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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 335 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 17 ottobre 2025 tra
P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fiorentino
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
NI IA
APPELLATO
a seguito di ricorso in appello depositato in data 20.10.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1788/2023, pubblicata il 14.07.2023, nell'ambito del giudizio di primo grado n. 5850/2022 r.g.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Taranto, espletati e disposti gli incombenti di rito, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Collegiale di Taranto n. 1788/2023 depositata il 14.07.2023: accogliere - per i motivi di appello di cui in premessa- le conclusioni rassegnate dalla nella sua comparsa di costituzione e risposta Parte_1
05.01.2023 in primo grado di seguito trascritte “ conclude per l'inammissibilità e /o nullità - e in subordine per il rigetto – del reclamo di con condanna dello CP_1 stesso al pagamento delle competenze della fase reclamata e del reclamo da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Fiorentino;
con vittoria delle spese e competenze del secondo grado, oltre al rimborso forf, cap e iva. da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Fiorentino.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA: “Il difensore, nell'interesse del suo rappresentato, conclude per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a a mezzo raccomandata A.G. n. 78527134418-3, CP_1 spedita il 3.12.2021 e recapitata il 16.12.2021, la Parte_1 pignorava le quote della
[...] Parte_2 intestate allo stesso . CP_1
Nell'ambito della proc. R.G.E. mob. n. 420/2022, Tribunale di Taranto, CP_1 in data 29.03.2022 proponeva istanza di estinzione della procedura esecutiva,
[...] per tardivo deposito della istanza di vendita prevista dall'art. 497 c.p.c, effettuato il 25.02.2022.
In via cautelare, il G.E. emetteva ordinanza del 20.09.2022 con cui rigettava l'istanza e rinviava la procedura ad una ulteriore udienza per la sua prosecuzione, sostenendo che al fine di dichiarare perento il procedimento è necessario verificare che siano inutilmente decorsi quarantacinque giorni decorrenti, nel caso specifico, dalla data di iscrizione del pignoramento presso la Camera di Commercio, avvenuta in data 23.2.2022. Pertanto, rigettava l'stanza di parte debitrice non ravvisando il decorso di detto termine.
Con atto del 18.10.2022, proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c., dinanzi al CP_1
Tribunale di Taranto (proc. N.R.G. 5820/2022), insistendo nella sua richiesta. Il reclamante evidenziava che il creditore procedente avesse iscritto a ruolo il pignoramento in data 23.02.2022 e depositato istanza di vendita il 25.02.2022. Inoltre, esponeva che, ai sensi dell'art. 497 c.p.c. il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita, richiamando una serie di precedenti dai quali si evinceva che ai sensi dell'art. 2471 c.c., in materia di pignoramento di quote di s.r.l., si procede alla notifica al debitore e alla società di un atto complesso e alla sua successiva iscrizione nel registro delle imprese e che il termine per formulare l'istanza di vendita decorre dal momento della notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento della quota, potendosi applicare in via diretta l'art. 497 c.p.c., collocato nell'ambito della disciplina del pignoramento in generale, qualunque sia il bene oggetto del vincolo esecutivo e a prescindere dalla forma ritenuta utilizzabile (che sia quella dell'esecuzione mobiliare presso il debitore o quella presso terzi), a pena di inefficacia.
Il debitore evidenziava pertanto che tra la notifica dell'atto di pignoramento, perfezionatosi il 16.12.2021 con la consegna dell'atto sia al debitore che alla società, ed il deposito dell'istanza di vendita, effettuato il 25.02.2022, fossero decorsi settanta giorni. Inoltre, rilevava che il creditore avesse proceduto alla trascrizione del pignoramento ed alla sua iscrizione a ruolo in data 23.02.2022 quando era già intervenuta la inefficacia del pignoramento.
Conseguentemente chiedeva dichiararsi la inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura, con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento nel registro delle imprese a spese del creditore procedente, con vittoria di spese e condanna del creditore ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c.
