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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4127/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4127/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
QUALE PROCURATRICE GENERALE DI ¿IFIS Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 9.52, innanzi al dott. Cinzia Cassone, sono comparsi:
Per l'avv. SALA SABRINA Parte_1
Cont Per QUALE PROCURATRICE GENERALE DI ¿IFIS INVESTING CP_1 [...]
'avv. FRANCO ROBERTO, oggi sostituito dall'avv. Tommaso Crippa Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive telematicamente depositate in data 17.12.2024 per parte attrice opponente e come da comparsa di costituzione e risposta per parte convenuta opposta.
Il Giudice
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., pronuncia sentenza ad ore 15.50, con allegazione della stessa a verbale.
pagina 1 di 12 REG. GEN. N. 4127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 19770/2022 (R.G. 43404/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 23.11.2022 e pubblicato in data 06.12.2022
DA
, C.F. , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sabrina Sala e dall'avv. Nicoletta Sainaghi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio delle stesse, in Cornaredo (MI), via Silvio Pellico n. 10
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, C.F. - P.VA , rappresentata e difesa dall'avv. P.VA_1 P.VA_2
Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Via
Correggio n. 43
con sede legale in Via Terraglio n. 63, Venezia Mestre, C.F. e numero di Controparte_2
iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. , REA n. 432072, P.VA P.VA_3
, già società con socio unico appartenente al P.VA_2 CP_3 Controparte_1 pagina 2 di 12 Gruppo CA IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
11.02.2025 e da fogli allegati pagina 3 di 12 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“accertare e dichiarare, che la NO non ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. Parte_1
20174865827523 oggetto di giudizio, prodotto come documento 4 con il presente atto e come documento 3 del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, in nessuna delle sue pagine ed in particolare nelle pagine 1, 12 e 22 dello stesso e per l'effetto dichiarare che la NO non riveste la qualità di garante del predetto contratto di Parte_1
finanziamento e quindi nulla deve a parte convenuta opposta;
dichiarare nullo e/o comunque annullare/revocare e dichiarare inefficace e senza alcun effetto il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo. condannare la “ ” in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Controparte_1 mandataria di , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Controparte_5 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. con vittoria di spese di lite”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“conclude affinché il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria istanza - voglia così provvedere e giudicare –
In via preliminare principale dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 19770/2022, del Tribunale di Milano, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.; all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
e, quindi, concedere alle parti i termini di cui all'art. 183 C.p.c. al fine di consentire l'esercizio delle prerogative difensive ivi contemplate e previste, nonché la produzione di documenti.
In via principale e nel merito accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 19770/2022 del Tribunale di Parte_1
Milano, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
pagina 4 di 12 quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al CP_ pagamento in favore della di tutte le somme già richieste nel ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo opposto, pari a complessivi euro 31.554,40, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via istruttoria, nel caso in cui il Giudice dovesse attribuire alla dichiarazione generica di non autenticità contenuta nell'atto di opposizione valenza di effettivo disconoscimento, la società creditrice, a mezzo del suo difensore, chiede formalmente la verificazione delle scritture e delle firme disconosciute delle quali dichiara che intende valersi per ogni effetto e conseguenza di legge.
chiede ed insta, a norma dell'art. 216 c.p.c., per la verificazione delle scritture Controparte_2
disconosciute poste a margine del contratto di finanziamento a nome anche a mezzo di Parte_1
consulenza grafologica, saggio grafico e riservando di indicare e produrre le scritture di comparazione.
A fini istruttori e di prova, la società creditrice si dichiara inoltre sin d'ora disponibile al deposito del contratto di finanziamento in forma cartacea ed originale qualora ritenuto necessario dal Giudice ai fini del decidere.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e di produrre documenti nei termini di cui all'art. 320
c.p.c.
Ancora in via istruttoria la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione;
chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione (R.G. Controparte_2
43404/2022) e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio;
pagina 5 di 12 chiede fissarsi altra udienza, successiva a quella di prima comparizione delle Controparte_2 parti, al fine di consentire il deposito di documento a norma dell'art. 320 c.p.c. e nel rispetto delle ivi previste prerogative difensive di cui intende usufruire.
