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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 1186/2023, cui è stato riunito il procedimento R.G.1276/2023, promossa da:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Nicolò MAELLARO, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Abate Gimma, n°147 appellante in riassunzione contro
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo DI PUM-
PO e dall'avv. Andreea Ioana RUS, unitamente ai quali è elettivamente do- miciliato in Roma, alla via Maurizio Bufalini, n°8 appellato in riassunzione avente ad oggetto:
Giudizio di rinvio da Cassazione. Riassunzione del giudizio di appello avverso la sentenza n°3424/2016 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 2.2.2016, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n°18334/2023, pubblicata il 27.6.2023, con la quale è stata cassata la sentenza n°2092/2019, pubblica- ta da questa Corte Distrettuale il 28.1.2020 (Comodato di immobile urba- no), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del
12.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.7.2010, il sig. Parte_1 chiedeva la restituzione dell'immobile di sua proprietà, ubicato in , CP_1 lungo la SS. 89 “Garganica”, composto da uffici, capannone, deposito car- burante, piazzale e discarica, a suo tempo concesso in comodato alla socie- tà Controparte_1
La società era stata originariamente costituita dai fra- Controparte_2 telli (attuale appellante in riassunzione), Parte_1 Parte_2
e (attuali soci della Società appellata in riassunzione). Parte_3
A sostegno della propria richiesta di restituzione del bene, il sig.
[...] deduceva che “(…) da alcuni mesi le condizioni di salute e Persona_1 reddituali del ricorrente sono radicalmente mutate, essendo sopravvenuti una patologia fortemente invalidante (…), il mancato pagamento da parte dell'Azienda presso cui lavorava di ben quattro stipendi (…) e, da ultimo, il licenziamento (…)” (cfr. ricorso introduttivo, punto 3), pag. 1).
Giova, al riguardo, precisare che il rapporto di lavoro, cui face riferi- mento il sig. era stato intrattenuto con la medesima Parte_1
Controparte_2
Per tali motivazioni, dunque, egli chiedeva di “(…) rientrare in posses- so in via anticipata della consistenza immobiliare in oggetto per reperire dalla stessa le opportune e indispensabili utilità economiche al fine di poter provvedere alle esigenze di vita quotidiana personali e del proprio nucleo familiare” (cfr. ricorso, punto 4), pag. 2).
A corredo del ricorso, l'attuale appellante in riassunzione depositava copia del contratto di comodato in data 18.10.2007, copia di certificazione medica attestante il suo stato di salute, copia del ricorso per decreto ingiun- tivo con il quale aveva chiesto il pagamento degli arretrati stipendiali alla società, copia della impugnativa del licenziamento, copia della missiva con pag. 2/18 la quale aveva chiesto la restituzione del bene ex comodatu.
Instaurato il giudizio, si costituiva la società Controparte_1
la quale contestava la richiesta di rilascio dell'immobile de-
[...] ducendo “(…) che non vi è alcuna necessità per il sig. di Parte_1 ottenere la restituzione del complesso immobiliare concesso in comodato e pertanto, non è meritevole di accoglimento la richiesta di risoluzione antici- pata del contratto non ancora scaduto, in quanto nessun urgente ed impre- veduto bisogno è sopraggiunto al comodante tale da esigere la immediata restituzione” (cfr. memoria di costituzione, pag. 3).
La Società resistente, inoltre, precisava che il ricorrente era stato il legale rappresentante della fino al mese di marzo del 2010 e Controparte_2 che, sotto la sua gestione, era stato avviato un programma di investimento agevolato al fine di ristrutturare interamente tutti i locali dell'azienda (ivi compresi quelli concessi in comodato).
La sempre secondo quanto dedotto in atti di causa, Controparte_2 per compiere tali opere di ristrutturazione aveva contratto un mutuo solo sul presupposto che il contratto comodato, sottoscritto in data 18.10.2010, aveva previsto la durata minima del conferimento di 25 anni.
Alla luce ditali evenienze fattuali, la resistente eccepiva che “(…)
l'iniziativa del è strumentale e non è assolutamente vero che siano CP_1 mutate le condizioni economiche del ricorrente – a suo dire a causa del li- cenziamento – avendo lo stesso già in animo di svolgere attività concorren- ziale a quella della società resistente, dopo che quest'ultima ha pure prov- veduto, a sue spese, a compiere numerose opere dirette al miglioramento dei locali destinati ad ufficio” (cfr. ibidem, pag. 6).
