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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZ. I CIVILE composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4766/2021 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Parma, Strada della Repubblica n. 61, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Francesco La Rovere, che la rappresenta e difende, giusta delega agli atti
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- Ricorrente -
nei confronti di
Controparte_1
- Resistente contumace - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 29 gennaio 2025 la ricorrente precisava le proprie conclusioni che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione della presente sentenza, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 230/2023 pronunciata da questo
Tribunale in data 15 febbraio 2023, pubblicata il successivo 22 febbraio 2023, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2021, adiva il Tribunale di Parma Parte_1
per sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in Nardò
(LE) il 21 agosto 2004 con , dalla cui unione erano nate due figlie, (nata il Controparte_1 Per_1 3 gennaio 2006) e (nata il [...]). Domandava altresì che fosse dichiarata la perdita Per_2
in capo a sé del cognome maritale che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
A sostegno del ricorso, esponeva che il Tribunale di Parma, con sentenza n. Parte_1
1194/2013 depositata il 18 settembre 2013, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, lo stato di separazione tra i coniugi si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i medesimi.
La ricorrente chiedeva, inoltre, l'affidamento esclusivo delle figlie minori, con collocazione prevalente presso di sé e con facoltà del padre di incontrarle alla sua presenza, previo congruo preavviso. Quanto alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi, insisteva per la conferma del contributo di mantenimento per le figlie di euro 500,00 mensili previsto nella sentenza di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie, e domandava un assegno di mantenimento per sé di euro 100,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 7 luglio 2022, il Presidente delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, stante la mancata comparizione del resistente, confermava le condizioni previste nella sentenza di separazione (l'affidamento esclusivo delle figlie Part minori alla madre, con facoltà per il padre di incontrarle sotto la vigilanza della l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento delle figlie minori nella misura di euro 500,00 CP_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo sempre a carico del di CP_1
corrispondere la somma di euro 100,00 mensili a favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento).
Nominato il Giudice Istruttore, all'udienza del 25 gennaio 2023 la ricorrente chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 230/2023 pronunciata in data 15 febbraio 2023 e pubblicata il successivo 22 febbraio 2023, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa mediante l'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali del Comune di Sala
BA (PR), nonché mediante l'acquisizione ex art. 213 c.p.c., tramite l'Agenzia delle Entrate di
Parma, della documentazione attestante i redditi percepiti dalle parti negli ultimi quattro anni, all'udienza del 29 gennaio 2025, la ricorrente precisava le proprie conclusioni chiedendo, alla luce del totale disinteresse dimostrato dal resistente nel corso del giudizio, l'affidamento super esclusivo della GL . Quanto alle ulteriori domande, insisteva come da ricorso. Per_2 Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando a parte ricorrente, ex art. 190
c.p.c., termine ridotto di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
* * * * *
Ciò premesso in fatto, il Tribunale, con sentenza parziale n. 230/2023, ha già emesso sentenza non definitiva di divorzio tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'affidamento e alla collocazione della GL IN , alla misura della Per_2
partecipazione dei genitori al mantenimento di entrambe le figlie, nonché alle pretese economiche avanzate per sé dalla ricorrente.
Sull'affidamento e sulla collocazione della IN (nata il [...]). Per_2
Deve rilevarsi che, nelle more del presente giudizio, la GL primogenita ha raggiunto la Per_1 maggiore età, sicché occorre procedere unicamente all'individuazione del regime di affidamento nonché alla collocazione maggiormente rispondente agli interessi della GL IN . Per_2
Sul punto, il Presidente Delegato, dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, in sede di provvedimenti provvisori, aveva confermato le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale, disponendo l'affidamento esclusivo di e alla madre, con collocazione prevalente Per_1 Per_2
Part presso quest'ultima e con facoltà del padre di tenerle con sé, previo accordo con la per non più di quattro ore consecutive e con l'obbligo di riportarle a casa entro le ore 19:00.
Successivamente, nel corso del giudizio, è stato demandato ai Servizi Sociali del Comune di Sala
BA (PR) il compito di verificare la situazione personale e familiare di e l'eventuale Per_2
opportunità di attivare un percorso psicoterapeutico di sostegno a favore della stessa, nonché di indicare il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse della IN. Part Dalla relazione della Pedemontana Sociale, depositata in data 2 gennaio 2025, emerge che la a dimostrato di possedere buone risorse genitoriali ed è apparsa in grado di prendersi cura della GL, comprendendo le sue esigenze e i suoi bisogni e fornendole il necessario sostegno. In particolare, la Part consapevole della fragile situazione emotiva di , in passato si è già preoccupata di far Per_2
intraprendere alla IN un percorso psicologico (conclusosi positivamente) e tuttora ha manifestato la sua disponibilità a riaccompagnare la IN da uno specialista, qualora Per_2
dovesse sentire la necessità di un ulteriore affiancamento psicologico. La ricorrente risulta altresì essere l'unica figura genitoriale che si è fatta carico di mantenere un rapporto con la scuola frequentata dalla GL, posto che le insegnanti non hanno neppure mai conosciuto il padre. Se la
Part si è sempre resa disponibile e collaborativa nei confronti dei Servizi Sociali incaricati, il
, invece, nonostante le numerose convocazioni, non ha mai presenziato agli incontri CP_1
organizzati dai Servizi Sociali né tantomeno ha preso contatti con i Servizi, i quali hanno anche provato a rintracciarlo telefonicamente, tramite un numero fornito dalla ex moglie, senza ricevere risposta.
Quanto al padre, la ragazza lo ha definito <sfuggente>>. ha riferito ai Servizi Sociali di Per_2
non vederlo da diverso tempo e di incontrarlo unicamente a Lecce, quando si reca in Puglia con la madre ed i nonni materni, in occasione delle vacanze estive. Dai colloqui svolti è emerso che tra padre e GL vi siano solo sporadici contatti telefonici, spesso interrotti dal primo che smette improvvisamente di rispondere alla IN, nonostante quest'ultima cerchi sempre di intrattenere una conversazione con lui. , che mostra sentimenti di tristezza per il proprio vissuto, ha Per_2
riferito che i propri sentimenti nei confronti del padre sono, infatti, <tendenti allo sconforto>>, posto che è da sempre lei stessa a cercare di avere, spesso vanamente, un contatto con il . CP_1
Part Orbene, ritiene il Collegio che l'assoluta mancanza di comunicazione tra la il e il CP_1
disinteresse del padre verso la GL sono tutte circostanze che inducono ad escludere la possibilità di un affido condiviso della GL , suggerendo al contrario l'adozione di un regime di Per_2
affidamento monogenitoriale. Invero, stante la mancanza di qualsiasi forma di collaborazione tra le parti, appare tanto opportuna quanto necessaria la scelta del regime di affidamento super-esclusivo Part della IN alla madre, con concentrazione delle responsabilità genitoriali in capo alla che sarà, pertanto, l'unica chiamata ad adottare, ai sensi dell'art. 337-quater, comma terzo, c.c., le decisioni di maggiore interesse per la GL relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sistemazione residenziale.
In ordine, poi, alla collocazione prevalente di , ritiene il Collegio che, conformemente a Per_2
quanto riferito dai Servizi coinvolti, sia opportuno che la IN, che ha più volte manifestato la volontà di continuare a vivere con la madre, abbia residenza anagrafica e dimora preferenziale presso quest'ultima, posto che la figura genitoriale materna rappresenta allo stato il principale punto di riferimento per la stessa. In merito, inoltre, al regime di frequentazione padre-GL, si reputa che non sussistano i presupposti per la previsione di un calendario di frequentazione, a fronte dell'irreperibilità del , il quale risulta residente in [...]e precisamente in Galatone (LE) (v. CP_1
relazione dei Servizi Sociali della Pedemontana Sociale depositata in data 2 gennaio 2025).
Appare, pertanto, opportuno delegare ai Servizi Sociali del Comune di Sala BA (PR), il compito di intraprendere un'attività di costante monitoraggio sul nucleo familiare e di avviare la ripresa dei rapporti padre-GL in forma regolamentata (anche ricorrendo ad incontri a distanza mediante video-chiamate) solo se desiderato e richiesto da e sempre che il padre si renda Per_2
disponibile alla ripresa degli incontri con la IN.
