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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Vera Marletta Presidente
dott.ssa Milena Aucelluzzo giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9840/2020 R.G., promossa da:
codice fiscale in persona EL Controparte_1 P.IVA_1
curatore, dott.ssa autorizzato ad agire in giudizio con decreto EL giudice Persona_1 ELegato EL Tribunale di Catania EL 19.5.2020, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea
Musumeci, giusta procura in atti;
attore
contro
nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_2
C.F._1
convenuto contumace
***
All'udienza EL 14.10.2024 parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio con l'assegnazione EL termine di giorni sessanta per il deposito ELla comparsa conclusionale
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 9.9.2020, la curatela EL fallimento CP_1
ha citato in giudizio , quale liquidatore ELla società dal Controparte_1 Controparte_2
12.6.2012 fino alla data EL fallimento, dichiarato con sentenza EL Tribunale di Catania EL
1 23.2.2017, al fine di accertare la responsabilità EL predetto per il compimento di atti di mala gestio ai danni ELl'integrità EL patrimonio sociale e dei creditori. La curatela attrice, premettendo che il passivo fallimentare derivante dalle domande tempestive di insinuazione ammontasse ad euro 2.521.119,14 per crediti vantati esclusivamente da Riscossione Sicilia, ha dedotto: che la società, in data 1.10.2010, aveva stipulato con la CTA Fin s.r.l. un contratto di affitto di ramo di azienda ed un contratto estimatorio;
che il valore ELle rimanenze alla data ELla stipula EL contratto estimatorio era pari ad euro 2,1 milioni;
che in relazione a tali contratti,
nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2016, la società aveva maturato un credito nei confronti ELla CTA Fin s.r.l. pari ad euro 690.610,03 per la merce venduta, al netto dei pagamenti eseguiti;
che la società aveva operato vendite sottocosto pari ad euro 684.045,47 in favore di
CTA Fin s.r.l.; che, ancora, aveva disperso le rimanenze finali, per un Controparte_1
valore di euro 430.545; che, infine, il liquidatore non aveva pagato i debiti erariali di importo pari ad euro 1.261.891,41 (per sorte capitale), debiti che avevano generato interessi, sanzioni ed aggio di importo pari ad euro 1.228.826,17. L'attrice ha chiesto:
A) Accertare e dichiarare la responsabilità EL sig. per gli atti di mala gestio Controparte_2
sopra descritti.
B) Accertare la responsabilità EL sig. per avere commesso gli atti illeciti Controparte_2 descritti al superiore paragrafo 7, e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore ELla
EL ME , ELl'importo di € 1.504.632,59. CP_3 Controparte_1
C) In subordine rispetto alla domanda sub B), accertare la responsabilità EL sig. CP_2
per non avere proposto la domanda di autofallimento, e per l'effetto condannarlo al
[...]
pagamento in favore ELla EL ME , ELl'importo di € CP_3 Controparte_1
1.504.632,59.
D) In subordine, accertare la responsabilità EL sig. , per non avere riscosso Controparte_2
i crediti sociali per € 779.360,03 (come evidenziato al paragrafo 8), per avere effettuato le vendite sottocosto arrecando un danno di € 684.045,47 (come evidenziato al paragrafo 9), e per avere disperso le rimanenze finali arrecando un danno di € 430.545,00 (come evidenziato al paragrafo 10), e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore ELla EL EL ME
, ELl'importo di € 1.893.950,50. Controparte_1
E) In ogni caso, accertare la responsabilità EL sig. per non avere Controparte_2
provveduto al pagamento dei debiti erariali, e per non avere agito nei confronti dei precedenti amministratori e sindaci per ottenere il risarcimento dei danni arrecati da questi ultimi alla
2 società FA (come evidenziato al paragrafo 11), e per l'effetto condannare il sig. CP_2
al pagamento di € 1.228.826,17.
[...]
F) In ogni caso oltre interessi e rivalutazione dal momento in cui sono stati posti in essere gli atti di mala gestio, sino all'effettivo soddisfo.
G) In ogni caso con vittorie di spese e onorari.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Con ordinanza EL 8.1.2021 il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda cautelare di sequestro conservativo, proposta in corso di causa, nei confronti EL convenuto, fino alla concorrenza ELla somma di euro 1.383.543,90.
Nel corso EL giudizio è stata disposta CTU ed all'udienza EL 14.10.2024 l'attrice ha precisato le conclusioni;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. è stata depositata la comparsa conclusionale.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale Controparte_2
non si è costituito in giudizio nonostante la rituale instaurazione EL contraddittorio nei suoi confronti.