Per tali ragioni, la spiegava domanda riconvenzionale Controparte_2 con la quale chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento del complessivo importo di € 115.079,00, a titolo di arricchi- mento senza causa del quale egli avrebbe beneficiato per effetto della ri- strutturazione della sua proprietà da parte della Controparte_2
Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante la prova orale, arti- colata dalla e l'interrogatorio formale del ricorrente. Controparte_2
pag. 3/18 Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda di rilascio dell'immobile concesso in comodato, rilevando, prelimi- narmente, che il contratto di comodato aveva ad oggetto beni di proprietà in comunione pro quota indivisa, tra i tre fratelli CP_1
Il rifiuto opposto da e alla resti- Parte_2 Parte_3 tuzione, pertanto, doveva ritenersi legittimo “(…) presumendosi la loro compartecipazione all'immobile in quote pari a quello del ricorrente, essi rappresentano la maggioranza dei comunisti e pertanto vincolano il ricorren- te” (cfr. sentenza Trib.le Foggia n°3424/2016, pag. 2).
Il primo giudice, con riferimento alle condizioni dell'azione di rilascio, rilevava che “Le esigenze del ricorrente, dal canto loro, anche tenuto conto del sopravvenuto riconoscimento dell'invalidità civile al 70% da parte dell'Inps, non sembrano assurgere a livello di urgente bisogno, se si consi- dera che lo stesso opera con l'azienda di proprietà del coniuge, la
[...]
la quale svolge attività di commercializ- Parte_4 zazione del marmo, curando i rapporti commerciali e la scelta dei fornitori
(cfr. dichiarazioni dei testi escussi)” (cfr. ibidem, pag. 3).
Il Tribunale di Foggia, nulla statuiva sulla domanda riconvenzionale della volta ad ottenere il pagamento di € 115.079,00, a titolo Controparte_2 di arricchimento senza causa.
Avverso la decisione di primo grado proponeva appello il sig.
[...] il quale, in via preliminare, evidenziava l'errore di fatto in cui era Parte_5 incorso il Tribunale di Foggia, che aveva ritenuto sussistente una comunione pro quota indivisa sui beni concessi in comodato laddove, al contrario, og- getto della controversia era il rilascio di beni di sua proprietà esclusiva.
Nel merito, contestava la decisione del Tribunale di Foggia nella parte in cui non aveva ritenuto sussistente lo stato di bisogno, sotteso alla richie- sta di recesso dal comodato.
Precisava, in punto di fatto, che il primo giudice non aveva affatto considerato che la società lo aveva licenziato nel 2010, il che Controparte_2 aveva drasticamente peggiorato le proprie condizioni economiche, né che le proprie condizioni di salute si erano, nel corso del tempo, aggravate.
pag. 4/18 Il tutto come da documentazione medica che aveva depositato.
L'appellante eccepiva, infine, l'inammissibilità della domanda ricon- venzionale per arricchimento senza causa, sostenendo che, trattandosi di azione residuale esperibile in assenza di un titolo, essa non avrebbe potuto proporsi dovendo la “(…) agire in via ordinaria sulla base del Controparte_2 contratto e non proporre una domanda di ingiustificato arricchimento, peral- tro subordinata alla principale” (cfr. appello, pag. 18).
Si costituiva in giudizio società Controparte_1 la quale eccepiva che l'appellante non aveva fornito la prova, in giudizio, della titolarità esclusiva dei beni per i quali aveva chiesto il recesso dal co- modato e contestava, siccome tardivo, il deposito dell'ulteriore documenta- zione versata in appello.
Nel merito, contestava anche la sussistenza di prova dello stato di bi- sogno dell'appellante e riproponeva, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda con la quale aveva chiesto la condanna del sig. al paga- Parte_1 mento di € 115.079,00 a titolo di ingiustificato arricchimento.
Questa Corte Distrettuale, con propria sentenza n°2092/2019, acco- glieva il gravame e, per l'effetto, dopo aver accertato l'errore di fatto in cui era incorso il Tribunale di Foggia, riteneva legittima la domanda di recesso del sig. dal comodato del 18.7.2007, convalidando le gravi mutate CP_1 condizioni economiche da questi esposte in atti di causa (il licenziamento, lo stato di disoccupazione, l'invalidità civile, la difficoltà di recuperare i propri crediti di lavoro).
Questa Corte, inoltre, rigettava la domanda di condanna per arricchi- mento senza causa in quanto “(…) è risultato che le spese di cui viene chie- sto il rimborso furono effettuate dalla società appellata tutte prima della sti- pula del contratto, risalente al 2007, per cui i beni conferiti in comodato da
erano comunque già stati fatti oggetto, unitamente agli Parte_1 altri costituenti l'azienda, dell'intervento manutentivo in epoca antecedente”
(cfr. sentenza n°2092/2019, pagg.4 e 5).
La società ha impugnato la Controparte_1 sentenza n°2092/2019 dinanzi alla Suprema Corte che, con l'ordinanza pag. 5/18 emarginata, ha accolto il gravame limitatamente al quinto, al settimo ed all'ottavo dei motivi di ricorso, ha cassato la sentenza ed ha rinviato a que- sta Corte Distrettuale, in diversa composizione, cui ha demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
A seguito della pubblicazione dell'ordinanza n°18334/2023 Parte_1 ha riassunto il giudizio con ricorso depositato il 29.9.2023 e notifi-
[...] cato il 23.10.2023.
Si è costituita la che ha eccepi- Controparte_1 to l'improcedibilità e l'inammissibilità della riassunzione proposta da
[...]
avendo questi notificato telematicamente il ricorso in riassun- Parte_5 zione in un formato “.doc” e, in subordine, ha eccepito la nullità della notifi- cazione, per i medesimi motivi.
Secondo la Società, l'atto va considerato inesistente in quanto essa non ha avuto la possibilità di estrarne il documento dalla busta notificatagli con il messaggio di notifica a mezzo P.E.C.-
Ciò è avvenuto, appunto, perché il formato utilizzato dal sig. CP_1 non è quello previsto dalle specifiche tecniche.
Per altro verso, sostiene la Società che anche la notificazione va con- siderata nulla in quanto “(…) qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità della notifi- cazione” (cfr. Cass. civ., sez. Lav., 30.10.2023, n°30082).
La tuttavia ha, a sua volta, riassunto il giudizio con ci- Controparte_2 tazione notificata alla controparte il 23.10.2023, ed iscritta al ruolo in pari data al R.G. n°1276/2023.
In questo giudizio non vi è stata costituzione del sig. CP_1
Con ordinanza in data 27.3.2024, questa Corte ha disposto la riunio- ne al presente processo del giudizio R.G. n°1276/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, pregiudizialmente, evidenziato che, tra le varie questioni oggetto del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Foggia, l'accertamento della titolarità esclusiva in capo a dei beni immobili ogget- Parte_1 to di restituzione ex comodatu, è divenuto giudicato inter partes.
pag. 6/18 Ed invero la Suprema Corte, con l'ordinanza emarginata, ha chiarito che per effetto dell'interpretazione del contratto di cui alla sentenza cassata, il contratto di comodato del quale si discute non è “(…) un negozio in cui più comproprietari hanno concesso in comodato beni comuni;
ma un negozio in cui più soggetti - tra cui - hanno concesso in comodato i Parte_1 beni di rispettiva proprietà esclusiva: dunque un negozio plurilaterale, e non un negozio bilaterale a parte complessa. Questa interpretazione del contrat- to non è stata oggetto di censura” (cfr. ordinanza n°18334/2023, pag. 4).
Va, sempre in via pregiudiziale, rigettata l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della riassunzione proposta da per er- Parte_1 roneo formato dell'atto principale nonché per la nullità della notifica della riassunzione medesima, sollevata dalla con la comparsa di Controparte_2 costituzione in data 2.2.2024.
Il riassumente, in data 23.10.2023 (e, dunque, nel rispetto del termi- ne perentorio di cui al combinato disposto degli artt. 392 e 393 c.p.c.) ha notificato il proprio atto di riassunzione, a mezzo P.E.C., inserendo nella bu- sta telematica il documento principale (il ricorso in riassunzione) in formato digitale “.doc”, anziché nel prescritto formato “.pdf/A”.
Ciò ha comportato l'impossibilità per la Società di estrarre il docu- mento e di visionarne il contenuto (circostanza che è stata possibile accerta- re tentando di aprire il messaggio di P.E.C., in formato “.eml” – cfr. doc. 1, doc. 2 e doc. 3 produzione documentale . Controparte_2
Orbene, l'atto di riassunzione è certamente nullo, non essendo stato predisposto nel corretto formato digitale, ma non può dirsi inesistente, co- me sostiene la Controparte_1
Secondo la Cassazione “L'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile
e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera
"tamquam non esset" e, pertanto, insuscettibile di sanatoria;
mentre è vice- versa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenzia- le ai fini della produzione di effetti processuali” (Cass. civ., sez. 29.3.2004,
pag. 7/18 n°6194).
