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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1229/2022 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
COCCI UMBERTO,
APPELLANTE contro e per essa la mandataria (C.F. CP_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. BRILLI FIAMMETTA P.IVA_1
APPELLATA nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. BRILLI FIAMMETTA
CHIAMATA pagina 1 di 21 avverso la sentenza n. 83/2022 emessa dal Tribunale di ZO pubblicata il
20/01/2022
CONCLUSIONI
In data 15/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 83/2022, resa inter partes dal Tribunale di ZZ, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Leila Nadir Sersale– R.G. n. 3115/2017, pubblicata il 20/01/2022, rep. 132/2022 del 21/01/2022, notificata il 25/05/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito con (già P.I. Controparte_4 CP_5
con sede legale in Via Nazionale 91 - 00184 Roma, in P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t. appartenente al
[...] relativa alla det Controparte_6 interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e inefficacia per usurarietà degli interessi ex art. 1815 II comma del contratto di finanziamento del 5/09/2006 rep. 2909 racc. 1485 e del 27/01/2006 rep. 1934 racc. 951;
- ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte di
[...]
del (già P.I. con sede CP_4 CP_4 CP_5 P.IVA_3
Lega ional 0018 rsona del pagina 2 di 21 legale rappresentante p.t. appartenente al CP_6 Controparte_6
( ) delle regole di cor
[...] CP_6 esecuzione del complesso rapporto di finanziamento intercorso con gli odierni attori, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni
– banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
- ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
- ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa di CP_1
(e per essa, all'epoca, la mandataria
[...] Controparte_7
, titolare dei crediti oggetto di causa già vantati da
[...] [...]
e del e in seguito da Controparte_8 Controparte_9 [...] ssi, spese, co Controparte_4 competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1492 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddette violazioni, NN (e per essa, all'epoca, CP_1 la mandataria dei crediti oggetto di Controparte_7 causa già vantati da e Controparte_10 in seguito da a Controparte_4 del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore degli istanti, oltre spese di CTP, alla maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora oltre al risarcimento del danno pagina 3 di 21 patrimoniale e morale che sarà ritenuto di giustizia ove dovesse risultare non revocabile la vendita al terzo soggetto aggiudicatario dell'immobile oggetto di esecuzione;
- ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita da (e CP_1 per essa, all'epoca, la mandataria re Controparte_7 dei crediti oggetto di causa già vantati da Controparte_10
e in seguito da
[...] Controparte_4
in danno degli istanti, con riserva di agire in separato giudizio per il
[...] rcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva e NN (e per essa, all'epoca, la mandataria CP_1 [...]
, titolare dei crediti oggetto di causa già vantati Controparte_7 da e in seguito da Controparte_10 to del danno non Controparte_4 patrimoniale da quantificarsi partitamente in euro 1.000.000,00 oltre alla PUBBLICAZIONE della rettifica sui principali giornali locali;
- NN (e per essa, all'epoca, la mandataria CP_1 [...]
e dei crediti oggetto di causa già va Controparte_7 da e in seguito da Controparte_10
o dei danni patiti Controparte_4 dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
- NN in ogni caso parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, questa difesa anche in questa sede, insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”. Per la parte appellata : CP_1
“Piaccia alla Corte adita, non accettando il contraddittorio su domande o eccezioni nuove, e previa reiezione di ogni avversa istanza, anche cautelare, o istruttoria, in quanto infondata,
-in accoglimento della eccezione proposta da a cui Controparte_3 si aderisce, dichiarare la nullità della citazione in primo grado, con ogni conseguente statuizione in termini di rigetto di ogni domanda;
-respingere in toto l'appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile, improponibile ed infondato,
pagina 4 di 21 - in ogni caso, respingere le domande di parte attrice appellante, stante l'intervenuto giudicato e comunque perché improponibili, inammissibili ed infondate, eccependosi in ogni caso, il difetto di legittimazione degli attori appellanti a proporli, e la decadenza e la prescrizione di ogni possibile pretesa degli attori anche in ordine alle domande accessorie di cancellazione dalla Centrale Rischi e di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
-Con reiezione delle istanze istruttorie avversarie per tutto quanto in atti illustrato esaminando il primo motivo di impugnazione. Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite”.
Per la parte appellata : Controparte_3
“Voglia la Corte adita, ogni avversa istanza respinta, e non accettando il contraddittorio su domande nuove e non precedentemente proposte,
-In via preliminare dichiarare, per le motivazioni esposte in comparsa, la nullità della citazione in primo grado, con ogni conseguente statuizione in termini di rigetto di ogni domanda,
-In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva / di titolarità dei rapporti oggetto di causa, da parte di , Controparte_3 con conseguente rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti,
-Respingere in ogni caso in toto l'appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, con conferma della sentenza di primo grado e in ogni caso, respingere le domande di parte attrice appellante, stante l'intervenuto giudicato e comunque perché improponibili, inammissibili ed infondate, eccependosi in ogni caso, il difetto di legittimazione degli attori appellanti a proporli, e la decadenza e la prescrizione di ogni possibile pretesa degli attori anche in ordine alle domande accessorie di cancellazione dalla Centrale Rischi e di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Con reiezione delle istanze istruttorie avversarie per tutto quanto in atti esposto. Con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
e convenivano presso il Tribunale di Parte_1 Parte_2
ZZ la e del , in quanto ex soci Controparte_4 CP_4 della fallita (poi , la quale aveva stipulato Parte_3 CP_11 con l'istituto di credito tre contratti: un conto corrente con apertura di credito e due finanziamenti in oro con garanzia di ipoteca. Asserivano gli pagina 5 di 21 attori che la CA (all'epoca, ) aveva applicato interessi CP_4 anatocistici e usurari, li aveva segnalati alla Centrale rischi con una iscrizione dannosa non fondata;
e tenuto rapporti, sia in fase contrattuale che pre-contrattuale, non improntati a correttezza e buona fede.