3. Ciò detto, le domande proposte dalla curatela EL ME sono Controparte_1
parzialmente fondate.
L'art. 2489 c.c. prevede che “Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione ELla società. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste
dalla natura ELl'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”.
I liquidatori sono tenuti, pertanto, a compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione ELla società, redigere il bilancio di liquidazione da sottoporre all'assemblea, provvedere al pagamento dei creditori e procedere alla richiesta di autofallimento in caso di dissesto ELla
società. E ciò in adempimento dei doveri di diligenza su di essi gravanti, che consentono di configurare la responsabilità EL liquidatore alla stessa stregua ELla responsabilità degli amministratori.
Nel caso di specie, occorre evidenziare in premessa che il bilancio chiuso al 31.12.2011 registrasse l'integrale perdita EL capitale sociale, atteso che il patrimonio netto ELla società risultava corrispondente a -847.541 euro (doc. 11). In tale contesto, il liquidatore, una volta assunta la carica in data 12.6.2012, avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per chiedere il fallimento ELla società, piuttosto che contribuire ad aggravare il dissesto fino 23.2.2017, data in cui è stato dichiarato il fallimento dal Tribunale di Catania.
3 Tanto premesso, gli addebiti mossi dalla curatela attrice nei confronti EL liquidatore attengono alla violazione EL dovere di conservazione ELl'integrità EL patrimonio sociale e traggono origine dai contratti, stipulati in data 1.10.2010 e racchiusi in un unico documento, di affitto di ramo di azienda ed estimatorio conclusi con la CTA Fin s.r.l. (doc. 23).
Il primo contratto aveva ad oggetto l'affitto ELl'azienda sita a Misterbianco, via Aldo Moro n.
42 costituita da: a) mobili, arredi, corredi, impianti ed attrezzature come dal allegato B al contratto;
b) merce, elencato per tipologia di articoli descritta in separata scrittura che le parti si sono scambiate e valorizzata al costo d'acquisto, al netto degli sconti e ELla svalutazione per
l'effetto moda (scrittura quest'ultima non allegata al contratto e non consegnata al curatore, sebbene da quest'ultimo richiesta: doc. 24); c) i dipendenti, elencati nel prospetto C allegato al contratto;
d) autorizzazioni e concessioni;
e) insegna;
f) locali. Le parti avevano stabilito in cinque anni la durata EL contratto ed avevano determinato in euro 10.000 annui l'ammontare EL canone.
In merito al contratto estimatorio, le parti avevano determinato il monte merci in euro 2,1 milioni ed avevano stabilito che la merce venduta avrebbe dovuto essere comunicata alla società FA entro il giorno cinque di ogni mese, con pagamento da effettuarsi entro il giorno 20 EL mese successivo.
Operate le superiori premesse, vanno esaminati i singoli addebiti mossi dalla curatela attrice.
Responsabilità per la distrazione ELla merce e dei crediti non riscossi
Con la prima domanda la curatela attrice ha chiesto, in via principale, che venga addebitato al liquidatore il danno derivante dalla distrazione ELla merce e ELle rimanenze finali.
Nello specifico, la curatela, dopo avere determinato in euro 2,1 milioni il valore ELla merce alla data ELla stipula EL contratto estimatorio, ha dedotto che, al netto dei pagamenti eseguiti ed evidenziati dalle scritture contabili (pari ad euro 595.361,41), sussisterebbe un ammanco di euro
1.504.632,59, pari alla sommatoria dei crediti non riscossi e ELle merci distratte.
Rileva il Collegio che la domanda, nei termini in cui è proposta, non meriti accoglimento.
Ed invero, come già evidenziato nella fase cautelare, non può essere addossato al liquidatore il danno commisurato alla distrazione di merce avvenuta in periodi antecedenti all'assunzione
ELla carica (12.6.2012). Non va trascurato, infatti, che il valore di 2,1 milioni di euro ELla merce sia stato determinato al momento ELla stipula EL contratto estimatorio (1.10.2010), in un momento in cui non era stato ancora nominato liquidatore ELla società. Controparte_2
A ciò si aggiunga che, dall'esame EL bilancio chiuso al 31.12.2011, il valore ELle rimanenze è
4 significativamente inferiore, essendo pari ad 1,4 milioni di euro. Non risulta la prova, pertanto,
che gli ammanchi di merce siano imputabili al . CP_2
Mancata riscossione dei crediti
In via subordinata, la curatela attrice ha dedotto il pregiudizio all'integrità EL patrimonio sociale derivante dalla condotta omissiva EL liquidatore, il quale avrebbe omesso di riscuotere i crediti vantati nei confronti ELla CTA Fin s.r.l. e di . Persona_2
La domanda non è fondata.