Nel caso che ci occupa, l'atto redatto nel formato digitale errato non è privo degli elementi intrinseci propri dell'atto processuale, tali al punto da impedire che se ne possa evincere la natura di atto di riassunzione del pro- cesso a seguito di ordinanza di cassazione con rinvio;
ma è caratterizzato da un vizio di formato che ne ha impedito la produzione degli effetti processuali
(id est il contraddittorio processuale, mediante la possibilità di scaricare l'atto dal messaggio di notifica a mezzo PEC e di apprenderne il contenuto).
Trattasi, dunque, di un vizio di nullità dell'atto, non di inesistenza.
Per alto verso, la nullità dell'atto di riassunzione (e della sua notifica, parimenti configurabile nella fattispecie in esame) è stata sanata.
La società resistente, infatti, dopo aver ricevuto la notificazione dell'atto nullo, si è regolarmente costituita in giudizio in data 2.2.2024, an- corché limitandosi a prendere posizione sulla sola eccezione di nullità e non anche sul contenuto del ricorso in riassunzione.
Essa, dunque, ha sanato i vizi dell'atto processuale e della sua notifi- ca, ai sensi dell'art. 164, co. 3, c.p.c.-
La Suprema Corte ha stabilito, infatti, che, “L'irritualità della notifica- zione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica
(nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque pro- dotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungi- mento dello scopo legale” (SS.UU. 18.4.2016, n°7665).
La massima, ancorché espressa in relazione alla notifica di un
contro
- ricorso per Cassazione, esprime un principio di evidente carattere generale per quanto attiene all'errore di confezionamento dell'atto processuale infor- matico.
Nel caso di specie, con la costituzione in giudizio, la ha Controparte_2 avuto accesso al fascicolo telematico e, dunque, anche la possibilità di vi- sionare l'atto di riassunzione depositato da (nel corretto Parte_1 formato digitale) avendo piena contezza delle tesi difensive di quest'ultimo.
In ogni caso questa Corte, con ordinanza emessa all'udienza del pag. 8/18 28.3.2024, prima udienza di discussione della presente controversia, ha concesso alla un termine a difesa e, ad entrambe le parti, Controparte_2 anche il dovuto termine per il deposito degli atti conclusivi di causa.
Ciò premesso, si può passare ad esaminare la presente vicenda alla luce dei principi di diritto enunciati dall'ordinanza n°18334/2023.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della società censurando la motivazione della sen- Controparte_1 tenza n°2092/2019 di questa Corte Distrettuale, nella parte in cui non ha attentamente valutato che “(…) il giudizio sulla esistenza del bisogno impre- visto ed urgente del comodante, quando il comodato sia soggetto a termine, debba essere compiuto comparando il bisogno che il comodante intende soddisfare attraverso la richiesta di restituzione, con il pregiudizio che il co- modatario dovrà sopportare per effetto di questa;
comparando il rischio cui sarebbe esposto il comodante se non gli fosse restituita la cosa, col rischio cui sarebbe esposto il comodatario se di quella fosse privato ante tempus;
ed infine comparando le alternative possibili per ciascuna delle parti. Nel ca- so di specie la Corte d'appello ha omesso di effettuare questa comparazio- ne, non tenendo in alcun conto - né per accoglierle, né per rigettarle - le deduzioni svolte dalla società ricorrente circa l'impatto del rilascio sullo svolgimento dell'attività d'impresa, e di conseguenza omettendo di valutare, se, all'esito di tale giudizio comparativo, la restituzione richiesta da
[...] potesse ritenersi conforme a buona fede” (cfr. pag. 10). Parte_5
In conseguenza ha espresso il seguente principio di diritto “E' dunque compito del giudice di merito, per stabilire se sia legittima la domanda di restituzione formulata dal comodante ai sensi dell'art. 1809, secondo com- ma, c.c., valutare da un lato se la restituzione sia stata richiesta in buona fede;
ed in caso negativo, valutare altresì se il rifiuto del comodatario di re- stituire la cosa, pur legittimo al momento in cui il comodante ne chiese la restituzione, non sia per avventura divenuto illegittimo - per contrarietà al dovere di buona fede - col trascorrere del tempo” (cfr. pag. 11).
È d'uopo, pertanto, analizzare gli interessi contrapposti del sig.
[...]
e della partendo dalle allegazioni e dalle relative prove CP_3 Controparte_2
pag. 9/18 fornite nel corso del giudizio di primo grado, dinanzi al Tribunale di Foggia.
Come esposto in narrativa, il sig. ha dedotto, nel Parte_1 proprio libello introduttivo, che “(…) da alcuni mesi le condizioni di salute e reddituali del ricorrente sono radicalmente mutate, essendo sopravvenuti una patologia fortemente invalidante (…), il mancato pagamento da parte dell'Azienda presso cui lavorava di ben quattro stipendi (…) e, da ultimo, il licenziamento (…)” (cfr. ricorso, punto 3), pag. 1).