Domandavano gli attori:
- di dichiarare la nullità delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e, per l'effetto, l'inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali applicati;
- di dichiarare la nullità degli interessi dei contratti di finanziamento in quanto usurari;
- di dichiarare la violazione della correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di finanziamento;
- di dichiarare la nullità ed efficacia degli addebiti per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
- di dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali, applicati all'intero rapporto sulla differenza in giorni- banca;
- di accertare l'esatto saldo dare-avere tra le parti;
- di accertare il TEG dei rapporti citati;
- di accertare la nullità ed inefficacia di qualsivoglia pretesa per interessi commissioni e competenze a seguito di usura bancaria praticata;
- di dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi e condannare la banca alla cancellazione;
- di condannare la banca al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in un milione di euro, oltre alla pubblicazione di una smentita sui giornali locali;
- di condannare la banca al risarcimento dei danni patiti dagli attori, pagina 6 di 21 da determinarsi in via equitativa.
Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione ad CP_1 agire degli attori, in quanto soci e fideiussori di società fallita, a domandare la restituzione di somme indebitamente pagate dalla società; inoltre, i rapporti azionati erano già stati oggetto di un decreto ingiuntivo, a suo tempo opposto e in seguito interrotto per fallimento della e non riassunto, con conseguente inoppugnabilità del CP_11 procedimento monitorio. Inoltre, le domande di restituzione dell'indebito sarebbero ormai prescritte, l'eccezione di difetto di legittimazione sarebbe infondata ed, infine, sarebbe inammissibile la richiesta di esibizione documentale ex 210 c.p.c., difettando la previa autonoma richiesta ex art. 119 TUB.
Gli attori eccepivano il difetto di legittimazione di quale CP_12 cessionario del credito di e del . Controparte_4 CP_4
Respinta la richiesta di consulenza tecnica, in quanto esplorativa, la causa veniva istruita solo documentalmente.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 83/2022 pubblicata il 20/01/2022 il Tribunale di
ZO così statuiva:
“Il Tribunale di ZZ, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
- condanna e in solido, alla rifusione, Parte_1 Parte_2 in favore di delle spese di giudizio, che liquida in € Controparte_1
3.972,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Il giudice di prime cure in particolare riteneva la domanda priva di riscontro probatorio, non essendo stati prodotti in forma integrale gli estratti conto periodici, tanto più che le parti non avevano approfittato della facoltà di accesso ex art. 119 TUB, ma avevano domandato pagina 7 di 21 l'esibizione coatta in giudizio.
Riteneva il giudicante che la carenza probatoria non potesse essere superata per il fatto che la nullità è rilevabile di ufficio né attraverso il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio.
Veniva comunque sottolineato che le tesi sostenute dagli attori non erano condivisibili, in quanto la CMS non poteva essere considerata per l'individuazione del TAEG ai fini dell'usura e non era, a tal fine, ammissibile neppure la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
Venivano così respinte le domande di accertamento e ripetizione dell'indebito, oltre alla domanda di cancellazione della segnalazione pregiudizievole alla centrale rischi ed a quella risarcitoria.
Infine, veniva rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
, in quanto era stata prodotta la copia della GU da cui si CP_1 poteva evincere l'avvenuta cessione del credito.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in Parte_2 giudizio innanzi questa Corte di Appello (di seguito CP_1 anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Difetto di motivazione per omessa ammissione di mezzi di prova ed errata interpretazione dell'art. 210 c.p.c.;
2) Difetto di applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. in punto di esistenza di usura bancaria;
3) Carenza di legittimazione passiva di CP_1
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in pagina 8 di 21 epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte CP_1 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese, anche in questo grado di giudizio.
La Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, in quanto originaria convenuta Controparte_4 nel giudizio di primo grado, e quindi litisconsorte necessaria di tipo processuale.
A seguito della cessazione della qualifica di “ente ponte” di CP_4
e del , per avvenuta cessione a
[...] CP_4 CP_6 della partecipazione totalitaria detenuta dal Fondo Nazionale di
Risoluzione nel capitale della banca ponte, l'appellante domandava di poter citare in giudizio in quanto successore a titolo CP_6 particolare.
Si costituiva così , in qualità di incorporante per Controparte_3 fusione con , concordando con le conclusioni di CP_6 CP_1
e chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
[...]
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 9 di 21 I. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte appellante, rimasta assorbita nel primo grado di giudizio.
deduce che i rapporti bancari dedotti in giudizio sono stati CP_1 oggetto anche del decreto ingiuntivo del Tribunale di ZZ n.
705/2008, ottenuto da nei confronti della debitrice CP_4 principale e nei confronti dei garanti e il Parte_1 Parte_2 giudizio di opposizione introdotto dagli ingiunti venne tuttavia interrotto in data 2/4/2009 per intervenuto fallimento della e non riassunto CP_11 né dalla Curatela né dai garanti, con la conseguente definitività del provvedimento monitorio.
Da questo viene dedotto che il giudicato formatosi avrebbe coperto anche l'infondatezza delle domande oggi proposte.
Dal documento n. 1 prodotto in primo grado dall'odierna appellata emerge che il procedimento monitorio era relativo ad un credito vantato dal nei confronti di garantito dagli CP_4 Parte_3 odierni appellanti, per rimborso anticipo finanziamenti e residuo di prestiti d'oro.
Nel ricorso non vengono meglio specificati i numeri dei rapporti, ma dall'atto di opposizione (doc. 2) si evince che i prestiti d'uso d'oro erano stati sottoscritti il 27.6.1996 ed il 19.10.2001.
L'atto introduttivo del presente giudizio fa riferimento al conto corrente n. 32183-0 ed a due contratti di finanziamento in oro del 27.1.2006 e del 5.9.2006.
Pur essendo condivisibile l'assunto secondo il quale la definitività del decreto ingiuntivo comporta il giudicato in ordine alla validità dei rapporti dedotti in giudizio, non può che rilevarsi che non vi è prova del fatto che il procedimento monitorio abbia riguardato gli stessi contratti di cui oggi si discute. pagina 10 di 21 L'eccezione non può quindi essere accolta.
