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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 10.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 605 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Ioele e Lorenzo Ioele presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni al corso Umberto I n. 122;
- OPPONENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Zinicola presso il cui Controparte_1
studio è elettivamente domiciliato in alla via V. Lembo n. 40; Pt_1
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per omesso pagamento di spettanze retributive. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1.2.2024 la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 895/2023 del Tribunale di Salerno
- Sezione Lavoro notificatole il 23.12.2023 col quale le era stato ingiunto di corrispondere in favore dell'ormai ex dipendente 'importo di € Controparte_1
14.139,63 a titolo di spettanze retributive (ivi incluso il tfr). Sosteneva di dover detrarre dall'importo ingiunto la somma di 1.718,78 € in quanto il predetto lavoratore si sarebbe dimesso senza preavviso e sarebbe tenuto a corrisponderle, quindi, l'indennità sostitutiva del preavviso. Chiedeva, quindi,
la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il riconoscimento soltanto della residua somma una volta detratta la predetta indennità.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
eccependo che sarebbe stato in realtà project manager Parte_2
della società opponente, anziché licenziarlo in tronco a costringerlo alle dimissioni senza preavviso nello scontro con questi avvenuto il 27.5.2022 dopo aver scoperto inaspettatamente che era proprio lui l'autore della tentata estorsione ai danni suoi e di , legale rappresentante della Testimone_1
società opponente, e, in ogni caso, che la prosecuzione del rapporto di lavoro sarebbe stata impossibile per il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti considerata anche la pendenza già allora di un procedimento penale poi in effetti conclusosi con sentenza n. 275/2023 del Tribunale di Potenza del
6.7.2023 che lo condannava a 2 anni di reclusioni e a 2.500,00 € di multa per tentata estorsione nei confronti, appunto, del e del Parte_2 Tes_1
Chiedeva, quindi, la conferma in toto del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita in via documentale.
Alla scorsa prima udienza dell'11.7.2024 con ordinanza ex art. 648, I comma,
c.p.c. veniva concessa l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di 12.420,85 € pari alla differenza tra i 14.139,63 € ingiunti e i 1.718,78 € eccepiti come non dovuti.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno ogni tipo di domanda, azione e pretesa tra le parti.
Segnatamente risultano agli atti cinque bonifici tra il mese di luglio e quello di ottobre dello scorso anno intestati a parte opposta per l'importo complessivo di 12.420,85 €.
Orbene, si tratta dell'importo limitatamente al quale già era stata concessa alla scorsa prima udienza l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto trattandosi d'una somma non contestata e non residuano somme ulteriori da corrispondere essendosi parte opposta dimessa senza preavviso e dovendo corrispondere in favore di parte opponente, quindi, l'indennità
sostitutiva del preavviso. Ai sensi dell'art. 2119 c.c. il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere.
Per contro nel caso di specie a porre in essere il grave inadempimento (la tentata estorsione nei confronti dei vertici della società datrice di lavoro) è stato lo stesso lavoratore per sua stessa ammissione, documentata anche CP_1
dalla relativa sentenza penale di condanna del 3.7.2023.
Allo stesso modo l'invocato venir meno del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore anche per la pendenza del procedimento penale già a maggio
2022 avrebbe al più giustificato il recesso in tronco del datore di lavoro ma non le dimissioni senza preavviso del lavoratore.
Né può condividersi la tesi pure sostenuta da parte opposta che sarebbe stato in realtà il anziché licenziarlo a costringerlo alle dimissioni. Parte_3
Vero è che risultano allegate alla memoria difensiva le intercettazioni telefoniche utilizzate nel processo penale in cui il si lamentava in lacrime CP_1
col padre e col suo sodale che il messogli le mani al collo lo Parte_3
avrebbe costretto a firmare le sue dimissioni e vero è che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie raccolte durante attività di intercettazione autorizzate tra soggetti inconsapevoli della captazione in corso sono pienamente valide come prove ma queste sono pur sempre da valutare attentamente. Orbene, nel caso di specie le dimissioni sono state inoltrate tramite il tradizionale canale del patronato e, per giunta, solo il 30.5.2022 ben tre giorni dopo il sostenuto scontro col del 27.5.2022. Dal 27.5.2022 al Parte_3
30.5.2022 non viene dedotto nessun altro incontro col La Parte_3
coazione fisica al rilascio delle dimissioni appare, pertanto, un'ipotesi peregrina. Né viene dedotto o comunque è emersa dalle intercettazioni la minaccia il 27.5.2022 o nei giorni seguenti di un male ingiusto, quindi, una violenza piuttosto soltanto morale da parte del datore di lavoro volta a indurre il lavoratore a rassegnare le dimissioni. E non risulta nessuna querela per violenza privata del Forino nei confronti del Anzi lo stesso Parte_3 CP_1
nel modulo recesso rapporto di lavoro del 30.5.2022 indica come motivo del recesso dal rapporto di lavoro dimissioni volontarie e non già dimissioni per giusta causa. Analogamente nel ricorso per decreto ingiuntivo riferisce che,
non sussistendo più le condizioni per una serena prosecuzione del rapporto lavorativo, formalizzava le proprie dimissioni con effetto dal 30.05.2022 non accennando - e ormai a distanza di un anno e mezzo dalla cessazione del rapporto di lavoro e libero, quindi, da qualsiasi possibile metus - ad alcuna coazione/raggiro e lasciando intendere anzi la piena volontarietà delle stesse.
Una volta comunicata la decisione di terminare la propria collaborazione, a meno che non intervenga la giusta causa, entrambe le parti sono tenute a rispettare un periodo di preavviso che viene definito dal CCNL di riferimento.
In questo periodo, il rapporto lavorativo deve continuare normalmente. Nel caso in cui una delle due parti dovesse decidere di non rispettare questo periodo di tempo, è tenuta a corrispondere una cifra parti alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso. Questa
cifra è nota, appunto, come indennità sostitutiva.
Esclusa per le ragioni sopra evidenziate una giusta causa di dimissioni del
Forino nel caso de quo, questi è tenuto a corrispondere alla Parte_1
l'indennità sostituiva del preavviso.
[...]
Dalla somma ingiunta col decreto ingiuntivo opposto va detratta, allora, la predetta indennità.
Quanto al suo importo sovvengono i conteggi elaborati nel corpo del ricorso in quanto in sé non sono stati contestati da parte opposta e vanno dunque recepiti
ex art. 115, primo comma, c.p.c. E invero, per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi consente al giudicante di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito così come richiesto. Tale principio trova applicazione anche nel processo del lavoro ove
“l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui
inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del
fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in
radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli
emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione della erroneità
della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una
sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a
consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene
della vita reclamato” (ex plurimis Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del
19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018).
Dai 14.139,63 € ingiunti vanno detratti i 1.718,78 € oggetto della predetta indennità (lo si ripete, per come quantificati da parte opponente e non specificatamente contestati da parte opposta) residuando un debito della nei confronti del Forino di soli 12.420,85 € che già Parte_1
risultano nel frattempo interamente corrisposti coi cinque bonifici sopra indicati.
La lagnanza di parte opposta del mancato pagamento, tuttavia, ancora oggi degli accessori di legge sulla sorta capitale è infondata in quanto i predetti
12.420,85 € sono stati corrisposti al netto, senza operare alcuna trattenuta, e,
quindi, in misura sicuramente comprensiva anche degli invocati accessori (si consideri, oltretutto, che risultano pagate anche le spese di lite oggetto del decreto ingiuntivo che, tuttavia, per le ragioni che si diranno è da revocare).
Ben può dichiararsi, pertanto, con la presente sentenza la cessazione della materia del contendere che costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito. Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione,
transazione o conciliazione o - come appunto nel caso de quo - adempimento spontaneo).
Allo stesso tempo il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
E invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Cassazione civile sez. I, 22/05/2008, n. 13085).
La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali.
Nel caso de quo le stesse possono integralmente compensarsi tra le parti per più ragioni. Anzitutto la soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento soltanto in parte dell'opposizione. In secondo luogo la condotta processuale di parte opponente che senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni ha sin da subito ammesso il proprio debito per la somma di 12.420,85 € la sola poi effettivamente riconosciuta come dovuta e ha pure prontamente provveduto al suo pagamento integrale una volta concessa l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo integra, a parere di questo Giudicante, quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c.
dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte
Costituzionale, n. 77 del 19.4.2018) anche in un'ottica generale deflattiva del contenzioso e specie se messa a confronto con l'atteggiamento di parte opposta che di contro a oggi - pur ricevuti al netto quasi i 9/10 della somma ingiunta e le spese di lite della fase monitoria - dopo un anno ancora insiste per una generica e indimostrata coazione del datore di lavoro nei suoi confronti a rassegnare le dimissioni che lui stesso nel ricorso monitorio, libero da qualsiasi possibile condizionamento, definisce come volontarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 605 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da in persona del legale rapp.te p.t., contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 895/2023 emesso dal Tribunale di Salerno-
Sezione Lavoro;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 10.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 10.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 605 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Ioele e Lorenzo Ioele presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni al corso Umberto I n. 122;
- OPPONENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Zinicola presso il cui Controparte_1
studio è elettivamente domiciliato in alla via V. Lembo n. 40; Pt_1
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per omesso pagamento di spettanze retributive. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1.2.2024 la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 895/2023 del Tribunale di Salerno
- Sezione Lavoro notificatole il 23.12.2023 col quale le era stato ingiunto di corrispondere in favore dell'ormai ex dipendente 'importo di € Controparte_1
14.139,63 a titolo di spettanze retributive (ivi incluso il tfr). Sosteneva di dover detrarre dall'importo ingiunto la somma di 1.718,78 € in quanto il predetto lavoratore si sarebbe dimesso senza preavviso e sarebbe tenuto a corrisponderle, quindi, l'indennità sostitutiva del preavviso. Chiedeva, quindi,
la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il riconoscimento soltanto della residua somma una volta detratta la predetta indennità.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
eccependo che sarebbe stato in realtà project manager Parte_2
della società opponente, anziché licenziarlo in tronco a costringerlo alle dimissioni senza preavviso nello scontro con questi avvenuto il 27.5.2022 dopo aver scoperto inaspettatamente che era proprio lui l'autore della tentata estorsione ai danni suoi e di , legale rappresentante della Testimone_1
società opponente, e, in ogni caso, che la prosecuzione del rapporto di lavoro sarebbe stata impossibile per il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti considerata anche la pendenza già allora di un procedimento penale poi in effetti conclusosi con sentenza n. 275/2023 del Tribunale di Potenza del
6.7.2023 che lo condannava a 2 anni di reclusioni e a 2.500,00 € di multa per tentata estorsione nei confronti, appunto, del e del Parte_2 Tes_1
Chiedeva, quindi, la conferma in toto del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita in via documentale.
Alla scorsa prima udienza dell'11.7.2024 con ordinanza ex art. 648, I comma,
c.p.c. veniva concessa l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di 12.420,85 € pari alla differenza tra i 14.139,63 € ingiunti e i 1.718,78 € eccepiti come non dovuti.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno ogni tipo di domanda, azione e pretesa tra le parti.
Segnatamente risultano agli atti cinque bonifici tra il mese di luglio e quello di ottobre dello scorso anno intestati a parte opposta per l'importo complessivo di 12.420,85 €.
Orbene, si tratta dell'importo limitatamente al quale già era stata concessa alla scorsa prima udienza l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto trattandosi d'una somma non contestata e non residuano somme ulteriori da corrispondere essendosi parte opposta dimessa senza preavviso e dovendo corrispondere in favore di parte opponente, quindi, l'indennità
sostitutiva del preavviso. Ai sensi dell'art. 2119 c.c. il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere.
Per contro nel caso di specie a porre in essere il grave inadempimento (la tentata estorsione nei confronti dei vertici della società datrice di lavoro) è stato lo stesso lavoratore per sua stessa ammissione, documentata anche CP_1
dalla relativa sentenza penale di condanna del 3.7.2023.
Allo stesso modo l'invocato venir meno del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore anche per la pendenza del procedimento penale già a maggio
2022 avrebbe al più giustificato il recesso in tronco del datore di lavoro ma non le dimissioni senza preavviso del lavoratore.
Né può condividersi la tesi pure sostenuta da parte opposta che sarebbe stato in realtà il anziché licenziarlo a costringerlo alle dimissioni. Parte_3
Vero è che risultano allegate alla memoria difensiva le intercettazioni telefoniche utilizzate nel processo penale in cui il si lamentava in lacrime CP_1
col padre e col suo sodale che il messogli le mani al collo lo Parte_3
avrebbe costretto a firmare le sue dimissioni e vero è che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie raccolte durante attività di intercettazione autorizzate tra soggetti inconsapevoli della captazione in corso sono pienamente valide come prove ma queste sono pur sempre da valutare attentamente. Orbene, nel caso di specie le dimissioni sono state inoltrate tramite il tradizionale canale del patronato e, per giunta, solo il 30.5.2022 ben tre giorni dopo il sostenuto scontro col del 27.5.2022. Dal 27.5.2022 al Parte_3
30.5.2022 non viene dedotto nessun altro incontro col La Parte_3
coazione fisica al rilascio delle dimissioni appare, pertanto, un'ipotesi peregrina. Né viene dedotto o comunque è emersa dalle intercettazioni la minaccia il 27.5.2022 o nei giorni seguenti di un male ingiusto, quindi, una violenza piuttosto soltanto morale da parte del datore di lavoro volta a indurre il lavoratore a rassegnare le dimissioni. E non risulta nessuna querela per violenza privata del Forino nei confronti del Anzi lo stesso Parte_3 CP_1
nel modulo recesso rapporto di lavoro del 30.5.2022 indica come motivo del recesso dal rapporto di lavoro dimissioni volontarie e non già dimissioni per giusta causa. Analogamente nel ricorso per decreto ingiuntivo riferisce che,
non sussistendo più le condizioni per una serena prosecuzione del rapporto lavorativo, formalizzava le proprie dimissioni con effetto dal 30.05.2022 non accennando - e ormai a distanza di un anno e mezzo dalla cessazione del rapporto di lavoro e libero, quindi, da qualsiasi possibile metus - ad alcuna coazione/raggiro e lasciando intendere anzi la piena volontarietà delle stesse.