In ogni caso, e, per essa, qualora il Controparte_1 Controparte_2
Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per l'ipotesi di una qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa cessionaria del credito per legittimazione e rappresentanza.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e di produrre documenti anche in via istruttoria nei termini di cui all'art. 320 c.p.c., che si chiede di concedere.
Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 6 di 12 R.G. 4127/2023
Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che
CP (nel prosieguo, per brevità, ), in data 15.12.2022 notificava alla IG.ra Controparte_1 Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 19770/2022 (R.G. 43404/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data
[...]
23.11.2022 e pubblicato in data 06.12.2022, per l'importo di Euro 31.554,40, oltre interessi come da domanda, spese legali e accessori di legge.
Detto decreto ingiuntivo veniva emesso a fronte della richiesta di un saldo debitore maturato dal contratto di finanziamento n. 20174865827523, stipulato dal IG. (vedasi doc. n. 3 Parte_2 fascicolo monitorio) con ND CA S.p.A. (nel prosieguo, per brevità, ND), all'esito CP della cessione del credito pro soluto, da parte di quest'ultima nei confronti di (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio). La NO , nel suddetto contratto, risultava aver assunto la qualità di Pt_1
coobbligata.
CP
, con l'avvio della procedura monitoria, rilevava che l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, era stata notificata al IG. a mezzo raccomandata A/R Pt_2
CP (vedasi doc. nn. 6 e 7 fascicolo monitorio); che era divenuta titolare del suddetto credito e che pertanto, non avendo il debitore ceduto regolarmente adempiuto al proprio debito, aveva chiesto ingiunzione di pagamento anche nei confronti della coobbligata NO (vedasi docc. nn. 9 e Parte_1
10 fascicolo monitorio).
La sola IG.ra , con atto di citazione, notificato in data 23.01.2023, si opponeva al decreto Parte_1
CP ingiuntivo sopra indicato, convenendo in giudizio avanti il Tribunale di Milano, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi inefficace e senza alcun effetto, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo, chiedendo, in via principale e nel merito di accertare e dichiarare che la NO non aveva sottoscritto il contratto di finanziamento n. 20174865827523 oggetto di Pt_1 giudizio in nessuna delle sue pagine ed in particolare nelle pagine 1, 12 e 22 dello stesso e per l'effetto dichiarare che la NO non riveste la qualità di garante del predetto contratto di finanziamento e Pt_1
CP quindi nulla deve a parte convenuta opposta;
chiedeva altresì di condannare ai sensi dell'art. 96
c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via CP istruttoria chiedeva di nominare un perito calligrafico e di ordinare a , ex art 210 c.p.c., la produzione in giudizio dell'originale del contratto di finanziamento n. 20174865827523 ND.
pagina 7 di 12 CP Si costituiva in giudizio , chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la concessione alle parti dei termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D.
Lgs. n. 28/2010 e dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., al fine di consentire l'esercizio delle prerogative difensive ivi contemplate e previste, nonché la produzione di documenti. In via principale e nel merito chiedeva di accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta dalla NO avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, Pt_1 disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti, confermando il decreto ingiuntivo e
CP condannando parte opponente al pagamento in favore di di tutte le somme già richieste nel giudizio monitorio, pari a complessivi Euro 31.554,40, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento, oltre alla condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. In via subordinata chiedeva di condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In via istruttoria, nel caso in cui il giudice dovesse attribuire alla dichiarazione di non
CP autenticità contenuta nell'atto di opposizione valenza di effettivo disconoscimento, chiedeva formalmente la verificazione delle scritture e delle firme disconosciute delle quali dichiarava di volersi
CP avvaler per ogni effetto e conseguenza di legge. si dichiarava disponibile al deposito del contratto di finanziamento in forma cartacea ed originale qualora ritenuto necessario dal giudice ai fini del decidere e dichiarava di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione, chiedendo l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione (R.G. 43404/2022) e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa che, alla prima udienza in Persona_2 data 27.06.2023, rilevato che non appariva opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art.648 c.p.c. in considerazione del disconoscimento delle sottoscrizioni di cui al contratto di finanziamento e tenuto conto che agli atti non era presente l'originale del contratto stesso, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e assegna a parte opposta termine di 15 giorni per iniziare la procedura di pagina 8 di 12 mediazione, fissando, per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., l'udienza del 19.12.2023, all'esito della quale, riservato ogni provvedimento sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto, assegnava i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e fissava per la discussione sui mezzi istruttori l'udienza del 28.03.2024.
Nelle more la causa, a far data dal 16.02.2024, veniva definitivamente assegnata alla scrivente che, all'udienza in data 04.04.2024 ammetteva CTU grafologica e rinviava la causa, all'esito della stessa, in data 23.04.2024, ex art. 127 ter c.p.c., per il conferimento dell'incarico al CTU e per il giuramento dello stesso.
La causa, all'esito del completamento dei lavori peritali, veniva rinviata in data 11.02.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., invitando, nelle more, le parti ad intraprendere ipotesi transattive della vertenza e a comunicare tempestivamente al giudice l'esito eventualmente positivo delle stesse e concedendo, nelle more, alle parti, un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
* * *
Parte opponente, nel presente giudizio, ha contestato di aver mai sottoscritto, in qualità di coobbligata, il finanziamento sopra individuato richiesto dal suo ex marito, il IG. Asseriva di Parte_2
aver preso visione del contratto e di aver sporto denuncia contro ignoti, in data 10.05.2022, presso la
Stazione dei carabinieri di Cuggiono poiché altra persona, diversa da lei medesima, aveva sottoscritto in qualità di coobbligata il contratto di finanziamento, utilizzando il suo nome e cognome (vedasi doc.
n. 5 fascicolo opponente).
Parte opposta, ritenendo fondate le proprie ragioni, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
***
In relazione alle contestazioni dell'opponente circa il fatto di considerare apocrife le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento ND, in data 06.02.2018 (doc. n. 3 fascicolo monitorio) le conclusioni a cui è giunto il CTU - il quale ha operato con rigore , ha giustificato ogni sua affermazione, segnalando la letteratura specialistica utilizzata – devono ritenersi pienamente condivisibili, poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che il contenuto argomentativo della relazione peritale, depositata telematicamente in data 24.09.2024, di cui viene affermata la correttezza, può essere qui richiamato per relationem. Il CTU, dott.ssa Persona_3
dopo un accurato esame, dettagliato ed approfondito delle sottoscrizioni disconosciute
[...] dall'opponente, apposte sul contratto di finanziamento ND, in qualità di coobbligata, in data
06.02.2018, ha concluso riconoscendo, tutte le sottoscrizioni in verifica, autografe e riferibili alla pagina 9 di 12 NO , con riserva dovuta all'utilizzo della fotocopia del contratto di finanziamento ai fini Parte_1 dell'indagine espletata.
Parte opponente ha contestato i risultati a cui è giunto il CTU per il fatto che l'indagine peritale si sia svolta con l'utilizzo non dell'originale del documento, bensì di una copia fotostatica dello stesso.
Al riguardo di rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la mera fotocopia di un documento, se di buona qualità, può essere sottoposta ad esame grafologico, dovendo il perito valutare se la riproduzione fotografica consente di effettuare un'analisi attendibile dei segni grafici (Cass. pen.,
n. 36860/2017).
La giurisprudenza maggioritaria, pur riconoscendo la superiorità dell'analisi dell'originale, ammette l'utilizzo di una fotocopia per la CTU grafologica, a condizione che la stessa sia di eccellente qualità e consenta al perito un'analisi esaustiva dei segni grafici.
Anche sulla base di un'analisi calligrafica condotta su una copia, anziché su un documento originale e seppur con i limiti di un'indagine di quel tipo, è possibile formulare, pertanto, un giudizio di autenticità di una sottoscrizione con “un elevato grado di probabilità”.
Più specificamente, in punto di eventuali inconvenienti derivanti dall'analisi sulla copia l'unico che potrebbe, in astratto, inficiare tale conclusione è quello di una possibile estrapolazione delle firme da un altro contesto.
Il CTU, all'esito della propria indagine grafologica, ha escluso, nelle sottoscrizioni esaminate l'imitazione di fantasia (ossia stesura effettuata senza avere un modello di riferimento, per le numerose concordanze formali riscontrate nel cognome e nel nome); l'imitazione per ricalco diretto o indiretto, poiché le sottoscrizioni non sono tra loro sovrapponibili e presentano leggere variabilità esecutive;
una autografia con veste insolita occasionale, poiché sono state evidenziate corrispondenze IGnificative tra firme in verifica e comparative;
la dissimulazione, poiché le verificande non sono state alterate nella loro veste grafica esteriore ma, al contrario, richiamano la sagoma grafica delle comparative. Ha pure escluso l'ipotesi di imitazione di modello eseguita a mano libera per le corrispondenze formali e sostanziali rilevate tra firme contestate e firme comparative (allegate alla perizia). Nelle firme comparative ha riscontrato corrispondenze con le firme in verifica nel ritmo, dinamica, livello grafico, nella forma delle aste, nell'inclinazione degli assi letterali, nella distanza tra lettere e tra cognome e nome, nel calibro delle rispettive lettere e nei rapporti dimensionali, nei legami interletterali, nella forma e apertura degli ovali, nella presenza e posizione delle asole improprie, nella presenza, forma, posizione di puntini “i” e dei tagli “t, negli aspetti morfostrutturali delle lettere. Ha concluso avallando, seppur con riserva, l'ipotesi di autografia in spontaneità.
pagina 10 di 12 La riserva del CTU è stata sollevata solo per la presenza della fotocopia del contratto, che non escluderebbe con assoluta certezza un falso per composizione.
Da un esame della fotocopia in oggetto, deve rilevarsi che, dato il tipo di documento, nel quale le firme figurano nel corpo della parte stampata e dato anche il numero di firme, tutte leggermente differenti l'una all'altra (altro sarebbe un foglio che recasse un'unica firma in calce), la possibilità di una siffatta manipolazione appare tuttavia altamente improbabile, a maggior ragione in quanto l'opponente non ha prodotto alcun documento dal quale le firme in questione sarebbero state in ipotesi estrapolate.
Il contratto di finanziamento in esame (doc. n. 3 fascicolo monitorio), pertanto, deve ritenersi debitamente sottoscritto dall'opponente.
Tutte le doglianze dell'opponente erano incentrate sul fatto che le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento non fossero riconducibili alla parte opponente.
Non sussistono contestazioni da parte dell'opponente circa la valenza probatoria dell'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB, ritenendo, pertanto, compiutamente assolto l'onere probatorio in capo alla convenuta opposta, che ha prodotto in giudizio il contratto (che si ritiene debitamente sottoscritto per tutte le ragioni sopra esposte), l'estratto conto integrale e analitico da cui risultano le somme da imputarsi a titolo di capitale e quelle a titolo di interesse, peraltro non contestato dall'opponente, l'atto di cessione pro soluto del credito e la notificazione della cessione pro soluto del credito alla debitrice ceduta (vedasi docc. da n. 3 a n. 8 fascicolo monitorio).
Inoltre ci si riporta a quanto evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass.,
Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533), secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Per tutti questi motivi non si ritiene dover accogliere l'opposizione della NO e il decreto Parte_1 ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo,
visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento alle attività effettivamente svolte e con riduzione dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice opponente soccombente.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 19770/2022 (R.G.
43404/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 23.11.2022 e pubblicato in data 06.12.2022, promossa dalla IG.ra nei confronti di quale mandataria di Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_2
dispone
-rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto
-conferma il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 19770/2022 (R.G. 43404/2022) emesso dal
Tribunale di Milano in data 23.11.2022 e pubblicato in data 06.12.2022;
-condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 3.809,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
-pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di CTU.
