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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 04/02/2026, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1704/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
GALASSO SAVERIO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11697/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230011653459002 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1151/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
La parte resistente insiste per la declaratoria parziale cessazione dell amateri del contendere e, per il resto, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato a mezzo PEC in data 26 giugno 2024 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma e Agenzia delle Entrate, Direzione
Regionale del Lazio, Agenzia delle Entrate Riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Viterbo, e depositato in data 26 giugno 2024 - con istanza di discussione in pubblica udienza e istanza di sospensione cautelare – il sig. Ricorrente_1 impugna il Ruolo ADE 2023/357 notificato in data 17.5.24 e la cartella di pagamento ADER n. 12520230011653459002, notificato in data 17 maggio 2024, per complessivi euro 225.953,00 relativo €17.960,81, relativi a tasse e imposte indirette anno 2018, con riferimento al contratto preliminare di compravendita stipulato in data 23 luglio 2018 e registrato presso
Agenzia Entrate Roma 1 in data 16 agosto 2018 al n. 24469 di Serie 1T, esatti euro 2.375,00, con cui il ricorrente si impegnava ad acquistare dalla signora Nominativo_1 l'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, censita in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Daticatastali_1 Indirizzo_1, piano: T, zona censuaria 5, categoria D/6, Rendita Euro 7.244,34 doc. 2.
2. La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ente impositore e dell'agente della riscossione e solleva le seguenti censure:
I. nullità e/o annullabilità del ruolo Agenzia Entrate n. 2023/000357, in quanto in quanto relativo a somma già pagata dal contribuente;
II. la somma di euro 11.875,00 (tributo 104T tassa fissa registro per contratto preliminare) non è dovuta in quanto già corrisposta in sede di rogito di compravendita intervenuto in data 30 ottobre 2023 e quindi precedentemente alla consegna del Ruolo all'Ente per la Riscossione (25 novembre 2023);
III. la relativa richiesta, attesa la duplicazione del pagamento che verrebbe a concretizzarsi, sarebbe oltremodo illegittima;
IV. la somma di euro 6.079,93 (interessi e sanzioni: codici tributo 671T, 731T, 806T) non è dovuta poiché il pagamento dell'imposta di registro per cui è causa (rogito 30 ottobre 2023, Registrazione presso Agenzia
Entrate il 14 novembre 2023, Trascrizione il 15 novembre 2023) è avvenuto precedentemente alla consegna del Ruolo all'Ente per la Riscossione (25 novembre 2023) e comunque precedentemente alla notificazione del Ruolo (avvenuta in data 17 maggio 2024 in uno con la cartella di pagamento della Riscossione).
In conclusione, chiede:
I. dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e, per l'effetto,
II. dichiararli nulli e/o annullarli, con ogni altra consequenziale utile pronuncia, ritenuta del caso;
III. in via subordinata, quanto alla somma di euro 6.079,93 a titolo di sanzioni ed interessi, formulare alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 48 ter.1 d.lgs. n. 546 del 1992, anche al fine di una rimodulazione della quantificazione di sanzioni ed interessi;
IV. in via ulteriormente subordinata dichiarare la parziale illegittimità degli atti impugnati e, per l'effetto, dichiararlo nulli e/o annullarli relativamente alla richiesta di euro 11.875,00 (cod. trib. 104T), in quanto la relativa pretesa impositiva è illegittima e non dovuta, con ogni altra consequenziale utile pronuncia, ritenuta del caso;
V. dichiarare Agenzia Entrate - Riscossione tenuta a prendere atto dell'annullamento del ruolo con conseguente inibizione alla stessa di ogni e qualsiasi azione esecutiva;
con vittoria di spese tenuto anche conto della mancata risposta all'istanza di autotutela notificata in data 20 maggio 2024.
3. In data 25 luglio 2024 parte ricorrente rinunziava all'istanza cautelare a seguito dello sgravio parziale disposto dall'Agenzia delle entrate.
