Legge 10 giugno 1940, n. 653

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  • 1News ilCaso.it
    https://www.ilcaso.it/

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  • 3Richiamo alle armi
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

    Questa voce è stata curata da Alexander Bell Scheda sintetica In caso di richiamo alle armi per qualsiasi esigenza delle forze armate, il lavoratore dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla corresponsione di un'indennità e al riconoscimento del tempo trascorso come richiamato alle armi agli effetti dell'anzianità di servizio. Fonti normative Artt. 2110 e 2111 c.c. L. 653/1940 Conservazione del posto di lavoro In caso di richiamo alle armi, al lavoratore dipendente è anzitutto garantito il diritto a conservare il posto di lavoro per tutto il periodo di richiamo (art. 30, L. 653/1940). Al termine di questo periodo, il lavoratore che intenda riprendere la sua …

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  • 4Tutela del lavoro minorile: evoluzione legislativa e attività di vigilanza
    Anna Rita Caruso · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2009

  • 5le previsioni di legge
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2003

Giurisprudenza23

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  • 1Trib. Palermo, sentenza 19/06/2024, n. 2823
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.1061/2022 R.G.L. promossa D A Parte_1 (avv. RICCARDI RICCARDO ROLANDO) - ricorrente - CONTRO Controparte_1 (avv.ti MARESCA ARTURO e BOZZI CARLO) CP_2 (avv. FURCAS LAURA) - resistenti - Avente ad oggetto: altre ipotesi A seguito dell'udienza del 11/06/2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, SENTENZA Completa di dispositivo e motivi della decisione: DISPOSITIVO Il Tribunale, …
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    • indennità richiamo alle armi·
    • spese di lite·
    • danno morale·
    • art. 1 L. 653/1940·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • trasformazione ente pubblico a privato·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • Corpo Militare Volontario CRI

  • 2Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2026, n. 4644
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12856/2025 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura centrale dell'istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINUZZI DARIO unitamente all'avvocato STUMPO VINCENZO -ricorrente- contro LIBERATORI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE, 118, presso lo studio dell'avvocato RICCARDI RI ND che lo rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. L Num. 4644 Anno 2026 Presidente: ES LU Relatore: IN IZ Data pubblicazione: 02/03/2026 2 di 18 avverso la SENTENZA di CORTE …
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    • indennità richiamo alle armi·
    • Corpo militare Croce Rossa·
    • chiamata in servizio·
    • compensazione spese·
    • richiamo in servizio·
    • d.lgs. n.178/2012·
    • legge n.653/1940·
    • trattamento economico militare·
    • Forze armate·
    • smilitarizzazione

  • 3TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 15/12/2025, n. 22622
    Provvedimento: Pubblicato il 15/12/2025 N. 22622/2025 REG.PROV.COLL. N. 03524/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3524 del 2021, proposto da Associazione della Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Colavitti, Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Saverio Bertolini in Roma, via Cesare F. di Cambiano n. 82; contro INPS, in persona …
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    • art. 1660 d.lgs. n. 66/2010·
    • interesse a ricorrere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 1 legge n. 653/1940·
    • art. 990 d.lgs. n. 66/2010·
    • rinvio normativo·
    • indennità richiamati alle armi·
    • abrogazione normativa·
    • Corpo Militare Volontario CRI·
    • art. 14 r.d.l. n. 2034/1928

  • 4Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2024, n. 1930
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA Composta dai Sigg. Magistrati: Dott. Guido ROSA Presidente est. Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere All'esito dell'udienza del 16/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2565 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2019 vertente TRA , rappresentata e difesa dall'avv.to Mara Parpaglio ed elettivamente Parte_1 dom.ta in Roma, Via Flaminia n. 195 Appellante E già già Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa rappresentata e …
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    • rapporto di lavoro subordinato·
    • giurisprudenza Cassazione su subordinazione·
    • differenze retributive·
    • appello civile·
    • contributi previdenziali·
    • impugnazione stragiudiziale·
    • collaboratore fisso·
    • art. 414 c.p.c.·
    • art. 2 CNLG·
    • decadenza dall'azione

  • 5Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2026, n. 8269
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9598-2024 proposto da: IE OB, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato RICCARDO ROLANDO RICCARDI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 118 – ricorrente – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati DARIO MARINUZZI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – controricorrente – per la cassazione della sentenza …
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    • art. 132 cod. proc. civ.·
    • contributo unificato·
    • indennità legge 653/1940·
    • art. 113 cod. proc. civ.·
    • Croce Rossa·
    • compensazione spese·
    • art. 115 cod. proc. civ.·
    • art. 116 cod. proc. civ.·
    • art. 360 cod. proc. civ.·
    • richiamo alle armi·
    • art. 3 Cost.
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Versioni del testo

  • Art. 1.

    Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all'art. 4 della presente legge, e' dovuta:

    a) per i primi due mesi una indennita' mensile pari alla retribuzione;

    b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, una indennita' mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.

    L'indennita' di cui alla lettera a) non puo' essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilita' della retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a piu' richiami eccedenti i due mesi.

    In favore degli impiegati suindicati sara' continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' o vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia.

    Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianita'.
    ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
    La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
  • Art. 2.

    Hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 4, che abbiano la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e quelli che, per contratto collettivo di lavoro, o norme equiparate o per regolamento organico abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.

    Sono assimilati ai richiamati coloro che, in caso di esigenze di carattere eccezionale, si siano arruolati volontariamente anche per anticipazione di leva, nonche':

    a) gli ascritti a ferma minima di terzo grado;

    b) i riformati;

    c) coloro che siano stati dispensati dall'adempiere gli obblighi di leva, perche' residenti all'estero e siano rientrati in patria dopo il compimento del 32° anno;

    i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette.
    ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
    La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
  • Art. 3.

    Per provvedere al trattamento previsto dall'art. 1 e' istituita, presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ed e' posto a carico dei datoti di lavoro l'obbligo del versamento, a favore di essa, di un contributo che e' determinato, modificato, o sospeso, sentito il Comitato di cui all'art. 23, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

    Esso e' fissato in una aliquota percentuale della retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al seguente articolo.
    ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
    La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.