Così deciso in Milano, 11 Febbraio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies allegata al verbale ad ore 15.50
Il Giudice
dott. Cinzia Cassone
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4127/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
QUALE PROCURATRICE GENERALE DI ¿IFIS Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 9.52, innanzi al dott. Cinzia Cassone, sono comparsi:
Per l'avv. SALA SABRINA Parte_1
Cont Per QUALE PROCURATRICE GENERALE DI ¿IFIS INVESTING CP_1 [...]
'avv. FRANCO ROBERTO, oggi sostituito dall'avv. Tommaso Crippa Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive telematicamente depositate in data 17.12.2024 per parte attrice opponente e come da comparsa di costituzione e risposta per parte convenuta opposta.
Il Giudice
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., pronuncia sentenza ad ore 15.50, con allegazione della stessa a verbale.
pagina 1 di 12 REG. GEN. N. 4127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 19770/2022 (R.G. 43404/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 23.11.2022 e pubblicato in data 06.12.2022
DA
, C.F. , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sabrina Sala e dall'avv. Nicoletta Sainaghi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio delle stesse, in Cornaredo (MI), via Silvio Pellico n. 10
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, C.F. - P.VA , rappresentata e difesa dall'avv. P.VA_1 P.VA_2
Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Via
Correggio n. 43
con sede legale in Via Terraglio n. 63, Venezia Mestre, C.F. e numero di Controparte_2
iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. , REA n. 432072, P.VA P.VA_3
, già società con socio unico appartenente al P.VA_2 CP_3 Controparte_1 pagina 2 di 12 Gruppo CA IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
11.02.2025 e da fogli allegati pagina 3 di 12 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“accertare e dichiarare, che la NO non ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. Parte_1
20174865827523 oggetto di giudizio, prodotto come documento 4 con il presente atto e come documento 3 del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, in nessuna delle sue pagine ed in particolare nelle pagine 1, 12 e 22 dello stesso e per l'effetto dichiarare che la NO non riveste la qualità di garante del predetto contratto di Parte_1
finanziamento e quindi nulla deve a parte convenuta opposta;
dichiarare nullo e/o comunque annullare/revocare e dichiarare inefficace e senza alcun effetto il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo. condannare la “ ” in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Controparte_1 mandataria di , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Controparte_5 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. con vittoria di spese di lite”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“conclude affinché il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria istanza - voglia così provvedere e giudicare –
In via preliminare principale dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 19770/2022, del Tribunale di Milano, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.; all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
e, quindi, concedere alle parti i termini di cui all'art. 183 C.p.c. al fine di consentire l'esercizio delle prerogative difensive ivi contemplate e previste, nonché la produzione di documenti.
In via principale e nel merito accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 19770/2022 del Tribunale di Parte_1
Milano, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
pagina 4 di 12 quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al CP_ pagamento in favore della di tutte le somme già richieste nel ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo opposto, pari a complessivi euro 31.554,40, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via istruttoria, nel caso in cui il Giudice dovesse attribuire alla dichiarazione generica di non autenticità contenuta nell'atto di opposizione valenza di effettivo disconoscimento, la società creditrice, a mezzo del suo difensore, chiede formalmente la verificazione delle scritture e delle firme disconosciute delle quali dichiara che intende valersi per ogni effetto e conseguenza di legge.
chiede ed insta, a norma dell'art. 216 c.p.c., per la verificazione delle scritture Controparte_2
disconosciute poste a margine del contratto di finanziamento a nome anche a mezzo di Parte_1
consulenza grafologica, saggio grafico e riservando di indicare e produrre le scritture di comparazione.
A fini istruttori e di prova, la società creditrice si dichiara inoltre sin d'ora disponibile al deposito del contratto di finanziamento in forma cartacea ed originale qualora ritenuto necessario dal Giudice ai fini del decidere.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e di produrre documenti nei termini di cui all'art. 320
c.p.c.
Ancora in via istruttoria la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione;
chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione (R.G. Controparte_2
43404/2022) e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio;
pagina 5 di 12 chiede fissarsi altra udienza, successiva a quella di prima comparizione delle Controparte_2 parti, al fine di consentire il deposito di documento a norma dell'art. 320 c.p.c. e nel rispetto delle ivi previste prerogative difensive di cui intende usufruire.