4. In data 31.10.2024 l'ente impositore, Agenzia delle Entrate, si è costituito in giudizio, con proprie controdeduzioni, depositando documentazione relativa allo sgravio parziale e chiedendo il rigetto del ricorso nei limiti degli importi non oggetto di sgravio e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
5. L'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente intimato.
6. In data 8 gennaio 2026 parte ricorrente depositava memoria, unitamente a documentazione, chiedendo:
I. l'accertamento della non debenza della somma di euro 6.062,43 (oggetto di rateazione) con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
II. in subordine, in ogni caso la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.
7. In data 19 gennaio 2026 parte ricorrente depositava ulteriore memoria, unitamente a giurisprudenza, ribadendo le conclusioni rassegnate nel ricorso, integrate della richiesta di interessi sulle somme per cui è causa.
8. All'udienza del giorno 30 gennaio 2026, evidenziate le eccezioni rilevabili d'ufficio specificate nel corpo della motivazione, sentite le parti presenti, come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte di giustizia tributaria.
2. In via preliminare, constato che l'atto impugnato è stato emanato dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione – agente della riscossione per la provincia di Viterbo, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 546 del 1992, l'incompetenza per territorio di questa Corte, per essere viceversa competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo, presso la quale il processo dovrà essere riassunto a termini di legge. Invero, premesso che si verte in tema di controversia che concerne, (anche) la fase della riscossione di competenza dell'Agente della riscossione (essendo impugnata la cartella di pagamento), deve essere evidenziato che l'atto impugnato concerne un tributo statale.
Conformemente a pacifica giurisprudenza (per tutte, cfr. Cass. civ., sez. trib., 24 giugno 2021, n. 18132; 31 ottobre 2019, n. 28064; 13 settembre 2017, n. 21247; 29 luglio 2016, n. 15289) - secondo cui “Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi del D.L.vo n. 546 del 1992, art. 4, comma 1, la competenza territoriale spetta alla
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore”, ( e non vertendosi in tema di enti locali, cui si applicano i dettami di cui a Corte Cost. n.
44 del 2016) - - la competenza territoriale è, di conseguenza, determinata dalla sede dell'agente della riscossione che ha emanato l'atto. Dunque, nel caso di specie, la competenza territoriale appartiene alla
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo.
3. Compensa le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara incompetenza territoriale. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
GALASSO SAVERIO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11697/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230011653459002 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1151/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
La parte resistente insiste per la declaratoria parziale cessazione dell amateri del contendere e, per il resto, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato a mezzo PEC in data 26 giugno 2024 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma e Agenzia delle Entrate, Direzione
Regionale del Lazio, Agenzia delle Entrate Riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Viterbo, e depositato in data 26 giugno 2024 - con istanza di discussione in pubblica udienza e istanza di sospensione cautelare – il sig. Ricorrente_1 impugna il Ruolo ADE 2023/357 notificato in data 17.5.24 e la cartella di pagamento ADER n. 12520230011653459002, notificato in data 17 maggio 2024, per complessivi euro 225.953,00 relativo €17.960,81, relativi a tasse e imposte indirette anno 2018, con riferimento al contratto preliminare di compravendita stipulato in data 23 luglio 2018 e registrato presso
Agenzia Entrate Roma 1 in data 16 agosto 2018 al n. 24469 di Serie 1T, esatti euro 2.375,00, con cui il ricorrente si impegnava ad acquistare dalla signora Nominativo_1 l'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, censita in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Daticatastali_1 Indirizzo_1, piano: T, zona censuaria 5, categoria D/6, Rendita Euro 7.244,34 doc. 2.
2. La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ente impositore e dell'agente della riscossione e solleva le seguenti censure:
I. nullità e/o annullabilità del ruolo Agenzia Entrate n. 2023/000357, in quanto in quanto relativo a somma già pagata dal contribuente;
II. la somma di euro 11.875,00 (tributo 104T tassa fissa registro per contratto preliminare) non è dovuta in quanto già corrisposta in sede di rogito di compravendita intervenuto in data 30 ottobre 2023 e quindi precedentemente alla consegna del Ruolo all'Ente per la Riscossione (25 novembre 2023);
III. la relativa richiesta, attesa la duplicazione del pagamento che verrebbe a concretizzarsi, sarebbe oltremodo illegittima;
IV. la somma di euro 6.079,93 (interessi e sanzioni: codici tributo 671T, 731T, 806T) non è dovuta poiché il pagamento dell'imposta di registro per cui è causa (rogito 30 ottobre 2023, Registrazione presso Agenzia
Entrate il 14 novembre 2023, Trascrizione il 15 novembre 2023) è avvenuto precedentemente alla consegna del Ruolo all'Ente per la Riscossione (25 novembre 2023) e comunque precedentemente alla notificazione del Ruolo (avvenuta in data 17 maggio 2024 in uno con la cartella di pagamento della Riscossione).
