Sentenza 8 novembre 2024
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01645/2025REG.PROV.COLL.
N. 08111/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8111 del 2024, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-bis, 2 ottobre 2024, n. 17084, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellato l’avvocato Francesco Antonio Caputo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso in materia di accesso del signor -OMISSIS- avverso l’accoglimento parziale della sua richiesta di accedere a tutti i verbali della Commissione Superiore di Avanzamento (compresi i giudizi resi dai singoli membri della citata C.S.A.), riguardanti la valutazione per il 2024 dei Capitani di Vascello della Marina Militare in s.p.e. del ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo insieme ai criteri utilizzati dalla prefata Commissione superiore di avanzamento per definire il punteggio di merito ed alla graduatoria di merito e il relativo provvedimento di approvazione.
2. L’appellato ha partecipato alla procedura di avanzamento dei capitani di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario della Marina Militare, compresi nell’aliquota per la formazione del quadro di avanzamento a scelta per l’anno 2024 ed ha fatto domanda di accesso a tutti i documenti relativi a tale procedura. L’Amministrazione ha accolto solo in parte l’istanza, consentendo l’accesso al verbale n. 13 dell’11 dicembre 2023, comprensivo della graduatoria di merito e delle schede motivazionali di sintesi redatte a supporto del predetto giudizio di avanzamento, resi dalla Commissione Superiore di Avanzamento della Marina, riguardanti la valutazione, per l’anno 2024, dei Capitani di Vascello del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente effettivo, limitatamente alle parti all’appellato.
Non è stato, invece, consentito l’accesso allo stralcio dei Libretti personali, Stato di servizio, D.U.M. ed eventuali elementi di carattere penale e disciplinare dei parigrado posizionatisi in posizione precedente nella graduatoria rispetto all’appellato.
Va fatto presente che l’esito della graduatoria non è stato la formazione di un quadro di avanzamento al grado superiore, perché per il 2024 non era prevista una promozione al grado superiore, non essendovi posti da ricoprire in ruolo
3. La sentenza ha accolto il ricorso, perché ha ritenuto che l’interesse concreto, diretto e attuale di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990, che deve necessariamente supportare la domanda di acceso a documenti amministrativi, non si identifica con l’interesse al ricorso avverso l’esito del giudizio di avanzamento. L’interesse in questione attiene esclusivamente alla conoscenza dei documenti e non già alla possibilità di ottenere una pronuncia favorevole nel giudizio che sia stato proposto, come nel caso in questione, o che si intenda eventualmente proporre.
L’interesse alla base dell’istanza ostensiva deve considerarsi non solo concreto, diretto e attuale, ma anche correlato alla conoscenza necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
4. L’appello del Ministero della Difesa segnala innanzitutto una contraddittorietà nel riconoscere che la conoscenza dei documenti e finalizzata ad un’azione giudiziaria dopo aver affermato che l’interesse all’ostensione prescinde dalla presentazione di un ricorso.
L’accessibilità del documento amministrativo ad un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
L’Amministrazione deve consentire l’accesso, se il documento contiene notizie e dati che attengono alla situazione giuridica tutelata o che con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, o ancora documentino parametri, criteri e giudizi, rilevanti al fine di individuare il metro di valutazione utilizzato in procedure concorsuali.
L’istante dev’essere il portatore della posizione giuridica soggettiva tutelata, che l’esigenza di tutela non dev’essere astratta o meramente ipotetica, ed ancora, che vi siano riflessi attuali del documento sulla posizione giuridica tutelata.
L’appellato non poteva ritenersi portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata dal momento che la valutazione della Commissione Superiore di avanzamento non aveva portato ad alcuna promozione. Va considerata l’assoluta irrilevanza della collocazione degli idonei negli anni precedenti per le procedure degli anni successivi considerata l’assoluta autonomia di ogni giudizio di avanzamento.
Per questo motivo l’unico parametro che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare ai fini della trattazione della domanda era che la procedura di avanzamento non prevedeva alcuna promozione.
5. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato.
L’appellato ha fatto la richiesta di accesso dal momento che ha presentato ricorso al T.a.r. per il Lazio avverso l'esito del giudizio di avanzamento al grado superiore, ricorso che non è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse per il fatto che all’esito di quella graduatoria non è stato promosso al grado superiore nessuno dei colleghi che lo sopravanzava. E’ senz’altro prevista l’autonomia del giudizio di ogni Commissione di avanzamento rispetto alle valutazioni espresse in precedente dal medesimo organo, ma dimostrare l’eventuale erroneità di una valutazione potrebbe essere un elemento a favore quando sarà espresso un successivo giudizio.
La sentenza di primo grado non è affatto contraddittoria poiché ha premesso che il diritto sussisterebbe sia che l’istante avesse presentato un ricorso sia che non vi fosse alcun contenzioso pendente, perché l’acquisizione dei documenti serve proprio a valutare la probabile fondatezza di un ricorso. Quindi in ogni caso la conoscenza dei documenti è finalizzata alla tutela dell’interesse sostanziale alla base dell’azione giudiziaria in questo caso già esercitata dall’istante oppure alla valutazione della opportunità di promuovere un giudizio a tutela del proprio interesse.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato già con la sentenza 5 del 1997 affermo il diritto di un funzionario pubblico di conoscere ogni documentato nel quale fossero riportate lamentele o altri elementi negativi presentate da utenti del servizio nei suoi confronti superando qualsiasi eccezione in merito ad un eventuale diritto alla riservatezza. La successiva sentenza n. 5 del 2006 della stessa Adunanza Plenaria, ha costruito l'istituto come situazione soggettiva strumentale per la tutela di situazioni sostanziali, a prescindere dalla qualificazione della situazione finale in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
Si è giunti, infine alla sentenza n. 18 del 2020 nella quale il supremo consesso della giustizia amministrativa ha affermato tra l’altro che l'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210,211 e 213 cod. proc. civ.
In quella occasione è stato ritenuto rientrare nella sfera di applicazione dell’istituto anche la consegna di documenti contenenti elementi reddituali e patrimoniali di altra persona con cui vi era un contenzioso in corso.
Nessuna limitazione, pertanto, può essere apposta alla richiesta presentata dall’appellato, dal momento che, senza conoscere i documenti sulla base dei quali è stato emesso il giudizio della Commissione, costui non potrà articolare le sue difese contestando il punteggio attribuito a lui stesso ed agli altri concorrenti.
7. La particolarità del presente giudizio per l’avanzamento al grado superiore pur in assenza di posti in organico da assegnare nel grado superiore giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.