In diritto si osserva che la responsabilità degli amministratori (o dei liquidatori) per i danni cagionati alla società ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore (o il curatore nel caso in cui l'azione sia stata proposta ai sensi ELl'art. 146 legge fallimentare) provare la sussistenza ELle violazioni contestate ed il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità EL fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva ELl'osservanza dei doveri e ELl'adempimento degli obblighi imposti (cfr., tra le tante, Cass. 7 febbraio 2020, n. 2975; Cass. 31 agosto 2016, n.
17441).
Con riguardo all'omessa riscossione dei crediti nei confronti CTA Fin s.r.l., l'inadempimento prospettato ELla curatela ha trovato pieno riscontro nella CTU che, in relazione alle vendite
ELla merce effettuate negli anni 2011/2016 per un importo di euro 1.285.977,44 (suddiviso per ciascuna annualità), ha calcolato i pagamenti eseguiti dalla CTA Fin s.r.l. in misura pari ad euro
595.367,41, così determinando un credito residuo di euro 690.610,03 a favore ELla società.
In ordine alla prova EL danno, la curatela attrice ha dedotto che la società CTA Fin s.r.l. sia stata dichiarata FA ed in effetti dalla visura camerale versata in atti (doc. 46) si ricava che il
Tribunale di Catania, con sentenza n. 60 EL 20.4.2017, abbia dichiarato il fallimento ELla CTA
Fin s.r.l. Tuttavia, non risulta che la curatela EL fallimento si sia insinuata Controparte_1 al passivo EL fallimento CTA Fin s.r.l., di tal ché non è stata fornita la prova ELl'impossibilità, per la curatela attrice, di riscuotere il credito chirografario vantato nei confronti ELla debitrice.
Pertanto, in difetto di prova EL danno, non sussiste la responsabilità EL liquidatore per la mancata riscossione EL credito di euro 690.610,03 nei confronti ELla CTA Fin s.r.l.
Per le medesime argomentazioni non può essere riconosciuta la responsabilità EL convenuto per la mancata riscossione EL credito nei confronti di , pari ad euro 88.750, atteso Persona_2
che la curatela avrebbe dovuto allegare e dimostrare di essersi attivata per il recupero EL credito e che lo stesso non sarebbe recuperabile per ragioni oggettive.
5 Per quanto sopra, la domanda di condanna al pagamento ELla somma complessiva di euro
779.360,03, a titolo di crediti non riscossi dal liquidatore, va integralmente rigettata.
Vendita merce sottocosto
La curatela fallimentare ha dedotto che la società nel periodo compreso Controparte_1
tra il 2011/2016, avrebbe effettuato vendite sottocosto.
La prospettazione ELla curatela attrice muove dalla constatazione per cui la società avrebbe venduto merce sottocosto, in assenza di indagini di mercato ovvero di valutazioni in ordine ai possibili vantaggi derivanti dall'avere effettuato la vendita in favore di CTA Fin s.r.l. ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Il CTU ha accertato effettivamente che la società avrebbe venduto la merce esclusivamente in favore di CTA Fin s.r.l. per complessivi euro 985.409,53 e che, di conseguenza, avrebbe realizzato una diminuzione ELle rimanenze pari ad euro
1.669.455, di modo che il margine negativo sarebbe stato pari ad euro 684.045,47.
Rileva il Collegio come l'addebito non sia fondato.
La vendita ELla merce ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato costituisce un atto gestorio che rientra nella discrezionalità EL liquidatore ed è, dunque, coperto dalla regola ELl'insindacabilità ELle scelte gestorie (c.d. business judgment rule). In tale contesto, incombeva sulla curatela attrice allegare e dimostrare il pregiudizio derivante dall'assoluta irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà ELla scelta gestoria (tra le tante, Cass. 8069/2024), ma tale prova non è stata fornita.