In ogni caso, e, per essa, qualora il Controparte_1 Controparte_2
Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per l'ipotesi di una qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa cessionaria del credito per legittimazione e rappresentanza.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e di produrre documenti anche in via istruttoria nei termini di cui all'art. 320 c.p.c., che si chiede di concedere.
Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 6 di 12 R.G. 4127/2023
Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che
CP (nel prosieguo, per brevità, ), in data 15.12.2022 notificava alla IG.ra Controparte_1 Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 19770/2022 (R.G. 43404/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data
[...]
23.11.2022 e pubblicato in data 06.12.2022, per l'importo di Euro 31.554,40, oltre interessi come da domanda, spese legali e accessori di legge.
Detto decreto ingiuntivo veniva emesso a fronte della richiesta di un saldo debitore maturato dal contratto di finanziamento n. 20174865827523, stipulato dal IG. (vedasi doc. n. 3 Parte_2 fascicolo monitorio) con ND CA S.p.A. (nel prosieguo, per brevità, ND), all'esito CP della cessione del credito pro soluto, da parte di quest'ultima nei confronti di (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio). La NO , nel suddetto contratto, risultava aver assunto la qualità di Pt_1
coobbligata.
CP
, con l'avvio della procedura monitoria, rilevava che l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, era stata notificata al IG. a mezzo raccomandata A/R Pt_2
CP (vedasi doc. nn. 6 e 7 fascicolo monitorio); che era divenuta titolare del suddetto credito e che pertanto, non avendo il debitore ceduto regolarmente adempiuto al proprio debito, aveva chiesto ingiunzione di pagamento anche nei confronti della coobbligata NO (vedasi docc. nn. 9 e Parte_1
10 fascicolo monitorio).
La sola IG.ra , con atto di citazione, notificato in data 23.01.2023, si opponeva al decreto Parte_1
CP ingiuntivo sopra indicato, convenendo in giudizio avanti il Tribunale di Milano, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi inefficace e senza alcun effetto, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo, chiedendo, in via principale e nel merito di accertare e dichiarare che la NO non aveva sottoscritto il contratto di finanziamento n. 20174865827523 oggetto di Pt_1 giudizio in nessuna delle sue pagine ed in particolare nelle pagine 1, 12 e 22 dello stesso e per l'effetto dichiarare che la NO non riveste la qualità di garante del predetto contratto di finanziamento e Pt_1
CP quindi nulla deve a parte convenuta opposta;
chiedeva altresì di condannare ai sensi dell'art. 96
c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via CP istruttoria chiedeva di nominare un perito calligrafico e di ordinare a , ex art 210 c.p.c., la produzione in giudizio dell'originale del contratto di finanziamento n. 20174865827523 ND.
pagina 7 di 12 CP Si costituiva in giudizio , chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la concessione alle parti dei termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D.
Lgs. n. 28/2010 e dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., al fine di consentire l'esercizio delle prerogative difensive ivi contemplate e previste, nonché la produzione di documenti. In via principale e nel merito chiedeva di accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta dalla NO avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, Pt_1 disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti, confermando il decreto ingiuntivo e
CP condannando parte opponente al pagamento in favore di di tutte le somme già richieste nel giudizio monitorio, pari a complessivi Euro 31.554,40, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento, oltre alla condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. In via subordinata chiedeva di condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In via istruttoria, nel caso in cui il giudice dovesse attribuire alla dichiarazione di non
CP autenticità contenuta nell'atto di opposizione valenza di effettivo disconoscimento, chiedeva formalmente la verificazione delle scritture e delle firme disconosciute delle quali dichiarava di volersi
CP avvaler per ogni effetto e conseguenza di legge. si dichiarava disponibile al deposito del contratto di finanziamento in forma cartacea ed originale qualora ritenuto necessario dal giudice ai fini del decidere e dichiarava di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione, chiedendo l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione (R.G. 43404/2022) e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa che, alla prima udienza in Persona_2 data 27.06.2023, rilevato che non appariva opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art.648 c.p.c. in considerazione del disconoscimento delle sottoscrizioni di cui al contratto di finanziamento e tenuto conto che agli atti non era presente l'originale del contratto stesso, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e assegna a parte opposta termine di 15 giorni per iniziare la procedura di pagina 8 di 12 mediazione, fissando, per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., l'udienza del 19.12.2023, all'esito della quale, riservato ogni provvedimento sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto, assegnava i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e fissava per la discussione sui mezzi istruttori l'udienza del 28.03.2024.