Sempre in via preliminare va estromessa dal giudizio , Controparte_3 in quanto la sua richiesta in tal senso ha trovato il consenso degli odierni appellanti e dovendosi presumere il consenso di , alla luce del CP_1 fatto che risulta assistita dal medesimo avvocato di . Controparte_3
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
II. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo di appello gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice abbia dichiarato inammissibili alcuni mezzi di prova, senza adeguatamente motivare tale scelta neppure nella sentenza. In particolare, gli attori avevano domandato l'esibizione coatta ex art. 210
c.p.c. dei documenti inerenti ai rapporti con la banca;
la consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione degli stessi ed, infine, una serie di testimonianze sui fatti di causa.
Gli appellanti sottolineano di avere depositato i documenti di cui erano in possesso, oltre ad una perizia di parte riguardo al conto corrente, nella quale si evidenziava l'applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici, per un totale di indebito pari ad euro 6.992,91. Quanto al primo finanziamento in oro, il ctp aveva rilevato che il TAN era pari a
1,84%, il Tasso di mora del 4,84%, la penale di estinzione del 2% e, quindi, aveva concluso per un tasso globale pari all'8,67%, più alto del
TSU, pari al 5,78%; il tasso era quindi usurario ed il contratto era altresì nullo in quanto questo tasso globale, così ricostruito, non era indicato.
Quanto infine al secondo finanziamento, il consulente era giunto a identici risultati (TAN 1,77%, Tasso di mora 4,77%, Penale di estinzione anticipata 17,84% per un totale di 24,37% a fronte di un TSU pari al
6,63%), concludendo anche in questo caso per la non debenza degli interessi e la nullità dell'atto pubblico per mancata indicazione dell'oggetto ossia del tasso globale così calcolato. pagina 11 di 21 Secondo gli appellanti tali allegazioni giustificavano l'ammissione della consulenza tecnica, come pure dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Ciò a maggior ragione, in quanto essi non avevano avuto accesso alla documentazione contabile della fallita , in possesso Parte_4 del curatore fallimentare.
Gli appellanti reiterano poi la domanda relativa al risarcimento del danno extracontrattuale, quale conseguenza della condotta illecita della banca.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza citata nella pronuncia impugnata, in tema di riparto dell'onere probatorio, è ampiamente condivisibile.
Viene infatti costantemente affermato che, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto. La mancata produzione integrale degli estratti conto, comunque, non impedisce l'esame della domanda, in quanto il mancato deposito si risolve in un difetto di prova esclusivamente in relazione alla parte di rapporto non documentata (v. per tutte Sez. 1, Ordinanza n.
35979 del 07/12/2022).
I medesimi principi trovano applicazione anche in relazione all'azione svolta dal fideiussore per accertare la minore entità del credito garantito, ferma restando l'inammissibilità di eventuali sue domande restitutorie in assenza di prova del pagamento diretto da parte dello stesso.
pagina 12 di 21 La carenza probatoria non può essere colmata attraverso il ricorso ad una richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Come ha già precisato la Corte di Cassazione: “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.
118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del
03/11/2021).
Con riferimento ai rapporti bancari, quindi, in presenza di uno strumento di carattere generale che consente al cliente di ottenere la copia della documentazione inerente ai propri rapporti relativa agli ultimi dieci anni, un'ipotesi di impossibilità incolpevole per l'attore di produrre la documentazione bancaria è rinvenibile esclusivamente nell'ipotesi in cui abbia tempestivamente proposto l'istanza ex art. 119 TUB senza ottenere riscontro.
In tal senso si esprime anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24641 del
13/09/2021: “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, comma 4, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210
c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a pagina 13 di 21 condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;
la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda
o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, poi, è uniformemente orientata nel ritenere che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. per tutte Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017).
L'unica eccezione che viene ammessa a tale generale principio è costituita dalla c.d. consulenza percipiente, ovvero quella attraverso la quale viene demandata la CTU l'acquisizione della prova di fatti.
La condizione per l'ammissione di una tale tipologia di consulenza, però,
è che la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013).
Pertanto, anche a voler ritenere che in materia bancaria non si possa
“non assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, pagina 14 di 21 così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente” occorre pur sempre che la CTU sia diretta a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. S.U. sentenza n. 3086/2022).
Nel caso in esame gli attori hanno prodotto nel giudizio di primo grado una perizia di parte ed una incompleta serie di estratti-conto (che peraltro non risulta che sia stata riprodotta in grado di appello), chiedendo al giudice l'esibizione coatta, la CTU e l'ammissione di testimonianze.
In mancanza di prova del previo invio della richiesta ex art. 119 TUB, però, la richiesta di ordine di esibizione risulta inammissibile, in quanto volta a colmare il difetto di prova imputabile alla parte. Né vale ad esimere da responsabilità gli odierni appellanti il fatto che la debitrice principale fosse fallita e la banca in crisi finanziaria, posto che la richiesta della documentazione ben poteva essere inoltrata all'istituto bancario che è succeduto nel rapporto, o comunque alla cessionaria del credito, cosa che non risulta sia avvenuta.
Le testimonianze, poi, vertono su circostanze non decisive, dovendo l'accertamento degli indebiti essere operato direttamente sulla documentazione contabile e vigendo in ogni caso il generale divieto di assumere prove per testimoni del contenuto dei contratti ex art. 2721
c.c..
La richiesta di consulenza tecnica, poi, appare esplorativa, in quanto fondata su allegazioni errate in diritto. La consulenza, infatti, non può essere deputata a verificare l'astratta fondatezza del diritto della parte, ma è finalizzata ad approfondire gli aspetti tecnici sottesi alla domanda,
pagina 15 di 21 nei limiti delle allegazioni di parte, non potendo il giudice, e tanto meno il consulente, sostituirsi all'attività assertiva delle stesse.
