Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1940 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 gennaio 2000 |
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Giurisprudenza • 25
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Versioni del testo
- Art. 1.
Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all'art. 4 della presente legge, e' dovuta:
a) per i primi due mesi una indennita' mensile pari alla retribuzione;
b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, una indennita' mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.
L'indennita' di cui alla lettera a) non puo' essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilita' della retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a piu' richiami eccedenti i due mesi.
In favore degli impiegati suindicati sara' continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' o vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia.
Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianita'.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi. - Art. 2.
Hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 4, che abbiano la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e quelli che, per contratto collettivo di lavoro, o norme equiparate o per regolamento organico abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.
Sono assimilati ai richiamati coloro che, in caso di esigenze di carattere eccezionale, si siano arruolati volontariamente anche per anticipazione di leva, nonche':
a) gli ascritti a ferma minima di terzo grado;
b) i riformati;
c) coloro che siano stati dispensati dall'adempiere gli obblighi di leva, perche' residenti all'estero e siano rientrati in patria dopo il compimento del 32° anno;
i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi. - Art. 3.
Per provvedere al trattamento previsto dall'art. 1 e' istituita, presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ed e' posto a carico dei datoti di lavoro l'obbligo del versamento, a favore di essa, di un contributo che e' determinato, modificato, o sospeso, sentito il Comitato di cui all'art. 23, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Esso e' fissato in una aliquota percentuale della retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al seguente articolo.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.