Nelle more la causa, a far data dal 16.02.2024, veniva definitivamente assegnata alla scrivente che, all'udienza in data 04.04.2024 ammetteva CTU grafologica e rinviava la causa, all'esito della stessa, in data 23.04.2024, ex art. 127 ter c.p.c., per il conferimento dell'incarico al CTU e per il giuramento dello stesso.
La causa, all'esito del completamento dei lavori peritali, veniva rinviata in data 11.02.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., invitando, nelle more, le parti ad intraprendere ipotesi transattive della vertenza e a comunicare tempestivamente al giudice l'esito eventualmente positivo delle stesse e concedendo, nelle more, alle parti, un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
* * *
Parte opponente, nel presente giudizio, ha contestato di aver mai sottoscritto, in qualità di coobbligata, il finanziamento sopra individuato richiesto dal suo ex marito, il IG. Asseriva di Parte_2
aver preso visione del contratto e di aver sporto denuncia contro ignoti, in data 10.05.2022, presso la
Stazione dei carabinieri di Cuggiono poiché altra persona, diversa da lei medesima, aveva sottoscritto in qualità di coobbligata il contratto di finanziamento, utilizzando il suo nome e cognome (vedasi doc.
n. 5 fascicolo opponente).
Parte opposta, ritenendo fondate le proprie ragioni, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
***
In relazione alle contestazioni dell'opponente circa il fatto di considerare apocrife le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento ND, in data 06.02.2018 (doc. n. 3 fascicolo monitorio) le conclusioni a cui è giunto il CTU - il quale ha operato con rigore , ha giustificato ogni sua affermazione, segnalando la letteratura specialistica utilizzata – devono ritenersi pienamente condivisibili, poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che il contenuto argomentativo della relazione peritale, depositata telematicamente in data 24.09.2024, di cui viene affermata la correttezza, può essere qui richiamato per relationem. Il CTU, dott.ssa Persona_3
dopo un accurato esame, dettagliato ed approfondito delle sottoscrizioni disconosciute
[...] dall'opponente, apposte sul contratto di finanziamento ND, in qualità di coobbligata, in data
06.02.2018, ha concluso riconoscendo, tutte le sottoscrizioni in verifica, autografe e riferibili alla pagina 9 di 12 NO , con riserva dovuta all'utilizzo della fotocopia del contratto di finanziamento ai fini Parte_1 dell'indagine espletata.
Parte opponente ha contestato i risultati a cui è giunto il CTU per il fatto che l'indagine peritale si sia svolta con l'utilizzo non dell'originale del documento, bensì di una copia fotostatica dello stesso.
Al riguardo di rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la mera fotocopia di un documento, se di buona qualità, può essere sottoposta ad esame grafologico, dovendo il perito valutare se la riproduzione fotografica consente di effettuare un'analisi attendibile dei segni grafici (Cass. pen.,
n. 36860/2017).
La giurisprudenza maggioritaria, pur riconoscendo la superiorità dell'analisi dell'originale, ammette l'utilizzo di una fotocopia per la CTU grafologica, a condizione che la stessa sia di eccellente qualità e consenta al perito un'analisi esaustiva dei segni grafici.
Anche sulla base di un'analisi calligrafica condotta su una copia, anziché su un documento originale e seppur con i limiti di un'indagine di quel tipo, è possibile formulare, pertanto, un giudizio di autenticità di una sottoscrizione con “un elevato grado di probabilità”.
Più specificamente, in punto di eventuali inconvenienti derivanti dall'analisi sulla copia l'unico che potrebbe, in astratto, inficiare tale conclusione è quello di una possibile estrapolazione delle firme da un altro contesto.
Il CTU, all'esito della propria indagine grafologica, ha escluso, nelle sottoscrizioni esaminate l'imitazione di fantasia (ossia stesura effettuata senza avere un modello di riferimento, per le numerose concordanze formali riscontrate nel cognome e nel nome); l'imitazione per ricalco diretto o indiretto, poiché le sottoscrizioni non sono tra loro sovrapponibili e presentano leggere variabilità esecutive;
una autografia con veste insolita occasionale, poiché sono state evidenziate corrispondenze IGnificative tra firme in verifica e comparative;
la dissimulazione, poiché le verificande non sono state alterate nella loro veste grafica esteriore ma, al contrario, richiamano la sagoma grafica delle comparative. Ha pure escluso l'ipotesi di imitazione di modello eseguita a mano libera per le corrispondenze formali e sostanziali rilevate tra firme contestate e firme comparative (allegate alla perizia). Nelle firme comparative ha riscontrato corrispondenze con le firme in verifica nel ritmo, dinamica, livello grafico, nella forma delle aste, nell'inclinazione degli assi letterali, nella distanza tra lettere e tra cognome e nome, nel calibro delle rispettive lettere e nei rapporti dimensionali, nei legami interletterali, nella forma e apertura degli ovali, nella presenza e posizione delle asole improprie, nella presenza, forma, posizione di puntini “i” e dei tagli “t, negli aspetti morfostrutturali delle lettere. Ha concluso avallando, seppur con riserva, l'ipotesi di autografia in spontaneità.
pagina 10 di 12 La riserva del CTU è stata sollevata solo per la presenza della fotocopia del contratto, che non escluderebbe con assoluta certezza un falso per composizione.
Da un esame della fotocopia in oggetto, deve rilevarsi che, dato il tipo di documento, nel quale le firme figurano nel corpo della parte stampata e dato anche il numero di firme, tutte leggermente differenti l'una all'altra (altro sarebbe un foglio che recasse un'unica firma in calce), la possibilità di una siffatta manipolazione appare tuttavia altamente improbabile, a maggior ragione in quanto l'opponente non ha prodotto alcun documento dal quale le firme in questione sarebbero state in ipotesi estrapolate.
Il contratto di finanziamento in esame (doc. n. 3 fascicolo monitorio), pertanto, deve ritenersi debitamente sottoscritto dall'opponente.
Tutte le doglianze dell'opponente erano incentrate sul fatto che le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento non fossero riconducibili alla parte opponente.
Non sussistono contestazioni da parte dell'opponente circa la valenza probatoria dell'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB, ritenendo, pertanto, compiutamente assolto l'onere probatorio in capo alla convenuta opposta, che ha prodotto in giudizio il contratto (che si ritiene debitamente sottoscritto per tutte le ragioni sopra esposte), l'estratto conto integrale e analitico da cui risultano le somme da imputarsi a titolo di capitale e quelle a titolo di interesse, peraltro non contestato dall'opponente, l'atto di cessione pro soluto del credito e la notificazione della cessione pro soluto del credito alla debitrice ceduta (vedasi docc. da n. 3 a n. 8 fascicolo monitorio).
Inoltre ci si riporta a quanto evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass.,
Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533), secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Per tutti questi motivi non si ritiene dover accogliere l'opposizione della NO e il decreto Parte_1 ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo,
visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento alle attività effettivamente svolte e con riduzione dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice opponente soccombente.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 19770/2022 (R.G.
43404/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 23.11.2022 e pubblicato in data 06.12.2022, promossa dalla IG.ra nei confronti di quale mandataria di Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_2
dispone
-rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto
-conferma il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 19770/2022 (R.G. 43404/2022) emesso dal
Tribunale di Milano in data 23.11.2022 e pubblicato in data 06.12.2022;
-condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 3.809,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
-pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di CTU.
Così deciso in Milano, 11 Febbraio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies allegata al verbale ad ore 15.50
Il Giudice
dott. Cinzia Cassone
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