Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 4952/2018
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4952/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 148/2018 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data
6/9/2018, vertente
TRA
(P.I. ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
incorporante la in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Edoardo
Violino (C.F. C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), difeso, come da CP_3 C.F._2
procura in atti, dagli avv.ti Annunziata Pepe (C.F. ) C.F._3
ed Augusto Guerriero (C.F. C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 19/2/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 148/2018, pubblicata in data 6/9/2018, il Tribunale di Benevento, decidendo sulla domanda proposta da , nei confronti della CP_3 [...]
volta ad ottenere la condanna della stessa alla restituzione delle CP_2
somme indebitamente percepite nel periodo 1/1/1991-31/3/2012, oltre accessori,
R.G. n. 4952/2018 per aver proceduto, in violazione di norme imperative, all'applicazione di commissione di massimo scoperto mai pattuita, tassi d'interesse superiori a quelli previsti dalla disciplina in tema di usura, nonché capitalizzazione composta trimestrale sui saldi passivi del conto corrente, così provvedeva:
“1) Accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto:
a. accerta e dichiara la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione composta trimestrale degli interessi in assenza di reciprocità inerente al contratto di conto corrente n. 1843/61 (già 1843/54);
b. accerta e dichiara che la banca convenuta ha illegittimamente addebitato maggiori interessi in danno del Sig. dal 1° gennaio 1991 al 31 CP_3
marzo 2012;
c. accerta e dichiara che alla data del 31 marzo2012 il credito vantato dal Sig. nei confronti di sul c/c n. 1843/61 CP_3 Controparte_2
(già 1843/54) è pari a complessivi Euro 53.395,34 e che, pertanto, questi ha diritto ad una rettifica delle risultanze contabili che computi il predetto credito;
2) Rigetta ogni altra domanda attorea nonché la richiesta di condanna ex art. 96
c.p.c. formulata dalla convenuta;
3) Condanna la convenuta al pagamento delle spese Controparte_2 di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi € 7.960,00, di cui € 660,00 per spese vive (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria ed € 2.767,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CAP e spese generali nella misura del 15%, che si attribuiscono ai difensori avv.ti Annunziata Pepe e Augusto Guerriero, dichiaratisi antistatari;
4) Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente
a carico della convenuta . Controparte_2
La società già Parte_1 Controparte_1
incorporante la proponeva appello avverso la
[...] Controparte_2
suindicata decisione e conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte, il Pepe, chiedendo, sulla base dei motivi d'impugnazione analiticamente dedotti nell'atto di appello, il rigetto di ogni domanda proposta nei propri confronti dal predetto.
Costituitosi in giudizio, il Pepe chiedeva rigettarsi il gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione. 3
R.G. n. 4952/2018
Con ordinanza resa all'udienza del 12/2/20025, non essendo comparse le parti, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., alla successiva udienza del
19/2/2025.
Le parti non comparivano neppure alla suindicata udienza del 19/1/2025, sicché la causa veniva riservata in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309, in relazione all'art. 181 c.p.c., come modificato dal DL n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 2/11/2012
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla già Parte_1 Controparte_1
incorporante la con atto di citazione
[...] Controparte_2
notificato in data 5/10/2018, nei confronti di , avverso la sentenza n. CP_3
148/2018 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 6/9/2018, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 19/2/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE SO
(dott. Michele Caccese) 4
R.G. n. 4952/2018
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.