Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00334/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ccen Noragugume S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Mileto Mario Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste e Presidenza Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari:
con il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 28955 del 26.09.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato la “sospensione del procedimento” di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale del progetto fotovoltaico della Società odierna ricorrente (doc. 1);
- il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024;
nonché per l’accertamento:
- dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione competente alla conclusione dell’iter di verifica di assoggettabilità a V.I.A., avviato con l’istanza trasmessa dall’odierna ricorrente in data 29.09.2023;
e per la condanna:
- dell’Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento;
con i motivi aggiunti del 21 febbraio 2025:
- della nota prot. n. 38357 del 18.12.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il riavvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. al fine di “valutare gli effetti della L.R. n. 20/2024 sull’intervento di che trattasi”;
- il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi Allegati;
- in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
con i motivi aggiunti dell’8 aprile 2025:
- della nota prot. n. 7411 del 6.03.2025, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza di screening VIA;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusa la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 38357 del 18.12.2024 già impugnata con il ricorso per motivi aggiunti del 14.02.2025;
- il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024, nonché di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. h), i), o), u) punto 1, w), y) punti 3 e 10, z) punto 12, aa), punto 1, ee), oo), per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. h), i), o), u) punto 1, w), y) punti 3 e 10, z) punto 12, aa), punto 1, ee), oo);
- in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”;
nonché per l’accertamento:
- dell’illegittimità della perdurante inerzia serbata dall’Amministrazione competente alla conclusione dell’iter di verifica di assoggettabilità a V.I.A., avviato con l’istanza trasmessa dall’odierna ricorrente in data 29.09.2023;
e per la condanna:
- dell’Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste e della Presidenza Consiglio dei Ministri.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Antonio PL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 29 settembre 2023 la Società CCEN Noragugume S.r.l, odierna ricorrente, aveva presentato al competente Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna istanza di Valutazione di impatto ambientale (c.d. Screening VIA), ai sensi degli artt. 19 e segg. del d.lgs. n. 152/2006, relativamente al progetto di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel territorio del Comune di Noragugume (NU).
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 novembre 2024, la ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 28955 del 26 settembre 2024, e i relativi atti presupposti, con cui il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna, le aveva comunicato la “sospensione del procedimento” sulla base della “moratoria” introdotta dall’art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024.
Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 28 novembre 2024, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, il Collegio, “ritenendo il quadro normativo non ancora definito in quanto è pendente presso la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge regionale 5/2024, in attuazione della quale sono stati adottati i provvedimenti impugnati nelle odierne cause, con l’accordo delle parti, riunisce al merito le richieste cautelari con contestuale fissazione dell'udienza di merito al 26 marzo 2025” .
Con legge 5 dicembre 2024, n. 20, la Regione Sardegna, abrogata la precedente legge n. 5/2024, ha introdotto, questa volta a regime, un divieto assoluto di realizzare impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili in ampie parti del territorio sardo, con efficacia retroattiva anche sui procedimenti già avviati e non ancora conclusa.
Con ricorso diretto il Governo ha impugnato anche tale seconda legge regionale di fronte alla Corte Costituzionale.
Con atto di motivi aggiunti notificato in data 14 febbraio 2025, e depositato in data 21 febbraio 2025, la ricorrente ha esteso l’impugnativa alla sopravvenuta determinazione 18 dicembre 2024, n. 38357, con cui il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna le aveva comunicato che il procedimento sarebbe stato “riavviato” al fine di valutare gli effetti della sopravvenuta legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, con la quale, in sostituzione della precedente “moratoria”, il legislatore aveva dichiarato tout court non idoneo alla realizzazione di nuovi impianti energetici da fonti rinnovabili (quasi) l’intero territorio sardo, comprese le aree oggetto del presente giudizio.
La Regione Sardegna ha eccepito l’inammissibilità di tale impugnazione per difetto di lesività del nuovo atto impugnato.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, eccependo l’incompetenza per territorio di questo Tribunale, in favore del T.A.R. Lazio relativamente alla domanda di annullamento del sopra descritto decreto interministeriale.
Con sentenza 11 marzo 2025, n. 28, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della “moratoria “dettata dalla l.r. n. 5/2024.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2025, il Collegio, “su richiesta della parte ricorrente, rinvia a data da destinarsi la discussione della causa, per termini a difesa in relazione all'eventuale deposito di motivi aggiunti”.