Presupposto fondamentale per l'ammissione della CTU, quindi, è che le allegazioni della parte siano astrattamente idonee a far emergere la nullità delle clausole contrattuali che hanno giustificato gli addebiti dei quali si invoca l'illegittimità.
Nel caso ine esame l'atto introduttivo di primo grado rinvia per l'individuazione dei fatti costitutivi della domanda alla perizia di parte, nella quale vengono denunciate alcune nullità negoziali.
Con riferimento alla denuncia di usura, il perito di parte riscontra il superamento del TSU nel conto corrente con apertura di credito, ma non alla luce del TEG risultante al momento della sottoscrizione del conto stesso, ma esaminando esclusivamente quattro trimestri del 2006.
Tale metodologia di accertamento non è idonea a far emergere l'usurarietà dei tassi di interesse. E' ormai consolidato in giurisprudenza il principio – sancito anche dall'art. 1815 comma 2 c.c. - secondo il quale l'eventuale superamento del tasso soglia in corso di rapporto sia irrilevante ai fini dell'accertamento dell'usura, dovendo avere riguardo esclusivamente al momento della pattuizione degli interessi, che nel caso del conto corrente coincide con la sottoscrizione del contratto o, al più, con la nuova pattuizione in caso di modifica delle condizioni o anche di modifica unilaterale ex art. 118 TUB (SU, 24675/2017).
L'allegazione di parte non consente di far emergere un'ipotesi di usura originaria, per cui l'accertamento che dovrebbe essere demandato al
CTU dovrebbe superare la stessa allegazione di parte, andando a riscontrare un'ipotesi di nullità che non emerge dagli atti, in violazione del principio dispositivo.
pagina 16 di 21 Analoghe considerazioni valgono per i contratti di finanziamento, con la precisazione che per gli stessi non è neppure configurabile un'ipotesi di variazione pattizia dei tassi in corso di rapporto.
In questo caso l'usura viene riscontrata dal perito di parte come superamento del tasso soglia, avendo riguardo ad un tasso globale ricavato sommato agli interessi corrispettivi gli interessi moratori e la penale di estinzione anticipata.
Anche in questo caso è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di una sommatoria ai fini della determinazione del TAEG di interessi corrispettivi e moratori, come pure l'impossibilità di conteggiare all'interno della seconda categoria la penale di estinzione anticipata.
Infatti:
• “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022);
• “ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte pagina 17 di 21 del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 7352 del
07/03/2022).
Anche in questo caso, quindi, l'allegazione della parte non consente di individuare neppure astrattamente l'invocata nullità, in quanto fondata su una valutazione giuridicamente errata.
III. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda afferente l'usurarietà degli interessi, in quanto motivata sul presupposto che non sia possibile sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi.
Come si è già evidenziato in sede di esame del precedente motivo, la giurisprudenza è tutt'altro che unanimemente orientata nel senso di consentire la sommatoria dei due tassi, come sostengono gli appellanti, essendo piuttosto uniforme l'indirizzo opposto.
Per gli stessi motivi già esposti, quindi, anche questa censura risulta infondata.
IV. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo gli appellanti ribadiscono l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della già sollevata in primo grado e CP_1 rigettata dal giudice. Rilevano, a tal proposito, che l'esistenza della cessione del credito non sarebbe chiaramente individuabile con la normale diligenza del buon padre di famiglia, ma solo con le cognizioni e l'esperienza di personale impiegato in banca.
A tale riguardo non può che condividersi quanto espresso dal giudice di prime cure, che ricalca principi giurisprudenziali ormai comunemente accolti.
Ai sensi dell'art. 58 del decreto 385/1993 (TUB), infatti, della cessione in blocco di rapporti giuridici viene data notizia mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U., e questo adempimento pagina 18 di 21 soddisfa il diritto dei debitori ceduti ad essere notiziati della cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c. Conseguentemente, il contratto di cessione rappresenta lo strumento di prova principale, ma non esclusivo, della qualità di cessionario c.d. in blocco, che può essere dimostrata anche mediante la produzione in giudizio dell'estratto di cessione, pubblicato in G.U., allorché questo indichi tutti i requisiti di individuazione dei crediti ceduti ed emerga che il credito controverso li soddisfi tutti.
La giurisprudenza di legittimità conseguentemente afferma che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. n. 17110 del 2019).
Quindi, è sufficiente che il debito ceduto, inserito in una operazione di cessione in blocco, sia chiaramente individuabile. Non si fa alcun riferimento, nemmeno nell'art. 1264 c.c., ad un livello minimo di diligenza richiesto da parte di chi riceve la comunicazione, perché si tratta appunto di una comunicazione da ricevere e non di una prestazione da svolgere.
Né del resto risulta necessario possedere particolari abilità tecniche per verificare l'inserimento dello specifico credito nell'ambito dei confini della cessione, posto che l'avviso contiene usualmente un rinvio ad una pagina internet nella quale effettuare la ricerca sulla base di un numero univoco fornito al cliente.
pagina 19 di 21 Nel caso presente è pacifico che la comunicazione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come peraltro documentato da , Controparte_3
e questo è sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, risultando dall'avviso gli elementi necessari per individuare lo specifico credito.
