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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/09/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 6877/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to STEA Parte_1
GAETANO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto ai ratei di assegno ordinario di invalidità maturati dalla data di decorrenza del requisito sanitario indicata nel decreto di omologa.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 29.09.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di avere presentato in data
19.07.2016 domanda amministrativa di conferma del diritto all'assegno ordinario di invalidità in godimento negato dall' di CP_1 aver promosso ricorso per ATPO conclusosi favorevolmente con il riconoscimento del requisito sanitario dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 19.07.2016; che l' aveva CP_1 erogato esclusivamente i ratei maturati da dicembre del 2016 sul presupposto della presentazione della domanda amministrativa di rinnovo in data 30.11.2026; di aver introdotto precedente giudizio per ottenere il riconoscimento dei ratei maturati a titolo di assegno ordinario relativi ai mesi compresi tra agosto a novembre del 2016 in virtù di quanto omologato nel giudizio per ATPO e che detto giudizio veniva definito con declaratoria di cessata materia del contendere avendogli l' inviato, nelle more, provvedimento di conferma del CP_1 diritto all'assegno ordinario senza scadenza;
dolendosi anche in questo giudizio della concotta inadempiente reiterata dall' per CP_1 mancata erogazione dei ratei contesi sebbene nuovamente richiesti, agiva in giudizio per la declaratoria del diritto ai retai maturati da agosto a novembre del 2016 in virtù del decreto di omologa azionato e per la condanna dell' al pagamento delle somme spettanti da CP_1 determinarsi a mezzo di CTU oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità della promossa azione giudiziale per violazione del principio del ne bis in idem, essendosi formato un giudicato sulle medesime domande riproposte in questo secondo giudizio. Nel merito affermava l'infondatezza del promosso ricorso avendo, la parte ricorrente, presentato domanda amministrativa solo in data
30.11.2026, dopo la scadenza del triennio di beneficio dell'assegno in esame, con conseguente riconoscimento del diritto ai ratei maturati dal 1° dicembre 2016, ai sensi dell'ultima parte del comma 7 dell'art. 1 della L. n. 222/1984, non potendo il decreto di omologa stabilire una diversa decorrenza del diritto se non violando la legge,
Pag. 2 di 12 trattandosi di procedimento, quello ex art. 445 bis c.p.c., limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, come da costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità e della Corte
Costituzionale richiamata. Domandava, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali anche ex art. 96 c.p.c.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sull'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso
Tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi dato pacifico tra le parti che il precedente giudizio instaurato per ottenere le medesime prestazioni contese anche in questo secondo giudizio sia stato definito con declaratoria di cessata materia del contendere1.
1.1. Tanto premesso, occorre affermare l'infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità del promosso ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, non avendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere idoneità a formare un giudicato sostanziale tra le parti.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale.
Questi i princìpi di diritto ribaditi dalla pronuncia n. 3598/2015 della
Corte di cassazione cui dare continuità,: “… (omissis)… la declaratoria di cessazione della materia del contendere è in effetti una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a
Pag. 3 di 12 formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio
(Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3 marzo 2006, n.
4714), … (omissis)…”.
1.2. In questo nuovo giudizio, inoltre, l'interesse ad agire, da valutare ex art. 100 c.p.c., è da ritenersi attuale e concreto a fronte del reiterato diniego dell' al richiesto pagamento dei ratei contesi CP_1 emesso con provvedimento inviato a mezzo pec il 16.03.20232, in data successiva alla pronuncia n. 648/2023 del 28.02.2023 che ha definito il precedente giudizio con sentenza in rito.
2. Sulla spettanza dei ratei contesi
Nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2.1. A conforto delle domande promosse la parte ricorrente ha azionato il decreto di omologa del 06.06.2019 di accertamento del requisito sanitario per beneficiare del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984.
Nel decreto di omologa in esame la decorrenza del requisito sanitario
è stata ancorata alla data di presentazione della domanda di rinnovo del 19.07.2016.