Con ulteriore atto di motivi aggiunti, notificato in data 8 luglio 2025 e depositato in data 17 luglio 2025, la ricorrente ha esteso l’impugnativa la ricorrente ha esteso l’impugnativa alla nota 6 marzo 2025, n. 7441, con cui il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna le aveva comunicato la definitiva improcedibilità dell’istanza in applicazione del divieto all’autorizzazione e alla realizzazione di nuovi impianti eolici introdotto dall’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024.
Con sentenza 16 dicembre 2025, n. 184, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge regionale n. 20/2024.
Pertanto alla pubblica del 17 dicembre 2025, il Collegio “preso atto che soltanto nella giornata di ieri 16/12/2025 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 184, pubblicata oggi in G. U. n. 51, 17/12/2025…comunica ai difensori che ritiene opportuno fissare a breve termine un'apposita udienza pubblica straordinaria tematica alla quale rinviare la discussione del ricorso in oggetto per valutare compiutamente gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla definizione del presente giudizio. Il Collegio pertanto, con l'accordo delle parti, rinvia quindi la discussione della causa alla udienza pubblica straordinaria tematica del 29 gennaio 2026” .
Con memoria conclusiva del 13 gennaio 2026, parte ricorrente, nel ribadire la propria generale prospettazione, ha insistito per l’esame nel merito (anche) del ricorso introduttivo, evidenziando che “ ancorché la domanda di annullamento formulata nel ricorso introduttivo del presente giudizio concerna un provvedimento che ha esaurito i propri effetti giuridici (essendo stato superato dai successivi provvedimenti attuativi della L.R. n. 20/2024), con la presente memoria la Società odierna ricorrente dichiara formalmente, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a., di avere interesse ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34 co. 3 c.p.a.” .
Allo stesso modo la ricorrente ha dichiarato “il proprio perdurante interesse alla domanda di annullamento formulata con i ricorsi per motivi aggiunti, considerato che il provvedimento di archiviazione del procedimento non è stato revocato e/o annullato in autotutela dall’Amministrazione e, pertanto, produce ancora i propri effetti giuridici. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che tale provvedimento sia stato automaticamente travolto dalla sentenza della Corte, la Società odierna ricorrente dichiara formalmente, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a., di avere interesse alla proposizione della domanda di ristoro dei danni subiti in conseguenza del provvedimento avversato e, pertanto, chiede a Ecc.mo TAR di accertarne l’illegittimità ai sensi dell’art. 34, co. 3 c.p.a.”.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
L’analisi può cominciare dal ricorso introduttivo, avente a oggetto la nota prot. n. 28955 del 26 settembre 2024, con cui il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali ha comunicato alla ricorrente la “sospensione del procedimento” di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale del suo progetto fotovoltaico sulla base della “moratoria” di 18 mesi introdotta dalla l.r. n. 5/2024.
Pur trattandosi di atto superato dall’entrata in vigore della l.r. n. 20/2024 e dalla conseguente dichiarazione sopravvenuta di improcedibilità dell’istanza (dichiarazione impugnata con i secondi motivi aggiunti, che saranno successivamente esaminati), il ricorso introduttivo deve essere, comunque, esaminato nel merito, avendo parte ricorrente, nelle proprie memorie conclusive, confermato il proprio interesse a tale pronuncia ad eventuali fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Con la prima censura del ricorso introduttivo si deduce la violazione dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024, secondo cui “Nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199…, nonché dell'approvazione del PRS, dell'aggiornamento della strategia per lo sviluppo sostenibile e inoltre dell'aggiornamento, adeguamento e completamento del Piano paesaggistico regionale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili” , ritenendo la ricorrente che detta norma impedisse soltanto la materiale realizzazione dei nuovi impianti, senza comportare, invece, la sospensione dei procedimenti amministrativi in corso sulle istanze di autorizzazione e dei relativi subprocedimenti, come quello ora in esame.
Tale prospettazione non può essere condivisa
Essa, prima di tutto, contrasta con la volontà di fondo del legislatore regionale, evincibile dall’esame complessivo della l.r. n. 5/2024.
Traspare, infatti, dagli articoli 1 e 2 della stessa l’intento di “bloccare” -seppur in via d’urgenza e provvisoriamente- l’intero processo di approvazione e realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili.