Egli, a riprova delle sue allegazioni, non ha articolato mezzi istruttori, ma ha depositato certificazione medica che attesterebbe il peggioramento del suo stato di salute, il ricorso per decreto ingiuntivo con il quale aveva chiesto il pagamento degli arretrati stipendiali non corrisposti, la lettera con la quale ha impugnato il licenziamento.
Il Tribunale di Foggia ha escluso che tali prove fossero idonee a dimo- strare l'esistenza dell'“(…) urgente bisogno, se si considera che lo stesso opera con l'azienda di proprietà del coniuge, la Parte_4
la quale svolge attività di commercializzazione del marmo,
[...] curando i rapporti commerciali e la scelta dei fornitori (cfr. dichiarazioni dei testi escussi)” (cfr. pag. 3).
Questa Corte d'Appello, con la sentenza cassata, ha statuito che “Nel- lo specifico è incontroverso che abbia tre anni dopo la sti- Parte_1 pula del contratto, avvenuta nel 2007, sia cessato dalle sue funzioni di am- ministratore della società appellata e fu dalla stessa licenziato, perdendo il lavoro. Ciò risulta dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso in- troduttivo e non è mai stato fatto oggetto di specifica contestazione da par- te della società convenuta. Il ricorrente ha poi documentato il suo protratto stato di disoccupazione, accompagnato da un peggioramento delle sue con- dizioni di salute, che lo hanno portato in uno stato di invalidità sia pur par- ziale. Su tali premesse il peggioramento delle sue condizioni economiche, a cui non può non aver contribuito anche la difficoltà a recuperare i propri crediti sia da lavoro subordinato svolto in favore della società appellata nei periodo precedente il licenziamento, sia per il rimborso delle quote societa- rie, può ritenersi sussistente e non contraddetto dalle prove addotte da con-
pag. 10/18 troparte. La prova di una presunta nuova attività lavorativa del comodante, svolta in favore di una società amministrata dalla moglie, non è andata oltre una collaborazione non regolarmente retribuita e di carattere occasionale.
Le altre acquisizioni provenienti da parte appellata non comprovano un ele- vato tenore di vita del ricorrente ma evidenziano aspetti di vita quotidiana propri di gente comune non connotati certo da lusso” (cfr. sentenza
2092/2019, pag. 3).
Su tali statuizioni si è formato giudicato interno.
Ed invero, la Suprema Corte ha rigettato il quinto motivo di ricorso, con la quale la aveva sostenuto che “(…) la Corte d'appello Controparte_2 ha errato nel ritenere dimostrata da parte di la sussisten- Parte_1 za d'uno stato di bisogno imprevisto e urgente”, dichiarando che “La censu- ra sub a) è inammissibile. Con essa la ricorrente tenta di provocare un nuo- vo giudizio di fatto sull'esistenza delle circostanze invocate da Parte_1
giudizio non consentito in sede di legittimità” (cfr. ordinanza di rin-
[...] vio, pag.7).
Cionondimeno la Suprema Corte ha, in ogni caso, stabilito che il giu- dice del rinvio debba valutare se le ragioni addotte dal sig. Parte_6
per ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà, siano conformi a
[...] buona fede e non meramente strumentali.
Fermo restando quanto sopra, deve dunque essere appurato se la de- stinazione industriale del bene dato in comodato abbia un peso altrettanto pregnante e rilevante, nel contemperamento dei contrapposti interessi del comodante e della comodataria, nel valutare l'attuale legittimità del recesso, alla luce del principio di diritto esposto dall'ordinanza n°18334/2023, che ha disposto il rinvio.
La Suprema Corte di Cassazione, più precisamente, ha stabilito che il giudice del rinvio deve “(…) in caso negativo, valutare altresì se il rifiuto del comodatario di restituire la cosa, pur legittimo al momento in cui il como- dante ne chiese la restituzione, non sia per avventura divenuto illegittimo - per contrarietà al dovere di buona fede - col trascorrere del tempo” (cfr. pag. 11).
pag. 11/18 Questa Corte, quindi, è tenuta a valutare se le contrapposte posizioni giuridiche siano conformi a buona fede contrattuale e se le ragioni del rifiuto opposto dalla alla restituzione dei Controparte_1 beni concessi in comodato, sia da ritenersi, all'attualità, ancora legittimo.
Orbene, l'istruttoria di primo grado ha fatto emergere un quadro di estrema conflittualità tra i tre fratelli, originari soci della
[...]
