Art. 11.
Ai fini dell'affrancazione delle enfiteusi urbane ed edificatorie si osservano le norme sulla competenza e sulla procedura sancite dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 .
Tuttavia i giudizi di cui all'articolo 5, quinto comma, di detta legge, seguiranno le norme ordinarie sulla competenza.
Ai fini dell'affrancazione delle enfiteusi urbane ed edificatorie si osservano le norme sulla competenza e sulla procedura sancite dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 .
Tuttavia i giudizi di cui all'articolo 5, quinto comma, di detta legge, seguiranno le norme ordinarie sulla competenza.