2.2. La parte ricorrente in ricorso ha allegato di aver presentato in data 19.07.2016 domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità in godimento.
Detta allegazione attorea non trova alcun riscontro probatorio, avendo la parte ricorrente omesso di produrre la domanda amministrativa asseritamente presentata in data 19.07.2016.
Pag. 4 di 12 Non solo: l' ha contestato specificamente detta circostanza sia in CP_1 via amministrativa che in questo giudizio, affermando e provando che l'unica domanda amministrativa di conferma del beneficio conteso è stata presentata dalla parte ricorrente in data 30.11.2016, dopo la scadenza del triennio di godimento del beneficio economico in esame.
2.3. Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie, tenuto conto dell'omessa prova che la parte ricorrente aveva l'onere di fornire di una circostanza dirimente rappresentata dalla data di avvenuta presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario per cui è causa, e dato atto della specifica contestazione dell' su CP_1 questione decisiva, deve ritenersi che l'indicazione nel decreto di omologa azionato della data del 19.07.2016 di decorrenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio economico in esame ancorata alla presunta data di presentazione della domanda di rinnovo sia frutto di evidente errore materiale.
In questo giudizio, infatti, non è stata provata in alcun modo l'avvenuta presentazione da parte del ricorrente in data 19.07.2016 della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità.
Tanto conferma la correttezza del diniego dell' in sede CP_1 amministrativa dei ratei contesi.
3. Sulla diversa decorrenza della conferma dell'assegno ordinario di invalidità
L'assegno ordinario di invalidità ha durata triennale e può essere confermato per ulteriori periodi di pari durata previa presentazione di apposita domanda amministrativa.
Il comma 7 dell'art. 1 della L. n. 222/1984 prevede due diverse ipotesi di decorrenza del beneficio in esame in caso di conferma a seconda che la domanda sia stata presentata nel semestre
Pag. 5 di 12 antecedente la scadenza del triennio oppure nei centoventi giorni successivi.
Nel primo caso vi è continuità di erogazione dei ratei mensili;
nella seconda ipotesi, invece, vi è soluzione di continuità, essendo espressamente previsto dalla disciplina speciale la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa di conferma se inoltrata nei centoventi giorni successivi alla scadenza del triennio.
Questo il comma 7 dell'art. 1 della L. n. 222/1984:
< L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.>>
3.1. Nella fattispecie in esame vi è prova che l'unica domanda presentata dalla parte ricorrente sia stata inoltrata all' in data CP_1
30.11.2016 per ottenere la conferma dell'assegno ordinario di invalidità3.
Considerato che l'assegno ordinario in godimento è stato riconosciuto con decorrenza dal 24 agosto del 2013 con sentenza di questo
CP 3 Cfr. in all.ti parte resistente
Pag. 6 di 12 Tribunale n. 2176/20154, e che, di conseguenza, il triennio di beneficio scadeva il 24 agosto 2016, nel caso in esame non può che operare l'ultima parte del comma 7 dell'art. 1 cit.
In concreto, nella fattispecie in esame è stato acclarato che il ricorrente ha presentato domanda di conferma dell'assegno ordinario per cui è causa nei centoventi giorni successivi alla scadenza del triennio risalente al 24.08.2016.
Pertanto, alla luce della inequivoca portata letterale della disciplina speciale richiamata, la conferma non poteva che produrre effetti dal
1° dicembre 2016, trattandosi del primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa inoltrata nei centoventi giorni successivi alla scadenza del triennio.
4. Sull'accertamento operato in sede di ATPO
La parte ricorrente ha azionato il decreto di omologa del 06.06.2019 reso all'esito del giudizio per ATPO N.R.G. 561/2018 ritenendolo vincolante anche per la decorrenza del beneficio ivi indicato.
4.1. In disparte il riscontrato errore di indicazione della data di decorrenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio economico in esame nel decreto di omologa di cui si tratta, risultando la data di decorrenza ancorata ad presunta data di presentazione di domanda amministrativa di conferma dell'assegno ordinario del 19.07.2016 di cui non vi è alcuna traccia in questo giudizio, in ogni caso il decreto di omologa non potrebbe vincolare l'istituto previdenziale all'erogazione di un beneficio da una data diversa da quella espressamente prevista dal legislatore se non in palese violazione del dettato legislativo dal tenore inequivoco.
Pag. 7 di 12 4.2. Per espressa previsione legislativa il procedimento per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. è preordinato esclusivamente all'accertamento di un requisito sanitario che è uno degli elementi costitutivi del vantato diritto ad un determinato beneficio.
Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5 c.p.c., infatti, il giudice omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio.
Dal chiaro tenore letterale della disposizione richiamata, pertanto, il giudice non deve provvedere in sede di omologa sulla decorrenza del diritto al beneficio economico conteso ma esclusivamente sulla sussistenza/decorrenza del requisito sanitario ed è vincolato alle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio.
In concreto, vi è differenza concettuale e giuridica tra la data di sussistenza/decorrenza del requisito sanitario e la data di decorrenza del beneficio economico che presuppone la sussistenza del requisito sanitario.
La data di decorrenza del beneficio economico non può prescindere dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed in questa specifica ipotesi è fissata ex lege nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, comma 7, della L. n. 222/1984.
5. Sulla natura e portata del decreto di omologa e sulla cognizione del giudice adito ex art. 445 bis c.p.c.
Il decreto di omologa, dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario, presupponendo un “tacito accordo” delle parti sull'esistenza del requisito sanitario in caso di mancata
Pag. 8 di 12 formulazione delle contestazioni all'elaborato peritale nel termine stabilito dall'art. 445 bis c.p.c., rende sicuramente inoppugnabile l'acquisizione probatoria assunta nel procedimento per ATPO ma, in ogni caso, non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell' la verifica anche degli altri requisiti, diversi da CP_1 quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio, secondo quanto chiaramente affermato da C.
Cost. nella pronuncia n. 243/2014 richiamata dalla parte resistente cui dare continuità: “… (omissis)… Invero, in difetto di CP_1 contestazioni, con il decreto di cui all'art. 445-bis, quinto comma, cod. proc. civ. il giudice «omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio». La mancata attribuzione a tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo è coerente con la natura del provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario. Il decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell CP_1 la verifica anche degli altri requisiti, diversi da quello medico- sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio (ad esempio il requisito reddituale, l'età, il requisito contributivo e così via). … (omissis)…”.
5.1. Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il decreto di omologa non è dichiarativo del diritto alla pretesa e la cognizione del giudice adito ex art. 445 bis c.p.c. è limitata all'accertamento del solo requisito sanitario.
Questi i princìpi di diritto di recente ribaditi con la pronuncia della
Corte di cassazione n. 30828/2025 cui dare continuità: “… (omissis)…
In relazione al procedimento di "accertamento tecnico
Pag. 9 di 12 preventivo obbligatorio" questa Corte (Cass. 28417 del 2020), nel ricordare che il decreto di omologa non è dichiarativo del diritto alla pretesa, ha già osservato come le questioni di proponibilità e procedibilità della giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria "con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale".
12. Il principio è stato ribadito dalla Corte, anche in pronunce successive (v. Cass. nr. 18377 del 2022 e Cass. nr. 311 del 2023).
13. La Corte, di recente, è stata, peraltro, sollecitata a chiarire nuovamente l'ambito della cognizione demandata al procedimento delineato dall'art. 445-bis cod. proc. civ.
14. Ciò perché era stata evidenziata la necessità di un raccordo tra le pronunce affermative del principio per cui "il dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa... può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione" (così Cass. nr. 22721 del
2016) e quelle (come Cass. nr. 28417 del 2020 cit. e altre precedenti) affermative del principio per cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ult.co., cod. proc. civ. è "per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario)".
15. La Corte, con pronuncia nr. 29275 del 2022 (non massimata), ha chiarito che i principi esposti non sono affatto inconciliabili ma
Pag. 10 di 12 piuttosto "riconducibili ad unitarietà" in ragione della ratio che sottende l'istituto disciplinato dall'art. 445-bis cod. proc. civ.
16. Si è ribadito che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445-bis cod. proc. civ. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, si è, però, precisato che, poiché tale procedimento ha pur sempre ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie "strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale", è legittima, nella prospettiva dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., la verifica di "manifesta carenza" dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l'accertamento stesso è finalizzato. E ciò anche in sede di giudizio introdotto ai sensi del comma 6 dell'art. 445-bis. cod. proc. civ. (cd. "giudizio di opposizione ad ATP").
17. Logico corollario delle regole così fissate è che ove l' non CP_1 possa "agevolmente" dimostrare in sede di giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445-bis, 6 comma, cod. proc. civ. (cioè nel giudizio di opposizione) l'insussistenza dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri elementi costitutivi, unitamente al requisito sanitario, del diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, potrà sempre rifiutare il pagamento della stessa, in sede di "verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente" (art. 445-bis, comma 5, cod. proc. civ.), e potrà poi eccepire
i "fatti estintivi, impeditivi o modificativi" dell'altrui diritto, nel giudizio eventualmente intrapreso dall'interessato ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ. … (omissis)…”.
Pag. 11 di 12 Concludendo, accertato l'inoltro della domanda di conferma dell'assegno ordinario in godimento da parte del ricorrente nei centoventi giorni successivi alla scadenza del triennio, i ratei mensili di assegno ordinario a seguito di conferma non potevano che decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Pertanto, corretto è stato il diniego espresso dall' in via CP_1 amministrativa alla domanda di pagamento dei ratei pretesi dal ricorrente per il periodo compreso tra agosto e novembre del 2016.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente per infondatezza.
Tenuto conto della dichiarazione della parte ricorrente di esenzione dal pagamento dele spese processuali, le spese di lite andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,29/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza del Tribunale di Bari n. 648/2023 in all.ti parte ricorrente. 2 Cfr. in a.lti parte ricorrente. 4 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 6877/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to STEA Parte_1
GAETANO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto ai ratei di assegno ordinario di invalidità maturati dalla data di decorrenza del requisito sanitario indicata nel decreto di omologa.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 29.09.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di avere presentato in data
19.07.2016 domanda amministrativa di conferma del diritto all'assegno ordinario di invalidità in godimento negato dall' di CP_1 aver promosso ricorso per ATPO conclusosi favorevolmente con il riconoscimento del requisito sanitario dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 19.07.2016; che l' aveva CP_1 erogato esclusivamente i ratei maturati da dicembre del 2016 sul presupposto della presentazione della domanda amministrativa di rinnovo in data 30.11.2026; di aver introdotto precedente giudizio per ottenere il riconoscimento dei ratei maturati a titolo di assegno ordinario relativi ai mesi compresi tra agosto a novembre del 2016 in virtù di quanto omologato nel giudizio per ATPO e che detto giudizio veniva definito con declaratoria di cessata materia del contendere avendogli l' inviato, nelle more, provvedimento di conferma del CP_1 diritto all'assegno ordinario senza scadenza;
dolendosi anche in questo giudizio della concotta inadempiente reiterata dall' per CP_1 mancata erogazione dei ratei contesi sebbene nuovamente richiesti, agiva in giudizio per la declaratoria del diritto ai retai maturati da agosto a novembre del 2016 in virtù del decreto di omologa azionato e per la condanna dell' al pagamento delle somme spettanti da CP_1 determinarsi a mezzo di CTU oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità della promossa azione giudiziale per violazione del principio del ne bis in idem, essendosi formato un giudicato sulle medesime domande riproposte in questo secondo giudizio. Nel merito affermava l'infondatezza del promosso ricorso avendo, la parte ricorrente, presentato domanda amministrativa solo in data
30.11.2026, dopo la scadenza del triennio di beneficio dell'assegno in esame, con conseguente riconoscimento del diritto ai ratei maturati dal 1° dicembre 2016, ai sensi dell'ultima parte del comma 7 dell'art. 1 della L. n. 222/1984, non potendo il decreto di omologa stabilire una diversa decorrenza del diritto se non violando la legge,
Pag. 2 di 12 trattandosi di procedimento, quello ex art. 445 bis c.p.c., limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, come da costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità e della Corte
Costituzionale richiamata. Domandava, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali anche ex art. 96 c.p.c.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sull'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso
Tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi dato pacifico tra le parti che il precedente giudizio instaurato per ottenere le medesime prestazioni contese anche in questo secondo giudizio sia stato definito con declaratoria di cessata materia del contendere1.
1.1. Tanto premesso, occorre affermare l'infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità del promosso ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, non avendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere idoneità a formare un giudicato sostanziale tra le parti.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale.
Questi i princìpi di diritto ribaditi dalla pronuncia n. 3598/2015 della
Corte di cassazione cui dare continuità,: “… (omissis)… la declaratoria di cessazione della materia del contendere è in effetti una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a
Pag. 3 di 12 formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio
(Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3 marzo 2006, n.
4714), … (omissis)…”.
1.2. In questo nuovo giudizio, inoltre, l'interesse ad agire, da valutare ex art. 100 c.p.c., è da ritenersi attuale e concreto a fronte del reiterato diniego dell' al richiesto pagamento dei ratei contesi CP_1 emesso con provvedimento inviato a mezzo pec il 16.03.20232, in data successiva alla pronuncia n. 648/2023 del 28.02.2023 che ha definito il precedente giudizio con sentenza in rito.
2. Sulla spettanza dei ratei contesi
Nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2.1. A conforto delle domande promosse la parte ricorrente ha azionato il decreto di omologa del 06.06.2019 di accertamento del requisito sanitario per beneficiare del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984.
Nel decreto di omologa in esame la decorrenza del requisito sanitario
è stata ancorata alla data di presentazione della domanda di rinnovo del 19.07.2016.
2.2. La parte ricorrente in ricorso ha allegato di aver presentato in data 19.07.2016 domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità in godimento.
Detta allegazione attorea non trova alcun riscontro probatorio, avendo la parte ricorrente omesso di produrre la domanda amministrativa asseritamente presentata in data 19.07.2016.
Pag. 4 di 12 Non solo: l' ha contestato specificamente detta circostanza sia in CP_1 via amministrativa che in questo giudizio, affermando e provando che l'unica domanda amministrativa di conferma del beneficio conteso è stata presentata dalla parte ricorrente in data 30.11.2016, dopo la scadenza del triennio di godimento del beneficio economico in esame.
2.3. Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie, tenuto conto dell'omessa prova che la parte ricorrente aveva l'onere di fornire di una circostanza dirimente rappresentata dalla data di avvenuta presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario per cui è causa, e dato atto della specifica contestazione dell' su CP_1 questione decisiva, deve ritenersi che l'indicazione nel decreto di omologa azionato della data del 19.07.2016 di decorrenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio economico in esame ancorata alla presunta data di presentazione della domanda di rinnovo sia frutto di evidente errore materiale.
In questo giudizio, infatti, non è stata provata in alcun modo l'avvenuta presentazione da parte del ricorrente in data 19.07.2016 della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità.
Tanto conferma la correttezza del diniego dell' in sede CP_1 amministrativa dei ratei contesi.
3. Sulla diversa decorrenza della conferma dell'assegno ordinario di invalidità
L'assegno ordinario di invalidità ha durata triennale e può essere confermato per ulteriori periodi di pari durata previa presentazione di apposita domanda amministrativa.
Il comma 7 dell'art. 1 della L. n. 222/1984 prevede due diverse ipotesi di decorrenza del beneficio in esame in caso di conferma a seconda che la domanda sia stata presentata nel semestre
Pag. 5 di 12 antecedente la scadenza del triennio oppure nei centoventi giorni successivi.
Nel primo caso vi è continuità di erogazione dei ratei mensili;
nella seconda ipotesi, invece, vi è soluzione di continuità, essendo espressamente previsto dalla disciplina speciale la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa di conferma se inoltrata nei centoventi giorni successivi alla scadenza del triennio.
Questo il comma 7 dell'art. 1 della L. n. 222/1984:
< L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.>>
3.1. Nella fattispecie in esame vi è prova che l'unica domanda presentata dalla parte ricorrente sia stata inoltrata all' in data CP_1
30.11.2016 per ottenere la conferma dell'assegno ordinario di invalidità3.
Considerato che l'assegno ordinario in godimento è stato riconosciuto con decorrenza dal 24 agosto del 2013 con sentenza di questo
CP 3 Cfr. in all.ti parte resistente
Pag. 6 di 12 Tribunale n. 2176/20154, e che, di conseguenza, il triennio di beneficio scadeva il 24 agosto 2016, nel caso in esame non può che operare l'ultima parte del comma 7 dell'art. 1 cit.
In concreto, nella fattispecie in esame è stato acclarato che il ricorrente ha presentato domanda di conferma dell'assegno ordinario per cui è causa nei centoventi giorni successivi alla scadenza del triennio risalente al 24.08.2016.
Pertanto, alla luce della inequivoca portata letterale della disciplina speciale richiamata, la conferma non poteva che produrre effetti dal
1° dicembre 2016, trattandosi del primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa inoltrata nei centoventi giorni successivi alla scadenza del triennio.
4. Sull'accertamento operato in sede di ATPO
La parte ricorrente ha azionato il decreto di omologa del 06.06.2019 reso all'esito del giudizio per ATPO N.R.G. 561/2018 ritenendolo vincolante anche per la decorrenza del beneficio ivi indicato.
4.1. In disparte il riscontrato errore di indicazione della data di decorrenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio economico in esame nel decreto di omologa di cui si tratta, risultando la data di decorrenza ancorata ad presunta data di presentazione di domanda amministrativa di conferma dell'assegno ordinario del 19.07.2016 di cui non vi è alcuna traccia in questo giudizio, in ogni caso il decreto di omologa non potrebbe vincolare l'istituto previdenziale all'erogazione di un beneficio da una data diversa da quella espressamente prevista dal legislatore se non in palese violazione del dettato legislativo dal tenore inequivoco.
Pag. 7 di 12 4.2. Per espressa previsione legislativa il procedimento per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. è preordinato esclusivamente all'accertamento di un requisito sanitario che è uno degli elementi costitutivi del vantato diritto ad un determinato beneficio.
Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5 c.p.c., infatti, il giudice omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio.
Dal chiaro tenore letterale della disposizione richiamata, pertanto, il giudice non deve provvedere in sede di omologa sulla decorrenza del diritto al beneficio economico conteso ma esclusivamente sulla sussistenza/decorrenza del requisito sanitario ed è vincolato alle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio.
In concreto, vi è differenza concettuale e giuridica tra la data di sussistenza/decorrenza del requisito sanitario e la data di decorrenza del beneficio economico che presuppone la sussistenza del requisito sanitario.
La data di decorrenza del beneficio economico non può prescindere dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed in questa specifica ipotesi è fissata ex lege nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, comma 7, della L. n. 222/1984.
5. Sulla natura e portata del decreto di omologa e sulla cognizione del giudice adito ex art. 445 bis c.p.c.
Il decreto di omologa, dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario, presupponendo un “tacito accordo” delle parti sull'esistenza del requisito sanitario in caso di mancata
Pag. 8 di 12 formulazione delle contestazioni all'elaborato peritale nel termine stabilito dall'art. 445 bis c.p.c., rende sicuramente inoppugnabile l'acquisizione probatoria assunta nel procedimento per ATPO ma, in ogni caso, non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell' la verifica anche degli altri requisiti, diversi da CP_1 quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio, secondo quanto chiaramente affermato da C.
Cost. nella pronuncia n. 243/2014 richiamata dalla parte resistente cui dare continuità: “… (omissis)… Invero, in difetto di CP_1 contestazioni, con il decreto di cui all'art. 445-bis, quinto comma, cod. proc. civ. il giudice «omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio». La mancata attribuzione a tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo è coerente con la natura del provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario. Il decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell CP_1 la verifica anche degli altri requisiti, diversi da quello medico- sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio (ad esempio il requisito reddituale, l'età, il requisito contributivo e così via). … (omissis)…”.
5.1. Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il decreto di omologa non è dichiarativo del diritto alla pretesa e la cognizione del giudice adito ex art. 445 bis c.p.c. è limitata all'accertamento del solo requisito sanitario.
Questi i princìpi di diritto di recente ribaditi con la pronuncia della
Corte di cassazione n. 30828/2025 cui dare continuità: “… (omissis)…
In relazione al procedimento di "accertamento tecnico
Pag. 9 di 12 preventivo obbligatorio" questa Corte (Cass. 28417 del 2020), nel ricordare che il decreto di omologa non è dichiarativo del diritto alla pretesa, ha già osservato come le questioni di proponibilità e procedibilità della giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria "con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale".
12. Il principio è stato ribadito dalla Corte, anche in pronunce successive (v. Cass. nr. 18377 del 2022 e Cass. nr. 311 del 2023).
13. La Corte, di recente, è stata, peraltro, sollecitata a chiarire nuovamente l'ambito della cognizione demandata al procedimento delineato dall'art. 445-bis cod. proc. civ.
14. Ciò perché era stata evidenziata la necessità di un raccordo tra le pronunce affermative del principio per cui "il dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa... può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione" (così Cass. nr. 22721 del
2016) e quelle (come Cass. nr. 28417 del 2020 cit. e altre precedenti) affermative del principio per cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ult.co., cod. proc. civ. è "per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario)".
15. La Corte, con pronuncia nr. 29275 del 2022 (non massimata), ha chiarito che i principi esposti non sono affatto inconciliabili ma
Pag. 10 di 12 piuttosto "riconducibili ad unitarietà" in ragione della ratio che sottende l'istituto disciplinato dall'art. 445-bis cod. proc. civ.
16. Si è ribadito che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445-bis cod. proc. civ. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, si è, però, precisato che, poiché tale procedimento ha pur sempre ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie "strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale", è legittima, nella prospettiva dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., la verifica di "manifesta carenza" dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l'accertamento stesso è finalizzato. E ciò anche in sede di giudizio introdotto ai sensi del comma 6 dell'art. 445-bis. cod. proc. civ. (cd. "giudizio di opposizione ad ATP").
17. Logico corollario delle regole così fissate è che ove l' non CP_1 possa "agevolmente" dimostrare in sede di giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445-bis, 6 comma, cod. proc. civ. (cioè nel giudizio di opposizione) l'insussistenza dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri elementi costitutivi, unitamente al requisito sanitario, del diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, potrà sempre rifiutare il pagamento della stessa, in sede di "verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente" (art. 445-bis, comma 5, cod. proc. civ.), e potrà poi eccepire
i "fatti estintivi, impeditivi o modificativi" dell'altrui diritto, nel giudizio eventualmente intrapreso dall'interessato ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ. … (omissis)…”.
Pag. 11 di 12 Concludendo, accertato l'inoltro della domanda di conferma dell'assegno ordinario in godimento da parte del ricorrente nei centoventi giorni successivi alla scadenza del triennio, i ratei mensili di assegno ordinario a seguito di conferma non potevano che decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Pertanto, corretto è stato il diniego espresso dall' in via CP_1 amministrativa alla domanda di pagamento dei ratei pretesi dal ricorrente per il periodo compreso tra agosto e novembre del 2016.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente per infondatezza.
Tenuto conto della dichiarazione della parte ricorrente di esenzione dal pagamento dele spese processuali, le spese di lite andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,29/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza del Tribunale di Bari n. 648/2023 in all.ti parte ricorrente. 2 Cfr. in a.lti parte ricorrente. 4 Cfr. in all.ti parte ricorrente.