Controparte_1
Nello specifico, dalla documentazione depositata in atti di causa risul- ta che il rapporto societario e lavorativo tra i tre fratelli aveva avuto CP_1 inizio in data 1.4.2004, con la stipula di un primo contratto di comodato, della durata di anni dieci, nel quale essi avevano conferito i beni oggetto di causa.
Successivamente, in data 18.10.2007, essi avevano deciso di stipula- re un nuovo contratto di comodato (conferendo gli stessi beni), ma preve- dendo una maggiore durata del sodalizio, fissandolo in anni venticinque.
In precedenza, il 7.2.2005, i fratelli nelle rispettive qualità di CP_1 soci e di amministratori della avevano acceso un mutuo con Controparte_2 la , per € 145.000,00, destinato alla realizzazione Controparte_4 di un programma di investimento, costituendosi tutti e tre come fideiussori e garanti datori di ipoteca.
Il mutuo prevedeva il pagamento di 119 rate mensili, dal 31 marzo
2005 al 31 gennaio 2015.
Sostiene la Società comodataria che fu la stipula del mutuo ad indur- re i fratelli a novare il contratto di comodato del 2004, modificandone la du- rata in anni venticinque, attesa l'esigenza di mantenere l'assetto patrimo- niale societario al fine di estinguere il mutuo e rientrare nell'investimento programmato.
Anzi, la modifica del termine di durata del sodalizio rappresenterebbe una condizione inespressa del comodato, che avrebbe indotto le parti a con- cludere il negozio e a darne esecuzione.
Sempre secondo la ciò comportava che i beni conferiti Controparte_2 avevano avuto una specifica destinazione economica loro impressa dal con-
pag. 12/18 tratto di comodato.
Quest'ultimo, pertanto, non poteva dirsi precario essendo un dato inequivocabile che i beni in questione fossero stati conferiti per il persegui- mento di un'attività imprenditoriale comune.
Circostanza altrettanto pacifica era che, fino al 18.6.2010, Parte_1
aveva ricoperto la carica di amministratore della società, curando-
[...] ne alla gestione.
Da tutto quanto sopra ne conseguirebbe, secondo l'appellata, la at- tuale legittimità del diniego opposto alla restituzione dei beni immobili con- feriti da Parte_1
Vanno, tuttavia, precisate ulteriori circostanze.
Non vi è prova della presupposizione che sarebbe stata sottesa alla novazione del comodato e, in mancanza di diverse allegazioni, deve presu- mersi che il mutuo contratto per la ristrutturazione dell'azienda sia stato estinto alla naturale scadenza termine.
In conseguenza di quanto sopra, ed in mancanza di diverse allegazio- ni, deve altresì essere ritenuto che, estinto il mutuo, sia conseguentemente cessata anche la posizione di garanti datori di ipoteca dei tre fratelli-soci e, per quello che qui consta, di Parte_1
È, inoltre, pacifico che i rapporti giuridico-economici tra Parte_1
e la siano cessati nel 2010 e che, in un imprecisato
[...] Controparte_2 momento, e abbiano acquistato dal fra- Parte_2 Parte_3 tello Giuseppe le quote della società, in ragione del 50% ciascuno, ed ab- biano assunto entrambi la qualifica di amministratore della stessa (cfr. visu- ra C.C.I.A.A. in data 17.12.2014 – doc. 13 produzione documentale della comodataria).
In considerazione di quanto sopra, e dovendo applicare il principio di diritto espresso dall'ordinanza n°18334/2023, a mente della quale questa
Corte deve “(…) valutare altresì se il rifiuto del comodatario di restituire la cosa, pur legittimo al momento in cui il comodante ne chiese la restituzione, non sia per avventura divenuto illegittimo - per contrarietà al dovere di buona fede - col trascorrere del tempo” può senza dubbio ritenersi che, og-
pag. 13/18 gi, nel valutare i contrapporti interessi, il perdurare del rifiuto della CP_2 di restituire il bene, con la pretesa di ritenerlo fino al 2032 (termine di
[...] scadenza connesso al comodato del 18.10.2007), non è più conforme a buona fede.
Ed invero, la ha beneficiato del Controparte_1 godimento del bene di proprietà di fino al 5.7.2021, data Parte_1 in cui risulterebbe che il bene conteso sia stato rilasciato, a seguito della esecuzione della sentenza cassata e nelle more del giudizio di legittimità.
Deve ritenersi, come chiarito, che il mutuo contratto per la ristruttu- razione dell'intero complesso aziendale (in mancanza di allegazioni di senso contrario) sia stato estinto il 31.1.2015 (alla naturale scadenza) e che con- testualmente sia venuta meno anche la garanzia prestata da Parte_6
quale datore di ipoteca e fideiussore.
