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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lodi
SEZIONE PRIMA
1426 /2024
Il Tribunale in persona del Giudice Valeria Perini ha pronunciato ed art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1426/ 2024 promossa da:
Parte_1
CON AVVOCATO AT LE
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE INTIMANTE previa ogni più opportuna declaratoria, vista la morosità e/o la condotta inadempiente del conduttore dichiarare la risoluzione del contratto di locazione di cui in premessa per grave inadempimento del conduttore;
in subordine dichiarare la risoluzione/cessazione del contratto di locazione di cui in premessa per scadenza del termine al 31/7/2024
In ogni caso e per l'effetto, condannare l'intimato e chiunque altro occupante l'immobile al rilascio dell'immobile oggetto di contratto. in via istruttoria: ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nell'appartamento di proprietà del sig. in Lodi via Lodino, negli ultimi Parte_1 due anni hanno occupato l'immobile con regolarità e continuità numerosi soggetti oltre al noto inquilino che li ha ospitati regolarmente? 2. Vero che i predetti soggetti ed il conduttore. hanno creato in più di un'occasione disturbo con rumori e schiamazzi ai vicini di casa? 3. Vero che i predetti soggetti e il conduttore introducono nell'appartamento biciclette elettriche che provvedono a ricaricare nelle parti comuni del condominio? 4. Vero che i vicini di casa hanno segnalato ripetutamente gli episodi di cui ai capitoli che precedono al sig. , minacciando di sporgere denuncia alle autorità Parte_1 locali? Si indicano a testi la signora e l'amministratore del condominio Geom. Testimone_1 Per_1
.
[...]
Con vittoria di spese e compensi anche della fase monitoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
intimava sfratto per morosità a allegando il mancato Parte_1 Controparte_2
pagamento di diversi canoni di locazione relativi ad un immobile condotto dall'intimato in virtù di contratto ad uso abitativo.
L'intimazione veniva notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. risultando l'intimato irreperibile all'indirizzo di residenza anagrafica di via Lodino 3, coincidente con l'immobile locato.
In ragione di ciò, all'udienza fissata per la convalida, il Giudice, uniformandosi a consolidata giurisprudenza, disponeva il passaggio alla cognizione piena, onerando l'intimante di provvedere alla notifica all'intimato dell'ordinanza di conversione del rito e assegnando termine per l'integrazione degli atti introduttivi e il deposito di documenti.
L'attore notificava al convenuto il passaggio di rito, presentava domanda di mediazione e depositava memoria integrativa mentre il conduttore non si costituiva e il giudizio proseguiva in sua dichiarata contumacia.
MOTIVI
espone che le parti hanno concluso un contratto di locazione avente ad oggetto un Parte_1
immobile ad uso abitativo sito in Lodi via Lodino 5 con decorrenza dal 1/8/2012; che il canone annuo è stato stabilito nella misura di Euro 6.600,00 da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate;
che il conduttore ha sempre pagato in modo irregolare e in particolare è moroso delle mensilità di gennaio, febbraio, agosto, ottobre e novembre 2023, febbraio maggio giugno 2022, dicembre 2021 nonché ottobre e novembre 2024 e così per un totale di euro 6.050,00.
Espone inoltre di aver comunicato disdetta per la scadenza contrattuale del 31/7/2024 ma ciononostante il conduttore è rimasto nella detenzione dell'immobile senza tuttavia pagare il canone.
Conclude chiedendo la risoluzione per grave inadempimento o in subordine per il decorso del termine contrattuale, in ogni caso con condanna al rilascio.
La domanda principale è fondata e deve trovare accoglimento.
Richiamato preliminarmente l'insegnamento della Suprema Corte che ha precisato che nei contratti a prestazioni corrispettive il creditore che agisce per la risoluzione deve solo provare la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'adempimento (Cass. S.U. 13533/2001), si osserva che l'attore ha documentato il titolo della propria pretesa con la produzione in giudizio del contratto di locazione regolarmente registrato mentre il convenuto, cui spettava di contrastare la domanda e di dare prova dell'esatto adempimento, non si è costituito in giudizio rimanendo contumace.
Nella fattispecie trattandosi di locazione ad uso abitativo la gravità dell'inadempimento deve valutarsi alla luce dell'art. 5 L. 392/78 che stabilendo che il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla sua scadenza, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c. introduce un criterio legale che sottrae al Giudice la valutazione circa l'importanza dell'inadempimento. Il mancato pagamento del corrispettivo della locazione per diverse mensilità comporta quindi la dichiarazione di risoluzione del contratto con condanna del convenuto al rilascio a favore dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA risolto per grave inadempimento del convenuto intimato il contratto di locazione di cui è causa;
CONDANNA il convenuto al rilascio dell'immobile sito in Lodi, via Lodino 5 in favore di Controparte_1 parte attrice intimante;
VISTO l'art. 56 L. 392/78 fissa per il rilascio la data del 1/3/2025;
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore dell'attore delle spese di lite che liquida in Euro 1.700,00 per compenso, Euro 120,00 per anticipazioni, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/22.
Lodi, 31/01/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Valeria Perini