Infine, appare opportuno che intraprenda un percorso psicoterapeutico, al fine di elaborare la Per_2
sofferenza causatele dal rapporto altalenante con il padre. Pertanto, si demanda ai Servizi Sociali del
Comune di Sala BA (PR), competenti per territorio, il compito di attivare un percorso di sostegno psicologico a favore di , con l'ausilio del servizio di Neuropsichiatria Infantile Per_2 dell'Ausl.
Sul mantenimento delle figlie.
Quanto alla regolamentazione della misura e del modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento di e , si rileva quanto segue. Per_1 Per_2
L'ordinanza presidenziale, assunta in data 27 luglio 2022, aveva mantenuto il contributo paterno per le figlie nella misura fissata in sede di separazione, pari ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 ciascuna), indicizzati ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, occorre procedere all'accertamento delle complessive disponibilità economiche delle parti che consente di determinare, per un verso, la parte delle risorse economiche che i genitori sono concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento delle figlie e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascuno di loro può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. Part Quanto alla ricorrente, dalla documentazione fiscale in atti, emerge che la disoccupata al tempo della separazione (v. doc. 3 di parte ricorrente), nel mese di febbraio 2016 ha reperito un'occupazione e ha percepito:
- nell'anno di imposta 2020, un reddito annuo netto pari ad euro 10.585,07 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 882,09);
- nell'anno di imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 11.225,75 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 935,48);
- nell'anno di imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 13.733,44 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.144,45) e un TFR pari ad euro 3.735,05;
- nell'anno di imposta 2023, un reddito annuo netto pari ad euro 4.871,59 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 738,72).
La ricorrente vive, unitamente alle figlie, in un immobile sito in Sala BA (PR), Via F. Cortesi
n. 20 (v. relazione dei Servizi Sociali della Pedemontana Sociale depositata in data 2 gennaio
2025), e non risulta gravata da oneri abitativi, non essendo stato dedotto nulla a riguardo.
Quanto al resistente, dalle informazioni acquisite tramite dall'Agenzia delle Entrate emerge che il resistente non ha dichiarato alcun reddito negli ultimi quattro anni. Il SE risulta residente in
Galatone, in provincia di Lecce (v. relazione dei Servizi Sociali della Pedemontana Sociale depositata in data 2 gennaio 2025).
Va evidenziato che lo stato di disoccupazione di uno dei genitori non può giustificare il suo pressoché totale esonero da ogni contribuzione al mantenimento ordinario dei figli, che costituisce obbligo primario in capo a ciascun genitore. Infatti, il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (v. ex pluribus
Cass. ord. n. 12283/2024). Al più, l'eventuale stato di disoccupazione può essere valutato ai fini della quantificazione dell'assegno, che deve essere determinato sulla base delle risorse economiche di cui dispone ciascun coniuge.
Nella specie, tenuto conto delle complessive condizioni economiche e personali delle parti, ritiene il
Collegio che sia equo porre a carico del , a far data dalla domanda (dicembre 2021), CP_1
Part l'obbligo di corrispondere alla entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo di mantenimento per le figlie pari a complessivi euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuna), indicizzati ISTAT. Tale riduzione del contributo (che passa da euro 500,00 mensili ad euro 300,00 mensili), rispetto a quanto disposto in sede di separazione e confermato poi in sede di provvedimenti presidenziali, si giustifica alla luce dell'intervenuto peggioramento della condizione economica del ricorrente. Se, infatti, dalla sentenza di separazione emerge che il , all'epoca, CP_1
aveva intrapreso diverse attività lavorative anche autonome (v. doc. 3 di parte ricorrente), dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate, invece, risulta che il medesimo non è percettore di alcun reddito fiscalmente dichiarato.
Il dovrà altresì continuare a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1 effettuate nell'interesse delle figlie e , come di seguito elencate. Per_1 Per_2
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate. SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) delle figlie, purché di costo unitario non superiore ad euro 150,00;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alle figlie anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione delle figlie, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto delle figlie.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, e-mail, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale delle figlie.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero delle figlie che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
quando si tratta di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Infine, si ritiene equo che l'assegno unico relativo alle figlie e venga percepito nella Per_1 Per_2
Part misura del 100% dalla stante la collocazione prevalente delle ragazze presso la madre.
Sull'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente. Part Come già rammentato, fin dal ricorso introduttivo, la a chiesto che il fosse onerato CP_1 dell'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento pari ad euro 100,00 mensili.
Al fine di verificare se tale domanda abbia o meno un fumus di fondatezza, pare utile ricordare che l'assegno di divorzio è riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970, al coniuge che ne fa istanza “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La questione oggetto del presente giudizio, ovvero l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della resistente a vedersi corrispondere detta provvidenza a carico del marito, deve essere risolta alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in base alla quale <il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno>>.
Con la predetta pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ridefinito i principi in punto di assegno divorzile, arrivando ad affermare in estrema sintesi che lo squilibrio economico- patrimoniale tra gli ex coniugi non è di per sé sufficiente a garantire a quello economicamente più debole un assegno divorzile, occorrendo infatti riscontrare, in aggiunta a tale squilibrio, nonché, in ogni caso, per la determinazione del quantum del contributo: a) che il coniuge economicamente più debole non sia in grado, da solo, di raggiungere l'autosufficienza (funzione assistenziale dell'assegno); b) che, anche per l'ipotesi in cui il coniuge economicamente più debole sia autosufficiente, lo squilibrio economico-patrimoniale accertato derivi dal suo sacrificio di aspettative professionali e reddituali dipeso da scelte condivise e dall'assunzione di un ruolo teso al primario soddisfacimento delle esigenze familiari (funzione compensativa dell'assegno); c) che vi sia stato un contributo del coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello, anche professionale, dell'altro coniuge (funzione perequativa dell'assegno).
La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo, che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare valutando le aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Orbene, riguardo al caso in esame, deve escludersi la possibilità del riconoscimento in favore della Part di un assegno divorzile tanto nella sua funzione assistenziale quanto nella sua valenza perequativa e compensativa.
Part Infatti, nella specie, non sussiste una sperequazione reddituale tra i coniugi a danno della he possa giustificare la corresponsione di un assegno divorzile da parte del resistente, il quale in realtà versa in una situazione economica assai più deteriore rispetto a quella della moglie.
Part Inoltre, la on ha provato, né ancor prima allegato, di aver dovuto sacrificare nel corso del matrimonio le proprie legittime aspirazioni professionali-reddituali a causa dell'assolvimento in maniera assorbente dei compiti di cura e accudimento delle figlie.
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da una parziale soccombenza della ricorrente, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Affida la IN in via super-esclusiva alla madre, con concentrazione delle Persona_3 responsabilità genitoriali in capo alla medesima, che sarà pertanto l'unica chiamata ad adottare, ex art. 337 quater, comma terzo, c.c., le decisioni di maggiore interesse per la GL , relative Per_2 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sistemazione residenziale.
2) Dispone la collocazione prevalente della IN presso la madre. Persona_3
3) Demanda ai Servizi Sociali della Pedemontana Sociale il compito:
- di intraprendere un'attività di costante monitoraggio sul nucleo familiare;
- di avviare la ripresa dei rapporti padre-GL in formato regolamentato (anche ricorrendo ad incontri a distanza mediante video-chiamate) solo se desiderato e richiesto da e sempre che il Per_2 padre si renda disponibile alla ripresa degli incontri con la IN;
- di attivare un percorso di sostegno psicologico a favore di con l'ausilio del Servizio di Per_2
Neuropsichiatria Infantile dell'AUSL competente.
4) Pone a carico di , a far data dal mese di dicembre 2021, l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo di Parte_1
mantenimento per le figlie pari a complessivi euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascuna), indicizzati ISTAT, fermo restando il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle stesse, come specificamente elencate in parte motiva.
