Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2013, n. 20478
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Sentenza 12 febbraio 2013

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Presupposto normativo per la concessione dell'affidamento in prova è l'idoneità della misura a rieducare il reo e ad assicurarne la prevenzione dal pericolo della recidiva, sicché qualsiasi connotazione negativa della persona, eventuali debiti verso la giustizia ed una persistente irregolarità comportamentale si pongono in insanabile contrasto con dette finalità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione del tribunale di Sorveglianza che - in relazione ai reati per i quali più volte l'istante era stato condannato, e cioè clonazione di carte di credito - aveva considerato che gli ampi spazi di autonomia e libertà connessi alla misura dell'affidamento in prova non dessero sufficienti garanzie per evitare il pericolo di recidiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2013, n. 20478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20478
    Data del deposito : 12 febbraio 2013

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