La prova può peraltro ritenersi a maggior ragione raggiunta, considerando che , succeduta a , ha Controparte_3 CP_4 confermato la cessione, chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
V. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriose le appellate) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in Controparte_13 Parte_2 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminabile, complessità bassa, ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di e di , avverso la sentenza n. CP_1 Controparte_3
83/2022 emessa dal Tribunale di ZO e pubblicata il 20/01/2022, così provvede:
1. Dispone l'estromissione dal giudizio di Controparte_3
2. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
3. Condanna e in solido, a Parte_1 Parte_2 rifondere le spese legali del giudizio di appello delle appellate pagina 20 di 21 e che liquida in CP_1 Controparte_3 complessivi euro 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge, per ciascuna delle stesse;
4. Dichiara gli appellanti tenuti in solido a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.
228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1229/2022 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
COCCI UMBERTO,
APPELLANTE contro e per essa la mandataria (C.F. CP_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. BRILLI FIAMMETTA P.IVA_1
APPELLATA nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. BRILLI FIAMMETTA
CHIAMATA pagina 1 di 21 avverso la sentenza n. 83/2022 emessa dal Tribunale di ZO pubblicata il
20/01/2022
CONCLUSIONI
In data 15/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 83/2022, resa inter partes dal Tribunale di ZZ, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Leila Nadir Sersale– R.G. n. 3115/2017, pubblicata il 20/01/2022, rep. 132/2022 del 21/01/2022, notificata il 25/05/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito con (già P.I. Controparte_4 CP_5
con sede legale in Via Nazionale 91 - 00184 Roma, in P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t. appartenente al
[...] relativa alla det Controparte_6 interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e inefficacia per usurarietà degli interessi ex art. 1815 II comma del contratto di finanziamento del 5/09/2006 rep. 2909 racc. 1485 e del 27/01/2006 rep. 1934 racc. 951;
- ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte di
[...]
del (già P.I. con sede CP_4 CP_4 CP_5 P.IVA_3
Lega ional 0018 rsona del pagina 2 di 21 legale rappresentante p.t. appartenente al CP_6 Controparte_6
( ) delle regole di cor
[...] CP_6 esecuzione del complesso rapporto di finanziamento intercorso con gli odierni attori, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni
– banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
- ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
- ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa di CP_1
(e per essa, all'epoca, la mandataria
[...] Controparte_7
, titolare dei crediti oggetto di causa già vantati da
[...] [...]
e del e in seguito da Controparte_8 Controparte_9 [...] ssi, spese, co Controparte_4 competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1492 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddette violazioni, NN (e per essa, all'epoca, CP_1 la mandataria dei crediti oggetto di Controparte_7 causa già vantati da e Controparte_10 in seguito da a Controparte_4 del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore degli istanti, oltre spese di CTP, alla maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora oltre al risarcimento del danno pagina 3 di 21 patrimoniale e morale che sarà ritenuto di giustizia ove dovesse risultare non revocabile la vendita al terzo soggetto aggiudicatario dell'immobile oggetto di esecuzione;
- ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita da (e CP_1 per essa, all'epoca, la mandataria re Controparte_7 dei crediti oggetto di causa già vantati da Controparte_10
e in seguito da
[...] Controparte_4
in danno degli istanti, con riserva di agire in separato giudizio per il
[...] rcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva e NN (e per essa, all'epoca, la mandataria CP_1 [...]
, titolare dei crediti oggetto di causa già vantati Controparte_7 da e in seguito da Controparte_10 to del danno non Controparte_4 patrimoniale da quantificarsi partitamente in euro 1.000.000,00 oltre alla PUBBLICAZIONE della rettifica sui principali giornali locali;
- NN (e per essa, all'epoca, la mandataria CP_1 [...]
e dei crediti oggetto di causa già va Controparte_7 da e in seguito da Controparte_10
o dei danni patiti Controparte_4 dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
- NN in ogni caso parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, questa difesa anche in questa sede, insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”. Per la parte appellata : CP_1
“Piaccia alla Corte adita, non accettando il contraddittorio su domande o eccezioni nuove, e previa reiezione di ogni avversa istanza, anche cautelare, o istruttoria, in quanto infondata,
-in accoglimento della eccezione proposta da a cui Controparte_3 si aderisce, dichiarare la nullità della citazione in primo grado, con ogni conseguente statuizione in termini di rigetto di ogni domanda;
-respingere in toto l'appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile, improponibile ed infondato,
pagina 4 di 21 - in ogni caso, respingere le domande di parte attrice appellante, stante l'intervenuto giudicato e comunque perché improponibili, inammissibili ed infondate, eccependosi in ogni caso, il difetto di legittimazione degli attori appellanti a proporli, e la decadenza e la prescrizione di ogni possibile pretesa degli attori anche in ordine alle domande accessorie di cancellazione dalla Centrale Rischi e di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
-Con reiezione delle istanze istruttorie avversarie per tutto quanto in atti illustrato esaminando il primo motivo di impugnazione. Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite”.
Per la parte appellata : Controparte_3
“Voglia la Corte adita, ogni avversa istanza respinta, e non accettando il contraddittorio su domande nuove e non precedentemente proposte,
-In via preliminare dichiarare, per le motivazioni esposte in comparsa, la nullità della citazione in primo grado, con ogni conseguente statuizione in termini di rigetto di ogni domanda,
-In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva / di titolarità dei rapporti oggetto di causa, da parte di , Controparte_3 con conseguente rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti,
-Respingere in ogni caso in toto l'appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, con conferma della sentenza di primo grado e in ogni caso, respingere le domande di parte attrice appellante, stante l'intervenuto giudicato e comunque perché improponibili, inammissibili ed infondate, eccependosi in ogni caso, il difetto di legittimazione degli attori appellanti a proporli, e la decadenza e la prescrizione di ogni possibile pretesa degli attori anche in ordine alle domande accessorie di cancellazione dalla Centrale Rischi e di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Con reiezione delle istanze istruttorie avversarie per tutto quanto in atti esposto. Con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
e convenivano presso il Tribunale di Parte_1 Parte_2
ZZ la e del , in quanto ex soci Controparte_4 CP_4 della fallita (poi , la quale aveva stipulato Parte_3 CP_11 con l'istituto di credito tre contratti: un conto corrente con apertura di credito e due finanziamenti in oro con garanzia di ipoteca. Asserivano gli pagina 5 di 21 attori che la CA (all'epoca, ) aveva applicato interessi CP_4 anatocistici e usurari, li aveva segnalati alla Centrale rischi con una iscrizione dannosa non fondata;
e tenuto rapporti, sia in fase contrattuale che pre-contrattuale, non improntati a correttezza e buona fede.
Domandavano gli attori:
- di dichiarare la nullità delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e, per l'effetto, l'inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali applicati;
- di dichiarare la nullità degli interessi dei contratti di finanziamento in quanto usurari;
- di dichiarare la violazione della correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di finanziamento;
- di dichiarare la nullità ed efficacia degli addebiti per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
- di dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali, applicati all'intero rapporto sulla differenza in giorni- banca;
- di accertare l'esatto saldo dare-avere tra le parti;
- di accertare il TEG dei rapporti citati;
- di accertare la nullità ed inefficacia di qualsivoglia pretesa per interessi commissioni e competenze a seguito di usura bancaria praticata;
- di dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi e condannare la banca alla cancellazione;
- di condannare la banca al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in un milione di euro, oltre alla pubblicazione di una smentita sui giornali locali;
- di condannare la banca al risarcimento dei danni patiti dagli attori, pagina 6 di 21 da determinarsi in via equitativa.
Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione ad CP_1 agire degli attori, in quanto soci e fideiussori di società fallita, a domandare la restituzione di somme indebitamente pagate dalla società; inoltre, i rapporti azionati erano già stati oggetto di un decreto ingiuntivo, a suo tempo opposto e in seguito interrotto per fallimento della e non riassunto, con conseguente inoppugnabilità del CP_11 procedimento monitorio. Inoltre, le domande di restituzione dell'indebito sarebbero ormai prescritte, l'eccezione di difetto di legittimazione sarebbe infondata ed, infine, sarebbe inammissibile la richiesta di esibizione documentale ex 210 c.p.c., difettando la previa autonoma richiesta ex art. 119 TUB.
Gli attori eccepivano il difetto di legittimazione di quale CP_12 cessionario del credito di e del . Controparte_4 CP_4
Respinta la richiesta di consulenza tecnica, in quanto esplorativa, la causa veniva istruita solo documentalmente.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 83/2022 pubblicata il 20/01/2022 il Tribunale di
ZO così statuiva:
“Il Tribunale di ZZ, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
- condanna e in solido, alla rifusione, Parte_1 Parte_2 in favore di delle spese di giudizio, che liquida in € Controparte_1
3.972,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Il giudice di prime cure in particolare riteneva la domanda priva di riscontro probatorio, non essendo stati prodotti in forma integrale gli estratti conto periodici, tanto più che le parti non avevano approfittato della facoltà di accesso ex art. 119 TUB, ma avevano domandato pagina 7 di 21 l'esibizione coatta in giudizio.
Riteneva il giudicante che la carenza probatoria non potesse essere superata per il fatto che la nullità è rilevabile di ufficio né attraverso il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio.
Veniva comunque sottolineato che le tesi sostenute dagli attori non erano condivisibili, in quanto la CMS non poteva essere considerata per l'individuazione del TAEG ai fini dell'usura e non era, a tal fine, ammissibile neppure la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
Venivano così respinte le domande di accertamento e ripetizione dell'indebito, oltre alla domanda di cancellazione della segnalazione pregiudizievole alla centrale rischi ed a quella risarcitoria.
Infine, veniva rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
, in quanto era stata prodotta la copia della GU da cui si CP_1 poteva evincere l'avvenuta cessione del credito.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in Parte_2 giudizio innanzi questa Corte di Appello (di seguito CP_1 anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Difetto di motivazione per omessa ammissione di mezzi di prova ed errata interpretazione dell'art. 210 c.p.c.;
2) Difetto di applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. in punto di esistenza di usura bancaria;
3) Carenza di legittimazione passiva di CP_1
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in pagina 8 di 21 epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte CP_1 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese, anche in questo grado di giudizio.
La Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, in quanto originaria convenuta Controparte_4 nel giudizio di primo grado, e quindi litisconsorte necessaria di tipo processuale.
A seguito della cessazione della qualifica di “ente ponte” di CP_4
e del , per avvenuta cessione a
[...] CP_4 CP_6 della partecipazione totalitaria detenuta dal Fondo Nazionale di
Risoluzione nel capitale della banca ponte, l'appellante domandava di poter citare in giudizio in quanto successore a titolo CP_6 particolare.
Si costituiva così , in qualità di incorporante per Controparte_3 fusione con , concordando con le conclusioni di CP_6 CP_1
e chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
[...]
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 9 di 21 I. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte appellante, rimasta assorbita nel primo grado di giudizio.
deduce che i rapporti bancari dedotti in giudizio sono stati CP_1 oggetto anche del decreto ingiuntivo del Tribunale di ZZ n.
705/2008, ottenuto da nei confronti della debitrice CP_4 principale e nei confronti dei garanti e il Parte_1 Parte_2 giudizio di opposizione introdotto dagli ingiunti venne tuttavia interrotto in data 2/4/2009 per intervenuto fallimento della e non riassunto CP_11 né dalla Curatela né dai garanti, con la conseguente definitività del provvedimento monitorio.
Da questo viene dedotto che il giudicato formatosi avrebbe coperto anche l'infondatezza delle domande oggi proposte.
Dal documento n. 1 prodotto in primo grado dall'odierna appellata emerge che il procedimento monitorio era relativo ad un credito vantato dal nei confronti di garantito dagli CP_4 Parte_3 odierni appellanti, per rimborso anticipo finanziamenti e residuo di prestiti d'oro.
Nel ricorso non vengono meglio specificati i numeri dei rapporti, ma dall'atto di opposizione (doc. 2) si evince che i prestiti d'uso d'oro erano stati sottoscritti il 27.6.1996 ed il 19.10.2001.
L'atto introduttivo del presente giudizio fa riferimento al conto corrente n. 32183-0 ed a due contratti di finanziamento in oro del 27.1.2006 e del 5.9.2006.
Pur essendo condivisibile l'assunto secondo il quale la definitività del decreto ingiuntivo comporta il giudicato in ordine alla validità dei rapporti dedotti in giudizio, non può che rilevarsi che non vi è prova del fatto che il procedimento monitorio abbia riguardato gli stessi contratti di cui oggi si discute. pagina 10 di 21 L'eccezione non può quindi essere accolta.