In conclusione, chiede:
I. dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e, per l'effetto,
II. dichiararli nulli e/o annullarli, con ogni altra consequenziale utile pronuncia, ritenuta del caso;
III. in via subordinata, quanto alla somma di euro 6.079,93 a titolo di sanzioni ed interessi, formulare alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 48 ter.1 d.lgs. n. 546 del 1992, anche al fine di una rimodulazione della quantificazione di sanzioni ed interessi;
IV. in via ulteriormente subordinata dichiarare la parziale illegittimità degli atti impugnati e, per l'effetto, dichiararlo nulli e/o annullarli relativamente alla richiesta di euro 11.875,00 (cod. trib. 104T), in quanto la relativa pretesa impositiva è illegittima e non dovuta, con ogni altra consequenziale utile pronuncia, ritenuta del caso;
V. dichiarare Agenzia Entrate - Riscossione tenuta a prendere atto dell'annullamento del ruolo con conseguente inibizione alla stessa di ogni e qualsiasi azione esecutiva;
con vittoria di spese tenuto anche conto della mancata risposta all'istanza di autotutela notificata in data 20 maggio 2024.
3. In data 25 luglio 2024 parte ricorrente rinunziava all'istanza cautelare a seguito dello sgravio parziale disposto dall'Agenzia delle entrate.
4. In data 31.10.2024 l'ente impositore, Agenzia delle Entrate, si è costituito in giudizio, con proprie controdeduzioni, depositando documentazione relativa allo sgravio parziale e chiedendo il rigetto del ricorso nei limiti degli importi non oggetto di sgravio e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
5. L'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente intimato.
6. In data 8 gennaio 2026 parte ricorrente depositava memoria, unitamente a documentazione, chiedendo:
I. l'accertamento della non debenza della somma di euro 6.062,43 (oggetto di rateazione) con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
II. in subordine, in ogni caso la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.
7. In data 19 gennaio 2026 parte ricorrente depositava ulteriore memoria, unitamente a giurisprudenza, ribadendo le conclusioni rassegnate nel ricorso, integrate della richiesta di interessi sulle somme per cui è causa.
8. All'udienza del giorno 30 gennaio 2026, evidenziate le eccezioni rilevabili d'ufficio specificate nel corpo della motivazione, sentite le parti presenti, come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte di giustizia tributaria.
2. In via preliminare, constato che l'atto impugnato è stato emanato dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione – agente della riscossione per la provincia di Viterbo, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 546 del 1992, l'incompetenza per territorio di questa Corte, per essere viceversa competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo, presso la quale il processo dovrà essere riassunto a termini di legge. Invero, premesso che si verte in tema di controversia che concerne, (anche) la fase della riscossione di competenza dell'Agente della riscossione (essendo impugnata la cartella di pagamento), deve essere evidenziato che l'atto impugnato concerne un tributo statale.
Conformemente a pacifica giurisprudenza (per tutte, cfr. Cass. civ., sez. trib., 24 giugno 2021, n. 18132; 31 ottobre 2019, n. 28064; 13 settembre 2017, n. 21247; 29 luglio 2016, n. 15289) - secondo cui “Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi del D.L.vo n. 546 del 1992, art. 4, comma 1, la competenza territoriale spetta alla
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore”, ( e non vertendosi in tema di enti locali, cui si applicano i dettami di cui a Corte Cost. n.
44 del 2016) - - la competenza territoriale è, di conseguenza, determinata dalla sede dell'agente della riscossione che ha emanato l'atto. Dunque, nel caso di specie, la competenza territoriale appartiene alla
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo.
3. Compensa le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara incompetenza territoriale. Spese compensate.