5) Dispone che l'assegno unico relativo alle figlie e venga percepito nella misura Per_1 Per_2
del 100% da . Parte_1
6) Rigetta la domanda di corresponsione di un assegno divorzile avanzata da . Parte_1
7) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 6 marzo 2025
IL GIUDICE RELATORE-ESTENSORE
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
IL PRESIDENTE
(Dott. Simone Medioli Devoto)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZ. I CIVILE composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4766/2021 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Parma, Strada della Repubblica n. 61, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Francesco La Rovere, che la rappresenta e difende, giusta delega agli atti
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- Ricorrente -
nei confronti di
Controparte_1
- Resistente contumace - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 29 gennaio 2025 la ricorrente precisava le proprie conclusioni che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione della presente sentenza, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 230/2023 pronunciata da questo
Tribunale in data 15 febbraio 2023, pubblicata il successivo 22 febbraio 2023, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2021, adiva il Tribunale di Parma Parte_1
per sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in Nardò
(LE) il 21 agosto 2004 con , dalla cui unione erano nate due figlie, (nata il Controparte_1 Per_1 3 gennaio 2006) e (nata il [...]). Domandava altresì che fosse dichiarata la perdita Per_2
in capo a sé del cognome maritale che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
A sostegno del ricorso, esponeva che il Tribunale di Parma, con sentenza n. Parte_1
1194/2013 depositata il 18 settembre 2013, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, lo stato di separazione tra i coniugi si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i medesimi.
La ricorrente chiedeva, inoltre, l'affidamento esclusivo delle figlie minori, con collocazione prevalente presso di sé e con facoltà del padre di incontrarle alla sua presenza, previo congruo preavviso. Quanto alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi, insisteva per la conferma del contributo di mantenimento per le figlie di euro 500,00 mensili previsto nella sentenza di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie, e domandava un assegno di mantenimento per sé di euro 100,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 7 luglio 2022, il Presidente delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, stante la mancata comparizione del resistente, confermava le condizioni previste nella sentenza di separazione (l'affidamento esclusivo delle figlie Part minori alla madre, con facoltà per il padre di incontrarle sotto la vigilanza della l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento delle figlie minori nella misura di euro 500,00 CP_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo sempre a carico del di CP_1
corrispondere la somma di euro 100,00 mensili a favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento).
Nominato il Giudice Istruttore, all'udienza del 25 gennaio 2023 la ricorrente chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 230/2023 pronunciata in data 15 febbraio 2023 e pubblicata il successivo 22 febbraio 2023, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa mediante l'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali del Comune di Sala
BA (PR), nonché mediante l'acquisizione ex art. 213 c.p.c., tramite l'Agenzia delle Entrate di
Parma, della documentazione attestante i redditi percepiti dalle parti negli ultimi quattro anni, all'udienza del 29 gennaio 2025, la ricorrente precisava le proprie conclusioni chiedendo, alla luce del totale disinteresse dimostrato dal resistente nel corso del giudizio, l'affidamento super esclusivo della GL . Quanto alle ulteriori domande, insisteva come da ricorso. Per_2 Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando a parte ricorrente, ex art. 190
c.p.c., termine ridotto di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
* * * * *
Ciò premesso in fatto, il Tribunale, con sentenza parziale n. 230/2023, ha già emesso sentenza non definitiva di divorzio tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'affidamento e alla collocazione della GL IN , alla misura della Per_2
partecipazione dei genitori al mantenimento di entrambe le figlie, nonché alle pretese economiche avanzate per sé dalla ricorrente.
Sull'affidamento e sulla collocazione della IN (nata il [...]). Per_2
Deve rilevarsi che, nelle more del presente giudizio, la GL primogenita ha raggiunto la Per_1 maggiore età, sicché occorre procedere unicamente all'individuazione del regime di affidamento nonché alla collocazione maggiormente rispondente agli interessi della GL IN . Per_2
Sul punto, il Presidente Delegato, dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, in sede di provvedimenti provvisori, aveva confermato le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale, disponendo l'affidamento esclusivo di e alla madre, con collocazione prevalente Per_1 Per_2
Part presso quest'ultima e con facoltà del padre di tenerle con sé, previo accordo con la per non più di quattro ore consecutive e con l'obbligo di riportarle a casa entro le ore 19:00.
