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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
2357/2021, pubblicata il 6.7.2021, iscritto al n. 483/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in , Via Unità Italiana Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
n. 28, in persona del Direttore Generale, dr. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 allegata all'atto di appello, dall'avv. Marco Alois (c.f. ) e dall'avv. Antonia CodiceFiscale_1
Sarro (c.f. ), CodiceFiscale_2
appellante nei confronti di
(p.iva ), con sede in Maddaloni (CE), Via Appia n. Controparte_1 P.IVA_2
190, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Leonardo
Cocco (c.f. ), CodiceFiscale_3
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 4.2.2022, l' ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_3
sentenza n. 2357/2021, pubblicata il 6.7.2021, con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 2880/2017 del 10.11.2017, dell'importo di
50.917,56 € oltre interessi, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nell'anno 2013.
Il Tribunale infatti, respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, rilevato che l'opposizione era fondata sulla non debenza degli importi di 5.364,03 € per sconto tariffario, di 42.890,09 € per adeguamento tariffe ex DCA 32/2013, di 1.001,44 € per tagli su impegnative, di 764,72 € per fatturato prodotto oltre il limite di spesa e di 7.802,42 € per RTU, aveva affermato che: lo sconto tariffario ex lege 296/06 era limitato al triennio 2007-2009 e non poteva ritenersi richiamato dagli artt. 4 e 5 del contratto;
i tagli su impegnative erano non provati nei presupposti in quanto fondati su mere note dei rappresentanti dell'ente costituenti atti unilaterali;
nessuna prova era stata fornita neanche in relazione a prestazioni asseritamente erogate oltre il limite di spesa;
in conseguenza di ciò l'opposizione doveva ritenersi infondata. Parte Con il primo motivo di appello, l' deduceva la erroneità della sentenza per non aver accolto l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo invece sindacato l'operato dell ed essendo quindi messa in discussione l'azione Pt_3 autoritativa della P.A. e l'attività programmatoria svolta dalla in materia sanitaria. Pt_4
Con un secondo motivo deduceva la erroneità ed illegittimità della sentenza per difetto di motivazione. Richiamando la sentenza nella parte in cui aveva respinto l'applicabilità degli sconti di Parte legge, deduceva essere essa immotivata, avendo l' richiamato la disposizione contrattuale con cui veniva effettuato il rinvio alla normativa del 2006, prescindendo dalla vigenza della stessa.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata, eccependo la inammissibilità dell'appello per violazione dei criteri di specificità e contestandone la fondatezza e concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Alla udienza collegiale del 16.4.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Deve invece essere dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello, per carenza di specificità, avendo l'appellante contestato l'affermazione del primo giudice di inapplicabilità dello sconto tariffario di cui alla legge 296/2006, reiterando in maniera assolutamente generica il richiamo alle disposizioni contrattuali con cui sarebbe stato convenuto e senza curarsi di censurare in maniera specifica la motivazione resa sul punto dal Tribunale.
Nessuna censura ha investito le altre affermazioni (o mancanze di statuizioni) rese dal primo giudice.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, nell'importo di (1.500,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva, fase istruttoria non svoltasi, 2.600,00 € per la fase decisionale) complessivi 5.100,00 €, di cui l'importo di 2.600,00 va distratto in favore dell'avv. Leonardo Cocco (nominato in sostituzione dell'avv. Romano solo successivamente nella fase decisionale della causa). Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall' Pt_3
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 2357/2021, in contraddittorio
[...]
con la così provvede: Controparte_1
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 5.100,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione dell'importo di 2.600,00 € in favore dell'avv. Leonardo Cocco.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, 28.5.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo