Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 256
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inammissibilità del reclamo per pretermissione della società nella qualità di terzo pignorato

    La Corte ha ritenuto che nel pignoramento di quote di s.r.l. la società non riveste la qualità di terzo pignorato o di litisconsorte necessario, avendo la notifica una mera funzione informativa.

  • Rigettato
    Nullità del reclamo per pretermissione della società nella qualità di litisconsorte necessario

    La Corte ha ritenuto che nel pignoramento di quote di s.r.l. la società non riveste la qualità di terzo pignorato o di litisconsorte necessario, avendo la notifica una mera funzione informativa.

  • Rigettato
    Omesso esame dell'eccezione di inammissibilità del reclamo per inquadramento dell'istanza di estinzione nella opposizione agli atti esecutivi

    La Corte ha affermato che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono soggetti esclusivamente al reclamo ex art. 630 c.p.c., indipendentemente dall'esito.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 2471, comma 1, c.c. e dell'art. 497 c.p.c. per tempestivo deposito dell'istanza di vendita

    La Corte ha stabilito che il termine di 45 giorni decorre dalla notifica del pignoramento al debitore e alla società, non dall'iscrizione nel registro delle imprese. Nel caso specifico, il pignoramento ha perso efficacia poiché l'istanza di vendita è stata depositata dopo 70 giorni dalla notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 256
    Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
    Numero : 256
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo