TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 334
TAR
Sentenza 14 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 3 L.R. n. 5/2024

    Il Tribunale ha ritenuto che la norma regionale, interpretata sistematicamente, implicasse la sospensione dei procedimenti autorizzativi in corso, confermando la tesi regionale e rigettando la censura.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 3 L.R. n. 5/2024

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 L.R. n. 5/2024, ritenendo fondata la censura e accogliendo la domanda della ricorrente ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3 c.p.a.

  • Accolto
    Perdurante inerzia dell'Amministrazione

    La sentenza accerta l'illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, limitatamente alla seconda censura, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., implicando un accoglimento della domanda di accertamento.

  • Altro
    Richiesta nomina Commissario ad acta

    L'accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'annullamento del provvedimento di improcedibilità implicano la necessità per l'Amministrazione di riavviare il procedimento, rendendo la nomina del commissario ad acta una conseguenza potenziale in caso di ulteriore inerzia.

  • Inammissibile
    Atto endoprocedimentale privo di lesività

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti in quanto la nota impugnata era un atto endoprocedimentale privo di qualsivoglia lesività, essendo funzionale alla ripresa dell'iter autorizzativo.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5 L.R. n. 20/2024

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5 della L.R. n. 20/2024, dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 184/2025, annullando il provvedimento impugnato e disponendo il riavvio del procedimento.

  • Altro
    Possibilità per le Regioni di individuare aree non idonee

    La sentenza non entra nel merito di tale domanda, ma l'accoglimento del secondo ricorso per motivi aggiunti, basato sull'incostituzionalità della L.R. 20/2024, rende di fatto superata o assorbita tale censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 334
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 334
    Data del deposito : 14 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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