Sentenza 18 gennaio 2007
Massime • 1
Il decreto che dispone il giudizio non è nullo qualora venga eccepito dalla difesa il mancato rispetto dei termini minimi previsti dall'art. 552, comma terzo e il giudice rinvii l'udienza ad una data successiva che sia coerente con i termini suddetti, atteso che in tal modo il giudice assicura all'imputato il tempo che la legge prevede come necessario al fine di preparare adeguatamente la propria difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2007, n. 12278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12278 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/01/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 134
Dott. SENSINI IA Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 016000/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'MB IA, N. IL 27/06/1975;
avverso SENTENZA del 24/01/2006 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI IA Silvia;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 24/1/2006 la Corte di Appello di Napoli confermava quella resa in data 3/11/2004 dal Tribunale di S. IA Capua Vetere nei confronti di D'RO IA, condannata, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 300 di multa, condizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui all'art. 81 c.p., cpv., L. n. 638 del 1983, art. 2 per aver omesso, quale titolare della ditta individuale "Stireria e Confezioni D'RO", di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori occupati. In S. Marcellino il 22/6/2000. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo: 1) nullità della sentenza in relazione al disposto di cui all'art. 552 comma 3 c.p.p., in quanto il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 3/11/2004 era stato notificato all'imputata senza il rispetto del termine a comparire di 60 giorni, in considerazione della sospensione dei termini nel periodo feriale. In particolare, una prima notifica all'imputata era stata effettuata in data 18/5/2004 per l'udienza del 15/7/2004: in tale udienza, il difensore aveva eccepito il mancato rispetto dei termini di comparizione. In data 19/8/2004 era stata allora effettuata una nuova notifica alla D'ambrosio per l'udienza del 3/11/2004, anche questa viziata giacché effettuata senza l'intervallo di sessanta giorni previsto dal comma terzo dell'art.552 c.p.p. 2) difetto di motivazione ed erronea valutazione della prova, avendo apoditticamente la sentenza impugnata dato atto della sussistenza di un lavoro "retribuito" tra la ricorrente ed eventuali altri soggetti che l'avrebbe coadiuvata nella attività commerciale. Per contro, il mancato pagamento della retribuzione ai dipendenti non faceva sorgere l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali all'I.N.P.S. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondate le argomentazioni che lo sorreggono. Ragioni di ordine sistematico impongono di esaminare preliminarmente la questione in rito prospettata dalla ricorrente. Risulta incontrovertibilmente in atti che una prima notifica venne effettuata alla D'RO in data 18/5/2004 per l'udienza del 15/7/2004. Nella suddetta udienza, in via preliminare, il difensore eccepì l'omessa osservanza dei termini di comparizione e, correttamente, il Tribunale dispose il rinnovo della notifica per l'udienza del 3/11/2004. Risulta altresì che la nuova data di udienza venne notificata all'imputata il 19/8/2004. All'udienza del 3/11/2004, sempre in limine litis, il difensore rilevò nuovamente il mancato rispetto dei sessanta giorni, essendo stata la nuova notifica effettuata senza tener conto della sospensione dei termini nel periodo feriale. Come si è detto, il Tribunale rigettò l'eccezione, ritenendo che il diritto di difesa fosse stato ampiamente garantito, giacché, in ogni caso, dalla prima notifica all'udienza di trattazione del processo era decorso un termine ampiamente superiore ai sessanta giorni normativamente previsti per preparare adeguatamente la difesa, avendo avuto la D'RO a tal fine oltre cinque mesi: con la conseguenza che nessuna violazione di legge e nessuna nullità potevano ritenersi integrate. Motivazione del tutto condivisa dalla Corte di Appello di Napoli.