[...]
Deve, altresì, ritenersi che la Controparte_1 sia rientrata nei costi dell'investimento finanziario programmato di cui al mutuo, essendo decorsi circa 16 anni tra l'esecuzione dell'investimento ed il rilascio dell'immobile conteso.
Alla luce delle suesposte evidenze, continuare a pretendere che anco- ra oggi il sig. sia ancora vincolato, e senza alcuna
contro
- Parte_1 partita, al rispetto del termine di durata del comodato (che è lungi dall'essere prossimo) ad avviso di questa Corte non è più conforme a buona fede, soprattutto in considerazione del fatto che il comodatario non è più parte della compagine societaria e non può più, dunque, beneficiare sul pia- no economico di tale sua partecipazione.
Ciò è vieppiù vero in considerazione del fatto che, come esposto so- pra, alla cessazione di ogni rapporto economico con la Società deve aggiun- gersi l'esistenza del bisogno personale, imprevisto ed urgente del comodan- te, sul quale accertamento si è formato il giudicato interno.
In conclusione, l'equo contemperamento dei contrapposti interessi porta ad affermare che, oggi, il rifiuto della comodataria è recessivo a fronte del più penetrante diritto del comodante di recedere dal contratto ed otte- nere la restituzione dei beni concessi in comodato.
pag. 14/18 La decisione del Tribunale di Foggia, che ha rigettato la domanda di va, dunque, integralmente riformata alla luce dei principi Parte_1 di diritto fissati dalla Suprema Corte con l'ordinanza che ha disposto il rin- vio, sussistendone i presupposti ex art. 1809 c.c.-
Il tutto con l'ulteriore precisazione, richiesta dalla Corte di Cassazio- ne, che oggi il rifiuto opposto dalla Controparte_1 non può più essere ritenuto conforme a buona fede.
Ciò stabilito, può passarsi ad esaminare la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dall'attuale convenuta in riassunzione.
L'ordinanza n°18334/2023 ha, infatti, stabilito che questo giudice del rinvio debba valutare anche la fondatezza della domanda riconvenzionale con la quale la ha chiesto la condanna del comodante al pa- Controparte_2 gamento dell'importo di € 115.079,00 a titolo di arricchimento senza causa, per aver egli beneficiato delle opere di miglioramento dell'immobile a segui- to dei lavori di ristrutturazione effettuati nel 2005.
Più specificamente, la Suprema Corte ha chiarito che “La Corte
d'appello, investita da una domanda di ingiustificato arricchimento, doveva decidere se la aveva o non aveva sostenuto spese per mi- CP_1 gliorare gli immobili di se tali spese avevano impoverito Parte_1 la società e arricchito se vi era nesso di causa tra Parte_1
l'impoverimento dell'una e l'arricchimento dell'altro. La Corte d'appello ha rigettato tuttavia la domanda affermando che “le spese erano anteriori al comodato”. Motivazione obiettivamente incomprensibile, dal momento che non v'è alcuna relazione tra l'esistenza d'un rapporto di comodato e il diritto dell'impoverito al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. Se infatti taluno si impoverisce con vantaggio altrui, avrà diritto all'indennità a prescindere dal momento in cui sia avvenuto l'impoverimento” (cfr. pag.
12).
In ragione di quanto sopra, ha stabilito il seguente principio di diritto
“(…) anche se il giudice di merito dovesse tornare ad esaminare le legittimi- tà del recesso del comodante, ciò non farebbe venir meno il diritto del co- modatario alla rifusione delle spese per le migliorie, si vera sunt exposita”
pag. 15/18 (cfr. ibidem).
Ciò premesso, la domanda di arricchimento senza causa è infondata e va rigettata.
La ha fornito la prova dell'an Controparte_1 della propria domanda, ma non anche quella del quantum debeatur.
È pacifico che, mercè la contrazione del mutuo con la Controparte_4
di € 145.000,00, la Società abbia compiuto lavori di ristrutturazio-
[...] ne di tutti gli immobili concessi in comodato nel corso dell'anno 2005.
Agli atti di causa sono state depositate fatture di lavori edili per com- plessivi € 115.079,00 senza che, tuttavia, sia stato chiarito quale parte dei lavori vennero effettuati nella proprietà esclusiva del sig. Parte_1
Ed invero:
- la fattura n°28/2005 della IN.DI.COS. Tutti è Parte_7 intestata alla senza alcun riferi- Controparte_1 mento ai locali ove sono stati effettuati i lavori di rimozione e conferimen- to in discarica dell'amianto;
- il contratto di appalto stipulato con la medesima IN.DI.COS. di
[...]