Sempre in via preliminare va estromessa dal giudizio , Controparte_3 in quanto la sua richiesta in tal senso ha trovato il consenso degli odierni appellanti e dovendosi presumere il consenso di , alla luce del CP_1 fatto che risulta assistita dal medesimo avvocato di . Controparte_3
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
II. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo di appello gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice abbia dichiarato inammissibili alcuni mezzi di prova, senza adeguatamente motivare tale scelta neppure nella sentenza. In particolare, gli attori avevano domandato l'esibizione coatta ex art. 210
c.p.c. dei documenti inerenti ai rapporti con la banca;
la consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione degli stessi ed, infine, una serie di testimonianze sui fatti di causa.
Gli appellanti sottolineano di avere depositato i documenti di cui erano in possesso, oltre ad una perizia di parte riguardo al conto corrente, nella quale si evidenziava l'applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici, per un totale di indebito pari ad euro 6.992,91. Quanto al primo finanziamento in oro, il ctp aveva rilevato che il TAN era pari a
1,84%, il Tasso di mora del 4,84%, la penale di estinzione del 2% e, quindi, aveva concluso per un tasso globale pari all'8,67%, più alto del
TSU, pari al 5,78%; il tasso era quindi usurario ed il contratto era altresì nullo in quanto questo tasso globale, così ricostruito, non era indicato.
Quanto infine al secondo finanziamento, il consulente era giunto a identici risultati (TAN 1,77%, Tasso di mora 4,77%, Penale di estinzione anticipata 17,84% per un totale di 24,37% a fronte di un TSU pari al
6,63%), concludendo anche in questo caso per la non debenza degli interessi e la nullità dell'atto pubblico per mancata indicazione dell'oggetto ossia del tasso globale così calcolato. pagina 11 di 21 Secondo gli appellanti tali allegazioni giustificavano l'ammissione della consulenza tecnica, come pure dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Ciò a maggior ragione, in quanto essi non avevano avuto accesso alla documentazione contabile della fallita , in possesso Parte_4 del curatore fallimentare.
Gli appellanti reiterano poi la domanda relativa al risarcimento del danno extracontrattuale, quale conseguenza della condotta illecita della banca.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza citata nella pronuncia impugnata, in tema di riparto dell'onere probatorio, è ampiamente condivisibile.
Viene infatti costantemente affermato che, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto. La mancata produzione integrale degli estratti conto, comunque, non impedisce l'esame della domanda, in quanto il mancato deposito si risolve in un difetto di prova esclusivamente in relazione alla parte di rapporto non documentata (v. per tutte Sez. 1, Ordinanza n.
35979 del 07/12/2022).
I medesimi principi trovano applicazione anche in relazione all'azione svolta dal fideiussore per accertare la minore entità del credito garantito, ferma restando l'inammissibilità di eventuali sue domande restitutorie in assenza di prova del pagamento diretto da parte dello stesso.
pagina 12 di 21 La carenza probatoria non può essere colmata attraverso il ricorso ad una richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Come ha già precisato la Corte di Cassazione: “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.
118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del
03/11/2021).
Con riferimento ai rapporti bancari, quindi, in presenza di uno strumento di carattere generale che consente al cliente di ottenere la copia della documentazione inerente ai propri rapporti relativa agli ultimi dieci anni, un'ipotesi di impossibilità incolpevole per l'attore di produrre la documentazione bancaria è rinvenibile esclusivamente nell'ipotesi in cui abbia tempestivamente proposto l'istanza ex art. 119 TUB senza ottenere riscontro.
In tal senso si esprime anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24641 del
13/09/2021: “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, comma 4, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210
c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a pagina 13 di 21 condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;
la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda
o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, poi, è uniformemente orientata nel ritenere che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. per tutte Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017).
L'unica eccezione che viene ammessa a tale generale principio è costituita dalla c.d. consulenza percipiente, ovvero quella attraverso la quale viene demandata la CTU l'acquisizione della prova di fatti.
La condizione per l'ammissione di una tale tipologia di consulenza, però,
è che la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013).
Pertanto, anche a voler ritenere che in materia bancaria non si possa
“non assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, pagina 14 di 21 così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente” occorre pur sempre che la CTU sia diretta a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. S.U. sentenza n. 3086/2022).
Nel caso in esame gli attori hanno prodotto nel giudizio di primo grado una perizia di parte ed una incompleta serie di estratti-conto (che peraltro non risulta che sia stata riprodotta in grado di appello), chiedendo al giudice l'esibizione coatta, la CTU e l'ammissione di testimonianze.
In mancanza di prova del previo invio della richiesta ex art. 119 TUB, però, la richiesta di ordine di esibizione risulta inammissibile, in quanto volta a colmare il difetto di prova imputabile alla parte. Né vale ad esimere da responsabilità gli odierni appellanti il fatto che la debitrice principale fosse fallita e la banca in crisi finanziaria, posto che la richiesta della documentazione ben poteva essere inoltrata all'istituto bancario che è succeduto nel rapporto, o comunque alla cessionaria del credito, cosa che non risulta sia avvenuta.
Le testimonianze, poi, vertono su circostanze non decisive, dovendo l'accertamento degli indebiti essere operato direttamente sulla documentazione contabile e vigendo in ogni caso il generale divieto di assumere prove per testimoni del contenuto dei contratti ex art. 2721
c.c..
La richiesta di consulenza tecnica, poi, appare esplorativa, in quanto fondata su allegazioni errate in diritto. La consulenza, infatti, non può essere deputata a verificare l'astratta fondatezza del diritto della parte, ma è finalizzata ad approfondire gli aspetti tecnici sottesi alla domanda,
pagina 15 di 21 nei limiti delle allegazioni di parte, non potendo il giudice, e tanto meno il consulente, sostituirsi all'attività assertiva delle stesse.