Il Giudice del reclamo, con la sentenza impugnata, accoglieva il reclamo e, per l'effetto, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva, disponeva la cancellazione dell'iscrizione del pignoramento dal registro delle imprese, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, e condannava la alle spese di lite. Parte_1
Nello specifico, il Giudice di primo grado, ritenuta l'ammissibilità del reclamo disconoscendo l'inquadramento della proposta istanza nella opposizione agli atti esecutivi, accostava il pignoramento di quote di s.r.l. ai sensi dell'art. 2471 c.c. al pignoramento di beni immobili, disciplinato dall'art. 555 c.p.c. e attribuiva alla iscrizione richiesta dall'art. 2471 c.c. funzione non dissimile da quella riconosciuta alla trascrizione del pignoramento, da individuarsi nell'opponibilità ai terzi che abbiano acquisito diritti sul bene pignorato con atto trascritto o iscritto successivamente, sostenendo, per l'effetto, che è la notificazione dell'ingiunzione al debitore a segnare l'inizio del processo esecutivo, producendo, tra gli altri effetti, la indisponibilità del bene pignorato. Inoltre, deduceva che l'art. 497 c.c. avesse portata generale e che quindi si potesse applicare anche con riguardo al pignoramento delle quote ai sensi dell'art. 2471 c.c. Tra l'altro, osservava che dalla documentazione prodotta dal reclamante (attestazioni estratte dal sito Posteitaliane relative agli avvisi di ricevimento atti giudiziari n. 685271344181 e 685271344170) si evinceva che gli avvisi di ricevimento della notifica del pignoramento, effettuata a mezzo posta il 16.12.2021, venivano restituiti al creditore il 29.12.2021 e che quindi il creditore procedente aveva avuto tutto il tempo occorrente per procedere nel rispetto del termine previsto dall'art. 497 c.p.c. (invece la sosteneva che la Parte_1 restituzione dell'atto di pignoramento notificato da parte dell'ufficiale giudiziario e della copia ad uso trascrizione fosse avvenuta l' 11.2.2022).
Ha proposto appello la (che Parte_1 ha preliminarmente ribadito che la restituzione da parte dell dell'atto di CP_2 pignoramento notificato e della copia ad uso trascrizione alla creditrice sia avvenuta l'11.2.2022 e che l'iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese sia avvenuta il 24.2.2022) per i seguenti motivi:
1) inammissibilità del reclamo per pretermissione della Parte_2
nella qualità di terzo pignorato;
[...]
2) nullità del reclamo per pretermissione della Parte_2 nella qualità di litisconsorte necessario;
3) omesso esame della eccezione, proposta dalla reclamata, relativa all'inquadramento dell'istanza di estinzione del pignoramento (per tardivo deposito della istanza di vendita) proposta dal debitore nella opposizione agli atti esecutivi e conseguente inammissibilità del reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c.;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2741, comma 1, c.c. e dell'art. 497 c.p.c., per tempestivo deposito dell'istanza di vendita nei 45 giorni decorrenti dalla iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese.
Si è costituito , formulando le conclusioni sopra rassegnate, il quale ha CP_1 preliminarmente ribadito che la società reclamata avrebbe potuto immediatamente richiedere, già dal giorno successivo al 29 dicembre 2021 (data di restituzione al difensore del creditore degli avvisi di ricevimento della notifica al pignoramento), all'Ufficiale giudiziario il rilascio dell'originale dell'atto di pignoramento per la sua iscrizione a ruolo e della copia per uso trascrizione, senza attendere l'11.2.2022, a distanza di 44 giorni dalla restituzione degli avvisi di ricevimento.
Con riferimento ai motivi di appello ha poi dedotto che: - (sul quarto motivo) il termine di 45 giorni per il deposito della istanza di vendita decorre dalla data di notifica al debitore e non da quella successiva di iscrizione del pignoramento nel Registro delle imprese, formalità necessaria solo ai fini della opposizione del pignoramento medesimo ai terzi acquirenti;
- (su primo e secondo motivo) nella fattispecie del pignoramento della quota sociale, nella sua attuale configurazione, la società non è parte in alcun modo nel procedimento esecutivo, atteso che, trattandosi di pignoramento diretto, la notifica alla società non attribuisce a quest'ultima il ruolo di terzo pignorato o di parte, avendo una mera funzione informativa della esistenza del pignoramento;
- (sul terzo motivo) l'estinzione del pignoramento per tardivo deposito della istanza di vendita non va dedotta con l'opposizione agli atti esecutivi , a pena di inammissibilità, ma con istanza ex artt. 497 e 630 c.p.c. Sostiene inoltre l'appellato che i provvedimenti del G.E. sono soggetti esclusivamente a reclamo ex art. 630 c.p.c. sia che accolgano sia che respingano l'istanza di estinzione.
