Sentenza 2 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NO0 14 5 7 / 01 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO -· Presidente R.G.N. 3750/98 Consigliere Cron. 3158 Dott. Fernando LUPI Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Ud.30/10/00 Consigliere Dott. Maura LA TERZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 687 SENTENZA dal Sig. SOLE 24 ORE per dirit FEB. 2001 sul ricorso proposto da: CANCELLIERE -INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, pesso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, POTI MARIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CE, AR MARIA, nella qualità di DD IA (enoledi IE CA erede di NO DOMENICO, DE AL IA 2000 giuseppe); - intimati 4500 avverso la sentenza n. 211/97 del Tribunale di 06575416 -1- COSENZA, depositata il 21/02/97 R.G.N. 117/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Natale udienza del 30/10/00 dal CAPITANIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore udito Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO distinti ricorsi del marzo-maggio 1991 Con ES CC, ME RU, e GI LA operai forestali, premettendo che avevano lavorato alle dipendenze del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della media valle dei Crati e che detto Consorzio aveva versato i contributi agricoli unificati comprensivi della percentuale a loro carico, convenivano in giudizio davanti al Pretore di Cosenza lo Scau, chiedendone la condanna alla loro restituzione. I lavoratori precisavano che l'art. 7 della legge n.991 del 1952 gli artt. 7 e 8 del d.d.l. qual ✓ve:versamentin. 942 del 19 1977, in forza dei qua contributivi erano stati eseguiti, erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza n.370 del 1985. In corso di causa i lavoratori producevano atto di significazione, notificato dal datore di lavoro allo Scau, con il quale si comunicava : l'avvenuta cessione del credito. Con sentenza in data 11 novembre 1995, il ✓retore adito, in accoglimento della domanda, condannava lo Scau, rimasto contumace, al rimborso delle somme richieste dai lavoratori a titolo di 3 restituzione dei contributi versati e non dovuti, interessi legali dalla domanda oltre gli giudiziale. Su appello dell'INPS, succeduto nel frattempo allo Scau, il Tribunale di Cosenza con sentenza in data 14-21 febbraio 1997 emanata nei confronti dell'Adduci nonché di MA ZA, quale erede del RU e di UC De VO, quale erede del LA, confermava la sentenza pretorile impugnata. Il giudice del gravame osservava che era erronea la qualificazione che il Pretore aveva fatto della domanda dei lavoratori come azione surrogatoria al fine di respingere l'eccezione sollevata dall'INPS in ordine alla mancanza di legittimazione attiva. La sollevata eccezione era, tuttavia, da respingere, secondo il ribunale,Fribunale perché nella specie era stata operata da parte del Consorzio datore di lavoro una cessione di credito in favore dei lavoratori nei confronti dello Scau in relazione al diritto di restituzione delle quote loro spettanti e indebitamente versate. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi. Gi intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Con il primo motivo di ricorso l'INPS deduce che i giudici di merito non avrebbero eseguito alcun accertamento sulla sussistenza dei presupposti del credito del Consorzio e, quindi, sulla sussistenza dei contributi e del loro ammontare in riferimento alla sussistenza dei rapporti di lavoro instaurati tra il Consorzio e i suoi dipendenti. Il dedotto motivo è inammissibile. indebitamente Sull'ammontare dei contributi sussistenza dei presupposti versati e sulla nulla avevadell'azione esercitata dai lavorati eccepito lo Scau in primo grado, essendo ivi rimasto contumace. E sulla pronuncia emessa dal primo giudice, che aveva liquidato il credito ai lavoratori, nulla, altresì, aveva dedotto in appello l'INPS, succeduto allo Scau. Ne consegue che sul punto, ormai, si è formato il giudicato interno ai sensi dell'art. 329 secondo comma c.p.c.. Con il secondo motivo l'INPS denunzia vizio di extra-petizione della sentenza impugnata e, quindi, vizio di motivazione e violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., deducendo che entrambi i giudici di 5 merito, per disattendere la tesi della mancanza di legittimazione attiva in capo ai lavoratori, avevano prospettato qualificazioni giuridiche non dedotte dai lavoratori medesimi. Aggiunge l'Istituto che, comunque, era stata illegittima la prospettazione della cessione del credito operata al fine di respingere l'eccepita dal Tribunale mancanza di legittimazione attiva, peraltro documentata dai lavoratori soltanto dopo la proposizione della domanda. Anche tale ulteriore motivo di ricorso infondato. riferimento al dedotto vizio di extra-In petizione, intanto, va osservato che esso non è configurabile in ordine alla qualificazione giuridica del fatto posto а fondamento della pretesa fatta valere in giudizio in base al noto aforisma: "Da mihi factum, dabo tibi ius"// Va, poi, rilevato che in tema di azione promossa da lavoratori nei confronti dell'ente di previdenza e assistenza per la restituzione dei contributi indebitamente versati è configurabile un difetto di legittimazione ad causam rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo i limiti del giudicato interno. (v. Cass. 6 27.12.1993 n. 12837; Cass. 30.3.1994 n.3120, Cass. 20.11.1996 n. 10181) - Correttamente, perciò, entrambi i giudici di merito, senza incorrere nel vizio di extra-petizione, hanno esaminato la questione, rilevabile anche d'ufficio, della sussistenza in capo ai lavoratori della loro legittimazione attiva. Del pari correttamente, peraltro il Tribunale, mediante la valutazione della prova documentale offerta ha risolto in senso positivo in capo ai lavoratori la questione della sussistenza della loro legittimazione, affermando che nella specie il Consorzio datore di lavoro, unico creditore per la restituzione dei contributi indebitamente versati, aveva operato una cessione del credito in favore lavoratori. L'art. 1264 c.c., infatti, dispone dei che la cessione ha piena efficacia nei confronti del debitore ceduto anche se la notificazione dell'atto sia stata effettuata nel corso del giudizio. (v. Cass. 10.5.1990 n.4077). Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del giudizio, non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 7 Nulla per le spese del presente giudizio. Roma 30/10/2000 Presidente: Capitania MetaleIl Cons. estensore: M St A IL COLLABORATORE D: CA Depositata in Cancelleria - 2 FEB. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE M CAS E R D CA P S U E S R N Z I O E O C 3 3 0 5 1 A . . S I T S N D R A , A T 3 ' O , L L 7 A - L L S 8 E O E - D B P 1 S I I 1 I S D N N E A E G G S T O S G I O A E A P L D O E M I T , A T O L I A R L R D I T E S E D I D O T G N E E R S E