Una volta comunicata la decisione di terminare la propria collaborazione, a meno che non intervenga la giusta causa, entrambe le parti sono tenute a rispettare un periodo di preavviso che viene definito dal CCNL di riferimento.
In questo periodo, il rapporto lavorativo deve continuare normalmente. Nel caso in cui una delle due parti dovesse decidere di non rispettare questo periodo di tempo, è tenuta a corrispondere una cifra parti alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso. Questa
cifra è nota, appunto, come indennità sostitutiva.
Esclusa per le ragioni sopra evidenziate una giusta causa di dimissioni del
Forino nel caso de quo, questi è tenuto a corrispondere alla Parte_1
l'indennità sostituiva del preavviso.
[...]
Dalla somma ingiunta col decreto ingiuntivo opposto va detratta, allora, la predetta indennità.
Quanto al suo importo sovvengono i conteggi elaborati nel corpo del ricorso in quanto in sé non sono stati contestati da parte opposta e vanno dunque recepiti
ex art. 115, primo comma, c.p.c. E invero, per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi consente al giudicante di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito così come richiesto. Tale principio trova applicazione anche nel processo del lavoro ove
“l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui
inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del
fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in
radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli
emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione della erroneità
della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una
sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a
consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene
della vita reclamato” (ex plurimis Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del
19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018).
Dai 14.139,63 € ingiunti vanno detratti i 1.718,78 € oggetto della predetta indennità (lo si ripete, per come quantificati da parte opponente e non specificatamente contestati da parte opposta) residuando un debito della nei confronti del Forino di soli 12.420,85 € che già Parte_1
risultano nel frattempo interamente corrisposti coi cinque bonifici sopra indicati.
La lagnanza di parte opposta del mancato pagamento, tuttavia, ancora oggi degli accessori di legge sulla sorta capitale è infondata in quanto i predetti
12.420,85 € sono stati corrisposti al netto, senza operare alcuna trattenuta, e,
quindi, in misura sicuramente comprensiva anche degli invocati accessori (si consideri, oltretutto, che risultano pagate anche le spese di lite oggetto del decreto ingiuntivo che, tuttavia, per le ragioni che si diranno è da revocare).
Ben può dichiararsi, pertanto, con la presente sentenza la cessazione della materia del contendere che costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito. Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione,
transazione o conciliazione o - come appunto nel caso de quo - adempimento spontaneo).
Allo stesso tempo il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
E invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Cassazione civile sez. I, 22/05/2008, n. 13085).
La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali.
Nel caso de quo le stesse possono integralmente compensarsi tra le parti per più ragioni. Anzitutto la soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento soltanto in parte dell'opposizione. In secondo luogo la condotta processuale di parte opponente che senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni ha sin da subito ammesso il proprio debito per la somma di 12.420,85 € la sola poi effettivamente riconosciuta come dovuta e ha pure prontamente provveduto al suo pagamento integrale una volta concessa l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo integra, a parere di questo Giudicante, quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c.
dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte
Costituzionale, n. 77 del 19.4.2018) anche in un'ottica generale deflattiva del contenzioso e specie se messa a confronto con l'atteggiamento di parte opposta che di contro a oggi - pur ricevuti al netto quasi i 9/10 della somma ingiunta e le spese di lite della fase monitoria - dopo un anno ancora insiste per una generica e indimostrata coazione del datore di lavoro nei suoi confronti a rassegnare le dimissioni che lui stesso nel ricorso monitorio, libero da qualsiasi possibile condizionamento, definisce come volontarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 605 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da in persona del legale rapp.te p.t., contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 895/2023 emesso dal Tribunale di Salerno-
Sezione Lavoro;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 10.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro