comodato d'uso dell'immobile stipulato tra le parti, nonché l'inadempimento della resistente all'obbligo di liberare l'appartamento da tutti i beni di sua proprietà e, per l'effetto, autorizza il ricorrente a rimuovere detti beni, da individuarsi in quelli di cui al verbale redatto in data 1.10.2021 ed alle foto in atti (v. allegati 8
e 13 al ricorso) ancora presenti presso l'immobile sito in Olbia, via del Melograno 16, distinto al NCEU al F. 30, Mappale 8095, Sub 4, ed a devolverli in beneficenza, ovvero a conferirli presso la pubblica discarica del di Olbia;
CP_2 condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in €. 545,00 per spese ed in €. 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 29.9.2025
3
Il Giudice emette successivamente l'allegata sentenza.
Il Giudice
Alessandro Di Giacomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, all' udienza del
26.9.2025, ha pronunciato, in seguito alla discussione ex art. 281 sexies come da note d'udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1566 del 2023 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Varchetta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via Catello Piro 7,
Parte ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
Parte resistente - contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20.11.2023 conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Tempio Pausania e, premesso che per almeno cinque Controparte_1 anni aveva ospitato la resistente presso l'immobile di sua proprietà sito in Olbia, via del
Melograno 16, distinto al NCEU al F. 30, Mappale 8095, Sub 4, che l'immobile era stato spontaneamente rilasciato dalla nel mese di settembre del 2021, e che la stessa non CP_1 aveva provveduto, nonostante i reiterati solleciti, a portar via tutti i beni di sua proprietà rimasti all'interno dell'abitazione, chiedeva di essere autorizzato a devolvere detti beni in beneficenza od a conferirli presso la pubblica discarica del Comune di Olbia, al fine di poter riottenere la piena disponibilità dell'immobile. non si costituiva in giudizio e, stante la ritualità della notifica del Controparte_1 ricorso, veniva dichiarata contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, veniva discussa e decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda di parte ricorrente è fondata e va dunque accolta.
Le allegazioni del relative all'abbandono, nel mese di settembre del 2021, Pt_1 dell'abitazione di sua proprietà da parte della resistente, hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste e nella documentazione prodotta, da cui emerge Testimone_1 altresì che la stessa, sebbene più volte sollecitata, anche per mezzo dei suoi legali, non ha mai provveduto a liberare l'appartamento da tutti i beni di sua proprietà ivi abbandonati.
Ciò posto, osserva il Tribunale che la resistente, rimasta contumace, non ha contestato di aver abbandonato i propri beni presso l'immobile di proprietà del ricorrente, né ha dedotto e provato, come era suo onere, l'esistenza di un titolo che la legittimasse a protrarre l'occupazione dell'appartamento.
Ne consegue pertanto che, essendo pacificamente cessato il contratto di comodato d'uso dell'immobile stipulato tra le parti, ed essendo la rimasta inadempiente all'obbligo di CP_1 liberare l'appartamento da tutti i beni di sua proprietà, il ricorrente deve essere autorizzato a rimuovere detti beni, da individuarsi in quelli di cui al verbale redatto in data 1.10.2021 ed alle foto in atti (v. allegati 8 e 13 al ricorso) ancora presenti presso l'immobile sito in Olbia, via del
Melograno 16, distinto al NCEU al F. 30, Mappale 8095, Sub 4, ed a devolverli in beneficenza od a conferirli presso la pubblica discarica del Comune di Olbia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
accerta e dichiara la cessazione del contratto di comodato d'uso dell'immobile stipulato tra le parti, nonché l'inadempimento della resistente all'obbligo di liberare l'appartamento da tutti i beni di sua proprietà e, per l'effetto, autorizza il ricorrente a rimuovere detti beni, da individuarsi in quelli di cui al verbale redatto in data 1.10.2021 ed alle foto in atti (v. allegati 8
e 13 al ricorso) ancora presenti presso l'immobile sito in Olbia, via del Melograno 16, distinto al NCEU al F. 30, Mappale 8095, Sub 4, ed a devolverli in beneficenza, ovvero a conferirli presso la pubblica discarica del di Olbia;
CP_2 condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in €. 545,00 per spese ed in €. 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 29.9.2025
3