Presupposto fondamentale per l'ammissione della CTU, quindi, è che le allegazioni della parte siano astrattamente idonee a far emergere la nullità delle clausole contrattuali che hanno giustificato gli addebiti dei quali si invoca l'illegittimità.
Nel caso ine esame l'atto introduttivo di primo grado rinvia per l'individuazione dei fatti costitutivi della domanda alla perizia di parte, nella quale vengono denunciate alcune nullità negoziali.
Con riferimento alla denuncia di usura, il perito di parte riscontra il superamento del TSU nel conto corrente con apertura di credito, ma non alla luce del TEG risultante al momento della sottoscrizione del conto stesso, ma esaminando esclusivamente quattro trimestri del 2006.
Tale metodologia di accertamento non è idonea a far emergere l'usurarietà dei tassi di interesse. E' ormai consolidato in giurisprudenza il principio – sancito anche dall'art. 1815 comma 2 c.c. - secondo il quale l'eventuale superamento del tasso soglia in corso di rapporto sia irrilevante ai fini dell'accertamento dell'usura, dovendo avere riguardo esclusivamente al momento della pattuizione degli interessi, che nel caso del conto corrente coincide con la sottoscrizione del contratto o, al più, con la nuova pattuizione in caso di modifica delle condizioni o anche di modifica unilaterale ex art. 118 TUB (SU, 24675/2017).
L'allegazione di parte non consente di far emergere un'ipotesi di usura originaria, per cui l'accertamento che dovrebbe essere demandato al
CTU dovrebbe superare la stessa allegazione di parte, andando a riscontrare un'ipotesi di nullità che non emerge dagli atti, in violazione del principio dispositivo.
pagina 16 di 21 Analoghe considerazioni valgono per i contratti di finanziamento, con la precisazione che per gli stessi non è neppure configurabile un'ipotesi di variazione pattizia dei tassi in corso di rapporto.
In questo caso l'usura viene riscontrata dal perito di parte come superamento del tasso soglia, avendo riguardo ad un tasso globale ricavato sommato agli interessi corrispettivi gli interessi moratori e la penale di estinzione anticipata.
Anche in questo caso è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di una sommatoria ai fini della determinazione del TAEG di interessi corrispettivi e moratori, come pure l'impossibilità di conteggiare all'interno della seconda categoria la penale di estinzione anticipata.
Infatti:
• “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022);
• “ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte pagina 17 di 21 del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 7352 del
07/03/2022).
Anche in questo caso, quindi, l'allegazione della parte non consente di individuare neppure astrattamente l'invocata nullità, in quanto fondata su una valutazione giuridicamente errata.
III. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda afferente l'usurarietà degli interessi, in quanto motivata sul presupposto che non sia possibile sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi.
Come si è già evidenziato in sede di esame del precedente motivo, la giurisprudenza è tutt'altro che unanimemente orientata nel senso di consentire la sommatoria dei due tassi, come sostengono gli appellanti, essendo piuttosto uniforme l'indirizzo opposto.
Per gli stessi motivi già esposti, quindi, anche questa censura risulta infondata.
IV. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo gli appellanti ribadiscono l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della già sollevata in primo grado e CP_1 rigettata dal giudice. Rilevano, a tal proposito, che l'esistenza della cessione del credito non sarebbe chiaramente individuabile con la normale diligenza del buon padre di famiglia, ma solo con le cognizioni e l'esperienza di personale impiegato in banca.
A tale riguardo non può che condividersi quanto espresso dal giudice di prime cure, che ricalca principi giurisprudenziali ormai comunemente accolti.
Ai sensi dell'art. 58 del decreto 385/1993 (TUB), infatti, della cessione in blocco di rapporti giuridici viene data notizia mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U., e questo adempimento pagina 18 di 21 soddisfa il diritto dei debitori ceduti ad essere notiziati della cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c. Conseguentemente, il contratto di cessione rappresenta lo strumento di prova principale, ma non esclusivo, della qualità di cessionario c.d. in blocco, che può essere dimostrata anche mediante la produzione in giudizio dell'estratto di cessione, pubblicato in G.U., allorché questo indichi tutti i requisiti di individuazione dei crediti ceduti ed emerga che il credito controverso li soddisfi tutti.
La giurisprudenza di legittimità conseguentemente afferma che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. n. 17110 del 2019).
Quindi, è sufficiente che il debito ceduto, inserito in una operazione di cessione in blocco, sia chiaramente individuabile. Non si fa alcun riferimento, nemmeno nell'art. 1264 c.c., ad un livello minimo di diligenza richiesto da parte di chi riceve la comunicazione, perché si tratta appunto di una comunicazione da ricevere e non di una prestazione da svolgere.
Né del resto risulta necessario possedere particolari abilità tecniche per verificare l'inserimento dello specifico credito nell'ambito dei confini della cessione, posto che l'avviso contiene usualmente un rinvio ad una pagina internet nella quale effettuare la ricerca sulla base di un numero univoco fornito al cliente.
pagina 19 di 21 Nel caso presente è pacifico che la comunicazione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come peraltro documentato da , Controparte_3
e questo è sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, risultando dall'avviso gli elementi necessari per individuare lo specifico credito.
La prova può peraltro ritenersi a maggior ragione raggiunta, considerando che , succeduta a , ha Controparte_3 CP_4 confermato la cessione, chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
V. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriose le appellate) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in Controparte_13 Parte_2 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminabile, complessità bassa, ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di e di , avverso la sentenza n. CP_1 Controparte_3
83/2022 emessa dal Tribunale di ZO e pubblicata il 20/01/2022, così provvede:
1. Dispone l'estromissione dal giudizio di Controparte_3
2. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
3. Condanna e in solido, a Parte_1 Parte_2 rifondere le spese legali del giudizio di appello delle appellate pagina 20 di 21 e che liquida in CP_1 Controparte_3 complessivi euro 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge, per ciascuna delle stesse;
4. Dichiara gli appellanti tenuti in solido a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.
228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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