A questi fini i già citato art. 3 prevedeva, al comma 1, che, nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica sulla materia, gli ambiti territoriali individuati fossero provvisoriamente sottoposti a un generale divieto di realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. E il successivo comma 2 della stessa norma aggiungeva che “ Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 trovano applicazione anche se nelle aree individuate dal medesimo comma sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
Orbene se fosse corretta la prospettazione difensiva della ricorrente -secondo cui il legislatore regionale avrebbe inteso sospendere soltanto la realizzazione (e non anche l’autorizzazione) di nuovi impianti- la previsione normativa di cui al dianzi riportato comma 2 si rivelerebbe superflua e priva di autonomo significato precettivo, posto che il divieto di materiale realizzazione previsto dal comma 1 opererebbe anche (e a maggior ragione) nei confronti di impianti ancora da autorizzare.
È, dunque, gioco forza concludere che il senso del comma 2 sia piuttosto quello di sospendere i procedimenti autorizzativi in corso, e i relativi subprocedimenti, presumibilmente per ritenute esigenze di “economia ammnistrativa” e financo per “bloccare sul nascere” i progetti di nuovi impianti.
Non rileva, ai fini ora in esame, l’irragionevolezza di una simile disciplina normativa, che, non a caso, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Semplicemente l’interpretazione sopra esposta è l’unica compatibile con il tenore testuale e sistematico di quella disciplina regionale e conferma la tesi regionale secondo cui la stessa implicava la sospensione dei procedimenti (e relativi subprocedimenti) autorizzativi in corso, con la conseguente infondatezza della censura sin qui esaminata.
Per tale ragione, dunque, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.
È, invece, fondata, con portata assorbente, la censura avente a oggetto l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024.
A tal fine è sufficiente ribadire che, in corso di causa, detta disposizione normativa, la cui legittimità costituzionale era ampiamente contestata dalla ricorrente, è stata, poi, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 28/2025, la quale evidenziato, tra l’altro, che “…L'impugnato art. 3 che introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi, nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, viola i principi introdotti dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l'avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l'installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8). Le disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata normativa statale che, all'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell'energia. Non assume poi alcun rilievo la circostanza, sulla quale ha insistito la Regione autonoma Sardegna, che tale divieto sia temporalmente circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro, al di là di ogni altra considerazione, è di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 prescrive per l'individuazione con legge delle aree idonee. L'art. 3 della legge reg. Sardegna deve pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021”.
Su tale presupposto, dunque, deve essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm., con il conseguente accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, adottato in applicazione della disciplina regionale sopra descritta e dichiarata incostituzionale.
Passando all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, come correttamente eccepito dalla difesa regionale, semplicemente perché ha ad oggetto la nota con cui era stato comunicato alla ricorrente il riavvio del procedimento autorizzativo, cioè un atto -non solo endoprocedimentale, ma anche - ontologicamente privo di qualsivoglia lesività, in quanto funzionale alla ripresa dell’iter autorizzativo.
Merita, infine, accoglimento il secondo ricorso per motivi aggiunti, cogliendo nel segno, in particolare, quanto dedotto dalla ricorrente, con portata assorbente, riguardo all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 e comma 8 della l.r. n. 20 del 2024.
A tal fine è possibile richiamare, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., le sentenze recentemente adottate dalla I Sezione di questo Tribunale n. 14/2026 e n. 60/2026, nelle quali si dà atto che, con sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, la Consulta ha “dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico. La Corte costituzionale ha, in tal senso, “chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).
Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)”.
Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stata espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale.
Sicché il provvedimento impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti è illegittimo, non potendo l’Amministrazione ricollegare alla sola “inidoneità legale” di un’area l’automatica e assoluta irrealizzabilità del progetto e dovendo, piuttosto, la stessa Amministrazione verificare, in concreto e nel procedimento amministrativo, la fattibilità del progetto stesso, senza automatismi.
Tale ultimo aspetto costituisce anche l’effetto conformativo della presente sentenza, che determina l’obbligo di riavviare il procedimento interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità dell’istanza, siccome illegittimo poiché applicativo dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, dichiarato incostituzionale.
Per quanto sin qui esposto, dunque, il secondo ricorso per motivi aggiunti è fondato sulla base dell’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato, che, per l’effetto, deve essere annullato con il conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza della ricorrente.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- accerta l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, limitatamente alla seconda censura con esso dedotta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 c.p.a.;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti depositati in data 21 febbraio 2025;
- accoglie i motivi aggiunti depositati in data 17 luglio 2025, con il conseguente annullamento degli con questi ultimi atti impugnati.
Spese processuali compensate tra le parti del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Antonio PL, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio PL | TO RU |
IL SEGRETARIO