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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. AL LO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2203/2023 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Maris Parte_1 C.F._1 S i stu via Cavour n.43 è eletto domicilio
–ricorrente– contro
(CF: , contumace CP_1 C.F._2
–resistente–
Ragioni della decisione
premesso di aver ricevuto l'immobile in donazione con atto del Parte_1
1 in data 28.10.2022 concluso con (doc. 2) che, a sua Persona_1 volta, lo aveva ricevuto in donazione con atto del 10.10.2011 trascritto il 19.10.2011 da e (doc. 3), che, a loro volta, lo avevano Controparte_2 Controparte_3 acquistato con compravendita del 01.09.1977 trascritta il 05.09.1977 conclusa con ved. (doc. 4), con ricorso notificato il 15.03.2024, Controparte_4 Pt_2 io che restava contumace, per sentirlo CP_1 condannare al rilascio dell'immobile sito in Seborga, via Antonio Maccario 4, piano T-1, composto di numero 2,5 vani, censita al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 71, sub 12, categoria A/4, rendita catastale 82,63, da questi occupato senza alcun titolo. La domanda attorea, al fine di ottenerne la restituzione, è volta ad accertare che il convenuto occupa senza titolo l'immobile di proprietà attorea sito in Seborga, via Antonio Maccario 4, piano T-1, composto di numero 2,5 vani, censita al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 71, sub 12, categoria A/4, rendita catastale 82,63. Quale che sia la azione proposta dall'attore, di rivendicazione di un bene o di accertamento della proprietà, trovando il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data piena dimostrazione, l'onere della prova per vincere il giudizio impone la dimostrazione della cosiddetta “probatio diabolica” prescritta per chi eserciti una azione di rivendica della proprietà ex art. 948 Cc. Il rigore della prova della proprietà che deve essere fornita dal rivendicante o da chi agisce con azione di accertamento trova giustificazione nella fondamentale regola per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, ragion per cui non può considerarsi sufficiente la prova dell'acquisto a titolo derivativo, che la più indica la legittimazione a possedere. Pertanto, se il rivendicante non fornisce piena
1 dott. AL LO prova della proprietà, egli sarò soccombente, anche nel caso in cui il convenuto non abbia dimostrato di essere proprietario né di essere legittimato a possedere. La richiesta della ricorrente si fonda sulla titolarità esclusiva dell'immobile. Per l'accoglimento dell'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, è necessaria, come sopra osservato, la
“probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce. È onere, dunque, della ricorrente offrire la prova della proprietà del bene che si rivendica;
occorre produrre un titolo, avente data certa, in base al quale si risulti proprietari da più di vent'anni; oppure che si dia prova, oltre al proprio, anche degli acquisti dei precedenti danti causa fino a che si giunga a un acquisto a titolo originario;
oppure, in alternativa, il compimento dell'usucapione attraverso il cumulo dei successivi possessi uti dominus per il tempo necessario. Ebbene, tale prova è stata fornita, avendo la ricorrente prodotto: atto di donazione dell'immobile oggetto di contesa in suo favore del 17.10.2022; atto di donazione a avente causa dell'odierna ricorrente, risalente al 10.10.2011; rogito Notaio Persona_1 di Bordighera con il quale i precedenti donanti, e lo avevano Per_2 CP_2 CP_3 acquistato, il 01.09.1977, da ved. Ciò comporta che Controparte_4 Pt_2
l'odierna ricorrente possa som sso a i suoi danti causa ai fini di poter vantare un acquisto a titolo originario da far valere ai fini della presente azione. È principio di diritto incontestato che il comma 2, dell'art. 1146 Cc, preveda che, in ipotesi, di successione a titolo particolare, il successore può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti, potendo così, gli odierni ricorrenti, sommare il proprio possesso a quello del loro dante causa ai fini di poter vantare un acquisto a titolo originario da far valere ai fini della presente azione di accertamento della proprietà. Avendo, la ricorrente, documentato non solo l'ultimo passaggio del bene in suo favore ma anche tutti gli altri trasferimenti del bene sino a risalire, anche attraverso il proprio dante causa, con la sequela degli acquisti a titolo derivativo, a quello originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus, la domanda va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che l'immobile sito in Seborga, via Antonio Maccario 4, piano T-1, composto di numero 2,5 vani, censita al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 71, sub 12, categoria A/4, rendita catastale 82,63, è di proprietà di Parte_1