Il Consigliere Istruttore, in accoglimento dell'istanza delle parti, ha disposto che l'udienza di rimessione della causa in decisione del 17.10.2025 fosse tenuta nelle forme della trattazione scritta, assegnando i termini per il deposito telematico di note.
Con provvedimento del 16.11.2025 la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non merita accoglimento.
Preliminarmente, deve superarsi la questione relativa alla data in cui gli avvisi di ricevimento della notifica del pignoramento furono restituiti alla , atteso Parte_1 che per il creditore notificante la notifica del pignoramento si perfeziona al momento della spedizione dell'atto, effettuata a mezzo posta il 16.12.2021.
Nel merito dei motivi di gravame, ferma la espropriabilità della partecipazione in una società a responsabilità limitata, confermata dalla riforma del 2003, è stato oggetto di dibattito quali forme dovesse seguire la procedura esecutiva, se quelle del pignoramento presso terzi ovvero quelle del pignoramento diretto, dibattito peraltro influenzato dalle diverse concezioni in ordine alla natura giuridica della quota stessa.
Avendo la riforma del diritto societario chiarito che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2471 c.c., deve osservarsi che il legislatore ha optato per un modello di pignoramento diretto che configura la quota come un bene immateriale iscritto in pubblico registro. In questa prospettiva, il pignoramento si esegue con la notifica al socio debitore e alla società di un atto, formato a norma dell'art. 492 c.p.c., contenente l'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato la quota ed i frutti di essa. Inoltre, la norma ha chiarito che il pignoramento di partecipazioni in una s.r.l. è iscrivibile nel registro delle imprese. In particolare, è pacifico che l'articolo in commento abbia istituito un procedimento esecutivo ad hoc, del tutto estraneo al pignoramento presso terzi, che si svolge mediante la notifica al debitore e al terzo e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese.
Deve a tal uopo evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24859/2024) ha osservato che la quota di partecipazione in una s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, caratterizzata da un autonomo valore di scambio, che consente di qualificarla come un bene immateriale equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro (v. anche Cass. n. 22361/2009), oltre ad avere un valore patrimoniale oggettivo, dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta, oggetto unitario di diritti e di obblighi, dovendosi conseguentemente annoverare tra i beni che possono essere aggrediti o assoggettati a misure cautelari poste a salvaguardia della garanzia patrimoniale del debitore.
Ed è proprio dal presupposto teorico rappresentato dalla qualificazione della quota di partecipazione in una s.r.l. come bene immateriale che deriva la tipologia di espropriazione da attuare che avviene non già nelle forme del pignoramento presso terzi (dovendosi escludere che il bene da aggredire sia un credito vantato dal debitore verso un terzo), bensì secondo le regole del pignoramento mobiliare presso il debitore.
Pertanto, esaminando i primi due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente, ha errato l'appellante nell' attribuire alla società le qualità di Parte_2 terzo pignorato e di litisconsorte necessario nel presente procedimento, sebbene il pignoramento sia notificato al debitore ed alla società nella posizione sui generis di terzo interessato, nei cui confronti l'esecuzione è destinata a produrre solo effetti riflessi, al solo scopo di informare quest'ultima di un evento che inevitabilmente inciderà sulla compagine sociale, derivante dall'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito.
