Sentenza 12 febbraio 2013
Massime • 1
Presupposto normativo per la concessione dell'affidamento in prova è l'idoneità della misura a rieducare il reo e ad assicurarne la prevenzione dal pericolo della recidiva, sicché qualsiasi connotazione negativa della persona, eventuali debiti verso la giustizia ed una persistente irregolarità comportamentale si pongono in insanabile contrasto con dette finalità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione del tribunale di Sorveglianza che - in relazione ai reati per i quali più volte l'istante era stato condannato, e cioè clonazione di carte di credito - aveva considerato che gli ampi spazi di autonomia e libertà connessi alla misura dell'affidamento in prova non dessero sufficienti garanzie per evitare il pericolo di recidiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2013, n. 20478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20478 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 12/02/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 518
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 19889/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UE AH JJ N. IL 16/11/1983;
avverso l'ordinanza n. 1337/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA, del 07/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento del 7 dicembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto l'istanza con la quale UE HM JJ ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.), in relazione alla condanna ad anni 3 di reclusione infettagli per plurimi falsi documentali ed uso fraudolento di carte di credito.
2. Secondo il Tribunale di Sorveglianza di Catania l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale non poteva trovare accoglimento in quanto il UE non aveva dato prove positive di una sua congrua affidabilità, idonee a contenere il rischio di recidiva, tenuto conto della sua pericolosità sociale, connessa alla commissione da parte sua di atti fraudolenti per il tramite della rete internet, il che, se consentiva la concessione del beneficio della detenzione domiciliare, che gli era stato infatti concesso, non rendeva possibile la concessione dell'affidamento in prova, in considerazione della più ampia sfera di autonomia che tale ultima misura alternativa consentiva.
3. Avverso detto provvedimento UE HM JJ propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge penale e motivazione illogica, per non avere il Tribunale tenuto conto delle favorevoli informative dei servizi sociali circa la sua condotta e non potendosi fare solo riferimento alla gravità del reato per il quale l'istante era in espiazione pena;
inoltre la motivazione addotta dal Tribunale per negargli il chiesto beneficio penitenziario era solo apparente, non avendo tenuto conto della favorevole relazione comportamentale redatta nei suoi confronti dagli organi preposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da UE HM JJ è infondato.
2. Presupposto normativo per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è l'idoneità della misura a rieducare il reo ed ad assicurarne la prevenzione dal pericolo della recidiva, si che qualsiasi connotazione negativa della persona, eventuali debiti verso la giustizia ed una persistente irregolarità comportamentale si pongono in insanabile contrasto con dette finalità (cfr. Cass. 1 11.3.97 n. 1970; Cass. 1, 4.3.99 n. 1812).
3. Nella specie il Tribunale di Sorveglianza, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha rilevato come il UE non avesse fornito prove convincenti idonee ad escludere il pericolo di recidiva, connesso agli ampi margini di autonomia che la misura alternativa dell'affidamento in prova comportava, con conseguente pericolo di reiterazione dei reati ascrittigli, avendo egli più volte commesso reati di clonazione fraudolenta di carte di credito tramite la rete internet.
La motivazione addotta dal Tribunale di Sorveglianza per respingere l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è pertanto esaustiva ed adeguata, e le affermazioni di segno contrario contenute nel ricorso proposto dal ricorrente sono del tutto generiche ed aspecifiche, inidonee a contrastare gli specifici rilievi formulati dal provvedimento impugnato.
4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da UE HM JJ, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2013