L'immobile oggetto dell'azione di rivendicazione risulta occupato dalla parte resistente come si evince dal certificato di residenza nonché dalla circostanza che la notifica rinnovata del ricorso veniva consegnata a mani proprie del convenuto all'indirizzo del citato immobile sito in Seborga alla Via Maccario n. 4, come accertato ed attestato dall'Ufficiale Giudiziario. La domanda volta ad ottenere il rilascio dell'immobile deve, quindi, essere accolta non risultando che il abbia un titolo in forza del quale possa detenere CP_1
l'alloggio, dal momento che, oltre a non comparire in sede di mediazione, neppure si è costituito nel presente giudizio, rinunciando a dimostrare la sussistenza di un titolo legittimante la detenzione e la permanenza nell'immobile. Pertanto, deve essere condannato a restituire l'immobile al CP_5 proprietario entro il 19.04.2025 Parte_1
In ragione a, deve essere dichiarato tenuto e CP_1 condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così Parte_1 come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata
2 dott. AL LO complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'assenza della fase istruttoria, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore fino € 1.100 _ per la fase di studio, € 131,00 _ per la fase introduttiva, € 131,00 _ per la fase decisionale, € 200,00 per un compenso complessivo pari ad € 531,30 di cui € 462,00 per compenso tabellare, ed euro 69,30 per spese generali al 15%, oltre € 43,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) accoglie il ricorso, dichiara che l'immobile sito in Seborga, via Antonio Maccario 4, piano T-1, composto di numero 2,5 vani, censita al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 71, sub 12, categoria A/4, rendita catastale 82,63, è di proprietà di e, per Parte_1 l'effetto, ordina a di restituirlo, entro il 1 ietario CP_1
Parte_1 al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese del gi complessivi euro € 531,3 0 per compenso tabellare, ed euro 69,30 per spese generali al 15%, oltre € 43,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 19.02.2025
Il Giudice dott. AL LO (sottoscritta con firma digitale)
3 dott. AL LO
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. AL LO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2203/2023 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Maris Parte_1 C.F._1 S i stu via Cavour n.43 è eletto domicilio
–ricorrente– contro
(CF: , contumace CP_1 C.F._2
–resistente–
Ragioni della decisione
premesso di aver ricevuto l'immobile in donazione con atto del Parte_1
1 in data 28.10.2022 concluso con (doc. 2) che, a sua Persona_1 volta, lo aveva ricevuto in donazione con atto del 10.10.2011 trascritto il 19.10.2011 da e (doc. 3), che, a loro volta, lo avevano Controparte_2 Controparte_3 acquistato con compravendita del 01.09.1977 trascritta il 05.09.1977 conclusa con ved. (doc. 4), con ricorso notificato il 15.03.2024, Controparte_4 Pt_2 io che restava contumace, per sentirlo CP_1 condannare al rilascio dell'immobile sito in Seborga, via Antonio Maccario 4, piano T-1, composto di numero 2,5 vani, censita al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 71, sub 12, categoria A/4, rendita catastale 82,63, da questi occupato senza alcun titolo. La domanda attorea, al fine di ottenerne la restituzione, è volta ad accertare che il convenuto occupa senza titolo l'immobile di proprietà attorea sito in Seborga, via Antonio Maccario 4, piano T-1, composto di numero 2,5 vani, censita al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 71, sub 12, categoria A/4, rendita catastale 82,63. Quale che sia la azione proposta dall'attore, di rivendicazione di un bene o di accertamento della proprietà, trovando il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data piena dimostrazione, l'onere della prova per vincere il giudizio impone la dimostrazione della cosiddetta “probatio diabolica” prescritta per chi eserciti una azione di rivendica della proprietà ex art. 948 Cc. Il rigore della prova della proprietà che deve essere fornita dal rivendicante o da chi agisce con azione di accertamento trova giustificazione nella fondamentale regola per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, ragion per cui non può considerarsi sufficiente la prova dell'acquisto a titolo derivativo, che la più indica la legittimazione a possedere. Pertanto, se il rivendicante non fornisce piena