Parimenti deve rigettarsi anche il quarto motivo di appello, dovendosi a tal uopo evidenziare che ai sensi dell'art. 497 c.p.c., che è norma avente portata generale, è pacifico che il pignoramento perde efficacia qualora entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla notifica del pignoramento il creditore non depositi istanza di vendita o di assegnazione, atteso che la locuzione “compimento” con cui l'art. 497 c.p.c. segna il dies a quo del termine di efficacia del pignoramento non può che riferirsi al perfezionamento della notificazione, momento dal quale si producono per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell'atto e di pendenza della esecuzione, rilevando ai soli fini dichiarativi la successiva iscrizione nel registro delle imprese, allo scopo di dirimere il conflitto tra il creditore pignorante e l'acquirente della partecipazione, con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che sono state iscritte nel registro delle imprese successivamente alla iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato soggettivo della buona fede, non trovando applicazione l'art. 2740, co.3, c.c. (Cass. n. 20170/2017).
Orbene, nel caso di specie il pignoramento ha perso efficacia, atteso che la notificazione è stata effettuata il 16.12.2021 e l'istanza di vendita è stata depositata solo il 25.2.2022.
Conseguentemente, deve rigettarsi anche il terzo motivo di appello, dovendosi osservare che il provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del pignoramento per il decorso del termine previsto dall'art. 497 c.p.c. è ormai assimilato ad una forma di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, con conseguente possibilità di proporre avverso lo stesso reclamo ex art. 630 c.p.c. (Cass. n. 9624/2003), dovendosi altresì precisare che tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo ex art. 630 c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunciarsi su di essa (Cass. n. 14449/2016).
All'esito delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma, nei termini anzidetti, della sentenza impugnata e la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.100,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, tenuto conto del valore della controversia (dato all'ammontare del credito per cui si procede, e dell'attività processuale svolta e della non rilevante complessità della lite (criteri che giustificano la quantificazione del compenso in misura intermedia tra i parametri minimi e quelli medi di cui al d. m. 55/14).
Dal rigetto dell'impugnazione, consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_3
in persona del suo l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.
[...]
1788/2023, nel contraddittorio con ogni diversa istanza reietta, così CP_1 provvede: 1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali, che si liquidano in euro 2100,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa.
3) ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto, il 18.12.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese D.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 335 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 17 ottobre 2025 tra
P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fiorentino
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
NI IA
APPELLATO
a seguito di ricorso in appello depositato in data 20.10.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1788/2023, pubblicata il 14.07.2023, nell'ambito del giudizio di primo grado n. 5850/2022 r.g.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Taranto, espletati e disposti gli incombenti di rito, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Collegiale di Taranto n. 1788/2023 depositata il 14.07.2023: accogliere - per i motivi di appello di cui in premessa- le conclusioni rassegnate dalla nella sua comparsa di costituzione e risposta Parte_1
05.01.2023 in primo grado di seguito trascritte “ conclude per l'inammissibilità e /o nullità - e in subordine per il rigetto – del reclamo di con condanna dello CP_1 stesso al pagamento delle competenze della fase reclamata e del reclamo da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Fiorentino;
con vittoria delle spese e competenze del secondo grado, oltre al rimborso forf, cap e iva. da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Fiorentino.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA: “Il difensore, nell'interesse del suo rappresentato, conclude per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a a mezzo raccomandata A.G. n. 78527134418-3, CP_1 spedita il 3.12.2021 e recapitata il 16.12.2021, la Parte_1 pignorava le quote della
[...] Parte_2 intestate allo stesso . CP_1
Nell'ambito della proc. R.G.E. mob. n. 420/2022, Tribunale di Taranto, CP_1 in data 29.03.2022 proponeva istanza di estinzione della procedura esecutiva,
[...] per tardivo deposito della istanza di vendita prevista dall'art. 497 c.p.c, effettuato il 25.02.2022.
In via cautelare, il G.E. emetteva ordinanza del 20.09.2022 con cui rigettava l'istanza e rinviava la procedura ad una ulteriore udienza per la sua prosecuzione, sostenendo che al fine di dichiarare perento il procedimento è necessario verificare che siano inutilmente decorsi quarantacinque giorni decorrenti, nel caso specifico, dalla data di iscrizione del pignoramento presso la Camera di Commercio, avvenuta in data 23.2.2022. Pertanto, rigettava l'stanza di parte debitrice non ravvisando il decorso di detto termine.