A ciò si aggiunga, come detto, che la società versava in una condizione di dissesto avendo perso il capitale sociale già alla chiusura EL bilancio EL 31.12.2011, sicché la scelta di vendere la merce ad un prezzo inferiore a quello di mercato avrebbe potuto trovare spiegazione nella finalità liquidatoria, finalità questa che non determina assunzione di nuovo rischio di impresa ai danni ELla società e EL ceto creditorio.
Peraltro, ad abundantiam, va evidenziato come la vendita sottocosto avesse ad oggetto capi di abbigliamento, ovvero merce deteriorabile o comunque esposta a perdere valore di anno in anno per effetto EL normale fenomeno di deprezzamento conseguente al cambio di moda.
Alla luce ELle superiori considerazioni, non sussiste la prova EL danno, pari ad euro 684.045,47,
imputabile a , Controparte_2
Dispersione ELle rimanenze finali
Non merita accogliento l'addebito formulato dalla curatela attrice, secondo cui il liquidatore sarebbe responsabile ELla dispersione ELle rimanenze finali.
6 Premesso che al momento EL fallimento erano state valorizzate in contabilità rimanenze finali per euro 430.545, risulta dagli atti di causa che il curatore avesse rinvenuto capi di abbigliamento all'interno di tre container presso la ed avesse avanzato istanza di Controparte_4
rinuncia ad acquisire i detti capi di abbigliamento, anche in ragione ELle pessime condizioni in cui versavano;
istanza accolta positivamente dal giudice ELegato (doc. 9).
Ebbene, la scelta EL curatore di rinunciare ad acquisire all'attivo fallimentare la merce rinvenuta non può ricadere sul liquidatore, non potendosi addebitare a quest'ultimo, quale atto di mala gestio, la dispersione ELla merce.
La domanda risarcitoria relativa all'addebito in questione va, pertanto, rigettata.
Mancato pagamento degli oneri tributari
In ordine all'addebito consistente nell'omesso pagamento dei tributi e dei contributi, appare opportuno evidenziare che, a mente ELl'art. 2476 c.c., gli amministratori sono tenuti al pagamento, alle scadenze previste, dei debiti ELla società verso l'erario utilizzando le risorse economico-patrimoniali ELla società stessa.
Secondo la Corte di Cassazione “in caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall'atto costitutivo o dalla legge, la responsabilità degli amministratori di una società può essere
esclusa solo nel caso, previsto dall'art. 1218 c.c., in cui l'inadempimento sia dipeso da causa
non imputabile e che non poteva essere evitata ne' superata con la diligenza richiesta al debitore
(v. Cass. n. 5718/2004). L'onere di fornire la prova spetta agli amministratori convenuti in
giudizio e, nella specie, essi hanno dedotto di non avere potuto provvedere al pagamento ELle somme dovute all'Erario per una situazione di carenza di liquidità in cui si trovava la società”
(Cass. n. 5105/2014).
Pertanto, la violazione ELl'obbligo di pagare i tributi e i contributi espone gli amministratori
(come pure i liquidatori) a responsabilità per mala gestio verso la società ed i creditori sociali per i danni conseguenti, a meno che non venga data la prova liberatoria, incombente sull'amministratore, di non aver potuto pagare le imposte in ragione ELl'incapacità finanziaria o incapienza patrimoniale ELla società. Occorre, tuttavia, precisare che, anche in caso di incapacità finanziaria ELla società, in presenza di una causa di scioglimento ELla stessa l'amministratore che abbia proseguito nello svolgimento ELl'attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale è tenuto a rispondere dei danni in misura pari al debito per sanzioni, interessi e aggi addebitati alla società con riferimento ai debiti erariali non pagati che la società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l'attività.
7 Nel caso di specie, premesso che l'importo dedotto dalla curatela fallimentare è stato ricavato dalle domande di insinuazione al passivo, si osserva come la società, alla data EL 31.12.2011, avesse perso il capitale sociale, sicché egli è tenuto a rispondere ELle sanzioni, interessi e aggi addebitati alla società con riferimento ai debiti erariali non pagati e che la società non avrebbe contratto se fosse stato tempestivamente dichiarato il fallimento.
Rispetto alla richiesta ELla curatela attrice – che ha inteso addebitare al l'intera somma CP_2 di sanzioni ed interessi derivanti dall'omesso pagamento dei debiti tributari dal 1996 al 2016 – il danno di cui può essere chiamato a rispondere va limitato alle sanzioni ed Controparte_2 interessi maturati dal 2013, ovvero dall'anno successivo all'assunzione ELla carica. Ed invero, ribadito che il danno imputabile al liquidatore consiste nell'omessa presentazione ELla domanda di autofallimento, il predetto potrà essere ritenuto responsabile ELl'aggravio EL dissesto derivante dall'omesso pagamento ELle sanzioni ed interessi maturati nel periodo in cui ha ricoperto la carica e che non sarebbero maturati se avesse chiesto il fallimento ELla società.
Pertanto, estrapolando dal prospetto redatto dal CTU (pag. 39), gli importi dovuti per interessi, sanzioni ed aggio, si ottengono i seguenti importi: euro 21.479,08 per l'anno 2013, euro
23.103,55 per l'anno 2014, euro 6.207,79 per l'anno 2015, euro 11.215,84 per l'anno 2016.
L'importo complessivo, alla data EL 31.12.2016, ammonta ad euro 62.006,26.
Con riguardo agli accessori maturati in epoca anteriore alla nomina di liquidatore, la curatela attrice ha chiesto la condanna EL convenuto per non avere avviato le azioni di recupero nei confronti dei precedenti amministratori e liquidatori.
Rispetto a tale domanda, tuttavia, l'attrice avrebbe dovuto precisare con dettaglio, con riguardo a ciascuno dei precedenti amministratori e liquidatori succedutisi nella carica, la responsabilità per il debito erariale maturato, indicando altresì quali sarebbero state le azioni che CP_2
avrebbe potuto esperire con successo in ragione ELla specificità EL tributo non pagato
[...]
e dei relativi termini di prescrizione. In mancanza di tale allegazione, la domanda con cui la curatela attrice intende addebitare la responsabilità per l'omesso pagamento di sanzioni ed interessi maturati dal 1996 al 2012 non è meritevole di accoglimento.
4. Alla luce ELle superiori considerazioni, la domanda proposta dalla curatela fallimentare nei confronti di va parzialmente accolta ed il convenuto va condannato al Controparte_2 pagamento ELla somma di euro 62.006,26 in favore ELl'attrice.
Trattandosi di debito di valore, l'importo suindicato va maggiorato ELla rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata in ragione d'anno,
secondo quanto previsto da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, con decorrenza dal 31.12.2016.
8 5. Le spese EL presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione EL
d.m. 147/2022, tenuto conto EL valore EL decisum.
In particolare, con riguardo alla fase cautelare, considerato che è stato autorizzato il sequestro conservativo fino alla concorrenza di euro 1.383.543,90, le spese vanno liquidate in euro 9.943, importo calcolato riducendo EL cinquanta percento i valori medi di tutte le fasi processuali (euro
19.886:2=9.943; cfr. nota spese). Detta riduzione trova spiegazione, quanto alle fasi di studio ed introduttiva, nel fatto che l'istanza di sequestro ricalca gli stessi addebiti oggetto ELl'atto di citazione relativamente al requisito EL fumus boni iuris e, quanto alle fasi istruttoria e decisionale, nella contumacia EL convenuto.
Con riguardo alla fase di merito, le spese si liquidano applicando i valori medi ELlo scaglione compreso tra 52.000,01 e 260.000 relativamente alle fasi di studio (euro 2.552) ed introduttiva
(euro 1.628) e riducendo EL cinquanta percento i valori medi ELle fasi istruttoria (euro 2.835)
e decisionale (euro 2.126,50), stante la contumacia EL convenuto, sì da ottenere la somma di euro 9.141,50.
L'importo complessivo, pari ad euro 19.084,50, va versato in favore ELlo Stato, ai sensi ELl'art. 133 d.p.r. 115/2002, stante l'ammissione EL fallimento al patrocinio a spese ELlo Stato.
Il convenuto va condannato inoltre al pagamento in favore ELlo Stato, ai Controparte_2 sensi ELl'art. 133 d.p.r. 115/2002, ELle somme liquidate in favore EL CTU ed annotate nel foglio-notizie tra le somme di cui è stata disposta l'anticipazione da parte ELl'erario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9840/20201 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
ACCOGLIE parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, condanna al Controparte_2
pagamento, in favore ELla curatela EL fallimento ELla somma di euro Controparte_1
62.006,26, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
CONDANNA al pagamento in favore ELlo Stato, ex art. 133 d.p.r. Controparte_2
115/2002, ELle spese liquidate in favore EL CTU ed annotate nel foglio-notizie nonché dei compensi di difesa, che si liquidano in euro 19.084,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio EL 17 aprile 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Fabio Salvatore Mangano dott.ssa Vera Marletta
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