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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/10/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 3046/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 07.10.2025 vertente TRA
) rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1 Pascarella come da procura in atti;
RICORRENTE E
(C.F. , rapp.to/a e difeso/a dall'Avv. Mauro Controparte_1 C.F._2 Castellano come da procura in atti;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 07.10.2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile il 23.02.1991 con e che dal matrimonio era nata una Controparte_2 sola figlia ( , nata il [...]), ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 deducendo di aver raggiunto un accordo di separazione consensuale con l'ex-coniuge, omologato con decreto in data 24.01.07, ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del vincolo coniugale e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e chiesto l'adozione di altri provvedimenti. Infine, all'udienza del 07.10.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
“Le parti concordano che il sig. verserà a titolo di assegno divorzile alla Parte_1 sig.ra la somma mensile di € 150,00, da rivalutare annualmente e Controparte_1 automaticamente secondo gli indici Ista FOI”
I difensori hanno concluso, quindi, per lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e il recepimento dell'accordo, rinunciando ai termini previsti dall'art. 473 bis 28 c.p.c.. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii. Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 24.01.07, il Tribunale di S. M. Capua Vetere ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 19.12.2006. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della L. n. 898 del 1970; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti. Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Teano (CE) il 23.02.1991 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Teano (CE) anno 1991, Numero 1, Parte I, Serie A, Ufficio 1. 4. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 3046/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi ato a Santa Parte_1 Maria Capua Vetere il 6/03/1951 e nata a [...] il [...], contratto a Controparte_1 Teano (CE) il 23.02.1991 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto comune, anno 1991, Numero 1, Parte I, Serie A, Ufficio 1. b) adotta le statuizioni accessorie conformemente gli accordi intervenuti tra le parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teano per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso
La minuta di questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Antonella Rosato in tirocinio presso l'intestato Tribunale.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 3046/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 07.10.2025 vertente TRA
) rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1 Pascarella come da procura in atti;
RICORRENTE E
(C.F. , rapp.to/a e difeso/a dall'Avv. Mauro Controparte_1 C.F._2 Castellano come da procura in atti;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 07.10.2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile il 23.02.1991 con e che dal matrimonio era nata una Controparte_2 sola figlia ( , nata il [...]), ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 deducendo di aver raggiunto un accordo di separazione consensuale con l'ex-coniuge, omologato con decreto in data 24.01.07, ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del vincolo coniugale e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e chiesto l'adozione di altri provvedimenti. Infine, all'udienza del 07.10.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
“Le parti concordano che il sig. verserà a titolo di assegno divorzile alla Parte_1 sig.ra la somma mensile di € 150,00, da rivalutare annualmente e Controparte_1 automaticamente secondo gli indici Ista FOI”
I difensori hanno concluso, quindi, per lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e il recepimento dell'accordo, rinunciando ai termini previsti dall'art. 473 bis 28 c.p.c.. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii. Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 24.01.07, il Tribunale di S. M. Capua Vetere ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 19.12.2006. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della L. n. 898 del 1970; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti. Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Teano (CE) il 23.02.1991 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Teano (CE) anno 1991, Numero 1, Parte I, Serie A, Ufficio 1. 4. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 3046/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi ato a Santa Parte_1 Maria Capua Vetere il 6/03/1951 e nata a [...] il [...], contratto a Controparte_1 Teano (CE) il 23.02.1991 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto comune, anno 1991, Numero 1, Parte I, Serie A, Ufficio 1. b) adotta le statuizioni accessorie conformemente gli accordi intervenuti tra le parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teano per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso
La minuta di questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Antonella Rosato in tirocinio presso l'intestato Tribunale.