Con atto del 18.10.2022, proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c., dinanzi al CP_1
Tribunale di Taranto (proc. N.R.G. 5820/2022), insistendo nella sua richiesta. Il reclamante evidenziava che il creditore procedente avesse iscritto a ruolo il pignoramento in data 23.02.2022 e depositato istanza di vendita il 25.02.2022. Inoltre, esponeva che, ai sensi dell'art. 497 c.p.c. il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita, richiamando una serie di precedenti dai quali si evinceva che ai sensi dell'art. 2471 c.c., in materia di pignoramento di quote di s.r.l., si procede alla notifica al debitore e alla società di un atto complesso e alla sua successiva iscrizione nel registro delle imprese e che il termine per formulare l'istanza di vendita decorre dal momento della notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento della quota, potendosi applicare in via diretta l'art. 497 c.p.c., collocato nell'ambito della disciplina del pignoramento in generale, qualunque sia il bene oggetto del vincolo esecutivo e a prescindere dalla forma ritenuta utilizzabile (che sia quella dell'esecuzione mobiliare presso il debitore o quella presso terzi), a pena di inefficacia.
Il debitore evidenziava pertanto che tra la notifica dell'atto di pignoramento, perfezionatosi il 16.12.2021 con la consegna dell'atto sia al debitore che alla società, ed il deposito dell'istanza di vendita, effettuato il 25.02.2022, fossero decorsi settanta giorni. Inoltre, rilevava che il creditore avesse proceduto alla trascrizione del pignoramento ed alla sua iscrizione a ruolo in data 23.02.2022 quando era già intervenuta la inefficacia del pignoramento.
Conseguentemente chiedeva dichiararsi la inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura, con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento nel registro delle imprese a spese del creditore procedente, con vittoria di spese e condanna del creditore ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c.
Il Giudice del reclamo, con la sentenza impugnata, accoglieva il reclamo e, per l'effetto, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva, disponeva la cancellazione dell'iscrizione del pignoramento dal registro delle imprese, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, e condannava la alle spese di lite. Parte_1
Nello specifico, il Giudice di primo grado, ritenuta l'ammissibilità del reclamo disconoscendo l'inquadramento della proposta istanza nella opposizione agli atti esecutivi, accostava il pignoramento di quote di s.r.l. ai sensi dell'art. 2471 c.c. al pignoramento di beni immobili, disciplinato dall'art. 555 c.p.c. e attribuiva alla iscrizione richiesta dall'art. 2471 c.c. funzione non dissimile da quella riconosciuta alla trascrizione del pignoramento, da individuarsi nell'opponibilità ai terzi che abbiano acquisito diritti sul bene pignorato con atto trascritto o iscritto successivamente, sostenendo, per l'effetto, che è la notificazione dell'ingiunzione al debitore a segnare l'inizio del processo esecutivo, producendo, tra gli altri effetti, la indisponibilità del bene pignorato. Inoltre, deduceva che l'art. 497 c.c. avesse portata generale e che quindi si potesse applicare anche con riguardo al pignoramento delle quote ai sensi dell'art. 2471 c.c. Tra l'altro, osservava che dalla documentazione prodotta dal reclamante (attestazioni estratte dal sito Posteitaliane relative agli avvisi di ricevimento atti giudiziari n. 685271344181 e 685271344170) si evinceva che gli avvisi di ricevimento della notifica del pignoramento, effettuata a mezzo posta il 16.12.2021, venivano restituiti al creditore il 29.12.2021 e che quindi il creditore procedente aveva avuto tutto il tempo occorrente per procedere nel rispetto del termine previsto dall'art. 497 c.p.c. (invece la sosteneva che la Parte_1 restituzione dell'atto di pignoramento notificato da parte dell'ufficiale giudiziario e della copia ad uso trascrizione fosse avvenuta l' 11.2.2022).
Ha proposto appello la (che Parte_1 ha preliminarmente ribadito che la restituzione da parte dell dell'atto di CP_2 pignoramento notificato e della copia ad uso trascrizione alla creditrice sia avvenuta l'11.2.2022 e che l'iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese sia avvenuta il 24.2.2022) per i seguenti motivi:
1) inammissibilità del reclamo per pretermissione della Parte_2
nella qualità di terzo pignorato;
[...]
2) nullità del reclamo per pretermissione della Parte_2 nella qualità di litisconsorte necessario;
3) omesso esame della eccezione, proposta dalla reclamata, relativa all'inquadramento dell'istanza di estinzione del pignoramento (per tardivo deposito della istanza di vendita) proposta dal debitore nella opposizione agli atti esecutivi e conseguente inammissibilità del reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c.;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2741, comma 1, c.c. e dell'art. 497 c.p.c., per tempestivo deposito dell'istanza di vendita nei 45 giorni decorrenti dalla iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese.
Si è costituito , formulando le conclusioni sopra rassegnate, il quale ha CP_1 preliminarmente ribadito che la società reclamata avrebbe potuto immediatamente richiedere, già dal giorno successivo al 29 dicembre 2021 (data di restituzione al difensore del creditore degli avvisi di ricevimento della notifica al pignoramento), all'Ufficiale giudiziario il rilascio dell'originale dell'atto di pignoramento per la sua iscrizione a ruolo e della copia per uso trascrizione, senza attendere l'11.2.2022, a distanza di 44 giorni dalla restituzione degli avvisi di ricevimento.
Con riferimento ai motivi di appello ha poi dedotto che: - (sul quarto motivo) il termine di 45 giorni per il deposito della istanza di vendita decorre dalla data di notifica al debitore e non da quella successiva di iscrizione del pignoramento nel Registro delle imprese, formalità necessaria solo ai fini della opposizione del pignoramento medesimo ai terzi acquirenti;
- (su primo e secondo motivo) nella fattispecie del pignoramento della quota sociale, nella sua attuale configurazione, la società non è parte in alcun modo nel procedimento esecutivo, atteso che, trattandosi di pignoramento diretto, la notifica alla società non attribuisce a quest'ultima il ruolo di terzo pignorato o di parte, avendo una mera funzione informativa della esistenza del pignoramento;
- (sul terzo motivo) l'estinzione del pignoramento per tardivo deposito della istanza di vendita non va dedotta con l'opposizione agli atti esecutivi , a pena di inammissibilità, ma con istanza ex artt. 497 e 630 c.p.c. Sostiene inoltre l'appellato che i provvedimenti del G.E. sono soggetti esclusivamente a reclamo ex art. 630 c.p.c. sia che accolgano sia che respingano l'istanza di estinzione.
Il Consigliere Istruttore, in accoglimento dell'istanza delle parti, ha disposto che l'udienza di rimessione della causa in decisione del 17.10.2025 fosse tenuta nelle forme della trattazione scritta, assegnando i termini per il deposito telematico di note.
Con provvedimento del 16.11.2025 la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non merita accoglimento.
Preliminarmente, deve superarsi la questione relativa alla data in cui gli avvisi di ricevimento della notifica del pignoramento furono restituiti alla , atteso Parte_1 che per il creditore notificante la notifica del pignoramento si perfeziona al momento della spedizione dell'atto, effettuata a mezzo posta il 16.12.2021.
Nel merito dei motivi di gravame, ferma la espropriabilità della partecipazione in una società a responsabilità limitata, confermata dalla riforma del 2003, è stato oggetto di dibattito quali forme dovesse seguire la procedura esecutiva, se quelle del pignoramento presso terzi ovvero quelle del pignoramento diretto, dibattito peraltro influenzato dalle diverse concezioni in ordine alla natura giuridica della quota stessa.
Avendo la riforma del diritto societario chiarito che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2471 c.c., deve osservarsi che il legislatore ha optato per un modello di pignoramento diretto che configura la quota come un bene immateriale iscritto in pubblico registro. In questa prospettiva, il pignoramento si esegue con la notifica al socio debitore e alla società di un atto, formato a norma dell'art. 492 c.p.c., contenente l'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato la quota ed i frutti di essa. Inoltre, la norma ha chiarito che il pignoramento di partecipazioni in una s.r.l. è iscrivibile nel registro delle imprese. In particolare, è pacifico che l'articolo in commento abbia istituito un procedimento esecutivo ad hoc, del tutto estraneo al pignoramento presso terzi, che si svolge mediante la notifica al debitore e al terzo e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese.
Deve a tal uopo evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24859/2024) ha osservato che la quota di partecipazione in una s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, caratterizzata da un autonomo valore di scambio, che consente di qualificarla come un bene immateriale equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro (v. anche Cass. n. 22361/2009), oltre ad avere un valore patrimoniale oggettivo, dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta, oggetto unitario di diritti e di obblighi, dovendosi conseguentemente annoverare tra i beni che possono essere aggrediti o assoggettati a misure cautelari poste a salvaguardia della garanzia patrimoniale del debitore.
Ed è proprio dal presupposto teorico rappresentato dalla qualificazione della quota di partecipazione in una s.r.l. come bene immateriale che deriva la tipologia di espropriazione da attuare che avviene non già nelle forme del pignoramento presso terzi (dovendosi escludere che il bene da aggredire sia un credito vantato dal debitore verso un terzo), bensì secondo le regole del pignoramento mobiliare presso il debitore.
Pertanto, esaminando i primi due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente, ha errato l'appellante nell' attribuire alla società le qualità di Parte_2 terzo pignorato e di litisconsorte necessario nel presente procedimento, sebbene il pignoramento sia notificato al debitore ed alla società nella posizione sui generis di terzo interessato, nei cui confronti l'esecuzione è destinata a produrre solo effetti riflessi, al solo scopo di informare quest'ultima di un evento che inevitabilmente inciderà sulla compagine sociale, derivante dall'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito.
Parimenti deve rigettarsi anche il quarto motivo di appello, dovendosi a tal uopo evidenziare che ai sensi dell'art. 497 c.p.c., che è norma avente portata generale, è pacifico che il pignoramento perde efficacia qualora entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla notifica del pignoramento il creditore non depositi istanza di vendita o di assegnazione, atteso che la locuzione “compimento” con cui l'art. 497 c.p.c. segna il dies a quo del termine di efficacia del pignoramento non può che riferirsi al perfezionamento della notificazione, momento dal quale si producono per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell'atto e di pendenza della esecuzione, rilevando ai soli fini dichiarativi la successiva iscrizione nel registro delle imprese, allo scopo di dirimere il conflitto tra il creditore pignorante e l'acquirente della partecipazione, con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che sono state iscritte nel registro delle imprese successivamente alla iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato soggettivo della buona fede, non trovando applicazione l'art. 2740, co.3, c.c. (Cass. n. 20170/2017).
Orbene, nel caso di specie il pignoramento ha perso efficacia, atteso che la notificazione è stata effettuata il 16.12.2021 e l'istanza di vendita è stata depositata solo il 25.2.2022.
Conseguentemente, deve rigettarsi anche il terzo motivo di appello, dovendosi osservare che il provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del pignoramento per il decorso del termine previsto dall'art. 497 c.p.c. è ormai assimilato ad una forma di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, con conseguente possibilità di proporre avverso lo stesso reclamo ex art. 630 c.p.c. (Cass. n. 9624/2003), dovendosi altresì precisare che tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo ex art. 630 c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunciarsi su di essa (Cass. n. 14449/2016).
All'esito delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma, nei termini anzidetti, della sentenza impugnata e la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.100,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, tenuto conto del valore della controversia (dato all'ammontare del credito per cui si procede, e dell'attività processuale svolta e della non rilevante complessità della lite (criteri che giustificano la quantificazione del compenso in misura intermedia tra i parametri minimi e quelli medi di cui al d. m. 55/14).
Dal rigetto dell'impugnazione, consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_3
in persona del suo l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.
[...]
1788/2023, nel contraddittorio con ogni diversa istanza reietta, così CP_1 provvede: 1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali, che si liquidano in euro 2100,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa.
3) ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto, il 18.12.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese D.ssa Anna Maria Marra