Successivamente, nel corso del giudizio, è stato demandato ai Servizi Sociali del Comune di Sala
BA (PR) il compito di verificare la situazione personale e familiare di e l'eventuale Per_2
opportunità di attivare un percorso psicoterapeutico di sostegno a favore della stessa, nonché di indicare il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse della IN. Part Dalla relazione della Pedemontana Sociale, depositata in data 2 gennaio 2025, emerge che la a dimostrato di possedere buone risorse genitoriali ed è apparsa in grado di prendersi cura della GL, comprendendo le sue esigenze e i suoi bisogni e fornendole il necessario sostegno. In particolare, la Part consapevole della fragile situazione emotiva di , in passato si è già preoccupata di far Per_2
intraprendere alla IN un percorso psicologico (conclusosi positivamente) e tuttora ha manifestato la sua disponibilità a riaccompagnare la IN da uno specialista, qualora Per_2
dovesse sentire la necessità di un ulteriore affiancamento psicologico. La ricorrente risulta altresì essere l'unica figura genitoriale che si è fatta carico di mantenere un rapporto con la scuola frequentata dalla GL, posto che le insegnanti non hanno neppure mai conosciuto il padre. Se la
Part si è sempre resa disponibile e collaborativa nei confronti dei Servizi Sociali incaricati, il
, invece, nonostante le numerose convocazioni, non ha mai presenziato agli incontri CP_1
organizzati dai Servizi Sociali né tantomeno ha preso contatti con i Servizi, i quali hanno anche provato a rintracciarlo telefonicamente, tramite un numero fornito dalla ex moglie, senza ricevere risposta.
Quanto al padre, la ragazza lo ha definito <sfuggente>>. ha riferito ai Servizi Sociali di Per_2
non vederlo da diverso tempo e di incontrarlo unicamente a Lecce, quando si reca in Puglia con la madre ed i nonni materni, in occasione delle vacanze estive. Dai colloqui svolti è emerso che tra padre e GL vi siano solo sporadici contatti telefonici, spesso interrotti dal primo che smette improvvisamente di rispondere alla IN, nonostante quest'ultima cerchi sempre di intrattenere una conversazione con lui. , che mostra sentimenti di tristezza per il proprio vissuto, ha Per_2
riferito che i propri sentimenti nei confronti del padre sono, infatti, <tendenti allo sconforto>>, posto che è da sempre lei stessa a cercare di avere, spesso vanamente, un contatto con il . CP_1
Part Orbene, ritiene il Collegio che l'assoluta mancanza di comunicazione tra la il e il CP_1
disinteresse del padre verso la GL sono tutte circostanze che inducono ad escludere la possibilità di un affido condiviso della GL , suggerendo al contrario l'adozione di un regime di Per_2
affidamento monogenitoriale. Invero, stante la mancanza di qualsiasi forma di collaborazione tra le parti, appare tanto opportuna quanto necessaria la scelta del regime di affidamento super-esclusivo Part della IN alla madre, con concentrazione delle responsabilità genitoriali in capo alla che sarà, pertanto, l'unica chiamata ad adottare, ai sensi dell'art. 337-quater, comma terzo, c.c., le decisioni di maggiore interesse per la GL relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sistemazione residenziale.
In ordine, poi, alla collocazione prevalente di , ritiene il Collegio che, conformemente a Per_2
quanto riferito dai Servizi coinvolti, sia opportuno che la IN, che ha più volte manifestato la volontà di continuare a vivere con la madre, abbia residenza anagrafica e dimora preferenziale presso quest'ultima, posto che la figura genitoriale materna rappresenta allo stato il principale punto di riferimento per la stessa. In merito, inoltre, al regime di frequentazione padre-GL, si reputa che non sussistano i presupposti per la previsione di un calendario di frequentazione, a fronte dell'irreperibilità del , il quale risulta residente in [...]e precisamente in Galatone (LE) (v. CP_1
relazione dei Servizi Sociali della Pedemontana Sociale depositata in data 2 gennaio 2025).
Appare, pertanto, opportuno delegare ai Servizi Sociali del Comune di Sala BA (PR), il compito di intraprendere un'attività di costante monitoraggio sul nucleo familiare e di avviare la ripresa dei rapporti padre-GL in forma regolamentata (anche ricorrendo ad incontri a distanza mediante video-chiamate) solo se desiderato e richiesto da e sempre che il padre si renda Per_2
disponibile alla ripresa degli incontri con la IN.