Ritiene il Collegio che le argomentazioni poste dai Giudici di merito a sostegno del rigetto delle eccezioni sollevate siano giuridicamente corrette e, dunque, condivisibili. Per chiarire i termini della questione occorre preliminarmente operare una distinzione concettuale tra l'"omessa citazione" dell'imputato ed i vizi della sua notificazione, che solo nei casi di maggiore gravità possono tradursi in una omissione della stessa. È in questa prospettiva che si colloca la sentenza delle Sezioni Unite 27 febbraio 2001, Conti. Con questa decisione, le Sezioni Unite hanno affermato che "la protezione della vocatio in iudicium, attraverso il presidio della prevista sanzione della nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 1...... investe tutti gli atti che compongono tale fattispecie complessa recettizia, ivi compresa la notificazione, strumento imprescindibile per portare a conoscenza dell'imputato il decreto di citazione". Immediatamente dopo hanno, però, chiarito che, di certo, non tutte le patologie concernenti la notifica rientrano nella categoria delle nullità, ma solamente quelle che, in funzione appunto della loro gravità, possono essere equiparate alla omissione della citazione, perché non pongono il destinatario dell'atto nella condizione di conoscerne il contenuto e di apprestare, conseguentemente, la propria difesa. Anche la sentenza delle Sezioni Unite 9/7/2003, Ferrara, ha tenuto concettualmente distinta l'omissione della citazione dai vizi della sua notificazione e la pronuncia, sempre a Sezioni Unite, n. 119 del 2005, Palumbo, ha operato un ulteriore, significativo distinguo tra notificazione inesistente, integrante necessariamente un'ipotesi di "omessa citazione dell'imputato", e notificazione che, ancorché irregolare, consenta comunque la vocatio in iudicium del soggetto interessato. Se si adotta un modello di notificazione diverso da quello prescritto o se il decreto di citazione venga notificato senza il rispetto dei termini previsti, di certo l'atto non è per ciò solo inesistente: è, infatti, possibile che l'atto sia idoneo a produrre l'effetto della conoscenza e che, in concreto, lo produca: cosa nella specie avvenuta, come dimostrato dall'eccezione sollevata. Diverso è, per contro, il caso in cui la notificazione sia inesistente e, quindi, la citazione "omessa" perché, in tal caso, la mancanza dell'atto introduttivo del giudizio rende lo stesso insanabilmente nullo. Un esempio di omissione insanabile che si rinviene nella giurisprudenza è costituito dalla mancanza della citazione dell'imputato detenuto che, in seguito alla traduzione, sia comparso all'udienza (cfr. Cass. Sez. V, 11/10/1993, Manfredi, rv. 195752). In tal caso, nonostante la partecipazione volontaria dell'imputato al dibattimento, è mancato l'originario, necessario impulso processuale costituito dall'atto di citazione. Nel caso della attuale ricorrente, il decreto che dispone il giudizio, emesso nei suoi confronti, non era affetto ex se da alcuna delle patologie previste dall'art. 429 c.p.p., ed, infatti, è stato dalla difesa eccepito soltanto il mancato rispetto dei termini di comparizione. Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale, preso atto dell'eccezione sollevata dal difensore all'udienza del 15/7/2004, rinviò il procedimento alla nuova data del 3/11/2004. Ritiene il Collegio che nessuna obiezione circa il mancato rispetto dei termini di comparizione possa essere fondatamente sollevata avuto riguardo alla nuova udienza fissata dal Tribunale: questa, infatti, adempiva alla sola funzione di far conoscere all'imputata la nuova data in cui il processo a suo carico si sarebbe celebrato, ma non doveva anche assolvere - come la difesa vorrebbe - al diverso ed illogico criterio di far nuovamente decorrere i termini di comparizione, automaticamente decorrenti, se non dalla prima notifica del 18/5/2004, sicuramente dalla data della prima udienza del 15/7/2004. Ne costituisce riprova il fatto che nessuna nullità della notifica venne dai giudici di merito dichiarata, essendosi gli stessi correttamente limitati a disporre il rinnovo della citazione della D'RO per la nuova udienza fissata. In tale contesto appare allora del tutto irrilevante che la seconda notifica sia stata effettuata senza l'osservanza della sospensione dei termini feriali, dovendosi il termine a quo computare quanto meno dal 15/7/2004, data per la quale la prevenuta era stata tratta a giudizio ed era, pertanto, pienamente consapevole dell'esistenza del processo a suo carico. Del resto, la ratio della norma nel prevedere il termine di giorni sessanta per la comparizione è quella di consentire all'imputato la possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa. In tale ottica interpretativa, nessuna lesione del diritto defensionale può ragionevolmente profilarsi allorché, da qualunque data si voglia far decorrere il dies a quo ed anche se detto termine risulti integrato a seguito di provvedimento additivo, l'imputato abbia avuto a disposizione un periodo di tempo di gran lunga superiore - come nella specie - a quello stabilito dalla norma della quale si censura l'inosservanza (cfr., in termini, Cass. Sez. VI, sent. n. 20710 del 2003, Giordano;
conf. Sez. V, sent. n. 2877 del 22/9/1993, Silvano;
Sez. I, sent. n. 4700 del 223/9/1996, Di Martino). Invero, poiché il diritto è stato già pienamente garantito, un'ulteriore dilazione non troverebbe alcuna giustificazione, non solo sotto un profilo strettamente normativo, ma neppure nell'ambito della semplice logicità. Nessuna nullità è, dunque, ravvisabile nella fattispecie in disamina. Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di censura. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza impugnata si è diffusa in una logica e legittima valutazione del materiale probatorio e, seguendo un percorso argomentativo tutt'altro che illogico, ma, al contrario, condotto in modo coerente ed organico, è pervenuta ad affermare che il fatto che fossero state trovate al lavoro - al momento della verifica - diverse persone, oltre al rinvenimento di rudimentali fogli di presenza, non essendo, soprattutto, emersa alcuna motivazione di dazioni di servizi gratuiti in favore del datore di lavoro, rendeva ampiamente provata la condotta contestata alla D'RO, di mancato versamento delle trattenute previdenziali sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai suddetti lavoratori. In ogni caso occorre precisare che, se è incontroverso che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (cfr. Cass. Sez, Un. n. 27641 del 2003, rv. 224609), spetta in ogni caso al datore di lavoro che assuma di non aver pagato i dipendenti fornire la relativa prova (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 46734 del 14/10/2004, rv. 230423, Verderosa):
cosa nella specie non avvenuta, ma semplicemente dedotta con il presente ricorso.
Il gravame va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007