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3 aprile 1988
3 aprile 1988
Art. 1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 .
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 12 del D.P.R. n. 1479/1965 (Riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12. - Gli ispettori generali tecnici capi, di cui alla tabella n. 14 annessa al presente decreto, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche di cui alle tabelle numero 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 annesse al presente decreto".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 12 del D.P.R. n. 1479/1965 (Riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12. - Gli ispettori generali tecnici capi, di cui alla tabella n. 14 annessa al presente decreto, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche di cui alle tabelle numero 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 annesse al presente decreto".
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Roma, ordinanza 08/04/2022Provvedimento: N. 34930/2021 R.A.C.C. 1. Parte_1 con l'avv.to Alfonso Amoroso, ha depositato –in data 23.12.2021- ricorso ex art. 700 c.p.c. (iscritto a ruolo in data 24.12.2021) poi notificato, con il quale ha esposto quanto segue: assiste il proprio figlio adottivo, Persona_1 affetto da SLA con esordio della sintomatologia il 22 luglio 2018; il medesimo da tale data “è in ventilazione invasiva per insufficienza ventilatoria, alimentazione artificiale mediante gastrotomia percutanea endoscopica e necessita di assistenza continuativa e completa per 24 ore al giorno”; OR Per_1 usufruisce soltanto di 8 al giorno ore di assistenza infermieristica di 4 ore di “OSS”, pesa oltre 70 kg. e pertanto sicché …Leggi di più...
- compensazione spese processuali·
- valutazione delle esigenze assistenziali·
- assistenza domiciliare·
- situazione patrimoniale·
- art. 700 c.p.c.·
- Legge Regionale Lazio n. 80/1988·
- sistema integrato di interventi·
- disabilità·
- art. 30 l. n. 730/1983·
- onere della prova