Infine, appare opportuno che intraprenda un percorso psicoterapeutico, al fine di elaborare la Per_2
sofferenza causatele dal rapporto altalenante con il padre. Pertanto, si demanda ai Servizi Sociali del
Comune di Sala BA (PR), competenti per territorio, il compito di attivare un percorso di sostegno psicologico a favore di , con l'ausilio del servizio di Neuropsichiatria Infantile Per_2 dell'Ausl.
Sul mantenimento delle figlie.
Quanto alla regolamentazione della misura e del modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento di e , si rileva quanto segue. Per_1 Per_2
L'ordinanza presidenziale, assunta in data 27 luglio 2022, aveva mantenuto il contributo paterno per le figlie nella misura fissata in sede di separazione, pari ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 ciascuna), indicizzati ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, occorre procedere all'accertamento delle complessive disponibilità economiche delle parti che consente di determinare, per un verso, la parte delle risorse economiche che i genitori sono concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento delle figlie e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascuno di loro può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. Part Quanto alla ricorrente, dalla documentazione fiscale in atti, emerge che la disoccupata al tempo della separazione (v. doc. 3 di parte ricorrente), nel mese di febbraio 2016 ha reperito un'occupazione e ha percepito:
- nell'anno di imposta 2020, un reddito annuo netto pari ad euro 10.585,07 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 882,09);
- nell'anno di imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 11.225,75 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 935,48);
- nell'anno di imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 13.733,44 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.144,45) e un TFR pari ad euro 3.735,05;
- nell'anno di imposta 2023, un reddito annuo netto pari ad euro 4.871,59 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 738,72).
La ricorrente vive, unitamente alle figlie, in un immobile sito in Sala BA (PR), Via F. Cortesi
n. 20 (v. relazione dei Servizi Sociali della Pedemontana Sociale depositata in data 2 gennaio
2025), e non risulta gravata da oneri abitativi, non essendo stato dedotto nulla a riguardo.
Quanto al resistente, dalle informazioni acquisite tramite dall'Agenzia delle Entrate emerge che il resistente non ha dichiarato alcun reddito negli ultimi quattro anni. Il SE risulta residente in
Galatone, in provincia di Lecce (v. relazione dei Servizi Sociali della Pedemontana Sociale depositata in data 2 gennaio 2025).
Va evidenziato che lo stato di disoccupazione di uno dei genitori non può giustificare il suo pressoché totale esonero da ogni contribuzione al mantenimento ordinario dei figli, che costituisce obbligo primario in capo a ciascun genitore. Infatti, il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (v. ex pluribus
Cass. ord. n. 12283/2024). Al più, l'eventuale stato di disoccupazione può essere valutato ai fini della quantificazione dell'assegno, che deve essere determinato sulla base delle risorse economiche di cui dispone ciascun coniuge.
Nella specie, tenuto conto delle complessive condizioni economiche e personali delle parti, ritiene il
Collegio che sia equo porre a carico del , a far data dalla domanda (dicembre 2021), CP_1
Part l'obbligo di corrispondere alla entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo di mantenimento per le figlie pari a complessivi euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuna), indicizzati ISTAT. Tale riduzione del contributo (che passa da euro 500,00 mensili ad euro 300,00 mensili), rispetto a quanto disposto in sede di separazione e confermato poi in sede di provvedimenti presidenziali, si giustifica alla luce dell'intervenuto peggioramento della condizione economica del ricorrente. Se, infatti, dalla sentenza di separazione emerge che il , all'epoca, CP_1
aveva intrapreso diverse attività lavorative anche autonome (v. doc. 3 di parte ricorrente), dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate, invece, risulta che il medesimo non è percettore di alcun reddito fiscalmente dichiarato.
Il dovrà altresì continuare a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1 effettuate nell'interesse delle figlie e , come di seguito elencate. Per_1 Per_2
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate. SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) delle figlie, purché di costo unitario non superiore ad euro 150,00;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alle figlie anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione delle figlie, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto delle figlie.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, e-mail, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale delle figlie.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero delle figlie che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
quando si tratta di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Infine, si ritiene equo che l'assegno unico relativo alle figlie e venga percepito nella Per_1 Per_2
Part misura del 100% dalla stante la collocazione prevalente delle ragazze presso la madre.