, parimenti, non contiene una specificazione dei lavori sulle Parte_7 rispettive proprietà dei fratelli CP_1
- la dichiarazione liberatoria della IN.DI.COS. di e Parte_7 la copia degli assegni nulla toglie e nulla aggiunge alla incertezza su evi- denziata;
- la fattura n°4/2005, relativa a lavori di realizzazione di scavo e di un cor- dolo in cemento armato da parte della ditta “Delle Fave Michele”; la fattu- ra n°38/2005, relativa ai lavori di realizzazione dell'impianto idrico, da parte della ditta “Tartaglia Pietro”; le fattura n°133/2005 e n°136/2005 della ditta “D'Errico Costruzioni S.r.l.”; la fattura n°43/2005, relativi a la- vori elettrici da parte della ditta “Impianti Elettrici di Rinaldi Matteo”, so- no caratterizzate dalla medesima incertezza.
Con riferimento specifico alla cabina di trasformazione dell'Enel e del quadro elettrico, entrambi allocati all'interno dell'immobile di proprietà del sig. realizzati dalla ditta “Impianti Elettrici di Rinaldi Mat- Parte_1
pag. 16/18 teo”, non risulta che gli stessi siano stati acquisiti in proprietà dall'attuale appellante in riassunzione.
Ciò e vieppiù vero ove si consideri che la Società ex comodataria ge- nericamente lamenta “(…) difficoltà logistiche di accesso all'immobile de quo per accedere alla cabina elettrica e l'utilizzo del pozzo, determinate anche dall'opposizione del sig. a consentire il necessario inter- Parte_1 vento dei dipendenti di alla suddetta della cabina elettrica e CP_1 al pozzo” (cfr. citazione in riassunzione, pagg. 17 e 18) a riprova che non vi
è stato un arricchimento senza causa del sig. per effetto Parte_1 della realizzazione di suddette opere.
Orbene, la prova della domanda di arricchimento senza causa, proprio in quanto presuppone l'accertamento del profitto di una parte e del correla- tivo impoverimento dell'altra, richiede che sia individuato l'ammontare spe- cifico dell'immiserimento subito, valutandone il nesso di causalità nei limiti del vantaggio conseguito dall'arricchito, che entro tali precipui limiti è tenu- to ad indennizzare l'impoverito.
In mancanza di tale prova, non può darsi luogo ad alcun indennizzo, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nemmeno utilizzando criteri equitativi (i quali presuppongono la prova del danno e l'impossibilità della sua esatta determinazione).
La avrebbe potuto e dovuto Controparte_1 depositare una specifica dei lavori effettuati nelle rispettive proprietà, con un libretto delle misure o un computo metrico dai quali potesse evincersi l'effettivo arricchimento di cui ha beneficiato il sig. limitatamente ai CP_1 lavori espletati negli immobili di sua proprietà.
Documentazione della quale essa era necessariamente in possesso, avendo effettuato lavori rendicontati a bilancio e regolarmente fatturati.
La domanda di ingiustificato arricchimento va, dunque, rigettata.
In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata con accogli- mento della domanda di recesso proposta da con la spe- Parte_1 cificazione che la reiterazione del rifiuto della comodataria di restituire i beni per cui è causa va ritenuta, oggi, non conforme a buona fede.
pag. 17/18 Il rigetto di tutte le domande della Società comporta la Controparte_2 condanna, di quest'ultima, al pagamento delle spese di tutti i gradi giudizio che seguono la soccombenza e che sono liquidate d'ufficio, come da disposi- tivo, sulla base della tariffa ex D.M. 55/2014, nei valori medi dello scaglione di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, in sede di rinvio dalla Cassazione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 società ogni diversa istanza ed ecce- Controparte_1 zione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello in sede di rinvio e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara legittima la richiesta di restituzione del bene immobile ubicato in , S.S. 89 “Garganica”, in catasto al foglio 40, p.lle 182 CP_1
e 466, zona censuaria unica, cat. D/1, p. T-1-2, conferito in comodato da alla società ed Parte_1 Controparte_1 ordina il rilascio immediato del bene in favore dell'appellante;
2. rigetta la domanda della società di Controparte_1 condanna di al pagamento di € 115.079,00 a titolo di Parte_1 ingiustificato arricchimento;
3. condanna la società al pagamento Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 350,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi di avvocato;
per il grado di appello in
€ 800,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi, per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione in € 5.513,00 per compensi e, per il presente grado di rinvio, in € 800,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario, Cassa ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
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