Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 04/02/2026, n. 1704
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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    Nullità e/o annullabilità del ruolo per somma già pagata

    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale, rimettendo la causa alla Corte di giustizia tributaria di Viterbo.

  • Accolto
    Incompetenza territoriale della Corte di Roma

    L'atto impugnato è stato emanato dall'Agente della riscossione per la provincia di Viterbo. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la competenza territoriale spetta alla Corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'agente della riscossione, trattandosi di tributo statale e non essendovi elementi che riconducano a tributi locali.

  • Altro
    Duplicazione del pagamento

    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale, rimettendo la causa alla Corte di giustizia tributaria di Viterbo.

  • Altro
    Pagamento avvenuto prima della consegna del ruolo

    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale, rimettendo la causa alla Corte di giustizia tributaria di Viterbo.

  • Altro
    Conseguenza dell'annullamento del ruolo

    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale, rimettendo la causa alla Corte di giustizia tributaria di Viterbo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 04/02/2026, n. 1704
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1704
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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