Sull'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente. Part Come già rammentato, fin dal ricorso introduttivo, la a chiesto che il fosse onerato CP_1 dell'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento pari ad euro 100,00 mensili.
Al fine di verificare se tale domanda abbia o meno un fumus di fondatezza, pare utile ricordare che l'assegno di divorzio è riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970, al coniuge che ne fa istanza “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La questione oggetto del presente giudizio, ovvero l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della resistente a vedersi corrispondere detta provvidenza a carico del marito, deve essere risolta alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in base alla quale <il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno>>.
Con la predetta pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ridefinito i principi in punto di assegno divorzile, arrivando ad affermare in estrema sintesi che lo squilibrio economico- patrimoniale tra gli ex coniugi non è di per sé sufficiente a garantire a quello economicamente più debole un assegno divorzile, occorrendo infatti riscontrare, in aggiunta a tale squilibrio, nonché, in ogni caso, per la determinazione del quantum del contributo: a) che il coniuge economicamente più debole non sia in grado, da solo, di raggiungere l'autosufficienza (funzione assistenziale dell'assegno); b) che, anche per l'ipotesi in cui il coniuge economicamente più debole sia autosufficiente, lo squilibrio economico-patrimoniale accertato derivi dal suo sacrificio di aspettative professionali e reddituali dipeso da scelte condivise e dall'assunzione di un ruolo teso al primario soddisfacimento delle esigenze familiari (funzione compensativa dell'assegno); c) che vi sia stato un contributo del coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello, anche professionale, dell'altro coniuge (funzione perequativa dell'assegno).
La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo, che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare valutando le aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Orbene, riguardo al caso in esame, deve escludersi la possibilità del riconoscimento in favore della Part di un assegno divorzile tanto nella sua funzione assistenziale quanto nella sua valenza perequativa e compensativa.
Part Infatti, nella specie, non sussiste una sperequazione reddituale tra i coniugi a danno della he possa giustificare la corresponsione di un assegno divorzile da parte del resistente, il quale in realtà versa in una situazione economica assai più deteriore rispetto a quella della moglie.
Part Inoltre, la on ha provato, né ancor prima allegato, di aver dovuto sacrificare nel corso del matrimonio le proprie legittime aspirazioni professionali-reddituali a causa dell'assolvimento in maniera assorbente dei compiti di cura e accudimento delle figlie.
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da una parziale soccombenza della ricorrente, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Affida la IN in via super-esclusiva alla madre, con concentrazione delle Persona_3 responsabilità genitoriali in capo alla medesima, che sarà pertanto l'unica chiamata ad adottare, ex art. 337 quater, comma terzo, c.c., le decisioni di maggiore interesse per la GL , relative Per_2 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sistemazione residenziale.
2) Dispone la collocazione prevalente della IN presso la madre. Persona_3
3) Demanda ai Servizi Sociali della Pedemontana Sociale il compito:
- di intraprendere un'attività di costante monitoraggio sul nucleo familiare;
- di avviare la ripresa dei rapporti padre-GL in formato regolamentato (anche ricorrendo ad incontri a distanza mediante video-chiamate) solo se desiderato e richiesto da e sempre che il Per_2 padre si renda disponibile alla ripresa degli incontri con la IN;
- di attivare un percorso di sostegno psicologico a favore di con l'ausilio del Servizio di Per_2
Neuropsichiatria Infantile dell'AUSL competente.
4) Pone a carico di , a far data dal mese di dicembre 2021, l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo di Parte_1
mantenimento per le figlie pari a complessivi euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascuna), indicizzati ISTAT, fermo restando il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle stesse, come specificamente elencate in parte motiva.
5) Dispone che l'assegno unico relativo alle figlie e venga percepito nella misura Per_1 Per_2
del 100% da . Parte_1
6) Rigetta la domanda di corresponsione di un assegno divorzile avanzata da . Parte_1
7) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 6 marzo 2025
IL GIUDICE RELATORE-ESTENSORE
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
IL PRESIDENTE
(Dott. Simone Medioli Devoto)