Articolo 22 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 luglio 1940
>
Versione
10 maggio 1984
Art. 22.

La Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ha personalita' giuridica e gestione autonoma.

Essa ha sede in Roma presso la sede centrale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ed e' rappresentata e amministrata dall'Istituto stesso, che vi provvede con l'osservanza delle norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito con modifiche della legge 6 aprile 1936, n. 1155 , sul perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale e successive modificazioni.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984