1 dott. AL LO prova della proprietà, egli sarò soccombente, anche nel caso in cui il convenuto non abbia dimostrato di essere proprietario né di essere legittimato a possedere. La richiesta della ricorrente si fonda sulla titolarità esclusiva dell'immobile. Per l'accoglimento dell'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, è necessaria, come sopra osservato, la
“probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce. È onere, dunque, della ricorrente offrire la prova della proprietà del bene che si rivendica;
occorre produrre un titolo, avente data certa, in base al quale si risulti proprietari da più di vent'anni; oppure che si dia prova, oltre al proprio, anche degli acquisti dei precedenti danti causa fino a che si giunga a un acquisto a titolo originario;
oppure, in alternativa, il compimento dell'usucapione attraverso il cumulo dei successivi possessi uti dominus per il tempo necessario. Ebbene, tale prova è stata fornita, avendo la ricorrente prodotto: atto di donazione dell'immobile oggetto di contesa in suo favore del 17.10.2022; atto di donazione a avente causa dell'odierna ricorrente, risalente al 10.10.2011; rogito Notaio Persona_1 di Bordighera con il quale i precedenti donanti, e lo avevano Per_2 CP_2 CP_3 acquistato, il 01.09.1977, da ved. Ciò comporta che Controparte_4 Pt_2
l'odierna ricorrente possa som sso a i suoi danti causa ai fini di poter vantare un acquisto a titolo originario da far valere ai fini della presente azione. È principio di diritto incontestato che il comma 2, dell'art. 1146 Cc, preveda che, in ipotesi, di successione a titolo particolare, il successore può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti, potendo così, gli odierni ricorrenti, sommare il proprio possesso a quello del loro dante causa ai fini di poter vantare un acquisto a titolo originario da far valere ai fini della presente azione di accertamento della proprietà. Avendo, la ricorrente, documentato non solo l'ultimo passaggio del bene in suo favore ma anche tutti gli altri trasferimenti del bene sino a risalire, anche attraverso il proprio dante causa, con la sequela degli acquisti a titolo derivativo, a quello originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus, la domanda va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che l'immobile sito in Seborga, via Antonio Maccario 4, piano T-1, composto di numero 2,5 vani, censita al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 71, sub 12, categoria A/4, rendita catastale 82,63, è di proprietà di Parte_1
L'immobile oggetto dell'azione di rivendicazione risulta occupato dalla parte resistente come si evince dal certificato di residenza nonché dalla circostanza che la notifica rinnovata del ricorso veniva consegnata a mani proprie del convenuto all'indirizzo del citato immobile sito in Seborga alla Via Maccario n. 4, come accertato ed attestato dall'Ufficiale Giudiziario. La domanda volta ad ottenere il rilascio dell'immobile deve, quindi, essere accolta non risultando che il abbia un titolo in forza del quale possa detenere CP_1
l'alloggio, dal momento che, oltre a non comparire in sede di mediazione, neppure si è costituito nel presente giudizio, rinunciando a dimostrare la sussistenza di un titolo legittimante la detenzione e la permanenza nell'immobile. Pertanto, deve essere condannato a restituire l'immobile al CP_5 proprietario entro il 19.04.2025 Parte_1
In ragione a, deve essere dichiarato tenuto e CP_1 condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così Parte_1 come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata
2 dott. AL LO complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'assenza della fase istruttoria, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore fino € 1.100 _ per la fase di studio, € 131,00 _ per la fase introduttiva, € 131,00 _ per la fase decisionale, € 200,00 per un compenso complessivo pari ad € 531,30 di cui € 462,00 per compenso tabellare, ed euro 69,30 per spese generali al 15%, oltre € 43,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) accoglie il ricorso, dichiara che l'immobile sito in Seborga, via Antonio Maccario 4, piano T-1, composto di numero 2,5 vani, censita al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 71, sub 12, categoria A/4, rendita catastale 82,63, è di proprietà di e, per Parte_1 l'effetto, ordina a di restituirlo, entro il 1 ietario CP_1
Parte_1 al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese del gi complessivi euro € 531,3 0 per compenso tabellare, ed euro 69,30 per spese generali al 15%, oltre € 43,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 19.02.2025
Il Giudice dott. AL LO (sottoscritta con firma digitale)
3 dott. AL LO